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In questa sezione verra' progressivamente redatto un
dizionario di diritto
amministrativo che comprendera' il dato giuridico globale
(dottrina, giurisprudenza e legislazione),
imperniato su voci ed istituti sia di
diritto amministrativo sostanziale sia di
diritto amministrativo processuale.
A
Accordi
Accordi tra Pubbliche Amministrazioni - Accordi
che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
La principale figura legislativamente prevista di
questi accodi tra amministrazioni è il c.d. accordo di programma,
strumento di coordinametno tra le amministrazioni interessate alla
programmazione e la realizzazione di opere o interventi che coinvolgono più
livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale). Con gli accordi
di programma le pubbliche amministrazioni coinvolte concordano e coordinano le
rispettive azioni scavalcando così i limiti legislativamente imposti alla
propria competenza e concludendo rapidamente il procedimento il cui ordinario
svolgimento avrebbe richiesto l’espletamento di una pluralità di
subprocedimenti. L’accordo di programma stabilisce i tempi, le modalità le
forme di finanziamento dell’opera o dell’intervento da realizzare,
prevedendo eventualmente anche procedimenti di arbitrato nonché interventi
surrogatori in caso di inadempienze dei soggetti partecipanti.
Accordi tra privati e Pubbliche Amministrazioni
- Accordi definiti tra la Pubblica Amministrazione e i privati nel corso di
un procedimento amministrativo ed aventi ad oggetto l’esercizio di un potere
amministrativo.
Quando l’accordo condiziona la conclusione del
procedimento stesso predeterminando il contenuto del provvedimento finale si
parla di accordi procedimentali,quando l’accordo conclude il
procedimento amministrativo in luogo del provvedimento si parla di accordi
sostitutivi di provvedimento
Nel primo caso uno degli atti dell’iter
procedimentale non viene dalla Pubblica Amministrazione ma è da essa concordato
col destinatario dell’emanando provvedimento finale; nel secondo caso, invece,
l’iter procedimentale si chiude non con un atto autoritativo, ma con una
deliberazione concordata.
Gli accordi devono essere stipulati per atto
scritto a pena di nullità e ad essi si applicano i principi del codice civile
in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili; le controversie
relative agli accordi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Riferimenti normativi: art. 15 legge 7
agosto 1990, n. 241; art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 11 legge 7
agosto 1990, n. 241.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass.,
Sez. Un., 12 novembre 2001, n. 14031; Cass., Sez. Un., 2 marzo 2001, n. 87;
Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2000,
n. 1262; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 264.
(Silvia Lanzaro)

Acque
Acque
pubbliche – Le acque pubbliche sono beni immobili oggetto di proprietà
pubblica e perciò stesso annoverate, dall’art. 822 cod. civ., tra i beni
demaniali. La demanialità dell’acqua pubblica equivale in primo luogo ad
appartenenza necessaria dell’acqua stessa alla Pubblica Amministrazione ed, in
secondo luogo, alla necessaria preordinazione delle acque ad una serie
tipologica di utilizzazioni, disposte e controllate dalla Pubblica
Amministrazione.
Sono
definite pubbliche dall’art. 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 tutte le acque
superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo. Il D.P.R. 18
febbraio 1999, n. 238 aggiunge che sono tali anche le acque raccolte in invasi o
cisterne, mentre esclude dal demanio idrico tutte le acque piovane non ancora
convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.
In
base al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 alla gestione del demanio idrico provvedono
le regioni e gli enti locali, fatta eccezione per i compiti di rilievo nazionale
che restano riservati allo Stato.
Acque
private – Sono private tutte le acque cui non è attribuita dalla legge
natura pubblica.
Il
carattere privato delle acque non si evince, in particolare, dall’appartenenza
di esse alla proprietà di privati cittadini, potendo la Pubblica
Amministrazione essere anche titolare di acque private per averle acquistate
mediante atti inter vivos, negozi mortis causa, successione
necessaria di cui all’art. 586 cod. civ. o acquisto conseguente a possesso
qualificato.
L’uso
delle acque private deve tuttavia avvenire nel rispetto dei diritti dei terzi e
degli interessi pubblici.
Normativa
- artt. 822, 866 e ss.. 908 - 921, 1050, 1080 - 1099, 2774 cod. civ.; R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775; artt. 87 e ss. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; D.Lgs. 12
luglio 1993, n. 275; L. 5 gennaio 1994, n. 36; L. 5 gennaio 1934, n. 37; D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 80; D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
Giurisprudenza
- Corte Cost. 17 luglio 2002, n.353; Cass. Civ., sez. I, 17 novembre 2000, n.
14906; T.S.A.P. 3 ottobre 2001, n. 90; Cons. Stato sez. IV, 21 dicembre 2001, n.
6336.
(Silvia
Lanzaro)

Acquiescenza
L'acquiescenza
è l'istituto che indica la rinuncia alla tutela giurisdizionale a seguito
dell'accettazione di un provvedimento amministrativo da parte del soggetto che
abbia subito per effetto di quest'ultimo la lesione di un proprio interesse
sostanziale,diritto soggettivo o interesse legittimo.
L'acquiescenza può venire prestata esplicitamente.
a. rendendo una specifica dichiarazione;
b. compiendo atti chiari e concordanti che mettono in evidenza la volontà del
soggetto interessato di accettare gli effetti del provvedimento;
c. ponendo in essere atteggiamenti comportamentali integralmente incompatibili
con la volontà di impugnare il provvedimento innanzi al giudice competente. Non
ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza: è necessaria la conoscenza
piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente;il comportamento deve
essere spontaneo e non imposto.
Perché possa configurarsi l'acquiescenza è necessario che sussista l'atto
amministrativo e l'attualità della lesione;non è configurabile l'acquiescenza
se l'atto non sia stato ancora adottato dalla pubblica amministrazione.
L'acquiescenza è un comportamento assai simile alla rinuncia che determina
l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale, se si sia verificata prima della
proposizione dell'atto introduttivo del giudizio amministrativo,ovvero la sua
improcedibilità nel caso in cui si sia verificata successivamente
all'instaurazione della causa; è rilrvabile d'ufficio.
Riferimenti giurisprudenziali: Cons Stato , Sez. VI , 23 novembre 1979 ,n.799;
TAR Lombardia,Milano, Sez. I, 22 febbraio 1979,n.86;Cass Civile, Sez. I, 30
gennaio 1979, n. 654.
(Maurizio
De Paolis)

Aerodromi
e Aeroporti
Gli
aerodromi sono località, sia terrestri che acquee, destinate, anche in via
temporanea, alla partenza, all'approdo e allo stazionamento degli aeromobili.
Gli aerodromi si articolano in varie specie: campi di volo, campi di fortuna
ed aeroporti. Questi ultimi sono la specie principale di aerodromi, tanto che,
per generale convinzione della dottrina, i due termini si equivalgono
indicando la medesima cosa.
Gli
aerodromi possono essere di proprietà privata o pubblica, rientrando nel
demanio accidentale dello Stato, delle province e dei comuni (aerodromi
demaniali). Gli aerodromi militari, anche se aperti al traffico civile, fanno
parte del demanio statale necessario, in quanto opere pubbliche destinate alla
difesa nazionale. Gli aerodromi privati sono iscritti in un pubblico registro
e sono soggetti a controlli pubblicistici molto penetranti.
Norme:
art. 6 e 51 reg. nav. aerea - Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944
- artt. 822 e 824 c.c. - art. 686 e 704ss. c. nav.
Giurisprudenza:
Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2002, n. 5870 - Consiglio
Stato, sez. II, 22 aprile 1992, n. 464 - Consiglio Stato, sez.II, 13
gennaio 1988, n. 1459 - Cassazione civile, sez. I, 7 novembre 1989, n. 4645.
(Gianluca De Nuzzo)

Agente di cambio
L’agente di cambio è un intermediario delle borse valori, cui viene
attribuita la qualità di pubblico ufficiale. In passato l’agente di cambio
era una figura fondamentale per il funzionamento delle Borse, in quanto unico
soggetto legittimato alla compravendita di titoli nei mercati regolamentati.
Infatti prima dell’entrata in vigore della legge
2 gennaio 1991, n. 1 (legge istitutiva delle SIM, Società di Intermediazione
Finanziaria) egli era nominato con decreto presidenziale, sulla base di un
concorso per titoli ed esami istituito dal Ministero del Tesoro. Tale legge ed
il successivo decreto Eurosim del 1996 hanno affermato il divieto di bandire
concorsi per l’esercizio della professione di agente di cambio, anche se
continuano ad operare quelli in carica prima della riforma, che costituiscono
oramai una categoria residuale.
Gli
attuali agenti di cambio che non partecipano ad una SIM, costituite nella forma
giuridica delle società per azioni ed iscritte in apposito Albo tenuto dalla
Consob e posto a conoscenza della Banca d’Italia, in qualità di soci,
operatori ovvero dirigenti, proseguono la loro attività nel pieno rispetto
della disciplina attinente agli obblighi in tema di promotori finanziari, di
modalità di esecuzione degli ordini e di concentrazione degli scambi.Si tratta comunque di una figura speciale di commissionario di vendita,
operante su commissione dei propri clienti, caratterizzata dalla
particolarità dell’ambito di azione (la Borsa valori) e dalla natura
dell’oggetto della compravendita (i titoli). L’attività dell’agente di
cambio è considerata alla stregua di una vera e propria attività
imprenditoriale (ai sensi dell’art. 2082 c.c.), classificabile come attività
intermediaria nella circolazione dei beni
. L’agente agisce come mandatario senza rappresentanza, restando
personalmente obbligato per il prezzo, salvo il regresso verso il cliente.
Il
Testo Unico finanziario (D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58),
concernente la disciplina degli intermediari ha infine disposto lo scioglimento
degli ordini professionali degli agenti di cambio, ad eccezione di quelli di
Roma e Milano e la cessazione dal ruolo al compimento del settantaseiesimo anno
di età.
Normativa
di riferimento
L. 29 maggio
1967, n. 402,
Ordinamento
della professione degli agenti di cambio, pubblicata nella G.U. 17
giugno 1967, n. 150;
D. lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"
(pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998), art. 201,
commi 1-18;
Regolamento di
attuazione del D. Lgs. N. 58/98 [Parte V, Titolo I, art. 64; Titolo II, artt.
65-67; artt. 94 (incompatibilità), art. 95 (regole generali di comportamento)],
adottato
dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 e successivamente
modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, n. 12409 del 1.03.00, n. 12498
del 20.04.00, n. 13082 del 18.04.01 e n. 13710 del 6.08.02. (La
delibera n. 11522 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla
G.U. n. 165 del 17.7.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 7, luglio 1998. La
delibera n. 11745 è pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 e in CONSOB,
Bollettino mensile n. 12, dicembre 1998. La delibera n. 12409 è pubblicata
nella G.U n. 58 del 10.3.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 3, marzo 2000.
La delibera n. 12498 è pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000 e in CONSOB,
Bollettino mensile n. 4, aprile 2000. La delibera n. 13082 è pubblicata nel
S.O. alla G.U. n. 137 del 15.6.2001 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2,
aprile 2001. La delibera n. 13710 è pubblicata nella G.U. n.192 del 17.8.2002 e
in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2002).
(Barbara Piancastelli)

Agricoltura e Foreste
Si
tratta di un settore economico molto ampio e supportato da una vastissima
disciplina normativa inerente tutti gli aspetti, sia statici sia dinamici, delle
imprese e dei processi produttivi.
Sulla
disciplina privatistica, incentrata sulla specialità dell’impresa agraria,
prevalgono le norme di regolamentazione ed incentivazione del settore
agricolo-forestale, che è oggetto di profondi ed importanti mutamenti. Si
segnalano tre tendenze significative.
La
prima registra la separazione e l’autonomia dei due tradizionali rami del
settore:agricoltura-produzione e agricoltura-protezione, che converge nel
settore ambiente.
La
seconda inerisce l’ampliamento dell’agricoltura tanto da ricomprendere
l’alimentazione, la pesca e la politica veterinaria.
L’ultima,
e sicuramente più importante tendenza, riguarda la progressiva prevalenza
della normativa comunitaria su quella interna. La Comunità Europea si
occupa in modo penetrante dell’agricoltura, tanto da definire, ad esempio, le
quote di produzione ed i prezzi dei prodotti.
L’introduzione
della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione” (in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ed entrata in vigore l’8
novembre 2001, ha comportato profonde innovazioni nell’ordinamento: l’art. 3
ha sostituito l’art. 117 Cost..
Il
vecchio testo prevedeva che le regioni potessero legiferare, entro i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè non vi fosse
contrasto con l’interesse nazionale e con quello delle altre Regioni, su un
elenco di materie, nel quale era ricompresa la materia “agricoltura e
foreste”. Infatti mentre per le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna,
Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) l’attribuzione
della competenza in materia “agricoltura e foreste” è avvenuta mediante
l’approvazione dei rispettivi Statuti, e si tratta quindi di competenza
esclusiva, era l’art. 117 della Cost. che attribuiva alle Regioni a statuto
ordinario la potestà legislativo sul settore primario.
Esse,
nel legiferare, non potevano porsi in contrasto con i principi generali
dell’ordinamento, con gli impegni internazionali assunti dallo Stato e con le
leggi nazionali che prevedono i principi generali da adottarsi nelle materie di
competenza regionale (c.d. leggi–quadro). Per attuare pienamente le competenze
si sono trasferite le funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni.
Il
primo trasferimento delle funzioni in materia “agricoltura” è stato
effettuato con l’art. 17 L. 16 maggio
1970, n. 281, con cui si delegava il Governo ad emanare decreti per il
trasferimento amministrativo alle Regioni. Così, in base a questa delega, il D.P.R.
15 gennaio 1972, n. 11 individuava le competenze regionali con la tecnica
del “ritaglio”.
Successivamente
il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in
attuazione della L. 22 luglio 1975, n. 382, trasferiva organicamente dallo Stato
alle Regioni le competenze in agricoltura.
La
L. 15 marzo 1997, n. 59, attuata dal D.
Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, ha concluso il processo di trasferimento delle
funzioni dallo Stato agli enti locali: si è istituito il Ministero delle
politiche agricole (ora, ex art. 33, 1°c,
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Ministero delle politiche agricole e forestali)
e si sono assegnate in modo tassativo alla amministrazione statale compiti e
funzioni; tutto ciò che non è stato trasferito espressamente allo Stato è
stato attribuito alle Regioni.
Il
nuovo art. 117 Cost. prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Si
deve registrare un’inversione di tendenza, relativamente alla potestà
legislativa fra Stato e Regione: prima l’art. 117 si limitava ad indicare solo
le materie in cui le Regioni potevano legiferare, riservando in via residuale
allo Stato tutte quelle non espressamente indicate. Ora, invece, al contrario,
si indicano solo le materie riservate esclusivamente allo Stato, nonché quelle
di potestà legislativa concorrente delle Regioni, e su tutto ciò non
espressamente menzionato nella norma le Regioni hanno competenza esclusiva. La
materia “agricoltura e foreste”, che prima era di competenza concorrente tra
Stato e Regioni a statuto ordinario, ora è di competenza esclusiva delle
Regioni.
L’impresa
agricola assume importanza per il complesso di attività che può svolgere nel
territorio rurale, finalizzate ad assolvere molteplici funzioni, anche di
interesse collettivo, quale la sistemazione idraulica forestale o territoriale.
Il territorio rurale, costituito dallo spazio agricolo destinato alla
coltivazione ed all’allevamento e dallo spazio fondiario non agricolo,
destinato ad usi diversi dall’agricoltura, in particolare all’insediamento
od alle attività degli abitanti nell’ambiente rurale, è quindi
giuridicamente rilevante in quanto sede di attività capace di effetti sulle
risorse ambientali: svolgimento di attività di conservazione e manutenzione
degli agro-sistemi, di conservazione della bio-diversità, di prevenzione di
smottamenti e di modellamento del paesaggio.
Normativa
di riferimento
L. 7 marzo 2003, n. 38 – Disposizioni
in materia di agricoltura;
D.
L. 27 gennaio 2004, n. 16 –
Disposizioni
urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e pesca;
D.
Lgs. 29 aprile 2004, n. 99 – Disposizioni
in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura a norma dell’art. 1, 2°c, lettera d), f), g),
l), della legge 7 marzo 2003. n 38;
D.
Lgs. 29 aprile 2004, n. 102 – Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole a norme dell’art. 1, 2° c, lett.
i), della legge 7 marzo 2003. n 38.
Si
segnalano anche piani di opere pubbliche nell’interesse dell’agricoltura
all’interno di opere di bonifica integrale (cfr. art.
857 e ss, c.c.).
Relativamente
poi al sistema forestale, è opportuno segnalare la L. 6 febbraio 2004, n. 36, recante il “Nuovo ordinamento del Corpo
Forestale dello Stato”.
(Barbara Piancastelli)

Albergo
Edificio
con più stanze, attrezzato per dare, a pagamento, alloggio, vitto e altri
servizi.
Locale
ricettivo, esercizio aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in
uno o più stabili o in parte dello stabile. Sono previste cinque classi di
alberghi ( da * a *****).
Attività
soggetta ad autorizzazioni amministrative (licenza dell'A.P.T, autorizzazione
igienico sanitaria, certificato prevenzione incendi, iscrizione alla sezione
speciale R.I.T. del R.E.C.) da richiedere tramite lo Sportello Unico del Comune.
Il
gestore ha l'obbligo del di comunicare, entro 24 ore, all'Autorità di P.S. le
generalità delle persone alloggiate, che devono essere munite di documento
d'identità.
Istituti
civilistici:
crediti e privilegio dell'albergatore, contratto di deposito in albergo.
Edilizia
ed urbanistica:
concessione edilizia "in deroga" per il perseguimento di scopi di
pubblico interesse, consistenti nella realizzazione di alberghi, quali edifici
destinati a carattere di finalità generale sotto l'aspetto economico.
Riferimenti
normativi
Costituzione
art.117, R.D. 24 maggio 1925 n.1102, R.D. 18 giugno 1931 n.773 artt.86 e 109,
R.D.L. 24 ottobre 1935 n.2049, R.D.L. 18 gennaio 1937 n.975, L. 30 aprile 1962
n.283, D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, L. 17 maggio 1983 n.217, L. 25 agosto 1991
n.284, D.M. Interno 5 luglio 1994, D.L. 29 marzo 1995 n.97 convertito nella L.
30 maggio 1995 n.203, D. l.vo 25 maggio 1997 n.155, D. l.vo 31 marzo 1998 n.112,
D.M. Interno 11 dicembre 2000, L.29 marzo 2001 n.135. Leggi regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
Riferimenti
giurisprudenziali
Contratto
di albergo:
Cassazione civ. sez. III, 28 novembre 1994, n. 10158; Cass. civ. sez. I, 15
giugno 1995 n. 6733;
Cass. civ. sez. III, 19 febbraio 1997, n. 1537; Cass. civ. sez. III, 18
luglio 1997 n. 6633.
Contratto di deposito in albergo: Cass. civ. sez. III, 8 marzo 1991
n. 2475; Cass. civ. sez. III, 4 ottobre 1991 n. 10393; Cass. civ. sez. III, 7
novembre 1992, n. 12051; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 1993 n. 6866; Cass. civ.
sez. III, 22 febbraio 1994, n. 1684.
Credito alberghiero: Cass. Civ. sez. I, 23 novembre 1990 n. 11324.
Edilizia e urbanistica: C.d.S. sez. IV, 31 gennaio 1995 n. 38;
C.d.S. sez. V, 7 ottobre 1996, n. 1194; C.d.S. sez. IV, 21 aprile 1997, n. 424;
C.d.S. sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1098; C.d.S. sez. VI, 28 gennaio 1998 n. 114;
C.d.S. sez. V, 21 maggio 1999, n. 592; C.d.S. sez. V, 6 settembre 1999, n. 1015.
Locazione
di albergo:
Cass. civ. sez. III, 4 febbraio 1987 n. 1067; Cass. civ. sez. III, 21 aprile
1995 n. 4491; Cass. civ. sez. III, 29 settembre 1999 n. 10767.
(Daniele
De Bellis)

Amnistia
e Indulto
L’Amnistia
è l’atto con cui lo Stato rinuncia a far valere la propria pretesa
punitiva per determinate ipotesi di reato commessi in un determinato periodo di
tempo, anteriore all’entrata in vigore della stessa legge. La titolarità del
potere di clemenza spetta al Presidente della Repubblica, che lo esercita su
legge di delegazione delle Camere. Si è soliti distinguere tra amnistia
propria, che riguarda i reati per i quali ancora non è intervenuta una sentenza
irrevocabile di condanna, ed amnistia impropria che riguarda i reati in cui è
già stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna. La prima è
causa di estinzione del reato, l’altra causa di estinzione della pena, che fa
cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie ma lascia sussistere
quegli effetti penali che non rientrano tra queste (recidiva, abitualità,
professionalità). L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o obblighi.
Non si applica ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza ai recidivi
aggravati e reiterati salvo che il decreto disponga diversamente. E’ possibile
rinunciare all’amnistia in quanto la legge deve consentire all’imputato, che
lo richiede, di dimostrare la propria innocenza (C.Cost. sentenza n. 175/71). La
rinuncia è un atto formale e personale dell’imputato che richiede una
dichiarazione chiara al giudice, ed una volta posta in essere è irrevocabile.
L’Indulto
al pari dell’amnistia è un atto di clemenza generale, che non opera sul reato
ma esclusivamente sulla pena principale che è in tutto o in parte condonata o
commutata in altra specie di pena. Estingue quindi la pena principale ma non le
pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, lascia sussistere
gli altri effetti penali della condanna. Anche per l’indulto è possibile
distinguere tra indulto proprio, quando intervenga durante l’esecuzione della
pena rispetto ad una sentenza irrevocabile, e di indulto improprio, quando sia
applicato dal giudice di cognizione con sentenza. Il potere di indulto spetta al
Parlamento che delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera. Come per l’amnistia l’efficacia è circoscritta ai reati commessi
fino al giorno precedente all’emanazione del decreto. Non si applica nei casi
di recidiva aggravata o reiterata, di abitualità e professionalità nel reato,
nonché di tendenza a delinquere.
Riferimenti
normativi: - c.p.,
art.198 -
c.p., art.106 - c.p., art.184 - c.p., art.210 - c.p., art.151 - p.p., art.245 -
p.p., art.129 - p.p., art.531 - p.p., art.578 - p.p., art.672 - p.p., art.674
Legge
costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n.57).- Revisione
dell'art.79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.
Decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23 (in Gazz. Uff., 23
gennaio, n. 18). - Concessione di amnistia per reati tributari.
Legge
30 dicembre 1991, n. 413.
Decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (in Gazz. Uff., 12 aprile,
n. 86). - Concessione di amnistia.
Legge
11 aprile 1990, n. 73 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 85).Delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia.
Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n.394 (in Gazz. Uff., 24
dicembre, n.299) – Concessione di indulto.
Decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865 (in Gazz. Uff., 16
dicembre, n. 291). - Concessione di amnistia e di indulto.
Legge
12 dicembre 1986, n. 861 (in Gazz. Uff., 15 dicembre, n. 290). - Delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744 (in Gazz. Uff., 19
dicembre, n. 348). - Concessione di amnistia e di indulto.
Legge
18 dicembre 1981, n. 743 (in Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 348). - Delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
Decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413 (in Gazz. Uff., 5 agosto,
n. 218). - Concessione di amnistia e indulto
Legge
3 agosto 1978, n. 405 (in Gazz. Uff., 4 agosto, n. 217). - Delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni
sull'azione civile in seguito ad amnistia.
Decreto
del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283 (in Gazz. Uff., 22
maggio, n. 127). - Concessione di amnistia e di
indulto .
Giurisprudenza: Corte cost.,
18-07-2000, n. 298 - Cass.,
sez. I, 21-03-2000
- Cass., sez. I, 22-03-2000 - Cass.,
sez. I, 08-03-2000 - Cass.,
sez. III, 28-09-1999
(Rossella
D’Aniello)

Aria
(e Inquinamento dell'-)
L’aria
viene definita come “miscuglio di più gas, soprattutto azoto e ossigeno, che
avviluppa la Terra costituendone l'atmosfera ed è elemento indispensabile alla
vita animale e vegetale”.
L’inquinamento
atmosferico è l’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo,
direttamente o indirettamente, di sostanze (solide, liquide, gassose) o
d’energia che abbiano effetti nocivi tali da mettere in pericolo la salute
dell’uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i
beni materiali e nuocere ad altri usi legittimi dell’ambiente. In materia è
fondamentale la disciplina che regola le emissioni affinché non superino
determinati limiti consentiti.
Il legislatore indica dei parametri-guida da rispettare, sulla quantità di
sostanza inquinante emessa e sulla utilizzabilità della migliore tecnologia
disponibile in materia.
Riferimenti
normativi
Art.32Cost.
Art.844
c.c.
L.
13-7-1966, n. 615
Decreto 20 giugno 2002:
Legge
6 maggio 2002 n. 82,
Decreto
2 aprile 2002, n. 60
D.P.C.M.
8 marzo 2002
Decreto
5 febbraio 2002:
D.M.
4 gennaio 2002:
D.M.
23 novembre 2001
D.M.
3 ottobre 2001:
D.M.
28 settembre 2001
D.P.R.
3 aprile 2001, n. 304:
D.
Lgs. 4 agosto 1999 n. 351
D.M.
21 aprile 1999 n.163
Modificato dal decreto 2 aprile 2002, n. 60 artt. 39 e 40.
Decreto
23 ottobre 1998:
Decreto
Ministeriale 27 marzo 1998:
D.M.
19 novembre 1997 n. 503
D.
M. 16 maggio 1996:
Attivazone di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono. (G.U. 1996 n.
163) Abrogato dal D. L.vo 4 agosto
1999 n. 351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).
D.M.
21 dicembre 1995
Decreto
Ministeriale 25 novembre 1994:
Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n.
351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).
Decreto
Ministeriale 15 aprile 1994:
Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n.
351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).
L.
15 gennaio 1994 n. 65
"
L.
28 dicembre 1993 n. 549
Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n.285:
Nuovo codice della strada.
L.
7 gennaio 1992 n. 39
D.M.
20 maggio 1991
D.M.
20 maggio 1991 Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n. 351 (G.U. del
13.10.1999, n. 241).
D.M.
12 luglio 1990:
D.P.C.M.
21 luglio 1989
Decreto
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203:
Testo coordinato aggiornato al D.M. 2
aprile 2002, n. 60 art. 40.(GU n. 87/2002- S.O. n.77).
Decisione
2002/215/CE:
Direttiva
2002/3/CE:
Direttiva
2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001:
Posizione
comune (CE) n. 4/2002, del 16 ottobre 2001:
Direttiva
2001/81/CE:
Direttiva
2001/80/CE:
Regolamento
(CE) n. 1484/2001:
Direttiva
2000/76/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento
dei rifiuti
Direttiva
1999/30/CE:
Direttiva
del 22/04/1999,
n. 30:
Direttiva
96/62/CE
Direttiva
92/72/CEE
Direttiva
89/429/CEE
Direttiva
89/369/CEE
Direttiva
88/609/CEE
Direttiva
84/360/CEE
Direttiva
80/779/CEE
Direttiva
82/884/CEE
Riferimenti
giurisprudenziali
T.a.r.
Campania, sez. I, 28-08-1999, n. 2264
T.a.r.
Campania, sez. I, 28-08-1999, n. 2264.
T.a.r.
Veneto [ord.], sez. I, 07-07-1999, n. 826.
T.a.r.
Lombardia, sez. I, 21-04-1999, n. 1311.
T.a.r.
Veneto, sez. I, 11-11-1999, n. 1985.
T.a.r.
Veneto [ord.], sez. I, 07-07-1999, n. 826.
T.a.r.
Campania, sez. I, 28-08-1999, n. 2264.
C.
Stato, sez. consultiva atti normativi, 07-06-1999, n. 107/99.
C.
Stato, sez. consultiva atti normativi, 07-06-1999, n. 107/99.
Consiglio
di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.
Consiglio
di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.
Consiglio
di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.
Consiglio
di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.
Consiglio
di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441.
Cassazione
penale, sez. III, Sent. 23 ottobre 2001, n. 2885
Corte
di Cassazione, Sez. III, 13 febbraio 2001, n. 5920.
Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 697 del 7.7.2000.
Corte Cass., Sez. III,
Sent. n. 1075 del 4.5.2000.
Cass.
pen., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 407.
Cass.
pen., sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534.
Cassazione penale sez. I, 12 aprile 1996, n. 5702.
(Rossella
D’Aniello)

Artigianato
Categoria
economica e produttiva rappresentata da imprese destinate alla produzione di
beni e alla prestazione di servizi di natura artistica o usuale, che operano con
il l’impiego del lavoro professionale, anche manuale, del
titolare ed eventualmente con la partecipazione dei suoi familiari o di
un numero ristretto di dipendenti. L’artigiano,
che è il titolare dell’impresa
artigiana, è il fulcro dell’organizzazione aziendale: il suo lavoro è
preponderante rispetto all’organizzazione dei mezzi e del lavoro degli
eventuali dipendenti che seguono i suoi insegnamenti. L’artigiano secondo la disposizione del codice civile
rientra tra i piccoli imprenditori al pari del coltivatore del fondo rustico e
del piccolo commerciante, avendo la
piena responsabilità dell’impresa artigiana e assumendosene tutti gli oneri
ed i rischi inerenti alla sua direzione
e gestione. La
nozione di artigiano ha carattere unitario
e coincide con quella di piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., ne
consegue che gli artigiani sono esclusi dalla dichiarazione di fallimento e ai
sensi dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., gli è riconosciuto privilegio sui crediti
derivanti dalla loro attività. Sono
quindi esclusi dalla categoria i coltivatori imprenditori agricoli, le attività
di servizi commerciali, la somministrazione di cibi e bevande che non sia
strettamente connessa all’esercizio dell’impresa.
È impresa
artigiana anche la società a responsabilità limitata con un unico che abbia i
requisiti di cui all’art. 2 dlt 443/83 e che non sia socio di
un'altra società a responsabilità limitata e o in accomandita
Albo imprese artigiane: le imprese artigiane
un tempo iscritte all’albo delle imprese artigiane sono iscritte in un
apposita sezione del registro delle imprese (l. 14.12.99.n. 558 art. 1) per
alcuni tipi di imprese è prevista la procedura della dichiarazione di
inizio attività.
Istruzione artigiana è svolta nell’ambito e nei limiti previsti per
l’istruzione professionale. Era attribuita alle regioni e attualmente è stata
devoluta alle Province.
Riferimenti normativi:
Costituzione Art. 45 e 117;
c.c. 2083, 2751 bis, L. 29..05.1864, n.1797; (Abolizione delle
corporazioni privilegiate d’arti e mestieri);
L 19-01-1955,
n. 25; e successive modifiche, che disciplina l'apprendistato, artt. 25 a 29l.
25.7.1958, n. 860 (Norme per la disciplina giuridica dell’impresa artigiana);
L 14-02-1963, n.
161; e
successive modifiche, con
disciplina dell'attività di
barbiere, parrucchiere e affini; L
15-04-1965, n. 413 sull'applicazione dell'assicurazione
obbligatoria degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani;
L 23-12-1970,
n. 1142, con
modifiche alla L 14-02-1963,
n. 161, concernente la
disciplina dell'attività
di barbiere, parrucchiere per uomo e donna
e mestieri
affini; L 07-08-1971, n.
685; con modifiche alla
L 25-07-1952,
n. 949, e successive
modificazioni, sullo sviluppo
dell'economia e l'incremento dell'occupazione;
D.p.r. 15.01.1972 n. 10 (Trasferimento alle Regioni a statuto delle
funzioni amministrative e statali in materia amministrative e statali in materia
di istruzione artigiana e professionale e
del relativo personale); D.p.r.
24.7.1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l.
22.7.1975 n. 382); DM
04-07-1980; con
determinazione della quota parte degli stanziamenti da destinare alle
agevolazioni per la
ristrutturazione delle imprese artigiane; DPCM
30-12-1980, e successive
modifiche, sull'indirizzo e coordinamento degli
interventi a favore del
settore artigiano. - L 08-08-1985, n. 443; e successive modifiche, con
legge-quadro per l'artigianato; DM
04-06-1987, n.
255; e successive modifiche e integrazioni, per la concessione
di contributi
a fondo
perduto alle
piccole e medie imprese industriali
e alle imprese artigiane
per l'acquisto di macchinari
ad elevata tecnologia; L
20-05-1997, n. 133; contenente modifiche all'art.
3 L
08-08-1985, n. 443, in
materia di impresa artigiana costituita
in forma di società a
responsabilità limitata con unico
socio o
di società in
accomandita semplice; D-lg
31-03-1998 n. 112 devoluzione alle regioni;
DPR 14-12-1999, n.
558; norme
in materia di registro delle
imprese e relativamente alla
denuncia di
inizio di
attività e per le imprese artigiane.
Legislazione regionale:
Regione Abruzzo: l.r. 13.04.00 n. 58 T.U.
della normativa dell’artigianato - Basilicata: lr. 25.07.97. n. 33
Osservatorio regionale dell’artigianato - Calabria: l.r.25.11.1989 n. 8
e succ. mod. Disciplina dell’Artigianato – Campania: l.r.4.05.87 n.
28 e succ. modif. Provvedimenti per lo sviluppo dell’artigianato; l.r.
28.02.87 n. 11 e succ. mod. norme per l’iscrizione all’albo – Emilia e
Romagna: lr. 29.10.01 n. 32 Disciplina degli organi di rappresentanza; lr.
16.05.94 n. 20 e succ. modif. norme
per la qualificazione dell’impresa artigiana - Friuli Venezia Giulia:
l.r. 10.04.72. n. 17 e .l.r. 24.02.70 n. 6 e succ. modif.
disciplina impresa artigiana –Lazio l.r. 1.09.99.n. 17; l.r.
12.02.98 n. 7 accesso al credito per le imprese artigiane – Liguria:
l.r. 6.11.97 n. 43 Osservatorio regionale; l.r. 30-10-95 n. 49 assistenza e
ammodernamento imprese artigiane – Lombardia: l.r. 16.12.96. n. 34
accesso al credito; l.r. 18.03.96 n. 6 e 16.12.89 n. 73 - Marche 19.06.01
n. 13 e modif a 28.03.88 n. 6 – Molise: l.r. 26.04.00 n. 32 riordino
artigianato – Piemonte l.r. 9.05.97 n. 21 norme per lo sviluppo
artigianato – Puglia: l.r. 9.08.93 n. 15 ; lr.17.01.88 n. 1 e succ
modif. commissioni provinciali -
Sardegna: l.r. 13.08.01 n. 12 incentivi apprendistato; 19.06.96 n.
23 repressione abusivismo; l.r. 19.10.93 n. 51; l.r.10.09.90. n. 41 organi di
rappresentanza - Sicilia: 18.05.96. n. 33, l.r. 1.09.93 n. 25 e succ.
modif. interventi straordinari, 18.02.86 n. 2 tutela artigianato – Toscana:
l.r. 2.11.99 n. 58; 3.3.99 n. 10 commissioni reg per artigianato l.r. 4.4.95 n.
36 interventi finanziari - Trentino
Alto Adige: l.p. BZ: 21.12.92. n. 45 modifiche alla disciplina e
all’istruzione l.p. Bz 20.11.86 n. 29 legge sull’artigianato – l.p.TN
31.1.78. n. 5; 12.12. 77 n. 4; Umbria:
l.r. 20.08.1996 n. 21; l.r. 01.04.96 n. 9 organi rappresentativi modifiche a
7.11.88. n. 42; l.r. 12.03.90 n. 5 T.U. artigianato – Val d’Aosta: l.r.
11.05.98 n. 30 agevolazioni creditizie; l.r. 04.05.98 n. 23 tutela e repressione
abusivismo; 20.05.86 n. 24 e
succ.modif. legge sull’artigianato – Veneto: l.r. 06.09.93 n. 48
interventi agevolazioni creditizie; 26.09.89 n. 35 e succ. modif. associazioni
artigiane; 31.12.87 n. 67 e succ modif. disciplina artigianato.
Riferimenti giurisprudenziali :
- giurisprudenza costituzionale: Corte
cost., 28 maggio 1999, n. 196; Corte
cost., 24 luglio 1996, n. 307; Corte Costituzionale 7 maggio 1987, n. 168.
- qualificazione: Cass.
civ., sez. lav., 13 dicembre 2000, n. 15690; Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1999,
n. 5451 (appalto e prestazione d’opera);
Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1998, n. 2495
- non
assoggettabilità al fallimento: Cass.
civ., sez. I, 22 dicembre 2000, n. 16157; Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2000,
n. 12548; Trib. Milano, 2 marzo 1999;
- riconoscimento
del privilegio artigiano: Cass.
civ., sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15785; Trib. Bologna, 21 maggio 1997
- iscrizione all’albo imprese artigiane: Cass. civ., sez.
lav., 15
marzo 2001, n. 3792; Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2001, n. 7163
(cancellazione) Cons. Stato (Sez. III), 12 marzo 1996, n. 310;
Cons. Stato (Sez. II), 3 ottobre 1986, n. 1832;
Cons. Stato (Sez. VI), 11 novembre 1987, n. 888
- in materia di commissioni regionali per l’artigianato: T.A.R. Veneto, sez. II, 24 febbraio 1988, n. 152.
- attività
commerciale connessa: Cons. Stato (Sez. V), 11 gennaio 1989, n. 2.
- fisco e
tributi:
Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 12005
- previdenza
sociale:
Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 2001, n. 3901; Cass. civ., sez. lav., 10
febbraio 1999, n. 1137; Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1999, n. 12322;
- agevolazioni
creditizie e fiscali: Sent. T.A.R. Sardegna, 27 gennaio 1995, n. 34; T.A.R.
Puglia, sez. I Bari, 15 dicembre 1993, n. 1088; T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 marzo
1988, n. 74; T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 marzo 1988, n. 74; Cass. civ., sez. I,
19 febbraio 1999, n. 1400
- istruzione artigiana e professionale: T.A.R.
Emilia-Romagna, sez. I Bologna, 21 giugno 1999, n. 306 (attività di scuola per
parrucchieri)
(Sveva Rossi)
Associazione
sindacale
L’ordinamento italiano riconosce e promuove, con
apposite norme, l’organizzazione sindacale dei lavoratori subordinati,
garantendo la libertà di costituire apposite associazioni od organismi e la
libertà di svolgere attività sindacali, sia nei confronti dei poteri pubblici
sia nei confronti dei datori di lavoro.
In che cosa consiste la libertà
sindacale? Essa consiste essenzialmente nella libertà di
costituire associazioni sindacali, e viene
analiticamente disciplinata dallo Statuto deli Lavoratori (L. 300/1970), che
prevede una serie di strumenti specifici per garantirne l’esercizio effettivo.
Sindacato
dei lavoratori.
Dal punto di vista giuridico le associazioni
sindacali sono considerate associazioni non riconosciute e, pertanto,
disciplinate dal codice civile dall’art. 36 e segg. per i rapporti tra
l’associazione sindacale nel suo complesso ed i soggetti terzi (in particolare
il c.c. disciplina la costituzione ed alcuni aspetti legati al regime di
responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni. Il rinvio alle
norme del codice dipende dalla mancata attuazione della seconda parte della
norma della Costituzione – art. 39, c. 2-4).
La maggior parte delle organizzazioni sindacali ha
una struttura complessa, articolata essenzialmente secondo una struttura
verticale ed una struttura orizzontale. L’organizzazione verticale si fonda
sul concetto di categoria, intesa come settore produttivo o merceologico nel
quale rientrano le aziende in cui i lavoratori prestano la propria attività (ad
esempio, categoria metalmeccanica, chimica, tessile ecc., od anche settori del
lavoro pubblico quali scuola, enti locali). All’interno di ogni categoria i
sindacati sia articolano su più livelli: in genere vi è un livello di
organizzazione aziendale (unità di base), uno o più livelli territoriali
decentrati ed un livello nazionale (il sindacato di categoria strictu sensu).
Queste organizzazioni di categoria confluiscono nelle varie struttiure
orizzontali, le confederazioni; trattasi di strutture di secondo grado (cioè
associazioni i cui membri sono akltre associazioni, quelle appunto verticali) ed
hanno il compito di svolgere un ruolo di coordinamento delle politiche
sindacali. Occorre poi dire che, dato che le scelte organizzative sono libere,
possono esistere associazioni di categoria che non fanno parte di alcuna
confederazione: si parla allora di sindacati autonomi.
La Carta costituzionale riconosce il diritto di
organizzazione e di attività sindacale, che si sostanzia nella libertà di
scegliere o non scegliere la forma associativa e nel diritto dei lavoratori e
dei sindacati di svolgere, senza subire alcun tipo di turbativa da parte dei
poteri pubblici o dei privati, attività sindacali. L’art. 14 dello
Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) recita che il diritto di costituire
associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è
garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavori. Il diritto di
organizzazione ed attività sindacale comporta, salvo che sia disposto
diversamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per il datore di
lavoro, ad esempio, l’obbligo di non ingerirsi nell’azione sindacale (ad
esempio costituendo o sostenendo le associazioni sindacali dei lavoratori, (c.d.
sindacati di comodo) e di non discriminare i lavoratori per ragioni sindacali.
I lavoratori possono esercitare le libertà sindacali
e possono svolgere opere di proselitismo per le loro organizzazioni anche nei
luoghi di lavoro purchè venga rispettato il normale svolgimento dell’attività
lavorativa aziendale e l’organizzazione del lavoro e purchè siano autorizzati
dal datore di lavoro ad interrompere l’attività lavorativa, ovvero abbiano
diritto a permessi per svolgere attività sindacali.
L’attività sindacale consiste, per la maggior
parte, nella conduzione delle trattative per la stipulazione ed il rinnovo dei
contratti collettivi di categoria nazionali, proviciali ed aziendali.
Fonti
Libertà
ed attività sindacali: articolo 39 Costituzione, L.
20 maggio 1970, n. 300 artt. 14-16; art. 17 L. 300/1970, Convenzione OIL 98/49
ratificata con L. 367/58;
R.S.A.:
L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19-25,27 e 35;
Cass. 19 luglio 1995, n. 7848, Cass. 9 giugno 1993, n. 6413;
R.S.U.:
A.I. 20 dicembre 1993
Avvocatura
dello Stato
Corpo di avvocati legati allo
Stato da rapporto di pubblico impiego cui sono affidate istituzionalmente la
rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio di tutte le
amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che
innanzi alle giurisdizioni amministrative e speciali, ai collegi arbitrali e
alle giurisdizioni costituzionali. Spetta, inoltre, all’Avvocatura la difesa
dello Stato italiano davanti alle giurisdizioni internazionali.
All’Avvocatura dello Stato
la rappresentanza in giudizio è affidata ex lege senza bisogno di
mandato, anche nei casi in cui le norme ordinarie richiedono il mandato
speciale.
L’Avvocatura esercita
altresì una vasta opera di consulenza provvedendo alle consultazioni legali
richieste dalle Amministrazioni, esaminando progetti di legge, di regolamenti,
di capitolati redatti dalle amministrazioni, predisponendo transazioni
d’accordo con le amministrazioni interessate, esprimendo parere sugli atti di
transazione redatti dalle amministrazioni, preparando contratti e suggerendo
provvedimenti intorno a reclami o questioni che possano dar materia a litigi. In
alcuni casi il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio.
L’Avvocatura dello Stato ha
un’organizzazione centrale e un’organizzazione periferica.
Avvocatura generale -
Ufficio centrale con sede in Roma cui è preposto l’avvocato generale, con
funzioni di direzione e vigilanza sugli uffici, i servizi ed il personale.
L’avvocato generale è coadiuvato da nove avvocati con l’incarico di vice
avvocato generale dello Stato e presiede il Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato, con funzioni in materia d’organizzazione, stato
giuridico e disciplina del personale ed il Comitato consultivo, competente per
questioni di massima di particolare rilievo e con funzioni di coordinamento.
E’ assistito da un avvocato dello Stato con l’incarico di segretario
generale.
L’Avvocatura generale
esercita, inoltre, le funzioni d’avvocatura distrettuale per la circoscrizione
della Corte d’appello di Roma e provvede alla consulenza delle amministrazioni
centrali dello Stato.
Avvocatura distrettuale -
Organi periferici con sede in ciascun capoluogo di Regione e, comunque, dove
sono istituite sedi di Corte d’appello. L’Avvocatura distrettuale di Torino
ha competenza anche per la Valle d’Aosta.
Normativa –
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612; L. 3 aprile 1979,
n. 103; D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333.
Giurisprudenza
– Cons. Stato, Sez. Consultiva atti normativi, 21 febbraio 2000, n. 19/00;
Tar Lazio, Sez. I, 24 novembre 1999, n. 2875; Cass., Sez. III, 14 ottobre 1997,
n. 10020.
(Silvia Lanzaro)

B
Bellezze naturali
Le
cosiddette “bellezze naturali” rientrano nella più ampia tutela del diritto
all’ambiente, riconosciuto quale fondamentale diritto della persona ed
interesse della collettività, come particolare categoria di beni che in ragione
del loro valore estetico sono considerati dell’ordinamento di interesse
pubblico, ed in quanto tali sono assoggettati ad un particolare disciplina.
La
legge 29 giugno 1939 n.1497 ha operato un elencazione delle bellezze naturali ai
fini della loro determinazione: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri
di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini, e i
parchi che, non contemplati nelle leggi per la tutela delle cose d’interesse
storico o artistico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i
complessi di cose immobili che compongono caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri
naturali e cosi pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze individuali.
A
configurale tali è un provvedimento amministrativo emanato dall’autorità
regionale competente sulla base di elenchi compilati da apposite commissioni
provinciali per i beni ambientali e pubblicati per tre mesi nell’albo pretorio
di tutti i Comuni territorialmente interessati ex art. 82 del D.P.R. 616/77. Il
provvedimento cosi emanato le dichiara di notevole interesse pubblico
imponendovi il cosiddetto vincolo paesaggistico.
Riferimenti
normativi:
Art.9 Cost;
Art.734 c.p.;
Legge 29 giugno 1939, n. 1497
(in Gazz. Uff., 14 ottobre, n. 241).Protezione delle bellezze naturali. Legge
abrogata dall'art.166, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.
Regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357 (in Gazz. Uff., 5
ottobre, n.234).Regolamento per l'applicazione della l. 29 giugno 1939, n.1497,
sulla protezione delle bellezze naturali.
Legge 22 giugno 1956, n. 586
(in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 164). Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia
di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
Legge
29 novembre 1971, n. 1097 (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n.322). Norme per la
tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel
territorio dei Colli Euganei.
Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 29 agosto, n. 234).
Decreto ministeriale 21
settembre 1984, (in Gazz.
Uff., 26 settembre, n. 265). -
Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi,
dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei
circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle
aree assegnate alle Università agrarie e delle zone
gravate
da usi civici.
Legge 8 agosto
1985, n. 431
(in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 197).Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 giugno1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela
delle zonedi particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Legge 8 luglio 1986, n. 349
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 luglio, n. 162). - Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale
Decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 39 (in Gazz. Uff.,
6 marzo, n. 54). - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà
di accesso alle informazioni in materia di ambiente.
Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 21
aprile, n. 92). Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.
Decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). - Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della l. 8 ottobre 1997, n. 352.
Riferimenti
giurisprudenziali:
Autorizzazione (nulla - osta)
ambientale: TAR Liguria Sez.
I, 1 febbraio 2002, n. 80; TAR Campania Sez. IV, Napoli 7 febbraio 2002 n. 727;
TAR Campania Sez. IV, Napoli 7 febbraio 2002 n. 723; Consiglio di Stato Sez. VI,
21 giugno 2001 n. 3307; Consiglio di Stato Sez. VI 20 novembre 2002 n. 6193; TAR
Molise 10 maggio 1999 n. 385; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 1995,n. 376.
Autorizzazione
paesaggistica: TAR
Campania Sez. IV, Napoli 21 maggio 2002; TAR Lazio Sez. II, 31 maggio 2002 n.
5062; TAR Liguria Sez. I, 21 marzo 2002 n.345; Consiglio di Stato Sez. VI, 3
maggio 2002 n. 2362; Consiglio di Stato Sez. VI, 5 ottobre 2002 n. 5269; TAR
Lazio Sez. II, 21 settembre 2001 n. 7716; Corte di Cassazione penale, Sez. II,
28 ottobre 1998, n.11301
Autorizzazione
(nulla - osta) regionale: TAR Umbria 24 gennaio 2002 n. 41; TAR Lazio Sez.
II, 21 settembre 2002 n. 7716; Consiglio di Stato Sez. VI, 13 febbraio 2001 n.
685; Consiglio di Stato Sez. VI, 27 dicembre 2002 n. 6871; Consiglio di Stato
Sez. VI, 3 gennaio 2000 n. 25; Cassazione penale Sez. II, 23 novembre 1999 n.83;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 1998, n.1348; TAR Lombardia, Brescia, 30
novembre 1993, n.777; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 1993, n. 849;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 1993, n.849; TAR Molise, 17 febbraio
1994, n. 31; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 marzo 1994, n.415; TAR Puglia,
Bari, Sez. I, 21 aprile 1994, n. 860; Consiglio di Stato, Sez. VI 25 luglio
1994, n.1267; TAR Campania, Napoli, 17 gennaio 1995, n.14; TAR Calabria,
Catanzaro, 30 gennaio 1995, n.109; Consiglio di Stato Sez. II, 10 settembre 1992
n. 468.
Tutela
del paesaggio: Consiglio di Stato Sez. VI, 5 giugno 2001 n. 3015; Corte
Costituzionale 25 ottobre 2000n. 437; TAR Sardegna 9 giugno 2002 n.2; Consiglio
di Stato Sez. VI, 29 gennaio 2002 n. 492; Consiglio di Stato Sez. VI, 29 gennaio
2002 n. 492; TAR Lombardia Sez. Brescia 9 aprile 2002 n. 622; Consiglio di
Stato, Sez. VI, 30 novembre 1994, n.1450;
Vincolo
ambientale: TAR Campania Sez. IV, Napoli, 7 febbraio
2002 n. 727; Consiglio di Stato Sez. VI, 20 maggio 2002 n. 2724; TAR Lazio Sez.
II, 20 aprile 2002 n. 3370; TAR Toscana Sez. II, 4 dicembre 2001 n. 1738; TAR
Puglia Sez. II, Bari, 21 giugno 2001 n.2486; Consiglio di Stato Sez. V, 2 maggio
2001, n. 2471; Consiglio di Stato Sez. VI, 27 giugno 2001 n. 3540; Consiglio di
Stato Sez. VI, 31 ottobre 2000 n. 5851; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 febbraio
1992, n.140;
Vincolo
paesaggistico: TAR Campania Sez. IV, Napoli, 7 febbraio 2002 n.727; TAR
Puglia Sez. II, Bari, 21 giugno 2001 n. 2486; Consiglio di Stato Sez. IV, 5
giugno 2001 n.3015; Consiglio di Stato 6 giugno 2001 n.3033; TAR Toscana Sez.
III 6 dicembre 2001 n.3540; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 1994, n. 75;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 dicembre 1993, n.1023; TAR Campania, Napoli,
Sez. I, 24 aprile 1992, n.129;Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 novembre 1991, n.
966;
Zone
di particolare interesse ambientale: Corte di Cassazione penale, Sez. Unite,
7 novembre 1992, n.6;
(Rossella
D’Aniello)

C
Caccia
e pesca
Attività
venatoria - Ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna
selvatica mediante l’impiego di specifici mezzi indicati dalla legge
costituisce esercizio venatorio. È considerato altresì esercizio venatorio il
vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. La
nozione di esercizio di attività venatoria non può quindi essere intesa in
senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l’effettiva
cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la
complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile
dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale
fine.
Ogni
altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o
per forza maggiore.
L’attività
venatoria si svolge per concessione rilasciata dallo Stato ai cittadini che la
richiedano e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Può
essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia
munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa
per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli
arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per
infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.
Pesca
- Indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito è da considerare
pesca ogni attività diretta a catturare esemplari il cui ambiente abituale o
naturale di vita siano le acque del demanio pubblico o del mare territoriale o
di proprietà privata, nei casi espressamente stabiliti dalla legge. La pesca
comprende non solo l’azione materiale attraverso la quale si compie la cattura
degli esemplari, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché
connotata dai requisiti dell’idoneità e dell’univocità.
Sono
considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private
comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette
acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Fuori di questi casi,
chiunque eserciti la pesca in tali acque, è considerato pescatore dilettante.
Chi
eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere
provvisto di libretto di navigazione
I
fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio
della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano
impiegati membri della loro famiglia.
Per
l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della
licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della
provincia nella quale il richiedente ha la residenza.
Riferimenti normativi:
Legge 11 febbraio 1992, n. 157; R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604; Legge 14 luglio
1965, n. 963.
Riferimenti
giurisprudenziali: Corte Cost., 20 dicembre 2002, n. 536; Cons. Stato, Sez.
VI, 27 settembre 2002, n. 4972; Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2000, n. 1653;
Cass., Sez. III, 15 novembre 2000,
n. 14824; Cass., Sez. III, 8 novembre 1999; Cass., Sez. III, 26 novembre 1998;
Cass., Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2202; Cass., Sez. I, 9 marzo 2001, n.
3445.
(Silvia Lanzaro)

Camere
di commercio
Le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti di diritto
pubblico che svolgono, nell’ambito territoriale di competenza, funzioni di
interesse generale per il sistema delle imprese.
Si
tratta di enti ad appartenenza necessaria di tipo associativo che operano su
base provinciale e raggruppano i commercianti, gli industriali, gli agricoltori
e gli artigiani.
I
loro compiti principali consistono nella cura degli interessi delle categorie
rappresentate, la formazione di mercuriali e listini prezzi, la tenuta del
registro delle imprese e l’amministrazione delle borse valori. Molto
importanti sono le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali
delle imprese nonché quelle di formazione delle commissioni arbitrali e
conciliative per la soluzione delle controversie tra imprenditori e tra questi e
i consumatori.
Fra
i vari compiti vi è anche quello di raccogliere gli usi locali ed attestarne
l’esistenza in apposita pubblicazione.
Le
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura hanno, infine, le
funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici
provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi comprese
quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
Gli
organi delle Camere di commercio sono il consiglio, la giunta e il presidente,
eletto dal consiglio.
Riferimenti
normativi: Legge 29 dicembre 1993, n. 580; D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Riferimenti
giurisprudenziali: Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Calabria, 7 febbraio
2002, n. 71; Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2002, n. 3155; Cons. Stato, Sez. VI,
21 aprile 1999, n. 489; Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1999, n. 742; Cons. Stato,
Sez. VI, 3 dicembre 1998, n. 1663.
(Silvia Lanzaro)

Cave
e torbiere
Per cave si intendono i giacimenti naturali che producono materiali da
costruzione mentre per torbiere i
giacimenti naturali che producono combustibili fossili.
Le cave e le torbiere fanno
parte del patrimonio indisponibile dello Stato “quando la disponibilità ne è
sottratta al proprietario del fondo”. Pertanto, salvo l’ipotesi di totale o
parziale inutilizzazione del giacimento, le cave e le torbiere sono lasciate
nella disponibilità dei proprietari del suolo.
Per l’importanza della cave
e delle torbiere la loro disciplina, prima di competenza statale, è oggi
devoluta alle Regioni, titolari di ampi poteri legislativi e amministrativi
(autorizzazioni, vigilanza, avocazione in caso di inadeguato sfruttamento).
Riferimenti normativi:
art. 117 della Costituzione; artt. 820, 826, 840 e 987 cod. civ.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ., Sez. Un., 24 novembre 1989, n. 5070;
Cass. Civ. 9 novembre 1989, n. 4707.

Cambi
e valute
Il cambio è la
quantità di moneta nazionale che viene ceduta come corrispettivo per
l’acquisto di una data quantità di moneta estera. Il cambio rappresenta la
misura del rapporto tra le due monete, rapporto che costituisce il corso o il
prezzo del cambio. Il termine viene anche usato per indicare il commercio delle
divise estere, intendendosi per divisa estera ogni credito sull’estero
espresso in moneta straniera e pagabile all’estero.La valuta rappresenta, invece, la moneta o il titolo di credito
pagabile all’estero; in quest’ultimo caso si preferisce parlare di divisa
estera, utilizzata quale mezzo di regolamento degli scambi internazionali. Le
banche svolgono un ruolo di mediazione nella negoziazione della valuta estera in
quanto la raccolgono da coloro che vantano crediti verso l’estero, per poi
rivenderla agli operatori che hanno contratto debiti all’estero.
Riferimenti normativi:
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302; D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148; D.P.R. 29 settembre
1987, n. 454.
Riferimenti
giurisprudenziali:
Cons.
Stato, Sez. V, 3 febbraio 2000, n. 589; Cass. Civ., Sez. I, 6 marzo 1999, n.
1936; Cass. Civ., Sez. I, 20 ottobre 1999, n. 11757; Cass. Civ., Sez. I, 27
novembre 1999, n. 13263; Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 1998, n. 2763; Cass. Civ.,
Sez. I, 6 febbraio 1997, n. 1124; Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 1996, n. 6896;
Cass. Civ., Sez. I, 17 agosto 1994, n. 7423.
(Silvia Lanzaro)
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