www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea,  oltre all'Adunanza Plenaria n.12/2007, recenti pronunce in tema di ATTO AMMINISTRATIVO,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, COMUNE E PROVINCIA, EDILIZIA ED URBANISTICA, GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, INDUSTRIA E COMMERCIO, ISTRUZIONE PUBBLICA, PUBBLICO IMPIEGO, RIFIUTI. - SCRIVETECI!

 

In questa sezione verra' progressivamente redatto un 

dizionario di diritto amministrativo che comprendera' il dato giuridico globale  

(dottrina, giurisprudenza e legislazione), imperniato su voci ed istituti sia di

 diritto amministrativo sostanziale sia di diritto amministrativo processuale.

 

 

 A

 

 

 

 

 

    Accordi

 

Accordi tra Pubbliche Amministrazioni - Accordi che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La principale figura legislativamente prevista di questi accodi tra amministrazioni è il c.d. accordo di programma, strumento di coordinametno tra le amministrazioni interessate alla programmazione e la realizzazione di opere o interventi che coinvolgono più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale). Con gli accordi di programma le pubbliche amministrazioni coinvolte concordano e coordinano le rispettive azioni scavalcando così i limiti legislativamente imposti alla propria competenza e concludendo rapidamente il procedimento il cui ordinario svolgimento avrebbe richiesto l’espletamento di una pluralità di subprocedimenti. L’accordo di programma stabilisce i tempi, le modalità le forme di finanziamento dell’opera o dell’intervento da realizzare, prevedendo eventualmente anche procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori in caso di inadempienze dei soggetti partecipanti.

 

Accordi tra privati e Pubbliche Amministrazioni - Accordi definiti tra la Pubblica Amministrazione e i privati nel corso di un procedimento amministrativo ed aventi ad oggetto l’esercizio di un potere amministrativo.

Quando l’accordo condiziona la conclusione del procedimento stesso predeterminando il contenuto del provvedimento finale si parla di accordi procedimentali,quando l’accordo conclude il procedimento amministrativo in luogo del provvedimento si parla di accordi sostitutivi di provvedimento

Nel primo caso uno degli atti dell’iter procedimentale non viene dalla Pubblica Amministrazione ma è da essa concordato col destinatario dell’emanando provvedimento finale; nel secondo caso, invece, l’iter procedimentale si chiude non con un atto autoritativo, ma con una deliberazione concordata.

Gli accordi devono essere stipulati per atto scritto a pena di nullità e ad essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili; le controversie relative agli accordi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Riferimenti normativi: art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Un., 12 novembre 2001, n. 14031; Cass., Sez. Un., 2 marzo 2001, n. 87; Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2000, n. 1262; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 264.                                                                                                  

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

 

    Acque

 

Acque pubbliche – Le acque pubbliche sono beni immobili oggetto di proprietà pubblica e perciò stesso annoverate, dall’art. 822 cod. civ., tra i beni demaniali. La demanialità dell’acqua pubblica equivale in primo luogo ad appartenenza necessaria dell’acqua stessa alla Pubblica Amministrazione ed, in secondo luogo, alla necessaria preordinazione delle acque ad una serie tipologica di utilizzazioni, disposte e controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Sono definite pubbliche dall’art. 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo. Il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 aggiunge che sono tali anche le acque raccolte in invasi o cisterne, mentre esclude dal demanio idrico tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.

In base al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 alla gestione del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali, fatta eccezione per i compiti di rilievo nazionale che restano riservati allo Stato.

 

Acque private – Sono private tutte le acque cui non è attribuita dalla legge natura pubblica.

Il carattere privato delle acque non si evince, in particolare, dall’appartenenza di esse alla proprietà di privati cittadini, potendo la Pubblica Amministrazione essere anche titolare di acque private per averle acquistate mediante atti inter vivos, negozi mortis causa, successione necessaria di cui all’art. 586 cod. civ. o acquisto conseguente a possesso qualificato.

L’uso delle acque private deve tuttavia avvenire nel rispetto dei diritti dei terzi e degli interessi pubblici.

 

Normativa - artt. 822, 866 e ss.. 908 - 921, 1050, 1080 - 1099, 2774 cod. civ.; R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; artt. 87 e ss. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275; L. 5 gennaio 1994, n. 36; L. 5 gennaio 1934, n. 37; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

 

Giurisprudenza - Corte Cost. 17 luglio 2002, n.353; Cass. Civ., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14906; T.S.A.P. 3 ottobre 2001, n. 90; Cons. Stato sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6336.

 

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

    Acquiescenza

 

L'acquiescenza è l'istituto che indica la rinuncia alla tutela giurisdizionale a seguito dell'accettazione di un provvedimento amministrativo da parte del soggetto che abbia subito per effetto di quest'ultimo la lesione di un proprio interesse sostanziale,diritto soggettivo o interesse legittimo.
L'acquiescenza può venire prestata esplicitamente.
a. rendendo una specifica dichiarazione;
b. compiendo atti chiari e concordanti che mettono in evidenza la volontà del soggetto interessato di accettare gli effetti del provvedimento;
c. ponendo in essere atteggiamenti comportamentali integralmente incompatibili con la volontà di impugnare il provvedimento innanzi al giudice competente. Non ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza: è necessaria la conoscenza piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente;il comportamento deve essere spontaneo e non imposto.
Perché possa configurarsi l'acquiescenza è necessario che sussista l'atto amministrativo e l'attualità della lesione;non è configurabile l'acquiescenza se l'atto non sia stato ancora adottato dalla pubblica amministrazione. L'acquiescenza è un comportamento assai simile alla rinuncia che determina l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale, se si sia verificata prima della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio amministrativo,ovvero la sua improcedibilità nel caso in cui si sia verificata successivamente all'instaurazione della causa; è rilrvabile d'ufficio.

Riferimenti giurisprudenziali: Cons Stato , Sez. VI , 23 novembre 1979 ,n.799; TAR Lombardia,Milano, Sez. I, 22 febbraio 1979,n.86;Cass Civile, Sez. I, 30 gennaio 1979, n. 654.

(Maurizio De Paolis)

 

 

 

    Aerodromi e Aeroporti

 

Gli aerodromi sono località, sia terrestri che acquee, destinate, anche in via temporanea, alla partenza, all'approdo e allo stazionamento degli aeromobili. Gli aerodromi si articolano in varie specie: campi di volo, campi di fortuna ed aeroporti. Questi ultimi sono la specie principale di aerodromi, tanto che, per generale convinzione della dottrina, i due termini si equivalgono indicando la medesima cosa.

Gli aerodromi possono essere di proprietà privata o pubblica, rientrando nel demanio accidentale dello Stato, delle province e dei comuni (aerodromi demaniali). Gli aerodromi militari, anche se aperti al traffico civile, fanno parte del demanio statale necessario, in quanto opere pubbliche destinate alla difesa nazionale. Gli aerodromi privati sono iscritti in un pubblico registro e sono soggetti a controlli pubblicistici molto penetranti.

 

Norme: art. 6 e 51 reg. nav. aerea - Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 - artt. 822 e 824 c.c. - art. 686 e 704ss. c. nav.

 

Giurisprudenza: Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2002, n. 5870 - Consiglio Stato, sez. II, 22 aprile 1992, n. 464 - Consiglio Stato, sez.II, 13 gennaio 1988, n. 1459 - Cassazione civile, sez. I, 7 novembre 1989, n. 4645.

(Gianluca De Nuzzo)

 

   Agente di cambio

 

L’agente di cambio è un intermediario delle borse valori, cui viene attribuita la qualità di pubblico ufficiale. In passato l’agente di cambio era una figura fondamentale per il funzionamento delle Borse, in quanto unico soggetto legittimato alla compravendita di titoli nei mercati regolamentati. Infatti prima dell’entrata in vigore della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (legge istitutiva delle SIM, Società di Intermediazione Finanziaria) egli era nominato con decreto presidenziale, sulla base di un concorso per titoli ed esami istituito dal Ministero del Tesoro. Tale legge ed il successivo decreto Eurosim del 1996 hanno affermato il divieto di bandire concorsi per l’esercizio della professione di agente di cambio, anche se continuano ad operare quelli in carica prima della riforma, che costituiscono oramai una categoria residuale.

Gli attuali agenti di cambio che non partecipano ad una SIM, costituite nella forma giuridica delle società per azioni ed iscritte in apposito Albo tenuto dalla Consob e posto a conoscenza della Banca d’Italia, in qualità di soci, operatori ovvero dirigenti, proseguono la loro attività nel pieno rispetto della disciplina attinente agli obblighi in tema di promotori finanziari, di modalità di esecuzione degli ordini e di concentrazione degli scambi.Si tratta comunque di una figura speciale di commissionario di vendita,  operante su commissione dei propri clienti, caratterizzata dalla particolarità dell’ambito di azione (la Borsa valori) e dalla natura dell’oggetto della compravendita (i titoli). L’attività dell’agente di cambio è considerata alla stregua di una vera e propria attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 2082 c.c.), classificabile come attività intermediaria nella circolazione dei beni

. L’agente agisce come mandatario senza rappresentanza, restando personalmente obbligato per il prezzo, salvo il regresso verso il cliente.

 Il Testo Unico finanziario (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), concernente la disciplina degli intermediari ha infine disposto lo scioglimento degli ordini professionali degli agenti di cambio, ad eccezione di quelli di Roma e Milano e la cessazione dal ruolo al compimento del settantaseiesimo anno di età.

Normativa di riferimento

L. 29 maggio 1967, n. 402, Ordinamento della professione degli agenti di cambio, pubblicata nella G.U. 17 giugno 1967, n. 150;

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998), art. 201, commi 1-18;

Regolamento di attuazione del D. Lgs. N. 58/98 [Parte V, Titolo I, art. 64; Titolo II, artt. 65-67; artt. 94 (incompatibilità), art. 95 (regole generali di comportamento)], adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 e successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, n. 12409 del 1.03.00, n. 12498 del 20.04.00, n. 13082 del 18.04.01 e n. 13710 del 6.08.02. (La delibera n. 11522 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla G.U. n. 165 del 17.7.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 7, luglio 1998. La delibera n. 11745 è pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1998. La delibera n. 12409 è pubblicata nella G.U n. 58 del 10.3.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 3, marzo 2000. La delibera n. 12498 è pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 2000. La delibera n. 13082 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 137 del 15.6.2001 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2001. La delibera n. 13710 è pubblicata nella G.U. n.192 del 17.8.2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2002).

 (Barbara Piancastelli)

 

 

 

  Agricoltura e Foreste

Si tratta di un settore economico molto ampio e supportato da una vastissima disciplina normativa inerente tutti gli aspetti, sia statici sia dinamici, delle imprese e dei processi produttivi.

Sulla disciplina privatistica, incentrata sulla specialità dell’impresa agraria, prevalgono le norme di regolamentazione ed incentivazione del settore agricolo-forestale, che è oggetto di profondi ed importanti mutamenti. Si segnalano tre tendenze significative.

La prima registra la separazione e l’autonomia dei due tradizionali rami del settore:agricoltura-produzione e agricoltura-protezione, che converge nel settore ambiente.

La seconda inerisce l’ampliamento dell’agricoltura tanto da ricomprendere l’alimentazione, la pesca e la politica veterinaria.

L’ultima, e sicuramente più importante tendenza, riguarda la progressiva prevalenza della normativa comunitaria su quella interna. La Comunità Europea si occupa in modo penetrante dell’agricoltura, tanto da definire, ad esempio, le quote di produzione ed i prezzi dei prodotti.

L’introduzione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” (in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ed entrata in vigore l’8 novembre 2001, ha comportato profonde innovazioni nell’ordinamento: l’art. 3 ha sostituito l’art. 117 Cost..

Il vecchio testo prevedeva che le regioni potessero legiferare, entro i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè non vi fosse contrasto con l’interesse nazionale e con quello delle altre Regioni, su un elenco di materie, nel quale era ricompresa la materia “agricoltura e foreste”. Infatti mentre per le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) l’attribuzione della competenza in materia “agricoltura e foreste” è avvenuta mediante l’approvazione dei rispettivi Statuti, e si tratta quindi di competenza esclusiva, era l’art. 117 della Cost. che attribuiva alle Regioni a statuto ordinario la potestà legislativo sul settore primario.

Esse, nel legiferare, non potevano porsi in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, con gli impegni internazionali assunti dallo Stato e con le leggi nazionali che prevedono i principi generali da adottarsi nelle materie di competenza regionale (c.d. leggi–quadro). Per attuare pienamente le competenze si sono trasferite le funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni.

Il primo trasferimento delle funzioni in materia “agricoltura” è stato effettuato con l’art. 17 L. 16 maggio 1970, n. 281, con cui si delegava il Governo ad emanare decreti per il trasferimento amministrativo alle Regioni. Così, in base a questa delega, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 individuava le competenze regionali con la tecnica del “ritaglio”.

Successivamente il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della L. 22 luglio 1975, n. 382, trasferiva organicamente dallo Stato alle Regioni le competenze in agricoltura.

La L. 15 marzo 1997, n. 59, attuata dal D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, ha concluso il processo di trasferimento delle funzioni dallo Stato agli enti locali: si è istituito il Ministero delle politiche agricole (ora, ex art. 33, 1°c, D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Ministero delle politiche agricole e forestali) e si sono assegnate in modo tassativo alla amministrazione statale compiti e funzioni; tutto ciò che non è stato trasferito espressamente allo Stato è stato attribuito alle Regioni.

Il nuovo art. 117 Cost. prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si deve registrare un’inversione di tendenza, relativamente alla potestà legislativa fra Stato e Regione: prima l’art. 117 si limitava ad indicare solo le materie in cui le Regioni potevano legiferare, riservando in via residuale allo Stato tutte quelle non espressamente indicate. Ora, invece, al contrario, si indicano solo le materie riservate esclusivamente allo Stato, nonché quelle di potestà legislativa concorrente delle Regioni, e su tutto ciò non espressamente menzionato nella norma le Regioni hanno competenza esclusiva. La materia “agricoltura e foreste”, che prima era di competenza concorrente tra Stato e Regioni a statuto ordinario, ora è di competenza esclusiva delle Regioni.

L’impresa agricola assume importanza per il complesso di attività che può svolgere nel territorio rurale, finalizzate ad assolvere molteplici funzioni, anche di interesse collettivo, quale la sistemazione idraulica forestale o territoriale. Il territorio rurale, costituito dallo spazio agricolo destinato alla coltivazione ed all’allevamento e dallo spazio fondiario non agricolo, destinato ad usi diversi dall’agricoltura, in particolare all’insediamento od alle attività degli abitanti nell’ambiente rurale, è quindi giuridicamente rilevante in quanto sede di attività capace di effetti sulle risorse ambientali: svolgimento di attività di conservazione e manutenzione degli agro-sistemi, di conservazione della bio-diversità, di prevenzione di smottamenti e di modellamento del paesaggio.

 

Normativa di riferimento

 

             L. 7 marzo 2003, n. 38 – Disposizioni in materia di agricoltura;

D. L. 27 gennaio 2004, n. 16 – Disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e pesca;

D. Lgs. 29 aprile 2004, n. 99 – Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell’art. 1, 2°c, lettera d), f), g), l), della legge 7 marzo 2003. n 38;

D. Lgs. 29 aprile 2004, n. 102 – Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norme dell’art. 1, 2° c, lett. i), della legge 7 marzo 2003. n 38.

Si segnalano anche piani di opere pubbliche nell’interesse dell’agricoltura all’interno di opere di bonifica integrale (cfr. art. 857 e ss, c.c.).

Relativamente poi al sistema forestale, è opportuno segnalare la L. 6 febbraio 2004, n. 36, recante il “Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”.

(Barbara Piancastelli)

 

 

 

 

    Albergo

 

Edificio con più stanze, attrezzato per dare, a pagamento, alloggio, vitto e altri servizi.

Locale ricettivo, esercizio aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte dello stabile. Sono previste cinque classi di alberghi ( da * a *****).

 

Attività soggetta ad autorizzazioni amministrative (licenza dell'A.P.T, autorizzazione igienico sanitaria, certificato prevenzione incendi, iscrizione alla sezione speciale R.I.T. del R.E.C.) da richiedere tramite lo Sportello Unico del Comune.

Il gestore ha l'obbligo del di comunicare, entro 24 ore, all'Autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate, che devono essere munite di documento d'identità.

 

Istituti civilistici: crediti e privilegio dell'albergatore, contratto di deposito in albergo.

 

Edilizia ed urbanistica: concessione edilizia "in deroga" per il perseguimento di scopi di pubblico interesse, consistenti nella realizzazione di alberghi, quali edifici destinati a carattere di finalità generale sotto l'aspetto economico. 

 

Riferimenti normativi

Costituzione art.117, R.D. 24 maggio 1925 n.1102, R.D. 18 giugno 1931 n.773 artt.86 e 109, R.D.L. 24 ottobre 1935 n.2049, R.D.L. 18 gennaio 1937 n.975, L. 30 aprile 1962 n.283, D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, L. 17 maggio 1983 n.217, L. 25 agosto 1991 n.284, D.M. Interno 5 luglio 1994, D.L. 29 marzo 1995 n.97 convertito nella L. 30 maggio 1995 n.203, D. l.vo 25 maggio 1997 n.155, D. l.vo 31 marzo 1998 n.112, D.M. Interno 11 dicembre 2000, L.29 marzo 2001 n.135. Leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.     

 

Riferimenti giurisprudenziali

 

Contratto di albergo: Cassazione civ. sez. III, 28 novembre 1994, n. 10158; Cass. civ. sez. I, 15 giugno 1995 n. 6733; Cass. civ. sez. III, 19 febbraio 1997, n. 1537; Cass. civ. sez. III, 18 luglio 1997 n. 6633.

Contratto di deposito in albergo: Cass. civ. sez. III, 8 marzo 1991 n. 2475; Cass. civ. sez. III, 4 ottobre 1991 n. 10393; Cass. civ. sez. III, 7 novembre 1992, n. 12051; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 1993 n. 6866; Cass. civ. sez. III, 22 febbraio 1994, n. 1684.

Credito alberghiero: Cass. Civ. sez. I, 23 novembre 1990 n. 11324.

Edilizia e urbanistica: C.d.S. sez. IV, 31 gennaio 1995 n. 38; C.d.S. sez. V, 7 ottobre 1996, n. 1194; C.d.S. sez. IV, 21 aprile 1997, n. 424; C.d.S. sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1098; C.d.S. sez. VI, 28 gennaio 1998 n. 114; C.d.S. sez. V, 21 maggio 1999, n. 592; C.d.S. sez. V, 6 settembre 1999, n. 1015.

Locazione di albergo: Cass. civ. sez. III, 4 febbraio 1987 n. 1067; Cass. civ. sez. III, 21 aprile 1995 n. 4491; Cass. civ. sez. III, 29 settembre 1999 n. 10767.

 

(Daniele De Bellis)

 

 

 

 

 

 

    Amnistia e Indulto

 

 

L’Amnistia è l’atto con cui lo Stato rinuncia a far valere la propria pretesa punitiva per determinate ipotesi di reato commessi in un determinato periodo di tempo, anteriore all’entrata in vigore della stessa legge. La titolarità del potere di clemenza spetta al Presidente della Repubblica, che lo esercita su legge di delegazione delle Camere. Si è soliti distinguere tra amnistia propria, che riguarda i reati per i quali ancora non è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, ed amnistia impropria che riguarda i reati in cui è già stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna. La prima è causa di estinzione del reato, l’altra causa di estinzione della pena, che fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie ma lascia sussistere quegli effetti penali che non rientrano tra queste (recidiva, abitualità, professionalità). L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o obblighi. Non si applica ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza ai recidivi aggravati e reiterati salvo che il decreto disponga diversamente. E’ possibile rinunciare all’amnistia in quanto la legge deve consentire all’imputato, che lo richiede, di dimostrare la propria innocenza (C.Cost. sentenza n. 175/71). La rinuncia è un atto formale e personale dell’imputato che richiede una dichiarazione chiara al giudice, ed una volta posta in essere è irrevocabile.

L’Indulto al pari dell’amnistia è un atto di clemenza generale, che non opera sul reato ma esclusivamente sulla pena principale che è in tutto o in parte condonata o commutata in altra specie di pena. Estingue quindi la pena principale ma non le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna. Anche per l’indulto è possibile distinguere tra indulto proprio, quando intervenga durante l’esecuzione della pena rispetto ad una sentenza irrevocabile, e di indulto improprio, quando sia applicato dal giudice di cognizione con sentenza. Il potere di indulto spetta al Parlamento che delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Come per l’amnistia l’efficacia è circoscritta ai reati commessi fino al giorno precedente all’emanazione del decreto. Non si applica nei casi di recidiva aggravata o reiterata, di abitualità e professionalità nel reato, nonché di tendenza a delinquere.

 

Riferimenti normativi:   - c.p., art.198 - c.p., art.106 - c.p., art.184 - c.p., art.210 - c.p., art.151 - p.p., art.245 - p.p., art.129 - p.p., art.531 - p.p., art.578 - p.p., art.672 - p.p., art.674

Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n.57).- Revisione dell'art.79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23 (in Gazz. Uff., 23 gennaio, n. 18). - Concessione di amnistia per reati tributari.

Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (in Gazz. Uff., 12 aprile, n. 86). - Concessione di amnistia.

Legge 11 aprile 1990, n. 73 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 85).Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n.394 (in Gazz. Uff., 24 dicembre, n.299) – Concessione di indulto.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865 (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 291). - Concessione di amnistia e di indulto.

Legge 12 dicembre 1986, n. 861 (in Gazz. Uff., 15 dicembre, n. 290). - Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744 (in Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 348). - Concessione di amnistia e di indulto.

Legge 18 dicembre 1981, n. 743 (in Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 348). - Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413 (in Gazz. Uff., 5 agosto, n. 218). - Concessione di amnistia e indulto

Legge 3 agosto 1978, n. 405 (in Gazz. Uff., 4 agosto, n. 217). - Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283 (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 127). - Concessione di amnistia e di  indulto .

 

Giurisprudenza: Corte cost., 18-07-2000, n. 298 - Cass., sez. I, 21-03-2000 - Cass., sez. I, 22-03-2000 - Cass., sez. I, 08-03-2000 - Cass., sez. III, 28-09-1999

(Rossella D’Aniello)

 

 

 

    Aria (e Inquinamento dell'-)

 

 

L’aria viene definita come “miscuglio di più gas, soprattutto azoto e ossigeno, che avviluppa la Terra costituendone l'atmosfera ed è elemento indispensabile alla vita animale e vegetale”. 

L’inquinamento atmosferico è l’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze (solide, liquide, gassose) o d’energia che abbiano effetti nocivi tali da mettere in pericolo la salute dell’uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ad altri usi legittimi dell’ambiente. In materia è fondamentale la disciplina che regola le emissioni affinché non superino determinati limiti consentiti.
Il legislatore indica dei parametri-guida da rispettare, sulla quantità di sostanza inquinante emessa e sulla utilizzabilità della migliore tecnologia disponibile in materia.

 

Riferimenti normativi

 

Art.32Cost.

Art.844 c.c.

L. 13-7-1966, n. 615
Decreto 20 giugno 2002:

Legge 6 maggio 2002 n. 82,

Decreto 2 aprile 2002, n. 60

D.P.C.M. 8 marzo 2002

Decreto 5 febbraio 2002:

D.M. 4 gennaio 2002:

D.M. 23 novembre 2001

D.M. 3 ottobre 2001:

D.M. 28 settembre 2001

D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304:

D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 351

D.M. 21 aprile 1999 n.163 Modificato dal decreto 2 aprile 2002, n. 60 artt. 39 e 40.

Decreto 23 ottobre 1998:

Decreto Ministeriale 27 marzo 1998:

D.M. 19 novembre 1997 n. 503

D. M. 16 maggio 1996: Attivazone di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono. (G.U. 1996 n. 163) Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n. 351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).

D.M. 21 dicembre 1995

Decreto Ministeriale 25 novembre 1994:  Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n. 351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).

Decreto Ministeriale 15 aprile 1994: Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n. 351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).

L. 15 gennaio 1994 n. 65 "

L. 28 dicembre 1993 n. 549

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285: Nuovo codice della strada.

L. 7 gennaio 1992 n. 39

D.M. 20 maggio 1991

D.M. 20 maggio 1991 Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n. 351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).

D.M. 12 luglio 1990:

D.P.C.M. 21 luglio 1989

Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203: Testo coordinato aggiornato al D.M. 2 aprile 2002, n. 60 art. 40.(GU n. 87/2002- S.O. n.77).

Decisione 2002/215/CE:

Direttiva 2002/3/CE:

Direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001:

Posizione comune (CE) n. 4/2002, del 16 ottobre 2001:

Direttiva 2001/81/CE:

Direttiva 2001/80/CE:

Regolamento (CE) n. 1484/2001:

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti

Direttiva 1999/30/CE:

Direttiva del 22/04/1999, n. 30:

Direttiva 96/62/CE

Direttiva 92/72/CEE

Direttiva 89/429/CEE

Direttiva 89/369/CEE

Direttiva 88/609/CEE

Direttiva 84/360/CEE

Direttiva 80/779/CEE

Direttiva 82/884/CEE

 

 

Riferimenti giurisprudenziali

 

T.a.r. Campania, sez. I, 28-08-1999, n. 2264

T.a.r. Campania, sez. I, 28-08-1999, n. 2264.

T.a.r. Veneto [ord.], sez. I, 07-07-1999, n. 826.

T.a.r. Lombardia, sez. I, 21-04-1999, n. 1311.

T.a.r. Veneto, sez. I, 11-11-1999, n. 1985.

T.a.r. Veneto [ord.], sez. I, 07-07-1999, n. 826.

T.a.r. Campania, sez. I, 28-08-1999, n. 2264.

C. Stato, sez. consultiva atti normativi, 07-06-1999, n. 107/99.

C. Stato, sez. consultiva atti normativi, 07-06-1999, n. 107/99.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.

Cassazione penale, sez. III, Sent. 23 ottobre 2001, n. 2885

Corte di Cassazione, Sez. III, 13 febbraio 2001, n. 5920.

Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 697 del 7.7.2000.

Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 1075 del 4.5.2000.

Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 407.

Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534.

Cassazione penale sez. I, 12 aprile 1996, n. 5702.

 

(Rossella D’Aniello)

 

 

 

 

 

 

 

    Artigianato

 

Categoria economica e produttiva rappresentata da imprese destinate alla produzione di beni e alla prestazione di servizi di natura artistica o usuale, che operano con il l’impiego del lavoro professionale, anche manuale, del  titolare ed eventualmente con la partecipazione dei suoi familiari o di un numero ristretto di dipendenti.  L’artigiano, che è il  titolare dell’impresa artigiana, è il fulcro dell’organizzazione aziendale: il suo lavoro è preponderante rispetto all’organizzazione dei mezzi e del lavoro degli eventuali dipendenti che seguono i suoi insegnamenti.  L’artigiano secondo la disposizione del codice civile rientra tra i piccoli imprenditori al pari del coltivatore del fondo rustico e del piccolo commerciante,  avendo la piena responsabilità dell’impresa artigiana e assumendosene tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua  direzione e  gestione.  La  nozione di artigiano ha carattere  unitario  e coincide con quella di piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., ne consegue che gli artigiani sono esclusi dalla dichiarazione di fallimento e ai sensi dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., gli è riconosciuto privilegio sui crediti derivanti dalla loro attività.   Sono quindi esclusi dalla categoria i coltivatori imprenditori agricoli, le attività di servizi commerciali, la somministrazione di cibi e bevande che non sia strettamente connessa all’esercizio dell’impresa.

È impresa artigiana anche la società a responsabilità limitata con un unico che abbia i requisiti di cui all’art. 2 dlt 443/83  e che non sia socio  di un'altra società a responsabilità limitata e o in accomandita

Albo imprese artigiane: le imprese artigiane un tempo iscritte all’albo delle imprese artigiane sono iscritte in un apposita sezione del registro delle imprese (l. 14.12.99.n. 558 art. 1) per alcuni tipi di imprese è prevista la procedura della dichiarazione di  inizio attività.

Istruzione artigiana è svolta nell’ambito e nei limiti previsti per l’istruzione professionale. Era attribuita alle regioni e attualmente è stata devoluta alle Province.

Riferimenti normativi:  Costituzione Art. 45  e 117;  c.c. 2083, 2751 bis, L. 29..05.1864, n.1797; (Abolizione delle corporazioni privilegiate d’arti e mestieri);  L  19-01-1955,  n.  25; e successive  modifiche, che disciplina l'apprendistato, artt. 25 a 29l. 25.7.1958, n. 860 (Norme per la disciplina giuridica dell’impresa artigiana);  L  14-02-1963,  n.  161;  e  successive  modifiche, con disciplina dell'attività  di barbiere, parrucchiere e affini;  L 15-04-1965, n. 413  sull'applicazione   dell'assicurazione   obbligatoria   degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani;   L  23-12-1970,  n.  1142, con  modifiche  alla L 14-02-1963, n. 161, concernente  la  disciplina  dell'attività  di barbiere, parrucchiere per  uomo  e  donna  e  mestieri  affini;  L 07-08-1971, n. 685; con modifiche  alla  L  25-07-1952,  n.  949, e successive modificazioni, sullo  sviluppo  dell'economia e l'incremento dell'occupazione;   D.p.r. 15.01.1972 n. 10 (Trasferimento alle Regioni a statuto delle funzioni amministrative e statali in materia amministrative e statali in materia di istruzione artigiana e professionale  e del relativo personale);  D.p.r.  24.7.1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22.7.1975 n. 382);  DM  04-07-1980;  con determinazione della quota parte degli stanziamenti da destinare alle agevolazioni  per la ristrutturazione delle imprese artigiane;  DPCM 30-12-1980,  e  successive  modifiche, sull'indirizzo e coordinamento degli  interventi  a favore del settore artigiano. - L 08-08-1985, n. 443; e successive modifiche, con legge-quadro per l'artigianato;  DM 04-06-1987,  n.  255;  e  successive modifiche e integrazioni, per la concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  alle  piccole e medie imprese  industriali  e  alle  imprese  artigiane  per  l'acquisto di macchinari  ad elevata tecnologia;   L 20-05-1997, n. 133; contenente modifiche  all'art.  3  L  08-08-1985,  n. 443, in materia di impresa artigiana  costituita  in  forma di società a responsabilità limitata con  unico  socio  o  di  società  in  accomandita  semplice; D-lg  31-03-1998 n. 112 devoluzione alle regioni;  DPR 14-12-1999,  n.  558;  norme  in  materia di registro delle imprese e relativamente  alla  denuncia  di  inizio  di  attività e per le imprese artigiane.

Legislazione regionale:

Regione Abruzzo: l.r. 13.04.00 n. 58 T.U. della normativa dell’artigianato - Basilicata: lr. 25.07.97. n. 33 Osservatorio regionale dell’artigianato - Calabria: l.r.25.11.1989 n. 8 e succ. mod. Disciplina dell’Artigianato – Campania: l.r.4.05.87 n. 28 e succ. modif. Provvedimenti per lo sviluppo dell’artigianato; l.r. 28.02.87 n. 11 e succ. mod. norme per l’iscrizione all’albo – Emilia e Romagna: lr. 29.10.01 n. 32 Disciplina degli organi di rappresentanza; lr. 16.05.94  n. 20 e succ. modif. norme per la qualificazione dell’impresa artigiana - Friuli Venezia Giulia: l.r. 10.04.72. n. 17 e .l.r. 24.02.70 n. 6 e succ. modif.  disciplina impresa artigiana –Lazio l.r. 1.09.99.n. 17; l.r. 12.02.98 n. 7 accesso al credito per le imprese artigiane – Liguria: l.r. 6.11.97 n. 43 Osservatorio regionale; l.r. 30-10-95 n. 49 assistenza e ammodernamento imprese artigiane – Lombardia: l.r. 16.12.96. n. 34 accesso al credito; l.r. 18.03.96 n. 6 e 16.12.89 n. 73 - Marche 19.06.01 n. 13 e modif a 28.03.88 n. 6 – Molise: l.r. 26.04.00 n. 32 riordino artigianato – Piemonte l.r. 9.05.97 n. 21 norme per lo sviluppo artigianato – Puglia: l.r. 9.08.93 n. 15 ; lr.17.01.88 n. 1 e succ modif.  commissioni provinciali -  Sardegna: l.r. 13.08.01 n. 12 incentivi apprendistato; 19.06.96 n. 23 repressione abusivismo; l.r. 19.10.93 n. 51; l.r.10.09.90. n. 41 organi di rappresentanza - Sicilia: 18.05.96. n. 33, l.r. 1.09.93 n. 25 e succ. modif. interventi straordinari, 18.02.86 n. 2 tutela artigianato – Toscana: l.r. 2.11.99 n. 58; 3.3.99 n. 10 commissioni reg per artigianato l.r. 4.4.95 n. 36 interventi finanziari -  Trentino Alto Adige: l.p. BZ: 21.12.92. n. 45 modifiche alla disciplina e all’istruzione l.p. Bz 20.11.86 n. 29 legge sull’artigianato – l.p.TN  31.1.78. n. 5; 12.12. 77 n. 4;  Umbria: l.r. 20.08.1996 n. 21; l.r. 01.04.96 n. 9 organi rappresentativi modifiche a 7.11.88. n. 42; l.r. 12.03.90 n. 5 T.U. artigianato – Val d’Aosta: l.r. 11.05.98 n. 30 agevolazioni creditizie; l.r. 04.05.98 n. 23 tutela e repressione abusivismo; 20.05.86  n. 24 e succ.modif. legge sull’artigianato – Veneto: l.r. 06.09.93 n. 48 interventi agevolazioni creditizie; 26.09.89 n. 35 e succ. modif. associazioni artigiane; 31.12.87 n. 67 e succ modif. disciplina artigianato.

 

Riferimenti giurisprudenziali :

- giurisprudenza costituzionale: Corte cost., 28 maggio 1999, n. 196;   Corte cost., 24 luglio 1996, n. 307; Corte Costituzionale 7 maggio 1987, n. 168.

- qualificazione:  Cass. civ., sez. lav., 13 dicembre 2000, n. 15690; Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1999, n. 5451 (appalto e prestazione d’opera);  Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1998, n. 2495

-  non assoggettabilità al fallimento:   Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2000, n. 16157; Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2000, n. 12548; Trib. Milano, 2 marzo 1999;

-  riconoscimento del privilegio artigiano:  Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15785; Trib. Bologna, 21 maggio 1997

- iscrizione all’albo imprese artigiane: Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2001, n. 3792; Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2001, n. 7163 (cancellazione) Cons. Stato (Sez. III), 12 marzo 1996, n. 310;  Cons. Stato (Sez. II), 3 ottobre 1986, n. 1832;  Cons. Stato (Sez. VI), 11 novembre 1987, n. 888

- in materia di commissioni regionali per l’artigianato:  T.A.R. Veneto, sez. II, 24 febbraio 1988, n. 152.

- attività commerciale connessa: Cons. Stato (Sez. V), 11 gennaio 1989, n. 2.

- fisco e tributi: Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 12005

- previdenza sociale: Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 2001, n. 3901; Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 1999, n. 1137; Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1999, n. 12322;

- agevolazioni creditizie e fiscali: Sent. T.A.R. Sardegna, 27 gennaio 1995, n. 34; T.A.R. Puglia, sez. I Bari, 15 dicembre 1993, n. 1088; T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 marzo 1988, n. 74; T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 marzo 1988, n. 74; Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1400

- istruzione artigiana e professionale: T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I Bologna, 21 giugno 1999, n. 306 (attività di scuola per parrucchieri)

                                                                  

                                                                        (Sveva Rossi)

 

 

Associazione sindacale

L’ordinamento italiano riconosce e promuove, con apposite norme, l’organizzazione sindacale dei lavoratori subordinati, garantendo la libertà di costituire apposite associazioni od organismi e la libertà di svolgere attività sindacali, sia nei confronti dei poteri pubblici sia nei confronti dei datori di lavoro.

In che cosa consiste la libertà sindacale? Essa consiste essenzialmente nella libertà di costituire associazioni sindacali, e viene analiticamente disciplinata dallo Statuto deli Lavoratori (L. 300/1970), che prevede una serie di strumenti specifici per garantirne l’esercizio effettivo.

Sindacato dei lavoratori.

Dal punto di vista giuridico le associazioni sindacali sono considerate associazioni non riconosciute e, pertanto, disciplinate dal codice civile dall’art. 36 e segg. per i rapporti tra l’associazione sindacale nel suo complesso ed i soggetti terzi (in particolare il c.c. disciplina la costituzione ed alcuni aspetti legati al regime di responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni. Il rinvio alle norme del codice dipende dalla mancata attuazione della seconda parte della norma della Costituzione – art. 39, c. 2-4).

La maggior parte delle organizzazioni sindacali ha una struttura complessa, articolata essenzialmente secondo una struttura verticale ed una struttura orizzontale. L’organizzazione verticale si fonda sul concetto di categoria, intesa come settore produttivo o merceologico nel quale rientrano le aziende in cui i lavoratori prestano la propria attività (ad esempio, categoria metalmeccanica, chimica, tessile ecc., od anche settori del lavoro pubblico quali scuola, enti locali). All’interno di ogni categoria i sindacati sia articolano su più livelli: in genere vi è un livello di organizzazione aziendale (unità di base), uno o più livelli territoriali decentrati ed un livello nazionale (il sindacato di categoria strictu sensu). Queste organizzazioni di categoria confluiscono nelle varie struttiure orizzontali, le confederazioni; trattasi di strutture di secondo grado (cioè associazioni i cui membri sono akltre associazioni, quelle appunto verticali) ed hanno il compito di svolgere un ruolo di coordinamento delle politiche sindacali. Occorre poi dire che, dato che le scelte organizzative sono libere, possono esistere associazioni di categoria che non fanno parte di alcuna confederazione: si parla allora di sindacati autonomi.

La Carta costituzionale riconosce il diritto di organizzazione e di attività sindacale, che si sostanzia nella libertà di scegliere o non scegliere la forma associativa e nel diritto dei lavoratori e dei sindacati di svolgere, senza subire alcun tipo di turbativa da parte dei poteri pubblici o dei privati, attività sindacali. L’art. 14 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) recita che il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavori. Il diritto di organizzazione ed attività sindacale comporta, salvo che sia disposto diversamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per il datore di lavoro, ad esempio, l’obbligo di non ingerirsi nell’azione sindacale (ad esempio costituendo o sostenendo le associazioni sindacali dei lavoratori, (c.d. sindacati di comodo) e di non discriminare i lavoratori per ragioni sindacali.

I lavoratori possono esercitare le libertà sindacali e possono svolgere opere di proselitismo per le loro organizzazioni anche nei luoghi di lavoro purchè venga rispettato il normale svolgimento dell’attività lavorativa aziendale e l’organizzazione del lavoro e purchè siano autorizzati dal datore di lavoro ad interrompere l’attività lavorativa, ovvero abbiano diritto a permessi per svolgere attività sindacali.

L’attività sindacale consiste, per la maggior parte, nella conduzione delle trattative per la stipulazione ed il rinnovo dei contratti collettivi di categoria nazionali, proviciali ed aziendali.

Fonti

Libertà ed attività sindacali: articolo 39 Costituzione, L. 20 maggio 1970, n. 300 artt. 14-16; art. 17 L. 300/1970, Convenzione OIL 98/49 ratificata con L. 367/58;

R.S.A.: L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19-25,27 e 35;

              Cass. 19 luglio 1995, n. 7848, Cass. 9 giugno 1993, n. 6413;

R.S.U.: A.I. 20 dicembre 1993

 

 

 

 

 

        Avvocatura dello Stato 

 

Corpo di avvocati legati allo Stato da rapporto di pubblico impiego cui sono affidate istituzionalmente la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che innanzi alle giurisdizioni amministrative e speciali, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni costituzionali. Spetta, inoltre, all’Avvocatura la difesa dello Stato italiano davanti alle giurisdizioni internazionali.

All’Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio è affidata ex lege senza bisogno di mandato, anche nei casi in cui le norme ordinarie richiedono il mandato speciale.

L’Avvocatura esercita altresì una vasta opera di consulenza provvedendo alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni, esaminando progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle amministrazioni, predisponendo transazioni d’accordo con le amministrazioni interessate, esprimendo parere sugli atti di transazione redatti dalle amministrazioni, preparando contratti e suggerendo provvedimenti intorno a reclami o questioni che possano dar materia a litigi. In alcuni casi il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio.

L’Avvocatura dello Stato ha un’organizzazione centrale e un’organizzazione periferica.

 

Avvocatura generale - Ufficio centrale con sede in Roma cui è preposto l’avvocato generale, con funzioni di direzione e vigilanza sugli uffici, i servizi ed il personale. L’avvocato generale è coadiuvato da nove avvocati con l’incarico di vice avvocato generale dello Stato e presiede il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, con funzioni in materia d’organizzazione, stato giuridico e disciplina del personale ed il Comitato consultivo, competente per questioni di massima di particolare rilievo e con funzioni di coordinamento. E’ assistito da un avvocato dello Stato con l’incarico di segretario generale.

L’Avvocatura generale esercita, inoltre, le funzioni d’avvocatura distrettuale per la circoscrizione della Corte d’appello di Roma e provvede alla consulenza delle amministrazioni centrali dello Stato.

 

Avvocatura distrettuale - Organi periferici con sede in ciascun capoluogo di Regione e, comunque, dove sono istituite sedi di Corte d’appello. L’Avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d’Aosta.

 

Normativa – R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612; L. 3 aprile 1979, n. 103; D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333.

 

Giurisprudenza – Cons. Stato, Sez. Consultiva atti normativi, 21 febbraio 2000, n. 19/00; Tar Lazio, Sez. I, 24 novembre 1999, n. 2875; Cass., Sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10020.     

(Silvia Lanzaro)

     

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

        Bellezze naturali

Le cosiddette “bellezze naturali” rientrano nella più ampia tutela del diritto all’ambiente, riconosciuto quale fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività, come particolare categoria di beni che in ragione del loro valore estetico sono considerati dell’ordinamento di interesse pubblico, ed in quanto tali sono assoggettati ad un particolare disciplina.

La legge 29 giugno 1939 n.1497 ha operato un elencazione delle bellezze naturali ai fini della loro determinazione: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini, e i parchi che, non contemplati nelle leggi per la tutela delle cose d’interesse storico o artistico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze individuali.

A configurale tali è un provvedimento amministrativo emanato dall’autorità regionale competente sulla base di elenchi compilati da apposite commissioni provinciali per i beni ambientali e pubblicati per tre mesi nell’albo pretorio di tutti i Comuni territorialmente interessati ex art. 82 del D.P.R. 616/77. Il provvedimento cosi emanato le dichiara di notevole interesse pubblico imponendovi il cosiddetto vincolo paesaggistico.

 

Riferimenti normativi:

Art.9 Cost;

Art.734 c.p.;

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (in Gazz. Uff., 14 ottobre, n. 241).Protezione delle bellezze naturali. Legge abrogata dall'art.166, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.

Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (in Gazz. Uff., 5 ottobre, n.234).Regolamento per l'applicazione della l. 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

Legge 22 giugno 1956, n. 586 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 164). Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Legge 29 novembre 1971, n. 1097 (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n.322). Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 agosto, n. 234).

Decreto ministeriale 21 settembre 1984, (in Gazz. Uff., 26  settembre, n. 265). - Dichiarazione di notevole interesse pubblico  dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi,  dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone

gravate da usi civici.          

Legge 8 agosto 1985, n. 431 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 197).Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zonedi particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Legge 8 luglio 1986, n. 349 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 luglio, n. 162). - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 54). - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl. ordinario alla  Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92).  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della l. 8 ottobre 1997, n. 352.

 

 

Riferimenti giurisprudenziali:

Autorizzazione (nulla - osta) ambientale: TAR Liguria Sez. I, 1 febbraio 2002, n. 80; TAR Campania Sez. IV, Napoli 7 febbraio 2002 n. 727; TAR Campania Sez. IV, Napoli 7 febbraio 2002 n. 723; Consiglio di Stato Sez. VI, 21 giugno 2001 n. 3307; Consiglio di Stato Sez. VI 20 novembre 2002 n. 6193; TAR Molise 10 maggio 1999 n. 385; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 1995,n. 376.

Autorizzazione paesaggistica: TAR Campania Sez. IV, Napoli 21 maggio 2002; TAR Lazio Sez. II, 31 maggio 2002 n. 5062; TAR Liguria Sez. I, 21 marzo 2002 n.345; Consiglio di Stato Sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2362; Consiglio di Stato Sez. VI, 5 ottobre 2002 n. 5269; TAR Lazio Sez. II, 21 settembre 2001 n. 7716; Corte di Cassazione penale, Sez. II, 28 ottobre 1998, n.11301

Autorizzazione (nulla - osta) regionale: TAR Umbria 24 gennaio 2002 n. 41; TAR Lazio Sez. II, 21 settembre 2002 n. 7716; Consiglio di Stato Sez. VI, 13 febbraio 2001 n. 685; Consiglio di Stato Sez. VI, 27 dicembre 2002 n. 6871; Consiglio di Stato Sez. VI, 3 gennaio 2000 n. 25; Cassazione penale Sez. II, 23 novembre 1999 n.83; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 1998, n.1348; TAR Lombardia, Brescia, 30 novembre 1993, n.777; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 1993, n. 849; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 1993, n.849; TAR Molise, 17 febbraio 1994, n. 31; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 marzo 1994, n.415; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 aprile 1994, n. 860; Consiglio di Stato, Sez. VI 25 luglio 1994, n.1267; TAR Campania, Napoli, 17 gennaio 1995, n.14; TAR Calabria, Catanzaro, 30 gennaio 1995, n.109; Consiglio di Stato Sez. II, 10 settembre 1992 n. 468.

Tutela del paesaggio: Consiglio di Stato Sez. VI, 5 giugno 2001 n. 3015; Corte Costituzionale 25 ottobre 2000n. 437; TAR Sardegna 9 giugno 2002 n.2; Consiglio di Stato Sez. VI, 29 gennaio 2002 n. 492; Consiglio di Stato Sez. VI, 29 gennaio 2002 n. 492; TAR Lombardia Sez. Brescia 9 aprile 2002 n. 622; Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 novembre 1994, n.1450;      

Vincolo ambientale: TAR Campania Sez. IV, Napoli, 7 febbraio 2002 n. 727; Consiglio di Stato Sez. VI, 20 maggio 2002 n. 2724; TAR Lazio Sez. II, 20 aprile 2002 n. 3370; TAR Toscana Sez. II, 4 dicembre 2001 n. 1738; TAR Puglia Sez. II, Bari, 21 giugno 2001 n.2486; Consiglio di Stato Sez. V, 2 maggio 2001, n. 2471; Consiglio di Stato Sez. VI, 27 giugno 2001 n. 3540; Consiglio di Stato Sez. VI, 31 ottobre 2000 n. 5851; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 febbraio 1992, n.140;

Vincolo paesaggistico: TAR Campania Sez. IV, Napoli, 7 febbraio 2002 n.727; TAR Puglia Sez. II, Bari, 21 giugno 2001 n. 2486; Consiglio di Stato Sez. IV, 5 giugno 2001 n.3015; Consiglio di Stato 6 giugno 2001 n.3033; TAR Toscana Sez. III 6 dicembre 2001 n.3540; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 1994, n. 75; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 dicembre 1993, n.1023; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 24 aprile 1992, n.129;Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 novembre 1991, n. 966;

Zone di particolare interesse ambientale: Corte di Cassazione penale, Sez. Unite, 7 novembre 1992, n.6;   

 

(Rossella D’Aniello)

 

 

 

 

 

C

 

 

 

Caccia e pesca

Attività venatoria - Ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego di specifici mezzi indicati dalla legge costituisce esercizio venatorio. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. La nozione di esercizio di attività venatoria non può quindi essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l’effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine.

Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

L’attività venatoria si svolge per concessione rilasciata dallo Stato ai cittadini che la richiedano e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.

 

Pesca - Indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito è da considerare pesca ogni attività diretta a catturare esemplari il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque del demanio pubblico o del mare territoriale o di proprietà privata, nei casi espressamente stabiliti dalla legge. La pesca comprende non solo l’azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti dell’idoneità e dell’univocità.

Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Fuori di questi casi, chiunque eserciti la pesca in tali acque, è considerato pescatore dilettante.

Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto di libretto di navigazione

I fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Riferimenti normativi: Legge 11 febbraio 1992, n. 157; R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604; Legge 14 luglio 1965, n. 963.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost., 20 dicembre 2002, n. 536; Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2002, n. 4972; Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2000, n. 1653; Cass., Sez. III, 15 novembre 2000, n. 14824; Cass., Sez. III, 8 novembre 1999; Cass., Sez. III, 26 novembre 1998; Cass., Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2202; Cass., Sez. I, 9 marzo 2001, n. 3445.

(Silvia Lanzaro)

 

 

Camere di commercio

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

Si tratta di enti ad appartenenza necessaria di tipo associativo che operano su base provinciale e raggruppano i commercianti, gli industriali, gli agricoltori e gli artigiani.

I loro compiti principali consistono nella cura degli interessi delle categorie rappresentate, la formazione di mercuriali e listini prezzi, la tenuta del registro delle imprese e l’amministrazione delle borse valori. Molto importanti sono le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché quelle di formazione delle commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie tra imprenditori e tra questi e i consumatori.

Fra i vari compiti vi è anche quello di raccogliere gli usi locali ed attestarne l’esistenza in apposita pubblicazione.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura hanno, infine, le funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

Gli organi delle Camere di commercio sono il consiglio, la giunta e il presidente, eletto dal consiglio.

 

Riferimenti normativi: Legge 29 dicembre 1993, n. 580; D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Calabria, 7 febbraio 2002, n. 71; Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2002, n. 3155; Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 1999, n. 489; Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1999, n. 742; Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 1998, n. 1663. 

(Silvia Lanzaro)

 

 

Cave e torbiere

Per cave si intendono i giacimenti naturali che producono materiali da costruzione mentre per torbiere i giacimenti naturali che producono combustibili fossili.

Le cave e le torbiere fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato “quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo”. Pertanto, salvo l’ipotesi di totale o parziale inutilizzazione del giacimento, le cave e le torbiere sono lasciate nella disponibilità dei proprietari del suolo.

Per l’importanza della cave e delle torbiere la loro disciplina, prima di competenza statale, è oggi devoluta alle Regioni, titolari di ampi poteri legislativi e amministrativi (autorizzazioni, vigilanza, avocazione in caso di inadeguato sfruttamento).

Riferimenti normativi: art. 117 della Costituzione; artt. 820, 826, 840 e 987 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ., Sez. Un., 24 novembre 1989, n. 5070; Cass. Civ. 9 novembre 1989, n. 4707.                           

 

 

 

Cambi e valute

 Il cambio è la quantità di moneta nazionale che viene ceduta come corrispettivo per l’acquisto di una data quantità di moneta estera. Il cambio rappresenta la misura del rapporto tra le due monete, rapporto che costituisce il corso o il prezzo del cambio. Il termine viene anche usato per indicare il commercio delle divise estere, intendendosi per divisa estera ogni credito sull’estero espresso in moneta straniera e pagabile all’estero.La valuta rappresenta, invece, la moneta o il titolo di credito pagabile all’estero; in quest’ultimo caso si preferisce parlare di divisa estera, utilizzata quale mezzo di regolamento degli scambi internazionali. Le banche svolgono un ruolo di mediazione nella negoziazione della valuta estera in quanto la raccolgono da coloro che vantano crediti verso l’estero, per poi rivenderla agli operatori che hanno contratto debiti all’estero.

Riferimenti normativi: D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302; D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148; D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454.

Riferimenti giurisprudenziali: Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2000, n. 589; Cass. Civ., Sez. I, 6 marzo 1999, n. 1936; Cass. Civ., Sez. I, 20 ottobre 1999, n. 11757; Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 1999, n. 13263; Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 1998, n. 2763; Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 1997, n. 1124; Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 1996, n. 6896; Cass. Civ., Sez. I, 17 agosto 1994, n. 7423.                           

(Silvia Lanzaro)