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Questa sezione sara' dedicata allo studio e all'approfondimento del documento amministrativo informatico. Per agevolare la consultazione e l'aggiornamento del materiale, lo stesso sara' suddiviso in diverse parti.
(a cura di Daniele De Bellis)
I^ parte Premessa Nel
codice genetico dell'A.R.S.G. sono contenuti i caratteri che hanno maggiormente
ispirato la sua attività di studio, ricerca e divulgazione: l'interesse sempre
crescente per tutti i possibili rapporti, implicazioni ed interazioni tra
l'informatica, in tutte le sue accezioni, ed il diritto, in particolare modo le
discipline amministrativistiche. Non
sono quindi passati inosservati, dopo il lungo, articolato ed a volte acceso
dibattito svoltosi in dottrina, i tentativi che il legislatore fin dai primi
anni '80 ha sempre più frequentemente ed intensamente operato per introdurre
l'utilizzo degli strumenti informatici e dei sistemi informativi, che facevano
prefigurare l'avvento dell'"atto amministrativo informatico". Pertanto
non vengono esaminati i numerosi ed articolati sviluppi che hanno interessato
l’applicazione dell’informatica nei settori tributario e fiscale, poiché si
intende concentrare l’attenzione sui profili peculiari che, intrecciandosi con
la Scienza dell’Amministrazione e sotto la spinte innovatrici per la P.A.
delle politiche comunitarie, hanno condotto a formulare il concetto di
e-governement ed il relativo piano, articolato in azioni delle Amministrazioni
Centrali e in azioni delle Regioni e degli Enti locali, che oggi assumono ancora
maggiore rilevanza alla luce delle recenti modifiche apportate al Titolo V della
Costituzione. Il
percorso normativo I
frutti di tanto lavoro hanno iniziato a manifestarsi nel decennio successivo,
con una legge fondamentale per il diritto amministrativo, la legge 8 agosto 1990
n.241, il cui art.22 al comma 2
recita: "E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni formati dalle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".
La collocazione di tale definizione nell'art.22, che sancisce il diritto
di accesso alla documentazione amministrativa, è sintomatica del vincolo sempre
più solido che andava costituendosi, con i progressi della scienza e la
diffusione della cultura informatica, tra le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie e la capacità dei cittadini di partecipare, anche a distanza e per
via telematica ai procedimenti amministrativi, in modo da consentire una tutela
delle situazioni giuridiche soggettive a condizioni meno disagevoli e con costi,
non solo economici, maggiormente contenuti. Il
cambiamento della concezione dell'attività della Pubblica Amministrazione e dei
suoi rapporti con i cittadini, alla luce dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia, economicità e partecipazione, ha comportato una graduale
e sempre maggiore presa di coscienza delle mutate condizioni ed innescato un
lungo e travagliato processo di innovazioni incrementali, non potendo essere diversamente date le dimensioni e le
articolazioni del settore pubblico. Mentre
il panorama politico e legislativo, sia nazionale che comunitario, era in un
momento di particolare fermento e prolificità, sono infatti di questo periodo,
ad esempio, la legge 142/90 sulle "Autonomie locali, la legge 223/90 sul
sistema radiotelevisivo e la l.287/90 "Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato", un ulteriore passo veniva segnato dal D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, meglio
conosciuto come “privatizzazione del pubblico impiego”. Infatti
nel Titolo II di detto provvedimento, dedicato all’”Organizzazione”,
gli artt.11[1]
e 12[2],
mirati rispettivamente alla “Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche” ed all’”Ufficio relazioni con il
pubblico” hanno dato ampio risalto, nel solco tracciato dalla L.241/90, alle
tecnologie informatiche ed al tema dell’interconnesione tra pubbliche
amministrazioni. Un
ulteriore importante tassello, che si è andato ad unire con la previsione
dell’art.22 della L.241, è stato posto da un provvedimento coevo il D.Lgs. 12
febbraio 1993, n. 39, istitutivo
dell’A..I.P.A. ( Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
), in particolare dall’art.3[3]
che ha introdotto una previsione generale per la predisposizione degli atti
amministrativi di tutte le pubbliche amministrazione mediante sistemi
informativi automatizzati. Il quadro sin qui
delineato merita un approfondimento, oltre che per i profili ordinamentali,
anche in relazione agli interventi che la dottrina e la giurisprudenza, nelle
rispettive e specifiche attribuzioni ermeneutiche, non hanno mancato di offrire
nell’occuparsi di queste nuove problematiche.
[1]
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche 1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza
e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 5, lettera
b), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui
all'articolo 18, D.L. 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il
personale degli uffici di cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di
accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei
progetti finalizzati di cui all'art. 26, L. 11 marzo 1988, n. 67. [2]
Ufficio relazioni con il pubblico. 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli
uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza . 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità
di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario. 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative
volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 5-ter. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione
delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della
verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale
riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di
vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma
al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le
forme di pubblicazione. 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche. [3]
1. Gli atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma
predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
II^ parte
Sempre nel 1993 altre disposizioni concorrono a formare il percorso
del documento amministrativo informatico, soprattutto dal punto di vista
formale, quale oggettivazione dell'attività amministrativa. Sintomatici esempi
dell'accresciuta sensibilità del legislatore per le nuove tecnologie, anche se
non sempre accompagnata da una adeguata conoscenza,
sono costituiti dall'art. 2 c.15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
tema di esibizione e conservazione dei
documenti su supporto ottico3,
e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 recante "Modificazioni ed
integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in
tema di criminalità informatica". Quest'ultimo
provvedimento, oltre ad introdurre all'interno del codice, nel perseguire
l'osservanza dei principi di specialità, tassatività e divieto di analogia
precipui del diritto penale, pur ricalcando schemi, non sempre adattabili, in
quanto strutturati per fatti materialmente tangibili, sia reati tipici che
specificazioni ed estensioni a fattispecie già delineate, in presenza di
strumenti e/o attività informatiche e telematiche, quali strumenti o oggetti
dell'attività criminosa4,
ha fornito, con l'art.491 bis c.p., in relazione alle ipotesi di falsità, una
definizione di documento informatico: " A tal fine per documento
informatico si intende qualunque supporto
informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o
programmi specificamente destinati ad elaborarli.".
Da questa definizione
si rileva che non vi è stata la medesima comprensione, a volte lungimirante,
come l'apertura alle comunicazioni ed al pensiero digitale contenuta
nell'art.623 bis c.p.5,
dimostrata rispetto alle fattispecie penali, per le differenze tra hardware e
software, tra "apparecchiature e sistemi informatici e telematici" da
una parte e "dati, informazioni o programmi" dall'altra. Tale rigidità
concettuale sembra avere una robusta matrice, di
natura civilistica, basata, in massima parte, sulla teoria
dell'affidamento e quindi sulla preminenza della forma sulla sostanza o volontà,
consistente nella sacralità del documento, nella rilevanza probatoria
riconosciutagli, inteso come
"res", cosa scritta e
tangibile, per cui risulta estremamente difficile separare il contenuto
spirituale- volitivo, di cui i segni e la scrittura, costituiscono la
manifestazione esteriore, dal supporto materiale che lo contiene, inteso nella
più ampia accezione del termine. Il coronamento di
tale concezione è rappresentato dalla firma autografa e dal suo valore fino ad
avvenuto disconoscimento, quale elemento di certezza nei rapporti tra le parti. Traccia di siffatta
impostazione si rinviene in uno dei primi tentativi operato, all'interno del
pensiero giuridico, che ha ispirato la legge 241/90, e nell'ambito delle
amministrazioni locali, tradizionalmente più interessate e sollecite verso
nuovi strumenti snellimento e velocizzazione dell'attività amministrativa,
dall'art.15-quinquies della legge 28 febbraio 1990 n.386
di utilizzare l'informatica per il rilascio delle certificazioni
d'anagrafe e di stato civile, prive di sottoscrizione autografe ma recanti
stampigliata (in formato grafico) quella del sindaco o dell'assessore delegato,
subordinandone la validità al supporto
cartaceo utilizzato (fogli filigranati) o dall'apposizione di un sigillo,
tali da non consentirne la fotoriproduzione per "copie identiche". Ben
più deciso è il contributo offerto, nella prospettiva della cronologicamente
successiva e già richiamata disposizione dell'art.3 del
D.Lgs. n.39/93, dall'art.6-quater della legge 15 marzo 1991 n.807,
che per i documenti degli enti locali, ottenuti mediante sistemi informatici,
riconosce al contenuto, in presenza di indicazione a stampa sostitutiva della
firma autografa, validità fino a querela di falso. Tale forma di
presunzione, apparentemente eccessiva, trova fondamento nel fatto che per i
documenti pubblici, la sottoscrizione autografa non viene ritenuta un requisito
di esistenza giuridica degli atti amministrativi quando si è in presenza di
elementi tali da indicare, in maniera chiara ed inequivoca, "la sicura
attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme
positive" (Cassazione civile sez. I, 7 agosto 1996, n. 7234 in relazione
all'art.3 del D.Lgs. 39/93). La ricostruzione
sistematica e le considerazioni sin qui svolte impongono di effettuare
un'analisi dettagliata delle norme contenute nel D.Lgs. 39/93, le quali,
attraverso anche il duplice profilo dell'atto
sia ad elaborazione che in forma elettronica, insieme alla disposizione
di chiusura contenuta nel c.28
dell'art.15 della legge 15 marzo 1997
n.59 (Bassanini uno), costituiscono le fondamenta su cui poggia la costruzione
giuridica di sintesi disciplinante il documento amministrativo informatico,
contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n.4459,
insieme a tutte le norme, di ogni rango, presupposte, collegate e susseguenti.
3
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità
amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si
intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché
le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di
cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al
personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la
conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e
culturale. 4
Ne sono espressione gli articoli del codice penale: 392
(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), 420
(Attentato a impianti di pubblica utilità), 615 ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615
quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici), 615
quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico), 617 quater (Intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche). 617 quinquies.
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto
di comunicazioni informatiche o telematiche), 623 bis (Altre comunicazioni e conversazioni), 635 bis (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici), 640
ter (Frode informatica) nonché nel codice di procedura penale
l'art. 266 bis (Intercettazioni
di comunicazioni informatiche o telematiche). 5
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle
comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o
telematiche, si applicano a qualunque
altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati. 6
Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato
civile - Farmacie comunali. - 1. Le amministrazioni comunali possono
avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente
delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque
l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è
ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato
civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato,
apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati
così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità
degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la
fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli
filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere
approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia. 1-bis.
La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere
trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio
del comune competente. ( comma aggiunto dall'art.2 dellaL.127/97 "Bassanini
2") 7
Modalità di uso dei sistemi informatici. - 1. La immissione e la
riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di
atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi
informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del
responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia
prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla
indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il
contenuto del documento è valido fino a querela di falso. 8
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la
pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni. 9
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
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