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Sezione ASDET
L’ASDET (Associazione di Studi di Diritto Europeo e Transnazionale) è un’associazione nata per iniziativa dei partecipanti al Corso di Studi Avanzati di Diritto Europeo e Transnazionale (www.jus.unitn.it) organizzato annualmente dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. Essa persegue l’obiettivo di assicurare continuità ai rapporti tra ex corsisti, e tra questi e l’Università di Trento, oltre a scopi di aggiornamento degli operatori del diritto interessati agli aspetti internazionalistici delle materie di propria competenza.
Il trasferimento del know how e la disciplina comunitaria della concorrenza.
La disciplina
della proprietà intellettuale e la sua circolazione pongono dei punti di
frizione con l'ordinamento comunitario, principalmente con le norme sulla libera
circolazione delle merci e, soprattutto, con il diritto della concorrenza.
Per quanto riguarda il primo aspetto esso ha riguardo precisamente ai
diritti di privativa veri e propri
riconosciuti dalla legge al detentore di un brevetto, e che come tali non
afferiscono direttamente la sfera del know how[1].
Il problema di conflitto degli accordi di know how è direttamente
connesso, invece, agli effetti anticoncorrenziali che gli accordi di
trasferimento (cessione e licenza di know how) possono produrre.
La formulazione dell'art. 81 del Trattato, prevede, come è noto, la
nullità di pieno diritto di quelle intese (accordi, decisioni di associazioni
di imprese e pratiche concordate) che possano, anche solo potenzialmente,
arrecare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto
o per effetto quello di restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune (pregiudizio alla concorrenza).
La giurisprudenza comunitaria distingue in particolare tra intese
restrittive verticali ed orizzontali, a seconda che le stesse intervengano o
meno tra imprese appartenenti allo stesso livello produttivo. Nel caso in cui la
restrizione del mercato si verifichi attraverso degli accordi orizzontali, si
parla di restrizione interband, perché riguarda prodotti o servizi dello stesso
tipo ma di marca diversa. Quando la restrizione è invece frutto di un'intesa
verticale (ad es. tra un produttore ed un distributore per la distribuzione in
esclusiva dei propri prodotti), si parla di restrizione intraband, e ad essere
limitata sarà la possibilità di altre imprese di distribuire il prodotto della
stessa marca[2].
Lo stesso art. 81 del Trattato prevede però la possibilità che vengano
concesse delle esenzioni, ricorrendo determinati parametri. Tali esenzioni
possono essere date caso per caso (esenzioni individuali) ovvero per intere
categorie di accordi (esenzioni per categoria o block exemptions)[3].
La prassi di concedere delle esenzioni individuali alle imprese, sebbene
sempre possibile, è risultata infatti difficilmente percorribile
a causa dell'eccessivo numero di notifiche di cui la Commissione sarebbe
stata investita[4].
Essa ha perciò iniziato a servirsi dei poteri normativi conferitigli dal
Consiglio[5],
al fine di concedere delle esenzioni di blocco in varie materie. Le norme che
disciplinano un tale tipo di esenzione sono, infatti, strutturate in maniera da
indirizzarsi ad un numero indefinito di accordi o intese che rivestano
determinate caratteristiche, con un risultato pratico di considerevole
deflazione delle decisioni della Commissione.
In tema di accordi di trasferimento del know how, il primo Regolamento
organico della materia è stato il n. 556/89 (successivo di cinque anni al
Regolamento 2349/84 sugli accordi di licenza di brevetto). La disciplina delle
licenze di brevetto e di know how è stata oggi fusa in un'unica normativa
attraverso l'adozione del Regolamento 240/96, intitolato genericamente agli
accordi di trasferimento di tecnologia. La scelta di unificazione della
disciplina è stata dettata non solo da un intento semplificativo[6],
ma anche, e soprattutto, dalla necessità di risolvere alcuni inconvenienti
pratici derivanti dalla esistenza di due discipline distinte per i due tipi di
intese[7].
Il nuovo regolamento ha un orientamento più liberale rispetto al
precedente[8].
Si allunga, innanzitutto, la durata dell'esenzione: non si ha più riguardo al
momento in cui la prima immissione in commercio sia stata effettuata dal
licenziante, ma al momento in cui la stessa immissione sia stata realizzata dal
licenziatario[9].
Inoltre, molte clausole che precedentemente erano incluse nella black list ora
sono incluse direttamente nella white list.
Il meccanismo delle liste è semplice. Vengono elencate delle clausole
consentite e delle clausole vietate. Gli accordi che rientrano nell'ambito della
lista bianca (consentiti) sono esentati direttamente. Quelli rientranti nella
lista nera (vietati) sono nulli di pieno diritto ex art. 81 Trattato UE. Il
problema invece degli accordi rientranti nella cosiddetta lista grigia, e cioè
difficilmente collocabili nell'una o nell'altra clausola, è stato deciso con
una soluzione di compromesso. La clausola, e quindi l'accordo, saranno validi
purché vengano notificati alla Commissione[10].
Dal momento in cui si perfeziona la notifica, tuttavia, la Commissione ha
quattro mesi di tempo per proporre opposizione[11].
Essa ha anche facoltà di revocarla nel caso in cui, in seguito ai chiarimenti
svolti dalle parti, si chiarisca come l'accordo in questione non dimostri fini
monopolistici o restrittivi nelle clausole contestate, fatta salva la possibilità
delle parti di modificare l'accordo in senso non restrittivo. In quest'ultima
ipotesi, tuttavia, l'esenzione avrà effetto solamente dalla data di entrata in
vigore delle modifiche.
Molto importante è anche la norma che prevede una quota di mercato, in
presenza della quale la Commissione sarà tenuta a vigilare sugli eventuali
effetti anticoncorrenziali dell'accordo. L'art. 7 prevede infatti che la
Commissione possa ritirare il beneficio dell'esenzione nel caso in cui i
prodotti licenziati non siano assoggettati ad una effettiva concorrenza nel
mercato. «Situazione che può verificarsi nella fattispecie quando il
licenziatario detiene una quota di mercato superiore del 40%». Tale previsione
produce, perciò, l'effetto di tenere i riflettori puntati su delle situazioni
che presentino dei dati obiettivi di concentrazione delle attività di impresa,
tali da far supporre un effetto monopolistico. Chiaramente il dato di
riferimento sarà sempre la vita dell'accordo, ossia i suoi effetti concreti sul
mercato rilevante di riferimento.
È interessante notare come l'attuale formulazione dell'art. 7 sia il
frutto di una lunga opera di mediazione svolta in ambito comunitario. L'intento
dichiarato della Commissione era infatti quello di prevedere, in presenza di
accordi conteneti delle clausole di esclusiva territoriale, un sistema di soglie
di mercato, superate le quali gli accordi sarebbero comunque rientrati tra
quelli non esentabili[12].
Si voleva evitare cioè, attraverso il sistema delle quote di mercato, la
creazioni di posizioni dominanti realizzate attraverso accordi di licenza di
brevetto o di know how.
Tali disposizioni erano state seccamente contestate dal mondo
dell'industria europea, il quale temeva sia una politica di disincentivo ai
trasferimenti di tecnologia (che avrebbe significato in sostanza un minore
valore di scambio delle conoscenze tecniche acquisite dalle imprese), sia un
problema di difficile applicazione della stessa normativa. Il sistema delle
quote di mercato postulava dei difficili calcoli di quote detenute dalle parti
prima e dopo l'accordo. Questo avrebbe potuto significare la rinunzia a molti
processi di scambio delle tecnologie, a causa dell'incertezza sulla loro
legittimità[13].
I motivi che spingevano la Commissione verso tale politica preventiva di
situazioni monopolistiche realizzate attraverso accordi di trasferimento di
tecnologie, non erano certo infondati. Bisogna però considerare che tali
situazioni distorsive del mercato possono comunque essere controllate attraverso
l'applicazione di altre norme comunitarie. Ciò è emerso chiaramente nel famoso
caso Tetra Pak.[14]
Questo ha rappresentato un vera svolta della giurisprudenza comunitaria
in materia e merita una particolare attenzione. La società Tetra Pak è, come
è noto, una società leader nel mercato mondiale della produzione e della
vendita di imballaggi asettici per prodotti alimentari[15].
Essa era riuscita ad ottenere, per mezzo di una acquisizione societaria, una
licenza esclusiva di brevetto, che le attribuiva il controllo sull'unica
tecnologia alternativa alla propria presente sul mercato. La Commissione,
preoccupata che attraverso l'acquisizione di tale licenza, la Tetra Pak
rinforzasse eccessivamente la propria posizione dominante a scapito di altre
imprese, rendendo loro ancora più difficile l'ingresso sul mercato, aveva
cercato di convincere la società a rinunciare alla clausola di esclusiva,
minacciando a tal fine l'adozione di sanzioni ex art. 86 del Trattato. Di fronte
alla successiva decisione della Commissione[16]
che riteneva applicabile al caso la disciplina della abuso di posizione
dominante, la società era ricorsa al Tribunale di primo grado sostenendo invece
che, sulla base dei regolamenti vigenti, che accordavano ad un'impresa il
beneficio dell'esenzione indipendentemente dalla posizione che essa occupava nel
mercato considerato, l'art. 86 non fosse applicabile ad un accordo già esentato
ai sensi dell'art. 85.3.
Il Tribunale in sede di appello ha confermato la decisione della
Commissione, stabilendo la simultanea applicabilità delle norme del Trattato in
tema di abuso di posizione dominante ad un accordo già beneficiante di una
esenzione ex art. 85.3. In sostanza si è ritenuto che, sebbene l'accordo in
esame dovesse essere considerato valido, in quanto beneficiante di una block
exemption, il comportamento dell'impresa che se ne serviva potesse, però,
essere considerato illegittimo alla luce di un'altra norma del Trattato (nella
specie l'art. 86 sul divieto di abuso di posizione dominante).
La sentenza Tetra Pak, fornisce quindi lo spunto per due importanti
riflessioni.
La prima considerazione riguarda la possibilità della Commissione di
ritirare l'esenzione in situazioni che si presentassero in futuro, analoghe a
quella appena esaminata. Da una lettura corretta del dato emergente dal caso
Tetra Pak, emerge come il comportamento illegittimo dell'impresa possa
qualificarsi come tale non tanto avuto riguardo ad un carattere di illegittimità
dell'accordo in sé, quanto alla luce della qualificazione di illiceità che il
comportamento della stessa possa assumere attraverso l'utilizzo di detta licenza[17].
Bisogna rilevare perciò come il ritiro della esenzione, pure paventato
dalla Commissione nel caso di specie (e mai attuato, atteso che in corso di
causa la società ricorrente aveva rinunciato all'esclusiva), debba comunque
applicarsi soltanto se ricorrono le condizioni espressamente previste a tal fine
nel regolamento di esenzione. In particolare se il caso dovesse ripetersi oggi
la norma regolatrice delle ipotesi di ritiro sarebbe l'art. 7 del Regolamento
240/96, il quale non fa alcun esplicito rimando alle norme sull'abuso di
posizione dominante[18].
Da un lato quindi l'accordo può essere ritirato dalla Commissione soltanto
esclusivamente ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal relativo
regolamento, dall'altro la Comunità continua ad avere un controllo effettivo
della situazione tendenzialmente monopolistica eventualmente creatasi, in forza
della specifica capacità sanzionatoria riconosciuta in materia alla Commissione
dall'art. 83.2 del Trattato.
Fermo restando che, anche nel caso in cui il ritiro dell'esenzione da
parte della Commissione si giustificasse perché ricompreso nelle ipotesi di cui
all'art. 7 del Regolamento, in ogni caso, fin tanto che la Commissione non
decida per l'atto di ritiro, i comportamenti dell'impresa potrebbero essere
considerati contrari alle norme sul divieto di abuso di posizione dominante e,
come tali, sanzionati. Si dice ciò proprio in virtù di quel meccanismo di
possibile contemporanea applicazione di diverse norme del Trattato stabilito nel
caso Tetra Pak.
La seconda considerazione è sull'inopportunità dell'originario disegno
della Commissione di sottoporre il beneficio dell'esenzione di blocco ad un
meccanismo automatico di quote di mercato. Il ricorso a tale sistema si sarebbe
certamente giustificato, infatti, in un quadro normativo che avesse sperimentato
un vuoto di tutela di fronte agli effetti anticoncorrenziali di alcuni accordi
di licenza di tecnologia. Il caso da ultimo esaminato dimostra, al contrario,
come una simile tutela esiste già anche se non discende direttamente dalle
norme applicative della esenzione ex art. 85.3. Bruno
Carbone
[1]
La giurisprudenza Corte di Giustizia ha abbracciato un concetto di proprietà
industriale e commerciale abbastanza ampio, tale da ricomprendervi non solo
i diritti di brevetto per invenzioni industriali ed i marchi d'impresa, ma
anche il diritto d'autore ed i diritti di brevetto per modelli industriali e
disegni ornamentali. Vedi Corte di Giustizia 14 settembre 1982, Keurkoop BV v. Nancy Kean Gift BV, C 144/81, in Raccolta,
1982, p. 2853. L'art. 30 (ex 36) del Trattato riconosce la possibilità per
gli Stati membri di adottare un provvedimento nazionale qualificabile come
restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, tra gli altri, nel
caso di tutela della proprietà industriale e commerciale. Ma proprio in
quanto deroga ad un principio guida del mercato comune tale norma è stata
interpretata restrittivamente. I problemi di conflitto tra diritti di
privativa brevettuale e libera circolazione delle merci è stato risolto in
maniera originale adottando il cosiddetto principio dell'esaurimento
comunitario del diritto. Il leading case in materia è stato il caso Deutsche Grammophon, Corte di Giustizia 8 giugno 1971, Deutsche
Grammophon Gasellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, C
78/70, in Raccolta, 1971, p. 487. Vedi in proposito, Korah, Tecnhnology
transfer agreements and the EC competition rules, Oxford1996, p. 35;
nonché, in generale, Daniele, Il
diritto materiale della comunità europea, Milano 2000, pp. 59 e ss.
[2]
Vedi Corte di Giustizia 13 luglio 1966, in cause riunite 56 e 58/64, Consten
e Grundig v. Commissione, in Raccolta,
1966, p. 457. La materia delle intese restrittive verticali è ora stata
ridisegnata in senso molto meno restrittivo dal Regolamento CE
n. 2790/1999. In dottrina vedi da ultimo
Bin – Bortolotti, Cinque voci
sulla nuova disciplina comunitaria delle restrizioni verticali, in Contratto
Impresa Europa, 1999, pp. 531 e ss.; sulla distinzione in generale tra
accordi verticali ed orizontali, vedi pure Cabanellas
- Massaguer, Know-how
agreements and EEC competition law, Munich 1991, pp. 33 e ss.; Korah,
Tecnhnology transfer agreements and
the EC competition rules, Oxford1996, pp. 19 e ss.
[3]
Non rientra nell'oggetto del presente lavoro un esame approfondito delle
procedure applicative delle esenzioni, per il quale si rimanda a Roberti, Le procedure
applicative delle regole della concorrenza, in Il diritto privato dell'Unione Europea, II, Antonio Tizzano [cur.],
Torino 2000, pp. 1223 e ss.
[4]
Cfr. Guttuso - Pappalardo, La
disciplina comunitaria delle licenze di know-how, Milano 1991, p. 38.
[6]
Tale intenzione emerge chiaramente nel considerando n. 3 del Regolamento
240/96, laddove si legge che «è opportuno unificare il campo di
applicazione di detti regolamenti di esenzione in un unico regolamento per
categoria in unico regolamentorelativo agli accordi di trasferimento di
tecnologia, armonizzando e semplificando al massimo le disposizioni
applicabili agli accordi di licenza di brevetto e di know-how al fine di
migliorare la diffusione delle conoscenze tecniche della Comunità e di
promuovere la fabbricazione di prodotti tecnicamente perfezionati».
[7]
Vedi sul punto Panucci, Accordi
di trasferimento di tecnologia e regolamento di esenzione, in Dir.
Ind., 1996, VIII, p. 692; Gelato,
Gli accordi di trasferimento di
tecnologia e il diritto comunitario della concorrenza: Il Regolamento (CE)
240/96, in Dir. Un. Eur.,
1998, I, p. 162; Altamura, Il nuovo regime degli accordi di trasferimento di tecnologia, in Giur.
Piemont., 1996, IV, pp. 394-395 e ss.
[8]
In questo senso Introvigne,
voce Contratto di licenza, in Dig.
Disc. Priv., sez. comm., Milano 1992, pp. 215 e ss. Scettica Panucci,
Accordi di trasferimento di tecnologia
e regolmento di esenzione, in Dir.
Ind., 1996, VIII, p. 692, secondo la quale «l'orientamento restrittivo,
già evidente nei due regolamenti del 1984 e del 1989, non è
sostanzialmente cambiato. Sia i precedenti regolamenti che quello attuale,
infatti, accordano un'esenzione automatica soltanto nei casi meno
problematici ....consentendo alla Commissione di mantenere il pieno
controllo per quei casi in cui sorgano dei dubbi in ordine alla conformità
dell'accordo ai principi concorrenziali e soprattutto in quelli in cui vi
siano delle clausole di esclusiva».
[10]
È stato osservato come, invece, il fatto che si sia voluto conservare il
principio per cui la invalidità di una clausola comporti necessariamente la
nullità dell'intero atto (vitiatur et
vitiat), sia criticabile alla luce della impostazione più liberale
seguita dalla Comunità con il presente regolamento. Vedi Introvigne,
voce Contratto di licenza, in Dig.
Disc. Priv., sez. comm., Milano 1992, p. 216.
[11]
Regolamento 240/96, art. 4, che richiama la procedura prevista dagli artt. 1
e 3 del Regolamento CEE n. 3385/94. Ai sensi dello stesso art. 4. 5,
ciascuno Stato ha il potere di chiedere l'intervento oppositivo della
Commissione. Nel qual caso questa ha due mesi di tempo per intervenire.
[12]
Così nella prima versione del Progetto di Regolamento del 30 settembre
1994, relativo all'applicazione dell'art. 85, § 3 del Trattato a categorie
di accordi di trasferimento di tecnologia, in GUCE, n. 178/3 del 1994.
In particolare si volevano vietare in via generale quegli accordi
contenenti una clausola di esclusiva territoriale se la quota di mercato del
licenziatario, per il prodotto licenziato, fosse pari almeno al 40% ed il
licenziatario operasse in un mercato oligopolistico. Quest'ultimo veniva
definito come quello in cui non più di tre imprese detenessero una quota di
mercato di più di due terzi ed il licenziatario facesse parte di questo
gruppo con una quota di mercato superiore al 10%.
[13]
Su queste considerazioni vedi Panucci,
Accordi di trasferimento di tecnologia
e regolamento di esenzione, in Dir.
Ind., 1996, VIII, pp. 691 e ss., in particolare pp. 693-695.
[14]
Tribunale 10 luglio 1990, Tetra Pak v.
Commissione, T51/89, in Raccolta,
1990, p. 347. In dottrina sul caso Tetra
Pak, vedi Korah, Tecnhnology
transfer agreements and the EC competition rules, Oxford1996, pp. 238 e
ss.; Panucci, Accordi di
trasferimento di tecnologia e regolmento di esenzione, in Dir. Ind., 1996, VIII, pp. 691 e ss., in particolare p. 696 e note
26-27; Guttuso - Pappalardo, La
disciplina comunitaria delle licenze di know-how, Milano 1991, pp. 160 e
ss. e nt 1.
[15]
Al momento dei fatti di causa si stimava che la società detenesse circa il
93% del mercato rilevante. Cfr. Guttuso
- Pappalardo, La disciplina
comunitaria delle licenze di know-how, Milano 1991, p. 160 nt. 1.
[17]
Mi pare condivisibile Korah, Tecnhnology
transfer agreements and the EC competition rules, Oxford1996, p. 238 nt.
9, che ha sostenuto come l'abuso di posizione dominante possa collegarsi
direttamente al momento in cui la società in questione abbia volutamente
acquistato il controllo dell'impresa detentrice della licenza esclusiva per
appropriarsi dell'unica tecnologia alternativa esistente sul mercato,
consistendo questo in un comportamento chiaramente anticoncorrenziale. L'autrice
fa notare infatti come «the exclusive
licence gtranted to the target firm was not anti-competitive: the
acquisition of the target by the competitor was».
[18]
Regolamento 240/96, art. 7: «La Commissione può revocare, conformemente
all'art. 7 del regolamento 19/65/CEE, il beneficio dell'applicazione del
presente regolamento se constata che, in un caso determinato, un accordo
esentato in forza del regolamento stesso ha effetti incompatibili con le
condizioni previste dall'art. 85, paragrafo 3, del trattato». Segue un'elencazioe
non tassativa in cui si possono produrre tali effetti anticoncorrenziali: il
caso in cui il l'accordo abbia l'effetto di impedire che i prodotti oggetto
di licenza vengano sottoposti, all'interno del territorio di licenza, alla
concorrenza di prodotti appartenenti allo stesso mercato di riferimento
merceologico (cosa che può verificarsi quando il licenziatario detenga una
quota di mercato superiore al 40%); il licenziatario rifiuti senza ragione
di soddisfare domanda di fornitura proveniente da utenti o rivenditori
stabiliti nel territorio di altri licenziatari; le parti rifiutino senza
ragione le domande di forniture di utenti o rivenditori stabiliti nel loro
territorio, ovvero limitino la possibilità degli utenti o rivenditori di
acquistare i prodotti presso altri riveditori; le parti erano fabbricanti
concorrenti al momento della concessione della licenza e gli obblighi
assunti dal licenziatario abbiano l'effetto di impedire a quest'ultimo di
utilizzare tecnologie concorrenti.
LE INVENZIONI INDUSTRIALI DEL DIPENDENTE (Cenni di comparazione fra Germania ed Italia) La disciplina Le
fonti: La materia delle invenzioni industriali del dipendente è disciplinata
in Italia dall’art. 2590 c.c. e dagli artt. 23 - 26 del R.D. 1127/1939. In
Germania, invece, esiste un’apposita legge speciale in materia (Gesetz
über Arbeitnehmererfindungen, 25/07/1957, BGBl.
I S. 756), che è stata modificata con la recente legge del 18/01/2002 (BGBl. I S. 414). Cenni
sulla disciplina:
Sia la disciplina tedesca che quella italiana distingue fra invenzioni fatte nel
corso del rapporto dilavoro e quelle senza alcun legame con il rapporto di
lavoro. Per
quest‘ultime, le cosiddette invenzioni occasionali o rispettivamente freie
Erfindungen, i diritti economici legati allo sfruttamento economico
spettano al lavoratore. Il dipendente ha tuttavia obbligo di dare notizia
dell‘invenzione al suo datore di lavoro, che ha il diritto di esercitare il
diritto di prelazione per un uso o acquisto del brevetto. Per
le invenzioni fatte durante l‘esecuzione della prestazione lavorativa bisogna
invece distinguere. In
Germania sono considerate Diensterfindungen,
le quali possono essere acquisite dal datore per un uso esclusivo. Questa regola
è tuttavia temperata da diverse disposizione a tutela del dipendente-inventore,
che può assicurarsi un uso parziale dell‘invenzione e ha comunque il diritto
ad un compenso equo. In
Italia si distingue ulteriormente fra invenzioni di servizio e invenzioni
d‘azienda a seconda che le l‘attività inventiva costituisca oggetto
specifico dell‘obbligazione lavorativa o meno. Nel primo caso – essendo proprio l’attività inventiva l’oggetto del contratto – il datore acquista il diritto allo sfruttamento economico dell’invenzione senza dovere alcun compenso al dipendente oltre alla normale retribuzione. Le
invenzioni d‘azienda, che non costituiscono invece uno sbocco prefigurato e
voluto come proprio della prestazione lavorativa, danno diritto per il
dipendente ad un equo premio, in quanto la perdita del diritto allo sfruttamento
economico dell’invenzione a favore del datore di lavoro fuoriesce
dall’oggetto dell’attività dovuta, anche se resta pur sempre collegata a
questa stessa attività. Contrariamente
alla Germania (cfr. §§ 2 e 3 ArbnErfG), in Italia la concessione del brevetto
(non è sufficiente la mera brevettabilità) costituisce condictio sine qua non sia per il diritto alla paternità morale che
per quello ad un eventuale compenso per l’invenzione. In ogni caso la non accettazione o dichiarazione di nullità del brevetto fa venire meno qualsiasi diritto del dipendente (Cass. 02/04/1990, n.2646). Il
diritto all‘equo premio ovvero der Vergütungsanspruch:
L’equo
premio (ovvero Vergütung),
da corrispondere al lavoratore in caso di invenzione aziendale (ovvero Diensterfindung)
non ha natura retributiva, ne deve essere considerato prezzo di un negozio
traslativo, ma consiste in “un trattamento economico straordinario a carattere
indennitario” (Cass. 16/01/1979, n. 329). Il
metodo per la quantificazione del quantum
debetur in Germania ed Italia sono praticamente identici. Infatti, di fronte
ad una completa assenza di linee guida o indicazioni positive precostituite
circa la determinazione dell‘ammontare del compenso, la giurisprudenza
italiana ha accolto la formula di liquidazione propria del sistema tedesco,
anche se secondo la Suprema Corte (Cass. n. 2646/1990) “deve essere applicata
con qualche limitazione (prudenza e cautela)”, onde evitare risultati abnormi
e iniqui. Tant‘è
vero che i criteri stabiliti con l‘allegato Richtlinien
für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst
(20/07/1959, Beilage zum BAnz.
Nr.156 del 18/08/1959) sono i seguenti per entrambi paesi: (a)
l’iniziativa e la creatività del dipendente nel procedere all’invenzione;
(b) le mansioni e la posizione del dipendente all’interno dell’impresa e (c)
la partecipazione dell’impresa nella realizzazione dell’invenzione.Il valore
così ottenuto viene poi messo in relazione con gli utili maggiori prevedibili
in seguito all’utilizzo dell’invenzione da parte dell’impresa. Mentre in
Germania si garantisce al dipendente una royalty,
agganciandosi all’utile effettivamente percepito, nel sistema italiano si
procede ad una valutazione ex ante
(prognostica) degli utili che scaturirebbero da un pieno ed adeguato
sfruttamento industriale dell’invenzione, liquidando integralmente la quota
spettante al lavoratore rapportata all’intero arco di vita del brevetto. Come
parametro di riferimento in questa valutazione, spesso si ricorre anche al valore
di mercato che la concessione del brevetto avrebbe in caso di
acquisto da persona terza al rapporto di lavoro. In Italia si da molta importanza alla capacità valutativa del giudice, che può comunque sempre effettuare dei aggiustamenti correttivi in eccesso o in difetto. Queste operazioni di equità giudiziali devono però sempre giustificarsi in funzione di un obiettivo perequativo rapportato al valore oggettivo e potenziale dell’invenzione., ovvero alla effettiva commerciabilità del brevetto.
Le
recenti riforme La disciplina delle invenzioni industriali dei dipendenti ha visto delle riforme recenti sia per quanto concerne la l‘orninamento italiano ( l.n. 383/2001 del 18 ottobre 2001 in GU 248 del 24.10.2001) sia per quanto riguarda quello tedesco (legge del 18/01/2002, in: BGBl. I, del 24/01/2002, p.414). Entrambe queste riforme intervengono nel trattamento delle invenzioni sviluppati nell‘ambito delle università e dei politecnici, per i quali vale una disciplina speciale. La
Legge dei 100 giorni – Tremonti bis La cosiddetta “Legge
dei 100 giorni” (l.n.383/2001) con l’art. 7 introduce un regime speciale per
le invenzioni industriali dei dipendenti, che vengono raggiunte grazie a mezzi
di ricerca universitaria. Per queste invenzioni viene, infatti, introdotto un
articolo aggiuntivo al Regio Decreto del 1939, l’art.24bis, che deroga alla
disciplina generale in materia di invenzioni del dipendente. La norma nuova prevede
la titolarità piena ed esclusiva delle invenzioni in capo al ricercatore
universitario. L’università mantiene solamente il diritto a partecipare ad
una parte degli utili provenienti dall’invenzione. Le università stabiliscono
un importo massimo del canone relativo a licenze a terzi per l’utilizzazione
dell’invenzione, che poi spetterà alla stessa università, alla PA oppure a
privati finanziatori della ricerca. Il canone ed i proventi
in misura minima del 50% devono comunque sempre andare a favore
dell’inventore. Se 5 anni dopo il
conseguimento dell’invenzione l’inventore o i suoi aventi causa non hanno
cominciato a sfruttare industrialmente l’invenzione, l’università –
indipendentemente dalla volontà degli eredi – acquisisce il diritto gratuito,
non esclusivo allo sfruttamento della stessa. La nuova norma si
applica a tutte le invenzioni dopo il 24 ottobre 2001, data di pubblicazione
della riforma nella G.U. La
riforma tedesca In
Germania le nuove norme sulle invenzioni industriali del dipendente sono entrate
in vigore il 7 febbraio 2002. Anche questa modifica riguarda soprattutto le disposizioni particolari per le invenzioni fatte presso politecnici ed università, fissate nel § 42 della legge tedesca (ArbnErfG – del 18/01/2002). A norma del nuovo §42, le invenzioni fatte in ambito universitario sono adesso assoggettare al regime delle invenzioni d’azienda e non più a quello delle invenzioni libere o occasionali, rafforzando notevolmente la posizione di questi pubblici istituti di ricerca, anche se questo è contemperato da una serie di disposizioni speciali. L’inventore mantiene sempre il suo diritto di rendere pubblica l’invenzione direttamente nel corso della sua attività didattica o di ricerca presso l’università o il politecnico, a condizione che la abbia comunicata tempestivamente (normalmente due mesi prima) al suo datore. Se – a causa della sua attività didattica e di ricerca – decida, invece, di non renderla pubblica, non è obbligato ad alcuna comunicazione. L’inventore conserva anche il diritto, non esclusivo, di usare la sua invenzione nel corso della sua attività didattica e di ricerca anche se il datore la acquista facendo uso del suo diritto di prelazione sull’invenzione. Se il datore decida di esercitare il suo diritto allo sfruttamento economico dell’invenzione aziendale, all’inventore è comunque sempre garantito il diritto a percepire una royalty nella misura del 30% dei guadagni effettivamente realizzati grazie all’invenzione. Per le invenzioni fatte precedentemente al 7 febbraio 2002 è previsto un regime transitorio secondo il quale rimane applicabile la vecchia disciplina. La riforma deve essere considerata come un tentativo del legislatore a rafforzare la posizione delle università e dei politecnici di fronte alle invenzioni realizzate con mezzi di ricerca universitaria. Nel vecchio regime le invenzioni fatte da professori e assistenti universitari (il campo di applicazione della vecchia legge era limitato a queste figure professionali) erano, invece, considerate invenzioni libere o occasionali, per cui l’università aveva solamente il diritto di ricevere una comunicazione sull’invenzione e di esercitare il diritto alla prelazione per un uso non esclusivo su di esse. Ma anche questi diritti erano garantiti solamente nell’eventualità che l’invenzione sia stata resa possibile in seguito a finanziamenti straordinari stanziati dall’università o dal politecnico. Due
scelte opposte fra i due paesi L’approccio che viene fatta con la modifica della legge tedesca sembra diametralmente opposta a quella adottata in Italia con la “legge dei cento giorni – Tremonti bis” (n° 383/2001). Nonostante l’intento identico di entrambi legislatori di rafforzare la ricerca pubblica, la via come raggiungere tale risultato è completamente differente. Infatti, se in Italia le maggiori critiche vanno nel senso che la destinazione in gran parte ai ricercatori dei proventi dalle invenzioni conseguite grazie a risorse universitarie possa sottrarre fondi alla ricerca pubblica e che l’intento di conseguire dei brevetti propri possa portare ad una eccessiva frammentazione dell’attività di ricerca, in Germania si teme una perdita di interesse come mercato per la ricerca, come conseguenza dei proventi potenziali a favore dei singoli ricercatori notevolmente inferiori rispetto ad altri paesi, dove la ricerca pubblica viene pesantemente sovvenzionata. Le due riforme adottate in Germania ed in Italia sono due scommessa in una gara fra mercati della ricerca scientifica ancora concorrenti fra di loro, che – in attesa di una politica comune europea per la ricerca – rispecchia due strategie di incentivazione e sostegno alla ricerca completamente differenti.
Ulrich
Eller
GLI
INVESTIMENTI STRANIERI NEI PAESI PECO La ricerca di
nuovi mercati sia del prodotto, che geografici in cui investire è sempre stato
un elemento fisiologico del commercio ed in particolare del commercio
internazionale, tanto da aver condotto, oggi, a quel fenomeno che viene definito
con il termine di globalizzazione. Con
la caduta del muro di Berlino e il conseguente abbandono da parte dei Paesi
dell’Europa Centro Orientale (PECO) dell’economia pianificata per quella di
mercato, si è aperto per le imprese straniere ed in particolare per gli
investitori occidentali, attratti dalle favorevoli agevolazioni fiscali e dalle
vantaggiose condizioni economiche e di sviluppo, un nuovo spazio al cui interno
poter ricercare nuove opportunità di profitto. A
partire dagli anni ’90, in vista del loro futuro ingresso nell’Unione
Europea ciascuno di tali Paesi ha singolarmente siglato con quest’ultima (a
differenza di quanto era invece avvenuto per Spagna, Portogallo e Grecia) degli
Accordi di Associazione. Con tali Accordi i Paesi PECO si sono obbligati a
riconoscere, come condizione imprescindibile per il loro ingresso, le quattro
libertà fondamentali su cui l’Unione si fonda, la tutela della concorrenza e
dei consumatori, la responsabilità del produttore e quella ambientale, nonché
a raggiungere un’armonizzazione giuridica in ambito economico secondo i
requisiti imposti da Maastricht. Tali
Accordi di Associazione, nel cui rispetto i singoli legislatori PECO si sono
impegnati a legiferare, rappresentano in tal modo, un forte elemento di garanzia
e di sicurezza per le imprese straniere che decidono di investire in quei Paesi,
a fronte delle incertezze legate all’instabilità che generalmente
caratterizza i Paesi in via di transizione sia in ambito politico che economico.
L’imprenditore che deciderà di investire in uno Stato PECO sarà perciò
maggiormente tutelato rispetto a quello che deciderà di investire in un altro
Paese che offra parimenti allettanti prospettive di sviluppo e profitto ma che
non essendosi obbligato al rispetto degli obblighi sopra descritti non è in
grado di assicurare all’imprenditore estero altrettante garanzie di stabilità
e certezza dell’investimento. Lo
strumento al quale i Paesi PECO sono, inizialmente, ricorsi, per aprire la
propria economia alle imprese private, è stato quello della privatizzazione del
capitale pubblico, ma fin dall’inizio essi si sono trovati di fronte allo
spinoso problema rappresentato dal fatto che il risparmio privato costituiva, in
alcuni casi, appena il 10% del valore della massa da privatizzare. Le strade che
i governi hanno allora percorso per risolvere la questione sono state
tendenzialmente sia quella di donare e/o vendere a basso prezzo ai propri
cittadini quote del capitale pubblico, attraverso dei titoli azionari c.d. vouchers, che quella di aprire le porte al capitale straniero. Per percorrere
quest’ultima via però i legislatori avevano bisogno di un modello di legge
sugli investimenti stranieri di cui erano privi, modello che essi hanno recepito
dall’ordinamento comunitario perché più attuale e meglio funzionale rispetto
a quello legislativo statico dei singoli Stati membri. Ciò però non è
avvenuto attraverso leggi ordinarie, ma con leggi speciali e questo è quello
che oggi li differenzia ancora in materia, rispetto agli altri Stati
dell’Unione. Sulla
base di tale modello gli Stati PECO hanno via via stipulato con le imprese
straniere contratti di privatizzazione contenenti una serie di clausole
generalmente ricorrenti, previste sia nell’interesse dello Stato ma,
nell’ottica dell’attrattiva del capitale estero, anche a favore
dell’investitore. La Businnes continuation clause, la rievaluetion clause, la employement
clause, la restitution clause, la enviromental
lyability clause, sono un esempio di alcune di queste clausole. La prima di
esse impone all’investitore straniero di mantenere il proprio investimento per
un determinato periodo prevedendo a tutela di ciò la costituzione di una
garanzia, mediante deposito, presso una banca, di una determinata somma di
denaro, la quale sarà trattenuta nel caso in cui l’imprenditore deciderà di
ritirare anticipatamente l’investimento. La rievaluetion
clause obbliga invece l’investitore a corrispondere allo Stato parte della
rivalutazione che il bene privatizzato abbia eventualemente subito nel corso di
un certo periodo prestabilito di anni, vista la difficoltà di stabilire
l’effettivo valore del bene da privatizzare per un Paese che esce da un
sistema di economia pianificata. L’employement
clause obbliga invece l’investitore a mantenere la struttura aziendale
dell’impresa acquistata e lo stesso livello occupazionale per un certo
periodo. La restitution clause è,
invece, prevista nell’interesse dell’imprenditore e lo tutela dal pericolo
che il soggetto precedentemente espropriato dalla nazionalizzazione agisca in
rivendicazione del bene. La enviromental
lyability clause esclude invece da una parte la responsabilità
dell’imprenditore per eventuali danni ambientali la cui causa risalga ad un
momento precedente l’investimento ed il cui evento si sia prodotto solo in un
momento successivo, mentre dall’altra obbliga l’imprenditore a stipulare
un’assicurazione per eventuali danni che siano ad esso imputabili e che si
verifichino solo in un momento successivo al ritiro del suo investimento dal
Paese. La
circolazione dei modelli giuridici in materia non è tuttavia avvenuta solo ad
opera dell’Unione Europea, ma anche attraverso l’attività di organizzazioni
internazionali quali la BERS e il FMI. Questi organismi nel concedere aiuti
economici sono intervenuti, infatti, non solo in ambito prettamente economico,
ma anche giuridico e politico. L’ art. 2 dello Statuto della BERS
prevede infatti che possano essere suoi membri tutti i Paesi
dell’ Est-Europa i quali garantiscano però il rispetto dei principi
democratici e politici. La BERS e il FMI hanno anche assistito tali Paesi
attraverso consulenze in materia di garanzie reali delle quali questi Stati
erano sprovvisti. Il Model law on pledge rappresenta
un esempio di modello che alcuni legislatori dell’Est-Europa hanno adottato,
così che essi si trovano oggi ad avere paradossalmente una legge in materia di
pegno più avanzata di quella Italiana. Basato sulla disciplina del pegno
Inglese e della c.d. vendita con riserva allungata tedesca, tale modello lascia
ampia autonomia contrattuale alle parti, e non richiede come il pegno previsto
dall’ordinamento italiano lo spossessamento del bene, il quale può rimanere
nella disponibilità di chi lo concede in garanzia permettendogli così di
disporne e di creare nuova ricchezza e non invece di immobilizzarlo e renderlo
improduttivo. La garanzia sarà poi rappresentata dal nuovo bene oggetto della
lavorazione o dal denaro ottenuto dalla sua eventuale vendita secondo quanto, di
volta in volta, convenuto dalle parti. Poiché i
Paesi PECO nello stipulare con l’Unione Europea i vari Accordi di associazione
si sono obbligati al rispetto tra i vari principi di quello della libertà di
circolazione del capitale, essi non possono bloccare gli investimenti stranieri,
ma in generale tutti i capitali, nel loro territorio. Per evitare, quindi, il
fenomeno del c.d. “mordi e fuggi” e, nello stesso tempo, rispettare gli
Accordi presi con l’Unione, essi hanno previsto, per attirare e per far
rimanere nel proprio Paese gli imprenditori stranieri, forti agevolazioni di
varia natura. Questo però ha condotto al conseguente problema della
discriminazione fra imprenditori stranieri e imprenditori interni e delle
inevitabili e logiche lamentele di questi ultimi. Nel momento in cui lo Stato
reagirà positivamente alle rivendicazioni degli imprenditori interni,
appiattendo progressivamente la curva di discriminazione, ciò lo porterà
progressivamente a quella stabilità ed equilibrio economico in grado di
allinearlo in materia ai Paesi dell’Unione, condizione indefettibile per il
suo ingresso in quest’ultima. L’Ordinanza
d’urgenza Rumena n. 92/30.12.1997 rappresenta un esempio di legge in materia
di investimenti, di uno Stato PECO. Essa si connota in particolare proprio per
il fatto che la linea di demarcazione sopra descritta tra imprenditori stranieri
e imprenditori interni non è più così netta come quella presente nelle prime
leggi in materia. L’art.
2 lett. c nel definire la figura dell’”investitore” non distingue,
infatti, più fra investitore straniero e investitore interno ma semplicemente
definisce tale soggetto qualsiasi “persona fisica o giuridica, residente o non
residente, con domicilio o con sede permanente in Romania o all’estero, che
investe in Romania”. Il successivo art. 4 rappresenta poi una sorta di Carta
dei diritti dell’imprenditore prevedendo che gli investitori hanno in Romania
la possibilità di effettuare investimenti in qualsiasi campo e in qualsiasi tra
le forme giuridiche previste dalla legge; l’uguaglianza di trattamento -giusto
ed equo- per gli investitori romeni e stranieri, residenti o non residenti in
Romania; garanzie contro la nazionalizzazione, l’espropriazione o contro altre
misure con effetto equivalente; facilitazioni fiscali doganali ecc. ecc. Così
il cap. III rubricato “Garanzie e facilitazioni per gli investitori non
residenti in Romania” non parla di stranieri e si rivolge perciò anche ai
Rumeni non residenti nel loro Paese. Dalla breve analisi del provvedimento
emerge dunque come in questo Paese si sia ormai avviato un progressivo
allineamento tra la disciplina degli investimenti interni e quella degli
investimenti stranieri in linea con il raggiungimento di quell’equilibrio e di
quella stabilità indispensabili per poter entrare a far parte dell’Unione
Europea. Unione alle cui porte,oggi si stanno affacciando
anche i Paesi del Sud-Est Europa i quali, all’interno delle strategie
del Patto di Stabilità varato nel 1999 che vede l’impegno oltre che della UE
anche degli Stati Uniti, della Russia del Giappone
nonché di istituzioni finanziarie internazionali come la Bers, la Bei, la World
Bank e il Fmi, stanno cercando affannosamente la via della ricostruzione
politica economica e sociale.
INSIDER TRADING Il fenomeno relativo all’indebito utilizzo di informazioni riservate nelle operazioni borsistiche ha assunto recentemente dimensioni sempre maggiori. Non può, infatti, che confermarsi l’assenza di un consolidato quadro normativo entro cui condurre, in ambito europeo ed internazionale,una efficace lotta all’insider trading. L’originale disciplina relativa al coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate risale alla direttiva comunitaria 89/592/CEE ( recepita in Italia tramite la L.157/1991) che, allo scopo di garantire l’integrità ed il corretto funzionamento del mercato, si proponeva di impegnare gli Stati membri a sanzionare efficacemente le condotte di insider trading. Il merito di tale direttiva risiede soprattutto nell’aver posto gli Stati comunitari di fronte al preciso obbligo di reprimere con sanzioni ‘sufficientemente dissuasive’ la condotta dell’insider ( art.13 ) e questo ha indirettamente comportato ( la Comunità, come è noto, non ha alcuna competenza diretta in materia penale ) la diffusa criminalizzazione, in ambito europeo, dell’insider trading. La legge italiana n.157/1991, introdotta dalla suddetta direttiva, è stata poi –data anche la sua ridottissima applicazione- revisionata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.58/1998, più noto come ‘Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria’. In occasione del Testo Unico, il legislatore ha operato una semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie vietate tramite una più precisa e coerente definizione delle condotte penalmente rilevanti. A tal proposito, poi, rileva l’art.180 che modifica, rispetto alla normativa previgente, la descrizione della condotta di trading. Se simili modifiche corrispondono all’esigenza di giungere ad una definizione più precisa e coerente delle condotte rilevanti, non v’è dubbio, però, che la definizione dei destinatari dei divieti –siano essi insiders o tippees- resta talmente ampia da sfiorare l’indeterminatezza. Le nuove disposizioni, sembrano, infatti, essere un passo avanti troppo piccolo per potere dare effettività al divieto di insider trading. E proprio per colmare questa lacuna legislativa, la Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di direttiva sull’insider trading e la manipolazione del mercato ( ‘abusi di mercato’). La proposta è destinata ad assicurare più efficacemente l’integrità dei mercati dei valori mobiliari nell’insieme dell’UE. Essa si fonda sui principi della trasparenza e della parità di trattamento dei partecipanti al mercato e richiede una più stretta cooperazione e più intensi scambi di informazioni tra le autorità nazionali competenti rispetto alla situazione esistente. Lo scopo di tale proposta è quello di ridurre la possibilità di incoerenze, confusione e lacune normative instaurando un quadro di riferimento per l’attribuzione delle responsabilità, la vigilanza sul rispetto delle norme e la cooperazione nell’ambito della Comunità. Essa costituisce uno degli elementi centrali del piano d’azione per i servizi finanziari e del processo di creazione di un mercato integrato dei servizi finanziari. Orbene, per realizzare effettivamente l’integrazione dei mercati finanziari dell’Unione europea, occorre una convergenza ( e non una disparità ) delle modalità di applicazione delle norme di vigilanza sul loro rispetto negli Stati membri. La diversità delle responsabilità e dei poteri delle autorità amministrative nazionali impedisce l’instaurazione di un mercato pienamente integrato e contribuisce a confondere i mercati. All’uopo la proposta impone a ciascuno Stato membro di designare un’unica autorità di regolamentazione e vigilanza, dotata di un nucleo minimo di responsabilità comuni che le consentano di combattere l’insider trading e la manipolazione dei mercati. In seguito all’aumento delle attività transfrontaliere, infatti, il legislatore comunitario sembra avere avvertito l’esigenza di organizzare una cooperazione tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza al fine di consentire loro di lavorare insieme allo scopo di prevenire, scoprire, indagare e perseguire gli abusi di mercato. A tal fine, ciascuna autorità competente deve poter contare sull’assistenza reciproca e sulla tempestiva comunicazione di informazioni da parte delle autorità omologhe degli altri Stati membri. Appare, infatti, inaccettabile che in un mercato finanziario integrato un comportamento scorretto sia severamente punito in un paese, dia luogo a sanzioni lievi in un altro e sia tollerato in un terzo. Sebbene il trattato CE non annoveri tra gli obiettivi della Comunità l’armonizzazione delle sanzioni penali, è comunque auspicabile che la suddetta proposta imponga agli Stati membri anche l’obbligo generico di stabilire ed irrogare sanzioni amministrative e penali in caso di infrazione delle disposizioni adottate in virtù della direttiva, sanzioni che devono essere sufficienti per promuoverne il rispetto.
IL REGIME FISCALE
DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL‘ESTERO Da diversi anni ormai si è potuto assistere nel panorama del commercio nazionale ed internazionale ad un processo evolutivo nel sistema produttivo, per cui si sono accentuate operazioni di decentramento produttivo e di collegamento economico-funzionale fra le imprese. Dalla grande impresa si è andato sempre di più verso una frammentazione in una pluralità di entità giuridicamente autonome. In questo modo sono andati a formarsi delle reti di società, che, non di rado, si articolano anche a livello transfrontaliero. Agendo in diversi paesi, capita frequentemente che dei lavoratori subordinati occupati in un determinato territorio nazionale vengano inviati all‘estero per effettuarvi la propria prestazione lavorativa per conto e nell’interesse dell‘impresa datrice di lavoro. Per questi periodi di distacco all‘estero vale un regime fiscale e previdenziale particolare, che varia a seconda del Paese in cui il lavoratore viene inviato. Il
sistema fiscale in Italia, come anche nella maggior parte dei Paesi
industrializzati, conosce un doppio binario normativo per quanto riguarda i
redditi di lavoro dipendente prestato all’estero. In primo luogo c’è la
legislazione interna, fortemente ispirata da principi elaborati dall’OSCE, che funge da norma generale. Essa può però essere derogata
da specifiche convenzioni bilaterali conclusi fra i paesi interessati dal
distacco. Nel
regime precedente alla nuova normativa, in vigore dal 01/01/2001, erano “in
ogni caso esclusi dalla base imponibile: (…) c) i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto”1.
Eccezioni a questa regola erano l’assunzione per l’estero, il trasferimento
all’estero ed il collocamento in aspettativa in Italia ed assunzione
all’estero da parte di un altro soggetto. L’esclusione dalla tassazione non
operava in caso di trasferta o di missione del lavoratore. Il
regime dell’art. 3 TUIR 917/1886
costituiva quindi una chiara eccezione al principio della tassazione su base
mondiale oppure worldwide principle,
che stabilisce che i redditi dei lavoratori fiscalmente residenti in Italia sono
tassati indipendentemente dal paese in cui è prodotto, salvo quanto stabilito
dal legislatore contro le doppie imposizioni. Questa
disposizione è stata derogata dall’art. 5, comma 1, D.Lgs 02/09/1997, n.314,
che stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2000, sono soggetti a imposizione anche i
redditi di lavoro dipendente “prestato all’estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto”. Nella nuova disciplina si fa, quindi,
riferimento al criterio di tassazione su base mondiale.2
La
nuova disciplina distingue fra lavoratori fiscalmente residenti in Italia3,
per i quali vige il worldwide principle,
e quelli non residenti, i cui redditi sono imponibili solamente in quanto
prodotti in Italia4. A
tal proposito rileva come con l’art. 36 del cd. Decreto “collegato” alla
Legge Finanziaria del 2000, aggiungendo un comma 8 bis
all’art. 48 TUIR, cambia la misura
in cui è imponibile il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero.5
Stabilisce che “il reddito di lavoro dipendente, prestato in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, definite annualmente
con il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di cui
all’art. 4, comma 1, del D.L. 31/07/1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla L. 03/10/1987, n. 398.” Il reddito imponibile è
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, se sussistono le
condizioni di continuità ed esclusività del rapporto e se il lavoratore,
nell’arco dei 12 mesi, soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a
183 giorni. Nel caso queste condizioni non siano soddisfatte, è soggetto ad
imposizione il reddito effettivamente percepito. Il
worldwide princple potrebbe, tuttavia, far nascere dei problemi, in
quanto il dipendente potrebbe essere costretto a versare le imposte ben due
volte; in Italia sulla retribuzione convenzionale o ordinaria, mediante
ritenuta, ed all’estero, secondo la normativa locale. Infatti,
si sono registrati numerosi sforzi per evitare questi cosiddetti regimi di
doppia imposizione. Nel
1977, l’OSCE ha elaborato un modello
di Convenzione in questo senso, che ancora
oggi funge da punto di riferimento per la maggior parte delle Convenzioni
bilaterali stipulate per evitare situazioni di doppia imposizione. All’art. 15
di esso si distinguono due situazioni di lavoro prestato all’estero: (a) Se il
lavoro è svolto in un Paese diverso da quello di residenza, normalmente il
reddito è assoggettato a tassazione nel Paese ove il lavoratore svolge la
propria attività; (b) Se, invece, il lavoratore soggiorna nello Stato estero
per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi, se i compensi sono corrisposti
da un datore di lavoro che non risiede nel Paese ove il lavoratore svolge la sua
attività o se i compensi non sono corrisposti da una stabile organizzazione o
da una base fissa che il datore di lavoro ha dove il lavoratore svolge
l’attività, il reddito è assoggettato a tassazione nel Paese di residenza
del lavoratore. Anche
per i redditi percepiti da lavoratori fiscalmente non residenti la disciplina è
cambiata in Italia a decorrere dal 01/01/2001. L’art. 3 e 20 TUIR6
stabiliscono il principio per cui il reddito da lavoro dipendente di lavoratori
non residenti, prestato all’estero, generalmente non è escluso da imposizione
in Italia. Ricapitolando,
la nuova disciplina può essere riassunta come segue. Il
datore, valutata la residenza fiscale del dipendente ed acquisita la relativa
documentazione di supporto, deve scegliere il regime fiscale applicabile: I
redditi, prodotti da lavoratori non residenti, che lavorano all’estero, sono
esclusi da imposizione in Italia. Quelli, prodotti da lavoratori dipendenti residenti in Italia, che lavorano all’estero ma il cui rapporto non soddisfa i requisiti di continuatività, esclusività e soggiorno nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, sono soggetti a imposizione sulla retribuzione effettiva. Ed
infine, i redditi prodotti da lavoratori dipendenti residenti in Italia, che
lavorano all’estero ed il cui rapporto di lavoro soddisfa a questi requisiti,
sono soggetti ad imposta sulla retribuzione convenzionale, come definita con
decreto ministeriale.
Ulrich Eller Vicepresidente ASDET
1 Art. 3, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 917/1986 (Abrogato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, con decorrenza 1. Gennaio 2001). 2 Anche se in deroga a questo principio sono sempre ammesse delle norme convenzionali oppure altre norme interne più favorevole al lavoratore. 3 Art. 2, TUIR. 4 Art. 20 TUIR. 5 Il “Collegato” alla Legge Finanziaria 2000 abroga la disciplina che era contenuta nell’art. 15 del D.Lgs. 505 del 23.12.1999, per il quale il reddito da lavoro dipendente prestato all estero era imponibile in piena misura ed in più bisognava versare il credito d’imposta per le società e gli enti che utilizzavano detti dipendenti. 6 Art. 3 TUIR: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto (…) formato per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.” Art. 20 TUIR: “Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato: (…) c) i redditi di lavoro dipendente prodotti nel territorio dello Stato.”
LO STATUTO GIURIDICO DELL'EMBRIONE
Valeria Putignano
OGM
in Europa: il diritto e il rovescio
della medaglia Nell'era
globalizzata in cui, volenti o nolenti, ci ritroviamo quotidianamente a
convivere con codici e sigle, anche l'acronimo OGM sta prepotentemente entrando
a far parte del nostro linguaggio comune, accompagnato da tanta disinformazione,
tanti schieramenti opposti e politiche poco trasparenti. La
posizione dell' UE si trova, ancora una volta, nel centro del mirino di opinione
pubblica, consumatori e "non addetti ai lavori", i quali faticano a
districarsi tra un'informazione ed una presa di posizione comunitaria titubante
ed una pressione sempre più forte che spinge dalle multinazionali e dalle
industrie affiliate al modello della new-economy.
Dopo gli scandali alimentari dell'ultimo decennio, il Vecchio Continente deve
fare i conti con una richiesta pressante di garanzie concrete, attuando
finalmente una politica comunitaria che miri alla sicurezza di tutti quei
prodotti che, grazie al principio cardine della libera circolazione delle merci,
sancito giurisprudenzialmente per la prima volta con la storica sentenza Cassis
de Dijon, vengono commercializzati in ambito comunitario. I punti nevralgici
della questione OGM toccano aspetti complessi, quali ad esempio la discussa
brevettabilità degli stessi, l'esigenza di una normativa comunitaria che sia
coerente alle riflessioni e agli obiettivi esposti nel Libro Bianco sulla
sicurezza alimentare della Comunità europea, le lacune di una regolamentazione
ancora rigida che risponde all'atteggiamento diffidente e restio dei cittadini
dell'Unione. L'approccio
cauto dei consumatori, e dei fruitori in genere dei cibi geneticamente
modificati, trova la sua ragion d'essere anche nella caotica e frammentaria
campagna informativa che viene offerta: innanzitutto, è importante chiarire che
di manipolazioni genetiche si parla ormai da molti anni. Gli Stati Uniti hanno
iniziato a familiarizzarvi già dagli anni '70 (ricordiamo che nel 1973 si
assisteva alla prima applicazione della transgenesi ad un organismo, per
l'esattezza il batterio escherichia coli),
per poi arrivare a praticare una ingegneria genetica vera e propria attuando le
prime tecniche di clonazione dei geni. La coltivazione su larga scala vede il
suo incipit nel 1990, per giungere
dopo appena quattro anni al traguardo della commercializzazione di piante
transgeniche: il pomodoro flavr savr a
marcescenza ritardata. Una
delle aberrazioni maggiori a cui si assiste in questo ginepraio di notizie è
proprio di carattere terminologico: la confusione più pericolosa è quella che
si rischia di fare tra biotecnologie e manipolazioni genetiche. Le prime,
infatti, esistono da sempre, poiché il termine sta semplicemente ad indicare
una tecnica che utilizza un fenomeno biologico: in sostanza, vengono utilizzati
i processi determinati da un microorganismo per ottenere un processo
tecnologico, vale a dire un qualcosa che altrimenti in natura non si avrebbe
senza la progettualità dell'uomo. Le biotecnologie, insomma, non sono certo una
novità. Le
manipolazioni genetiche consistono invece nel ricombinare il DNA di una certa
specie o di un certo organismo, trasferendo appunto geni da una specie all'altra
o, in rari casi, iniettando geni della stessa specie. Come breve inciso, valga
la pena ricordare che a priori nessuno di questi interventi è in assoluto
inaccettabile: il problema sta tutto nel cogliere i confini giuridici, etici e
di sicurezza umana oltre che ambientale. Volendo passare brevemente in rassegna
gli interventi normativi dell'UE, ricordiamo sin da subito che sulla
brevettabilità esiste una direttiva del Parlamento europeo, la n.44 del 1998,
la quale prevede che
sono potenziali oggetto di proprietà intellettuale tutte le invenzioni,
caratterizzate da innovatività tecnica ed applicazione industriale, concernenti
materiale biologico o che implichino la trasformazione di quest'ultimo. Restano
esclusi sequenze di geni umani, anche se parziali, procedimenti di clonazione umana, di modificazione genetica
germinale dell'essere umano, di modificazione genetica animale senza una
effettiva utilità medica e, soprattutto, di utilizzo di embrioni umani per
scopi industriali o comunque commerciali. In questo contesto si inseriscono le
innumerevoli polemiche e le opposte prese di posizione che rimbalzano dalla
cronaca: un caso su tutti, Novartis e l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). In
generale, ad ogni modo, la posizione europea in materia di OGM resta cauta,
senza dimenticare che, sul piano internazionale, la nostra normativa è molto
diversa rispetto a quella che vige in Giappone, Canada e Stati Uniti. Vista la
diffidenza e l'incertezza che ancora regna, alcune multinazionali, per ragioni
di mercato, hanno deciso di
eliminarli dai propri prodotti circolanti in Europa ed altrettante catene di
grande distribuzione hanno preferito ritirare
dai propri scaffali prodotti contenenti OGM. A
disciplinare giuridicamente la materia sono la direttiva n. 220/90 (recepita in
Italia dal decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993) ed il regolamento n.
258/97 (G.U.C.E. n. 1433 del 14 febbraio 1997) riguardanti, rispettivamente,
l'emissione deliberata di OGM nell'ambiente e relativa commercializzazione e i
nuovi prodotti alimentari caratterizzati da ingredienti diversi da quelli
tradizionali (cosiddetti novel foods).
Inoltre, la recentissima direttiva n. 2001/18, la quale entrerà in
vigore il 17 ottobre 2002, prevede che tutte le autorizzazioni attualmente
esistenti e rilasciate conformemente alla precedente direttiva dovranno essere
rinnovate. Per
toccare un ultimo aspetto della questione, aspetto che più di ogni altro
interessa da vicino il cittadino medio, l'etichettatura dei prodotti contenenti
OGM sarà forse l'unico elemento in grado di fare la differenza in
questo medioevo di informazioni e garanzie. Il disorientamento del
consumatore è dettato dalla frequente mancanza di chiarezza, visto che gli
interventi normativi interessati dal problema non sempre rassicurano i più
diffidenti: per l'esattezza, sono i regolamenti sull'etichettatura dei prodotti
alimentari, degli additivi e degli aromi derivati o composti da OGM (regolamento
n. 1139/98 e n. 50/2000). Garantire una tracciabilità completa del prodotto
sarebbe la soluzione vincente ma, come abbiamo visto anche per gli scandali BSE,
ciò comporta una rivoluzione che purtroppo aziende ed Istituzioni non sono
ancora capaci di fronteggiare. La
realizzazione di questo obiettivo è ostacolata ulteriormente da vere e proprie
lacune legislative, come, ad esempio, l'assenza di una normativa sui mangimi: ciò
fa sì che spetti ai produttori fissare autonomamente soglie e valori in base a
piani di autocontrollo e strategie di mercato. Non
essendo né miopi né ingenui, è facile prevedere che esigenze di sicurezza
alimentare comporteranno ripercussioni sui costi dei prodotti contenenti OGM o
da questi derivati: il prezzo alto della salute contro quello concorrenziale e
competitivo delle ambiguità sul mercato. L'UE
farà bene a dimostrarsi decisa e sensibile a questioni così rilevanti, se vorrà
evitare che ad attuare rigidamente un principio
di precauzione siano i consumatori. E non più soltanto le sue politiche
comunitarie.
Stefania
Zolotti
Globalizzazione e nuova lex mercatoria
Il
termine globalizzazione, entrato ormai
nel vocabolario comune di tutti, è un concetto
polisemantico: con esso si intende la crescente integrazione e
interdipendenza fra mercati, il predominio dell’economia finanziaria su quella
reale, ma anche il sempre maggiore impiego di tecnologie telematiche, che
rendono possibile uno scambio di informazione al di là di barriere
spazio-temporali, impensabile soltanto qualche anno fa. Dal punto di vista giuridico la novità maggiore è però data dal fatto che le imprese non commerciano più solamente superando le frontiere nazionali, ma si dislocano e si ramificano su livello internazionale nei mercati da conquistare. Non è più lo stato ad aprire le strade a nuovi mercati come in epoca dell’imperialismo, ma oggi è la stessa impresa multinazionale ad attivarsi in una molteplicità di mercati nazionali. Il
conseguente multiculturalismo delle imprese multinazionali rende difficile una
concezione di norma giuridica basata su un’omogeneità culturale, come lo si
era visto nei vari sistemi nazionali. Si sta vivendo una profonda crisi dei
tradizionali spazi di giuridicità. I tradizionali corpi di norme - quelle
interne ed emanate da un’autorità statale e le norme di diritto
internazionale - non riescono più ad assecondare i bisogni di una società globale
ed in particolare modo della comunità economica. Per questo motivo, accanto
agli spazi giuridici tradizionali è venuta a crearsi una ulteriore realtà
giuridica, quella del diritto transnazionale. Si tratta di un corpo di regole
creato da privati al di là delle tradizionali coordinate spazio-temporali del
diritto e retto soprattutto dalla cosiddetta business community: la societas
mercatorum. Simile
al noto fenomeno medioevale, anche questa nuova
lex mercatoria nasce come un ordinamento indipendente da qualsiasi autorità
statale, autonomo oltre che originario; essa ha le proprie origini in una lunga
sedimentazione di consuetudini commerciali e prassi costanti all’interno di un
mercato diventato globale. È
nato un sistema a confini mobili, nel quale grandissima libertà viene lasciata
alle parti private. Perno di questo sistema è il contratto, in quanto strumento
giuridico che meglio si adatta ad esigenze di flessibilità, ma anche a esigenze
di economicità ed efficienza. D’altra
parte, però, anche l’uniformità del modello contrattuale costituisce un
valore economico, in quanto garantisce una maggiore sicurezza e soprattutto un
abbassamento dei costi di transazione nella conclusione di negozi giuridici. Così,
si può osservare che anche all’interno dell’ordinamento economico formatosi
nella societas mercatorum gli
operatori tendono verso una certa uniformità. L’atipicità
del modello contrattuale scelto permette di raggiungere un tale obiettivo, perché,
contrastando il ricorso a strumenti giuridici tradizionali, disciplinati in
dettaglio dai vari legislatori nazionali, evita le differenze e le peculiarità
dei vari sistemi nazionali, costruiti sulla base di uno sviluppo secolare
separato ed autonomo. Modelli contrattuali come il franchising, il factoring
o il leasing, che, provenienti dalla consuetudine commerciale
internazionale, negli ultimi anni sono entrati a far parte di quasi tutti gli
ordinamenti del mondo industrializzato, sono garanti di una quasi completa
omogeneità di modelli. Un
ulteriore passo importante in questa direzione è stato compiuto con la
codificazione dei principi di coutume
commercial in quando regole UNIDROIT.
La compilazione composta da un articolato e da un commento illustrativo è
diventata punto di riferimento in numerosi lodi internazionali, ma è diventata
anche un importante linea guida per le riforme. Ha avuto questa funzione di
modello per esempio nei Paesi in transizione, che vengono da esperienze di
socialismo reale. In questi sistemi spesso si è riscontrata una quasi totale
mancanza di norme di regolamentazione del mercato e, per riempire tale vuoto
normativo, si è fatto riferimento, fra l’altro, anche ai principi UNIDROIT.
La
lex mercatoria ha trovato un certo riconoscimento diretto anche
nell’ordinamento italiano. Infatti, nella nuova disciplina italiana in materia
di arbitrato internazionale all’articolo 834 c.p.c., fra le “norme
applicabili al merito” per decidere la controversia, si fa espresso
riferimento anche agli “usi del commercio”, che non sono altro che le regole
della lex mercatoria internazionale.
Già precedentemente la Suprema Corte italiana aveva chiarito, con una pronuncia
del 1982, che in materia di arbitrato internazionale era legittimo fare
riferimento agli usi commerciali in quanto usi normativi. In altre parole,
riteneva lecito fare riferimento nei lodi internazionali agli usi, come a
regole attinenti al diritto e non solamente al fatto. Il
diritto può essere visto come uno specchio della società in cui opera e muta
con essa. In questa fase storica cambiamenti importanti sono in corso negli
ordinamenti giuridici nazionali. Adesso, sta al giurista di far tesoro delle
opportunità che questo cambiamento di paradigmi propone e di distaccarsi da una
concezione professionale, che gli inglesi chiamano black
letter jurist, per poter dare risposte valide in una realtà giuridica in
cui da norme parametriche si va sempre di più verso regole procedurali e verso
il cosiddetto soft law.
Ulrich Eller Vicepresidente ASDET
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