www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea,  oltre all'Adunanza Plenaria n.12/2007, recenti pronunce in tema di ATTO AMMINISTRATIVO,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, COMUNE E PROVINCIA, EDILIZIA ED URBANISTICA, GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, INDUSTRIA E COMMERCIO, ISTRUZIONE PUBBLICA, PUBBLICO IMPIEGO, RIFIUTI. - SCRIVETECI!

           a cura di Maria Vittoria Lumetti, Avvocato dello Stato

 

L’approfondimento della tematica del risarcimento del danno si presenta sempre molto attuale. L’evoluzione inevitabile del cosiddetto diritto vivente rende indispensabile, infatti, il mutamento e l’adattamento del nostro sistema giuridico.

Inevitabile conseguenza è che il settore sia in continua espansione e risenta, com’è normale, della società in cui è calato e della sua cultura, proprio perché sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale sorgono dal compimento di un fatto, dal quale deriva l’obbligo di risarcire il danno cagionato.

Una delle caratteristiche più rilevanti dell’evoluzione della responsabilità civile è rappresentata, come vedremo, dal vertiginoso aumento delle fattispecie di danno considerate meritevoli di tutela. Le cause di questo aumento sono varie, ma sicuramente una delle principali è costituita dal moltiplicarsi delle posizioni giuridiche, attinenti soprattutto alla persona umana, riconosciute giuridicamente rilevanti a fini risarcitori, dal quale è derivata una maggiore possibilità di violazioni sanzionabili.

Il fenomeno indicato è riscontrabile in ordinamenti che disciplinano l’illecito extracontrattuale in base a regole assai diverse tra loro (come nel sistema nordamericano e, tendenzialmente, prescinde dalle scelte di fondo della disciplina specifica).

Il sistema della tutela dei diritti civili, nel suo insieme di norme e di istituti volti a disciplinare lo stato della violazione, deve essere letto, ora più che mai, in senso trasversale, in quanto il progressivo allargamento delle situazioni soggettive meritevoli di tutela risarcitoria, dal diritto soggettivo all’interesse legittimo e, dunque, la diversa natura della situazione da tutelare, impone l’individuazione di differenti tecniche risarcitorie.

E’ altrettanto importante verificare se possano essere configurati ulteriori confini del risarcimento del danno.

Di recente si è assistito ad una progressiva accentuazione della finalità riparatoria del macrosistema della responsabilità civile, con conseguente tendenza a privilegiare le istanze del danneggiato, a causa delle nuove ipotesi di relazioni sociali nonché della complessità dei rapporti, sovente dominati da un tecnicismo da cui la cultura tradizionale del giurista è esente.

La tendenza è che l’intero diritto civile diventi un diritto rimediale, ossia un diritto che, invertendo l’ordine dei fattori, si compone di rimedi  ove le posizioni di diritto soggettivo sono la conseguenza dei primi, così come accadeva nella giurisprudenza degli anni ottanta in materia di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., e così come propugnato dai cosiddetti commonlawyers dei paesi di commonlaw.

In un sistema di diritto codificato, tuttavia, è necessario individuare teniche giuridiche e tecniche organizzative che diano forma e consistenza alla tutela, soprattutto ora che il confine tra illecito e lecito risulta meno marcato, e che i criteri di determinazione del rapporto di causalità materiale tra illecito e danno sono mutati a causa della frequente necessità di ricorrere a leggi di copertura scientifica idonee a giustificare il nesso tra fatto ed evento.

Alla causalità materiale si affianca così quella giuridica, al fine di individuare i limiti delle conseguenze dannose di un fatto illecito.

Sono numerose le tipologie di danno prima sconosciute o prima poco rilevanti, sia perché legate agli effetti del recente progresso scientifico e tecnologico sia, per l’emanazione di una specifica disciplina normativa (es. danno da violazione da privacy).

Basti pensare al danno biologico e alla tutela del diritto alla salute, inteso come menomazione dell’integrità psicofisica, che non si traduce semplicemente nella ridotta capacità di produrre ricchezza, bensì in una ripercussione negativa nella sfera culturale, spirituale e sociale del soggetto.

Le novità più rilevanti sono determinate dalla ricostruzione del sistema giuridico intorno alla persona e dallo sviluppo tecnologico: la responsabilità civile ha occupato sempre di più vari settori della vita che un tempo non costituivano l’oggetto dell’analisi giuridica o che erano dominate dal principio della mera causalità.

Tutto ciò a differenza del contratto, che ha registrato, invece, un progressivo restringimento dell’area di intervento, lasciata alla libera determinazione delle parti.

A ciò si aggiunge un processo di progressiva detecnicizzazione della materia negli ultimi trenta anni, ossia a un progressivo abbandono dell’assunzione dei punti di riferimento tradizionali, attraverso una rimozione del problema della ratio normativa e un procedimento interpretativo in cui le categorie e i termini utilizzati ( beni- diritti) subiscono una modificazione.

Nel caso dei concetti di danno e risarcimento assistiamo addirittura ad una sorta di dilatazione del fenomeno: è evidente che l’argomento investo il processo di formazione della norma.

Nei diritti della persona il fenomeno è altresì accentuato.

La prospettiva dei rimedi e l’astrattezza dal diritto sottostante trovano un equilibrio nel rapporto tra il potere determinativo del giudice, nell’esercizio della sua funzione integrativa della norma, e il quantum di discrezionalità attribuitagli: ciò si sostanzia nella individuazione degli standards valutativi.

 Alla difficoltà della normazione giuridica di risolvere i problemi e fungere da guida nei criteri comportamentali, si trova rimedio nella capacità del sistema giuridico di organizzare la prassi sociale e di offrire ai problemi soluzioni razionali.

Cercheremo, in questo Osservatorio, di seguire passo dopo passo il complesso iter giurisprudenziale e dottrinario, segnalandone i mutamenti e le tendenze, anche alla luce della normazione che si evidenzia sempre più copiosa.

In questi ultimi tempi si assiste ad un progressivo allargamento delle situazioni considerate meritevoli di tutela, soprattutto attraverso l’individuazione di quei valori essenziali indicati dalla Costituzione e suscettibili di diventare situazioni soggettive protette.

Il concetto di risarcibilità espresso dall’art. 2043 c.c. presuppone un danno ingiusto, che è causato dalla lesione di un bene appartenente ad un soggetto secondo una relazione protetta dall’ordinamento.

L’interesse del soggetto al bene è un interesse che trova protezione nell’ordinamento positivo, in quanto è una situazione giuridica soggettiva.

Ma la situazione giuridica soggettiva può essere di diversa natura.

Tradizionalmente la tipica situazione risarcibile corrisponde al diritto soggettivo assoluto (proprietà, diritti reali, diritti della persona), in quanto solo i diritti assoluti si fanno valere erga omnes e chiunque è in grado di violarli.

Tuttavia, l’esperienza giuridica moderna ha individuato come tutelabili anche i diritti di credito, o diritti soggettivi relativi, che hanno la caratteristica di essere violati solo e ed esclusivamente dal debitore che non esegue la prestazione.

Il diritto soggettivo rappresenta la pienezza della situazione giuridica del singolo e l’ordinamento vi attribuisce una protezione totale e assoluta.

 Anche la Pubblica amministrazione non ha il potere di ledere detta posizione giuridica senza risarcirne il danno al titolare danneggiato.

La lesione di un diritto di credito ad opera di un soggetto diverso dal debitore origina la responsabilità aquiliana qualora il comportamento abbia impedito l’adempimento (ad esempio l’uccisione del debitore in un sinistro stradale, caso Meroni e Superga)

La tutela  si è allargata anche per quanto riguarda  l’aspettativa di diritto e di fatto.

La giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del danno iure proprio ai congiunti che ricevevano un sostentamento di tipo economico da parte del soggetto ucciso e ciò a prescindere dall’esistenza a carico di quest’ultimo di un obbligo alimentare: in tal caso non si tratta di un diritto soggettivo agli alimenti, ma di una semplice aspettativa di fatto alla stabilità e serenità del rapporto familiare  (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2001, n. 12597, in Mass. Giur. it., 2001).

Nel nostro ordinamento vi è, dunque, la necessità di tutelare la realizzazione futura di un interesse del soggetto ritenuta meritevole di tutela.

L’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale ha portato a riconoscere la risarcibilità dei danni causati dalla lesione dei valori esistenziali dell’individuo non rientranti negli schemi dei diritti alla personalità previsti dal codice civile (diritto al nome, all’immagine, all’integrità fisica), ma rinvenibili di volta in volta nei principi fissati nella Costituzione, come il diritto alla salute previsto dall’art. 32, la cui lesione  determina un danno ingiusto non patrimoniale, anche se economicamente non valutabile.

Determinante è stato, dunque, individuare i valori essenziali indicati a livello costituzionale e suscettibili di diventare situazioni soggettive protette.

A partire dagli anni ottanta la giurisprudenza ha formulato la nozione di danno biologico, inteso quale lesione del diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost., quale danno ingiusto non patrimoniale, anche se economicamente valutabile.

Si è giunti a riconoscere la risarcibilità anche delle lesioni di situazioni di fatto, come l’ipotesi della convivente more uxorio e del possesso.

La tutela aquiliana era in passato negata al possesso e alla detenzione, in quanto situazioni di fatto e non di diritto. Successivamente la Cassazione ha ritenuto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico il rapporto di fatto con il bene e ha previsto l’azione di danno a causa di molestie non solo in concomitanza con all’azione possessoria, ma anche indipendentemente da essa (Cass. 16 aprile1981, n. 2298, in Foro it. Mass., 1981)

La violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. può costituire fonte di responsabilità aquiliana.

Ai doveri derivanti dal matrimonio si deve riconoscere natura giuridica e non soltanto morale: da essi ne discende un diritto soggettivo del coniuge nei confronti dell’altro ad ottenere comportamenti rispondenti a tali obblighi (Trib. Milano, 28 aprile 1999, in Giur. milanese, 2000, 357. Sul punto A. Fraccon, I diritti della persona nel matrimonio. Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno, in Dir. Famiglia, 2001, 367).

La violazione dei doveri coniugali configura un danno ingiusto, come tale  risarcibile, non sussistendo al riguardo alcuna deroga alla calusola generale di responsabilità: i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura sicuramente giuridica e non solo morale.

Da essi discende, infatti, un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell’altro ad ottenere comportamenti rispondenti a tali obblighi.

Le sanzioni specifiche previste, come l’addebito, non esauriscono i rimedi posti a tutela del coniuge in quanto persona.

 La famiglia, infatti, costituisce un ambito di autorealizzazione e non di compressione di diritti irrinunciabili, come quello alla salute, all’incolumità personale, all’onere e gli altri diritti personalissimi dell’individuo (Trib. di Firenze, 13 giugno 2000, in Famiglia e dir., 2001, 161, con nota di M. Dogliotti, La famiglia e l’ “altro” diritto: responsabilità civile, danno biologico, danno esistenziale).

In passato la giurisprudenza negava la risarcibilità della lesione originata dall’uccisione del convivente more uxorio.

Una prima apertura vi fu con una sentenza del Tribunale di Verona, che la ammise limitatamente al danno non  patrimoniale.

Successivamente la Corte di Assise di Genova la accordò anche per i danni patrimoniali, in quanto nella fattispecie ricorre una situazione soggettiva definibile come chances, aspettativa legittima o di mero fatto, meritevole di tutela giuridica, pur non essendo ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi, ora, invece, è ammissibile (Per i riferimenti giurisprudenziali cfr. Trib. Milano, 14 agosto 1998, in Resp. civ. e prev., 2000, 763, con nota di A. Guarnieri, Il caso Gucci ovvero del discusso diritto al risarcimento del danno per morte del convivente more uxorio).

Originariamente si sosteneva che la convivenza non produceva, a differenza del matrimonio, obbligazioni ex lege e, con la conseguenza che non erano ritenuti configurabili dei diritti giuridicamente tutelabili.

Da ultimo, prima con la sentenza della Cassazione n. 500 del 1999 nonché con la legge 205 del 2000, si è giunti a configurare la risarcibilità del danno ingiusto conseguente alla lesione dell’interesse legittimo (Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Mass. Giur. It.; in Foro Amm., 2000, 349 e in Corr. Giur., 1999, 1367).

Si era sempre considerato l’interesse legittimo un diritto affievolito, una situazione individuale interamente assoggettata al potere dell’Amministrazione: la tutela era garantita solo indirettamente e in via mediata, attraverso l’Amministrazione stessa.

L’interesse legittimo sussiste solo nei limiti dell’esercizio dell’attività amministrativa: quando la P.A. agisce per il perseguimento del pubblico interesse, attraverso l’esercizio di un potere istituzionalmente di sua competenza, può disporre degli interessi legittimi dei singoli, che non ricevono per ciò stesso un danno.

Ora, seguendo la stessa impostazione, può essere riconosciuta la risarcibilità per lesione degli interessi legittimi, assimilabili, per alcuni aspetti della loro struttura, ai diritti di credito.

La novità risarcitoria riguarda gli interessi pretensivi: relativamente agli interessi legittimi oppositivi, invece, la risarcibilità è sempre stata prospettata, trattandosi di diritti affievoliti, che ab origine si configurano come diritti soggettivi (diritto del farmacista a seguito dell’annullamento del provvedimento di decadenza della concessione della farmacia (G.Gioia, Violazione di interessi legittimi pretensivi e danno risarcibile, in Danno e resp., 1999, 1267; C. M. Bianca, Danno ingiusto: a proposito del risarcimento da lesione di interessi, in Riv. dir. civ., 2000, I, 689).

La funzione dell’annullamento è, dunque, quella di restituire ad una posizione soggettiva degradata ad interesse ed affievolita dall’azione amministrativa, la sua originaria consistenza di diritto soggettivo.

In ogni caso il problema della risarcibilità si presenta differenziato a seconda che l’illegittimità riguardi atti pienamente discrezionali o  vincolati.

Per gli atti discrezionali non si configura il risarcimento dei danni, perché non vi è norma che assicura al portatore dell’interesse la soddisfazione del medesimo.

La legislazione più recente ha iniziato a muoversi in tale direzione.

La normativa in materia di concessioni edilizie ha presentato alcuni esempi in proposito.

L’ art. 4, d.l. 5.10.1993, n. 398, convertito nella l. 4.12.1993 n. 493, espressamente prevede la responsabilità per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente in capo al responsabile del procedimento e al sindaco o organo delegato all’adozione del provvedimento, per il ritardo nella definizione del procedimento.

Ciò costituisce una sorta di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi (l’interesse legittimo del proprietario all’ottenimento dell’atto abilitativo all’edificazione).

In materia di appalti pubblici la direttiva CE n. 665/89, l. 142/1992, all’art. 13, prevede il risarcimento dell’interesse legittimo di colui che partecipa  ad una gara pubblica per ottenere l’aggiudicazione di un appalto e ne viene escluso.

L’ordinamento ha  recepito tale direttiva con l’art. 13 della legge n. 142 del 19 febbraio 1992.

La sentenza Francovich (Corte di giustizia 19.11.1991), ha affermato il principio di responsabilità dello Stato a fronte del pregiudizio subito dai cittadini per effetto dell’inattuazione di direttive comunitarie e, pertanto, per inadempimento dello stesso legislatore.

Prima di questo decreto legislativo i diritti patrimoniali consequenziali rappresentavano il limite invalicabile della giurisdizione amministrativa.

Uno dei criteri che la dottrina ha utilizzato sino ad ora per differenziare le due situazioni giuridiche soggettive è quello della risarcibilità o meno della situazione di danno.

Il d.lgs 80/ 1998 agli artt. 30-35, delineando le “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa”, ha attribuito al giudice amministrativo una nuova giurisdizione esclusiva relativa ai diritti patrimoniali consequenziali in materia di pubblici servizi, comprendendovi anche le questioni risarcitorie del danno a cose (T.A.R. Calabria-sez. Reggio Calabria, 10.3.1999, n. 307, in Giur. amm., 2000,124).

Il legislatore usa il termine risarcimento del danno ingiusto all’art.8 art. 35, 1° comma, con evidente richiamo alla formula tradizionale del 2043 cc.

La competenza  circa la cognizione delle azioni risarcitorie nel precedente ordinamento erano escluse dall’ambito cognitorio del giudice amministrativa anche in sede di giurisdizione esclusiva ( art. 35 ).

Il legislatore ha previsto la concessione del risarcimento analizzando le singole situazioni, caso per caso, indipendentemente dalla situazione giuridica soggettiva lesa ed avendo riguardo solo all’utilità economica suscettibile di ristoro patrimoniale.

Il contesto normativo nonché le pronunzie giurisdizionali al riguardo permettono di affermare decisamente che il G.A., nelle materie sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, conosce del risarcimento del danno ingiusto prodotto dalla P.A. attraverso il provvedimento amministrativo, a prescindere dalla  situazione soggettiva che risulta violata in capo al soggetto danneggiato.

Il risarcimento dell’interesse legittimo viene riconosciuto nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A.

Negli altri casi le azioni risarcitorie dovranno essere promosse di fronte al G.O., restando la competenza del ga in ordine all’annullamento dei relativi atti.

Prima della sentenza Cass. s.u, n. 500 del 1999, in assenza del previo annullamento dell’atto, non poteva essere adita la tutela aquiliana, in quanto il nuovo ordinamento svincola la responsabilità aquiliana dal necessario riferimento alla lesione di un diritto soggettivo: secondo il nuovo indirizzo il G.O. svolge direttamente l’accertamento circa la presunta illegittimità dell’atto amministrativo lesivo, al fine di determinare il risarcimento del danno prodotto.

Tuttavia, la ricostruzione giurisprudenziale è stata oggetto di ripensamento ad opera della suddetta sentenza.

La Cassazione, dando maggiore rilievo al bene della vita leso dall’atto o comportamento della P.A., anziché al tipo di situazione giuridica soggettiva alla quale detto bene è riconducibile, ha affermato che l’annullamento dell’atto non è pregiudiziale rispetto al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, sia che la situazione lesa si configuri come diritto soggettivo o interesse legittimo.

L’illegittimità dell’atto o comportamento della P.A. rappresenta uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (caratterizzando l’ingiustizia del danno) e può, conseguentemente essere conosciuta incidenter tantum dal giudice.

Tale sentenza, come è noto, ai fini del risarcimento del danno, tiene conto principalmente della ingiustizia del comportamento che ha leso un interesse giuridicamente rilevante, mentre la legittimità o meno dell’atto che ha consentito tale comportamento lesivo non viene considerata decisiva ai fini del ristoro dell’interesse legittimo.

Tuttavia, sono intervenute sentenze del Tar che hanno riaffermato il principio secondo cui il ga, sia in sede esclusiva, sia in sede di legittimità, non può disporre il risarcimento  danno senza previamente annullare l’atto amministrativo lesivo.

La nuova tutela risarcitoria, prima attribuita alla giustizia ordinaria spetta ora alla giurisdizione amministrativa sia esclusiva sia di legittimità, anche per l’eventuale rimessione in pristino.

Il G.O. rimane dunque privo di giurisdizione  in materia di danni ricollegabili all’intervenuto annullamento di provvedimenti amministrativi.

Il problema del rapporto di pregiudizialità necessario tra annullamento dell’atto amministrativo e risarcimento del danno da esso causato, è ancora aperto.

Il giudice ordinario ha la possibilità di effettuarlo, mentre il giudice amministrativo non ne ha la facoltà, neanche in sede di giurisdizione esclusiva, in quanto non dispone del potere di disapplicazione degli atti amministrativi.

Per il giudice amministrativo è ferma la regola della necessaria pregiudizialità dell’annullamento del provvedimento amministrativo.

D’altronde, il giudizio di annullamento resta una priorità logica: il risarcimento del danno ha una funzione sussidiaria rispetto alla tutela giurisdizionale accordata con l’annullamento dell’atto impugnato (T.A.R. Campania-Napoli, sez. I, 4 ottobre 2001, n. 4485; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 32.4.2001, n.179;T.A.R.Campania -Napoli,sez.I,8 Febbraio  2001,n.603,inhttp://www.giust.ipzs.it/private/tar/tarcampania1_2001-603.htm; T.A.R. Friuli -Venezia Giulia, 26 luglio 1999, n. 903; T.A.R. Campania-Napoli, sez. I. 27 marzo 2002, con commento di G. Virga, La dimidiazione dei termini prevista dall’art. 4 l. n. 205/2000 e la necessità dell’annullamento dell’atto per chiedere il risarcimento del danno innanzi al Giudice amministrativo, in www.giust.it.)

L’azione risarcitoria svolge un ruolo di completamento della tutela risultante dalla sentenza di tipo demolitorio, colmando le lacune che possono determinarsi quando sopravviene un ostacolo insuperabile alla soddisfazione in maniera reale dell’interesse del ricorrente per via della irreparabilità in forma specifica dei danni provocati dal provvedimento amministrativo positivo.

Il Consiglio di Stato, sez IV n. 3169 del 14 giugno 2001 ribadisce questo orientamento e richiama l’indirizzo espresso dalle sez. unite nella sentenza n. 500/99, confermando la distinta operatività della tutela di annullamento rispetto a a quella risarcitoria, (quest’ultima sussidiaria alla prima), in attuazione del principio di effettività della tutela dei diritti ed interessi nei confronti della P.A., pur non rappresentandone una conseguenza automatica e costante.

Naturalmente, si rende necessaria una ricostruzione e necessità di una specifica analisi dei requisiti previsti dalla clausola aquiliana, in particolare della colpa, in quanto l’indagine sull’imputabilità della responsabilità si pone in capo alla P.A. quale apparato, e non all’agente che materialmente ha commesso il fatto.

La specificità dell’interesse legittimo come posizione soggettiva sostanziale, è connotata dalla compresenza di un bene della vita facente capo ad una sfera giuridica determinata e di un interesse pubblico, e ciò in quanto il risarcimento assumerebbe valore strumentale alla completezza della tutela dell’interesse legittimo senza degradarlo a mero presupposto storico dell’evento dannoso, effetto che invece deriva dalla posizione della giurisprudenza, che scinde il danno evento (lesione dell’interesse legittimo) dal danno conseguenza (diritto al risarcimento del danno).

Può parlarsi, dunque, di criterio di imputazione oggettiva del fatto alla P.A.

Al fine di individuare i criteri per la determinazione del profilo soggettivo della colpa è indispensabile accedere direttamente ad una nozione oggettiva che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento e in linea con le indicazioni comunitarie(della gravità della violazione commessa dall’Amministrazione) (Giurisprudenza della Corte di giustizia: 5 marzo 1996, causa 46-48793, 23 maggio 1996, causa c-5/94).

Si accoglie una nozione oggettiva di colpa fondata sull’analisi dei vizi dell’atto, sulla gravità della violazione, sull’ampiezza dei poteri discrezionali, sul grado di certezza dello stato dell’interpretazione, sullo stesso apporto partecipativo dei privati, sullo sforzo richiesto alla PA per l’osservanza della legge, sulla ragionevolezza degli addebiti specie sul piano della diligenza e della perizia.

E’, forse, più opportuno fare riferimento alla scusabilità della violazione commessa dall’ Amministrazione, piuttosto che alla positiva individuazione delle singole ipotesi di imputabilità.

Al fine di negare la pregiudizialità della azione di annullamento è stato anche invocato l’istituto della disapplicazione, e cioè quell’istituto in forza del quale il giudice, investito dalla controversia, decide come se l’atto non fosse stato emanato.

Ma l’istituto della disapplicazione, che ha natura processuale e non già sostanziale, è applicabile solo al processo del giudice ordinario perché ha la precisa finalità di ovviare alle conseguenze negative che deriverebbero dalla rigida applicazione del divieto di annullamento dell’atto amministrativo imposto al giudice ordinario dell’art. 4 della legge abolitiva del contenzioso.

Qualora l’istituto di disapplicazione venisse esteso anche alla giurisdizione amministrativa di legittimità, verrebbe meno il principio della osservanza dei termini per l’impugnazione che costituisce un caposaldo per la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche, essendo rispondente all’interesse pubblico che i provvedimenti dell’amministrazione non rimangano esposti alla eventualità della impugnativa per lungo periodo di tempo.

Si rende, dunque, necessario applicare il principio della pregiudizialità dell’annullamento da parte del giudice amministrativo.

LA RESPONSABILITA’ EX ART. 2051 c.c.

DELL’ISTITUTO  SCOLASTICO DURANTE L’OCCUPAZIONE STUDENTESCA

di Maria Vittoria Lumetti Avvocato dello Stato

 

Sentenza n°762/2002 resa dalla II Sez. Civile del Tribunale di Firenze, il 21 Novembre 2002 nella causa civile  promossa da N. contro l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze.

 

Massima:  la verificazione di un infortunio durante l’occupazione studentesca non è circostanza sufficiente ed idonea ad assurgere a caso fortuito e tale da escludere il nesso causale tra la res e l’evento dannoso.

 

La sentenza del Tribunale di Firenze che si commenta, si pronuncia sulla richiesta  di risarcimento del danno proposta da uno studente infortunatosi a causa della rottura di un manufatto in vetro della struttura scolastica, durante una occupazione studentesca.

Nel corso di una agitazione studentesca, culminato con l’autogestione dell’istituto scolastico uno studente, che non risultava essere presente alle lezioni, spingendo la porta a vetri della serra annessa all’istituto, si feriva con il vetro della porta stessa che gli procurava delle lesioni di grave entità.

Lo studente, pertanto, citava in giudizio l’Istituto Scolastico al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, in applicazione del disposto dell’art. 2051 c.c (Danno cagionato da cose in custodia.- “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito).

Il Tribunale di Firenze dopo aver esperito le prove testimoniali indicate dalla parte attrice e nominato un C.T.U. al fine di valutare il danno biologico, tratteneva la causa in decisione.

Il Giudice condannava l’Istituto Scolastico al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.

 

I

OBBLIGHI DI CUSTODIA E INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE

 

Il Tribunale ha ritenuto di rinvenire la responsabilità dell’Istituto scolastico nel disposto dell’art. 2051 c.c. in forza del quale, trovandosi la res con cui il  N. si è ferito, sotto la custodia dell’Istituto, quest’ultimo è chiamato a risarcire i danni cagionati dalla stessa.

L’Organo Giudicante ha ritenuto, altresì, di rinvenire nel caso de quo l’esistenza del nesso causale tra la res e l’evento dannoso, riconoscendo quest’ultimo come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dall’immobile nella sua globalità.

In realtà, almeno tre eventi dovevano essere tenuti presenti ai fini dell’interruzione del nesso causale: l’uso improprio della cosa da parte dello studente, l’occupazione studentesca dell’istituto verificatasi quel giorno, il divieto di accedere al manufatto.

L’autogestione, od occupazione, dell’Istituto scolastico deve considerarsi necessariamente una circostanza imprevedibile rispetto allo svolgimento dell’attività scolastico educativa cui l’Amministrazione è preposta.

Inoltre essa integra il reato di cui all’art. 633 c.p.

 Il sinistro è stato causato da una res che il custode materialmente e giuridicamente non avrebbe potuto controllare.

Non solo: é molto importante precisare che il Preside aveva interdetto l’uso del suddetto immobile a seguito dei danni strutturali riportati dallo stesso durante alcuni lavori di sistemazione dell’area su cui insiste il manufatto.

 L’impossibilità per i docenti di controllare gli spostamenti degli alunni all’interno dell’istituto non ha permesso in alcun modo di far rispettare tale interdizione, comunicata tempestivamente dal dirigente scolastico al corpo docente, agli alunni stessi ed al proprietario del bene.

L’organo giudicante ha ritenuto che l’occupazione da parte degli studenti dell’istituto non sia di per sé idonea ad escludere la costanza del rapporto di custodia rispetto alla res danneggiante.

 Una tale considerazione si espone a numerose critiche in merito alla dimostrazione di un efficace nesso causale tra res ed evento, tenuto anche conto del divieto posto dal Preside in ordine all’uso del manufatto.

Occorre distinguere il caso de quo dal caso del danno cagionato dall’esistenza di un’insidia o trabocchetto, concetti propri della diversa responsabilità ex art.2043 c.c.

Pur ammettendo che il pannello di vetro della porta presentasse incrinature sommariamente riparate con dello scotch, nonché problemi di chiusura, il nesso causale rispetto al danno si interrompe nel momento in cui il soggetto danneggiato, con colpa, agisce in maniera impropria.

 Nel caso de quo, atteso che quelle sommariamente descritte sopra siano state le condizioni del manufatto, il N. ha esercitato, come risulta dalle deposizioni, una pressione impropria con ambedue le mani su di una lastra di vetro danneggiata in modo da cagionare, per sua colpa, il frantumarsi dello stesso.

 Risulta, infatti, incontestata la dinamica del sinistro da cui si evince che il danneggiato non abbia tentato di chiudere la porta tramite la maniglia ma tramite la pressione a due mani su di una lastra di vetro palesemente danneggiata.

 Non vi sono stati, in questo caso, trabocchetti o situazioni di pericolo occulto della cosa, come, d’altro lato, non si può escludere la colpa del ricorrente.

E’ opinabile che, come afferma il Tribunale, il danno si sia prodotto a seguito dell’uso ordinario della cosa in custodia, ossia la porta, poiché non risponde ad alcuna logica di prudenza e di diligenza il tentativo di chiudere il manufatto mediante la pressione inconsulta su di una sua parte estremamente fragile, invece che tramite la maniglia o la pressione sul telaio della stessa.

Peraltro, agli studenti era stato interdetto di accedere attraverso quella porta proprio a scopo precauzionale.

Come afferma la Suprema Corte, nelle fattispecie che presentino questa dinamica, deve parlarsi di caso fortuito accidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa in custodia ed il danno.

Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno deve essere adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità.

Infatti, tanto meno la cosa è per sua natura pericolosa, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata da parte del danneggiato, attraverso l’utilizzo delle normali cautele, e tanto più incidente e rilevante deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo della creazione del danno.

 L’incremento di tale efficienza causale conduce all’interruzione del nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ex art.2051 c.c. ([1]).

II

 

OBBLIGHI DI CUSTODIA ED USO IMPROPRIO DELLA COSA

 

Nel caso de quo appare evidente che, per quanto il danno si sia cagionato a seguito di un utilizzo, giova ribadirlo illegittimo, di una porta, esso sia riferibile ad un uso improprio della stessa.

 Il Tribunale ha ritenuto non sussistesse un tale uso improprio, valutando solo ed unicamente la funzione “normale” del manufatto, apertura e chiusura, ma non valutando che l’uso improprio prescinde dal risultato ed attiene alle modalità di attivazione della cosa.

In altre parole,l’uso improprio non è legato solo al fatto che il N. abbia utilizzato la porta per transitare dalla serra piccola all’altro fabbricato, senza avere il permesso, ma al fatto che ha esercitato una pressione su di una parte palesemente pericolosa e danneggiata, procurandosi un danno che mediante l’utilizzo normale a mezzo di maniglia non si sarebbe procurato.

E’ opportuno, inoltre, fare un’altra considerazione.

 Quand’anche si debba ritenere di qualificare la responsabilità per le cose in custodia come una responsabilità di natura oggettiva, ciò non deve condurre l’interprete a ritenere che in presenza di un comportamento casualmente idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra danno e res, il custode sia comunque tenuto al risarcimento del danno.

 Nel caso de quo il nesso eziologico potrebbe addirittura ritenersi interrotto dalla commissione ad opera del danneggiato di un illecito penale che avrebbe potuto dar luogo ad una pretesa risarcitoria dell’Amministrazione in seguito al danneggiamento di beni in custodia (v. oltre).

A prescindere da un tale ordine di considerazioni, ed argomentando a contrariis in ordine all’interruzione del nesso eziologico, se è vero che a carico del custode della res rimane la responsabilità per fatto ignoto ([2]), è pur vero che la presunzione iuris tantum di responsabilità deve ritenersi superata dalla condotta imprudente del danneggiato.

 La Suprema Corte, infatti, ritiene che debba valutarsi la conoscenza che il terzo utilizzi la cosa in custodia abbia del difetto strutturale o funzionale della cosa medesima e, quindi, della pericolosità dell’uso in relazione al suo stato, anche non apparente, al fine di stabilire se la mancata adozione di tutele sia da addebitarsi al danneggiato ed in grado di eliminare il nesso eziologico rispetto al danno.

Anche qualora non si possa giungere alla eliminazione di tale nesso, il grado della colpa deve necessariamente essere valutato, contribuendo questo a diminuire comparativamente la responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, 1 comma c.c.

Di più, occorre sottolineare che la pericolosità del manufatto era quanto meno nota agli alunni, i quali non potevano accedere alla serra nemmeno sotto la vigilanza dei docenti e degli ausiliari tecnici, per cui il fatto di essersi introdotto all’interno, oltre ai profili penali, evidenzia un grado della colpa preminente del N. tale, in concorso con le inconsulte modalità di utilizzo della porta,  da interrompere il nesso fra danno e custode.

Occorre, altresì, sottolineare, che la giurisprudenza ritiene come necessario, per il sorgere della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., che il danneggiato abbia un titolo idoneo ad entrare in legittima relazione con la res.

 Pertanto, qualora taluno accedendo nell’altrui proprietà si procuri dei danni, non sorge una responsabilità qualificata del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. ([3]).

E’ giurisprudenza costante Corte, infatti, che il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode può anche consistere nel comportamento del danneggiato, quando questo costituisca la causa unica ed efficiente dell’evento dannoso (vedi ex multis Cass. Civ., 10/05/99, n.4616, citata in sentenza).

Nel citare questa stessa giurisprudenza il Tribunale è incorso ulteriormente in un vizio di illogicità.

L’Organo Giudicante, atteso che il nesso eziologico si interrompa innanzi ad una responsabilità esclusiva del danneggiato, ha ritenuto di non dover, ad ogni buon conto, valutare il grado della colpa del N.

 

III

AUTOGESTIONE COME CASO FORTUITO E COME REATO DI INVASIONE DI EDIFICI EX ART. 633, C.P.

 

Quanto sopra a testimoniare che, pur ammettendo, in ipotesi, un concorso di colpa, il Tribunale abbia illogicamente valutato i dati costitutivi della fattispecie a grave danno dell’odierno appellante.

Il Tribunale di Firenze esamina, in primo luogo, la natura della violazione dell’obbligo di vigilanza di cui all’art. 2051 c.c. esponendo in maniera assai chiara quali siano gli obblighi di prova a carico del danneggiato che si estrinsecano nella necessità, da parte di quest’ultimo, di provare l’idoneità della “cosa” alla produzione del nocumento, l’esistenza di un rapporto di custodia fra il proprietario della stessa e la “cosa” stessa, nonché che il danno derivi dalla cosa in se considerata.

Il Tribunale dà per certa l’esistenza del rapporto di custodia affermando che l’onere era sicuramente da rintracciarsi a carico dell’Istituto scolastico che aveva la disponibilità del bene.

In realtà, la difesa erariale, obiettava sul punto che l’occupazione dell’Istituto, la quale per una parte della giurisprudenza integra il reato d’invasione di edifici ex art. 633 c.p.

Premesso che, sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno avuto modo, occupandosi dell’argomento, di evidenziare e chiarire che la responsabilità del custode non sorge da un suo comportamento, sia esso attivo od omissivo, ma semplicemente dalla relazione intercorrente fra quest’ultimo e la cosa dannosa, occorre, nell’analisi del caso de quo, evidenziare che la sussistenza di tale rapporto in realtà, è tutt’altro che pacifica.

(In tema di responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, la responsabilità del custode sussiste nei limiti in cui il terzo danneggiato abbia un titolo per entrare in legittima relazione con la cosa e tale titolo non può essere rappresentato da un preteso "diritto di accesso alla natura", che si vuole consistere nella libertà di accedere, senza recare danni alle colture esistenti, nel fondo altrui che non sia chiuso, al fine di svolgervi attività escursionistiche, ricreative o simili, Trib. S. Remo, 30/09/2002

Gius, 2003, 2, 234).

Alla luce dell’evento accidentale dell’occupazione dell’istituto scolastico, occorre valutare se la commissione di un reato da parte del danneggiato non sia di per sé idonea ad interrompere il nesso causale necessario per l’attribuzione del danno alla responsabilità del custode della res danneggiante.

Occorre premettere che la giurisprudenza negli ultimi anni ha operato un notevole ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2051 c.c. fino ad ammettere che il dinamismo della cosa idoneo alla produzione del danno sia semplicemente da rintracciarsi  nella capacità della res di porsi, per le sue caratteristiche morfologiche, quale causa del danno ([4]).

La sufficienza della morfologia della res ai fini della creazione dell’evento dannoso rende estremamente facile rinvenire una responsabilità in presenza di evento dannoso cagionato da una res che si trovi sotto la custodia di un soggetto che è chiamato a rispondere del danno.

Fondamentale, dunque, si configura capire cosa la norma richieda ai fini della configurazione della responsabilità in tema di custodia.

La sentenza ritiene certa l’esistenza del rapporto giuridico di custodia fra dirigente dell’Istituto Scolastico e porta che ha provocato il danneggiamento al minore.

Il fatto che nelle ore in cui si è prodotto il danno la scuola fosse “occupata” interrompe il rapporto di custodia fra Istituto e res danneggiante?

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, perché si  possa parlare di custodia occorre che il bene si trovi nella fisica disponibilità del custode, in modo che non si configuri una responsabilità oggettiva, ma bensì,in capo al custode, una responsabilità per omessa vigilanza del bene potenzialmente pericoloso[5].

Si inserisce, a questo punto, nel nesso causale, l’evento dell’autogestione.

Solo se il custode riesce a dimostrare l’insorgere di un evento assolutamente fortuito, la giurisprudenza ritiene che il nesso causale, venga a mancare[6].

Infatti, l’art. 2051 c.c. si riferisce esclusivamente al danno cagionato dalla cosa, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve e per converso, non è configurabile nei casi in cui il danno derivi da un intervento positivo dell’uomo.

Nel caso de quo, l’esistenza di una situazione che obiettivamente deve ritenersi eccezionale, avrebbe dovuto spingere il Tribunale a valutare, ancor prima dell’esistenza degli altri presupposti per l’applicazione della norma, l’esistenza del rapporto di custodia. Il  rapporto in oggetto che si qualifica per la caratteristica prima dell’attualità del controllo espressa dalla dizione “fisica disponibilità” deve essere rinvenuto, prima ancora che in diritto, in fatto.

Questo argomento, di cui si è avvalsa la difesa dell’Avvocatura dello Stato, è stato disatteso dal Giudice il quale ha ritenuto che l’occupazione come forma di agitazione studentesca non possa ritenersi, all’interno dell’attività didattica, un evento eccezionale tale da escludere il rapporto di custodia.

Pur non concordando con una visione che lega una responsabilità fondata sulla disponibilità materiale del bene danneggiante all’ipotesi risarcitoria, occorre, comunque, tener conto della progressiva oggettivizzazione della figura stessa operata nel corso degli ultimi anni dalla giurisprudenza di merito.

 Ammesso che la res presenti, per le sue condizioni di manutenzione una sua idoneità a procurare il danno, risulta francamente fuor di dubbio che le modalità di entrata in contatto del soggetto danneggiato con la res rivestano comunque un’importanza fondamentale nella configurazione della figura risarcitoria.

In altri termini, l’efficienza causale della res di per sé, non può da sola costituire la ragione ultima di ricostruzione del titolo di responsabilità in capo al custode.

Non sfugge ad un’analisi attenta che tenga conto della struttura dell’art. 2051 c.c. che qualora il controllo, o quanto meno, la possibilità di controllo, sulla res viene meno, il danno che si ingenera non può esser ricondotto al titolo in esame.

In particolare, se è vero come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla fattispecie normativa, ([7]) è pur vero che quando la res svolge il ruolo di occasione dell’evento dannoso che è integrato dal comportamento del danneggiato stesso, si sviluppa la figura del fortuito incidentale, che di per se è idoneo ad interrompere il nesso causale fra res e danno ([8]).

A maggior ragione nei casi in cui il contatto da cui si ingenera l’occasione del danno non è assistito dalla preesistenza, anzi dalla contemporaneità, di un rapporto qualificabile come di custodia, allora la figura ex art. 2051 c.c. non può ricostruirsi quale titolo abilitante al risarcimento.

La Cassazione ha avuto modo di ribadire in più occasioni che, pur nell’estraneità della fattispecie rispetto al comportamento del custode, il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. deve rinvenirsi nella violazione di un obbligo di sorveglianza, il quale sussiste solo ed unicamente, a carico del custode, solo qualora il soggetto, che risulti danneggiato, abbia un titolo idoneo per entrare in legittima relazione con la cosa che rappresenta l’occasione-mezzo del danno ([9]).

Nel caso che si utilizza da spunto per questa breve riflessione, la configurabilità di un’ipotesi astratta di reato a carico del soggetto che lamenta il danno, dovrebbe quanto meno condurre ad un particolare approfondimento dei dati fattuali e giuridici della fattispecie.

Ritenere non sussistente, da parte del Tribunale, il caso fortuito per il solo fatto dell’occupazione studentesca, non esaurisce il problema della “legittima entrata in contatto” del danneggiato rispetto alla res.

Infatti, è doveroso evidenziare che, qualora si ritenga opportuno fornire ristoro ad una fattispecie come quella in oggetto, sarebbe opportuno agire in applicazione del disposto dell’art. 2043 c.c.

Entrare in contatto con beni di cui non si ha la disponibilità in modo contra jus, in caso di danneggiamento, non può far insorgere una responsabilità qualificata come è quella prevista all’art. 2051 c.c. a carico del custode, ma caso mai, ricorrendone gli estremi, una responsabilità aquiliana[10].

La figura normativa ex art. 2051 c.c. si pone, pertanto, come ipotesi risarcitoria che necessita il ricorrere dell’elemento fondamentale della custodia, mancando la quale il danno, che la cosa nel suo essere ha potuto cagionare, è risarcibile solo ed unicamente in applicazione del disposto dell’art. 2043 c.c.

Il vantaggio per l’attore di adire il Giudice in applicazione dell’art. 2051 c.c. è assolutamente evidente e risiede nella diversa distribuzione dell’onere della prova. Nella realtà dei fatti per quanto concerne il caso che ha dato luogo alla decisione de quo, occorre evidenziare che il comportamento stesso del danneggiato lascia abbastanza perplessi in merito alla possibilità per il Tribunale di ricostruire, quanto meno, un concorso di colpa.

 

V

CONCLUSIONI

 

La dottrina e la giurisprudenza sono pacifiche nell’affermare che l’art. 2051 c.c. non interviene a derogare i principi del rapporto di causalità e di concorso di cause. Il comportamento colposo del danneggiato interviene a diminuire la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti degli art. 2056 e 1227, 1 comma c.c.([11]).

Qualora il comportamento del danneggiato non sia in grado di configurare di per sé un fortuito accidentale tale da interrompere il nesso causale fra res ed evento, il comportamento comunque non consono conduce, o almeno dovrebbe condurre, a valutare la responsabilità del custode alla luce di comportamenti che si palesano idonei all’utilizzo o, comunque, all’entrata in contatto con la res da parte del danneggiato.

Nella decisione che si commenta nulla di tutto ciò.

In realtà ciò che crea il maggior dubbio nell’analisi della predetta decisione, è la mancata valutazione del fortuito accidentale e la ricostruzione del rapporto di custodia in assenza dell’elemento fondamentale del controllo caratterizzato, invece, dalla presenza di un soggetto danneggiato che stava commettendo reato.

 M.V.L.

 Sentenza

Omissis….

Con atto di citazione notificato il 13.11.1997 il sig.  N. ha convenuto dinanzi l'intestata Autorità l'Istituto tecnico agrario statale di Firenze, in persona del Preside, di cui era alunno, esponendo che in data 6.12.1995 verso le ore 10,00 si trovava nelle serre dell'istituto per svolgere attività didattica quando, mentre prestava aiuto a due compagni di classe della II^ A , nel trasportare alcune piante da una serra ad un'altra, urtava contro il vetro, già rotto in più punti, di una porta per cui si tagliava il polso della mano sinistra; che subiva lesioni personali diagnosticate in “lesioni complesse polso sinistro” con prognosi iniziale di 30 giorni; che si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico di ricostruzione dei flessori e del nervo ulnare; per tali lesioni agisce in giudizio per il risarcimento, essendo stati vani i tentativi di una composizione stragiudiziale della questione.

(omissis..)

E' preliminare esaminare il profilo di responsabilità derivante dalla asserita violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 C.C. da parte del convenuto e posto a fondamento della domanda attrice.

Nella fattispecie il danneggiato deve primariamente provare: 1) l'idoneità della 'cosa' al nocumento, quale idoneità a produrre lesioni; 2) che i 1 danno derivi dalla cosa in sé considerata; 3) 11 esistenza di un rapporto di custodia tra il proprietario della cosa e quest’ ultima che lo obblighi a vigilare e a tenerla sotto controllo.

Ciò premesso, mentre sono indubbie nel caso di specie sia la sussistenza di tale ultimo elemento che l'esistenza di una intrinseca pericolosità della cosa in sé, l'onere di dimostrare l'esistenza di uno specifico nesso causale tra la res e l'evento può essere assolto, come nel caso concreto, nel rilevare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, anche potenzialmente lesiva, posseduta o successivamente assunta dalla cosa considerata nella sua globalità.

In ordine al tipo di responsabilità e in ossequio al vecchio dogma “nessuna responsabilità senza colpa”, il tradizionale orientamento giurisprudenziale riteneva che la fattispecie in discorso fosse governata dal generale principio della colpa: il dovere di vigilare la res., il dovere di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che dalla cosa possano derivare pregiudizi ai terzi, qualora violati, danno luogo alla responsabilità colposa di cui all'art. 2051 c.c., che opera in via presuntiva.

La presunzione iuris tantum di colpa a carico di colui che ha il dovere di custodia veniva elisa solo qualora tale soggetto dimostrasse la causa ignota o il caso fortuito, cioè desse prova dell'assenza di colpa.

Tuttavia a tal riguardo sì registra in tempi recenti un diverso orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte: la responsabilità in esame non viene più inscritta tra le fattispecie governate dal principio della colpa, ma viene fatta rientrare nel novero delle figure di responsabilità oggettiva.

Essa si basa sulla sola relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sul nesso di causalità tra la res e il danno. (cfr.  Cass. sez.  III 20.5.1998 n. 5031; Cass. sez.  III 12.5.1999 n. 4689).

Nella struttura della norma non vi è più spazio per una valutazione del comportamento del custode che si potrà liberare solo con la prova del caso fortuito inteso come fattore esterno, dotato dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, idoneo ad interrompere il nesso eziologico.

Si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità.

Si parla di 'rischio" piuttosto che di 'colpa' di custodia (cfr.  Cass.  S.U. 11.11.1991 n. 12019 in Foro It. 1993, I, c. 922).

Ciò rilevato, la verificazione del sinistro durante la svolgimento di un attività didattica autogestita ma condotta e diretta dal Prof.  Coppola perché inerente alle materie di studio dell'istituto scolastico (preparazione di talee di piantine) non è circostanza sufficiente ed idonea per assurgere a caso fortuito e per escludere il nesso causale tra la res e l'evento dannoso.

Ciò in quanto lo stato di carente manutenzione in cui si trovava la porta - arrugginita, non funzionante e con diversi riquadri di vetro già incrinati (v. teste Zucchelli)- poteva causare, in qualsiasi momento, dei sinistri e in danno di qualsiasi avventore della serra; non da ultimo non può essere sottaciuta la circostanza che già nel 1994 il convenuto aveva ritenuto necessario provvedere a consolidare e manutenere la serra medesima (v. doc. n. 16 fasc. convenuto ove si legge '..che è interdetto l'accesso all'azíenda annessa all'I.P.,A.S. ..perché esistono fattori di rischio e di pericolosità--sull'-edificio in muratura adibito a serra perle gravi lesioni riportate a seguito dei lavori in corso n.b. svolte dall’impresa Maltauro per la committenza del comune di Firenze).

Né, ancora, può rappresentare “caso fortuito” l’aver l’attore cercato di chiudere con due mani la porta a vetri, che già non si chiudeva bene: difatti, sebbene in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode può anche consistere nel comportamento del danneggiato, quest'ultimo deve essere stato la causa esclusiva dell'evento dannoso (v.Cass. civ., Sez.III, 10/05/199911 n.4616).

Nel caso in esame non è stato posto in contestazione che la porta a vetri fosse rotta prima dell'incidente e che parte degli stessi fossero tenuti

insieme da dello “scotch”.

Omissis…

 

 



([1]) cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2001, n.584, in Nuova Giur. Civ., 2002, I, 174, con nota di Venchiarutti. Conforme Cass. civ. Sez.III, 20 luglio2002, 10641.

 

[2] Cass. Civ., 14 marzo 1983, n. 1897, in Mass. Giur. It., 1983

([3]) Cass. civ., n°8997 del 1999, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2000 Parte prima, p.352.

 

[4] Ex multis C.C. 1999/3041 con nota di Visintini in GI, 2000, 733.

[5] Molte le pronunce che ribadiscono questo punto fra le tante C.C., Sez. III, 17maggio 2001, n.6767

[6] Ex multis C.C., Sez. III, 26 marzo 2002, n.4308

[7] Ex multis C.C., Sez. III, 20 luglio 2002, n.10641

[8] Cfr. C.C., Sez.III, 17 gennaio 2001, n.584

[9] Ex multis C.C., Sez. III, 27 agosto 1999, n.8997

[10] Su questo punto specifica C.C., Sez. III, 27 agosto1999, n.8997

[11] C.C., Sez. III, 16 febbraio 2001, n.2331 in Danno e Resp., 2001, con nota di Breda

 

 

 

 

 

LE AZIONI DI RIPARAZIONE PER ERRORE GIUDIZIARIO ED INGIUSTA DETENZIONE

LA DEBENZA DEGLI INTERESSI SULLE SOMME RICONOSCIUTE DAL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDICE

 di Maria Vittoria Lumetti (Avvocato dello Stato – Firenze)

 

NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE MONETARIA.

MOMENTO GENETICO DEL DIRITTO AZIONABILE.

 

In un sistema personalistico come il nostro improntato al valore della libertà personale i rimedi previsti per mitigare le conseguenze dagli errori umani sono fortemente indicativi della credibilità del sistema giudiziario.

 Nell’ordinamento vigente il meccanismo riparatorio si basa sui due istituti fondamentali: la riparazione dell’ingiusta detenzione, regolata dagli artt. 314-315 c.p.p., e la riparazione dell’errore giudiziario, disciplinata dagli artt. 643-647 c.p.p. (originariamente è proprio quest’ultima ad essere prevista dai codici preunitari).

Il diritto alla riparazione è stato previsto a livello costituzionale: l’art. 24, 4 comma della Costituzione prevede che il legislatore determini i presupposti e le condizioni per la riparazione degli errori giudiziari.

Perplessità si sono sempre nutrite in merito alla costituzionalizzazione o meno del diritto alla riparazione, a causa della natura programmatica dei principi costituzionali e del rinvio ivi contenuto alle scelte legislative ([1]).

La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 1969 n.1, aveva ritenuto che il rinvio alle scelte legislative riduceva la suddetta norma a una vuota direttiva: spetta, difatti, al legislatore includere o no l’iniqua custodia cautelare fra gli errori riparabili.

 L’attuale art. 314 risolve in senso affermativo il problema ( [2]).

 Da una concezione soggettiva volta a considerare la riparazione una sorta di sussidio erogato a chi versa in stato di bisogno, si è pervenuti, grazie ad una volontà politica del legislatore finalizzata al raggiungimento del più alto senso di civiltà morale e giuridica, ad una considerazione oggettiva dell’errore, considerato inficiante e pregiudizievole del contenuto del provvedimento del giudice.

Di grande interesse è la natura del procedimento che si svolge di fronte al giudice di merito nelle forme di cui all’art.127 c.p.c.

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex Tesoro), legittimato passivo nelle suddette cause di riparazione pecuniaria, è il soggetto obbligato a corrispondere l’indennizzo, il cui ammontare è stabilito con ordinanza di condanna della Corte di appello.

La forma dell’ordinanza come provvedimento conclusivo si desume dalle formalità del procedimento in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. ed è senz’altro ispirata ai recenti istituti procedimentali del nuovo codice ([3]).

Il giudizio si svolge in un unico grado di merito, in sede di Corte di appello; avverso il provvedimento gli interessati possono ricorrere per Cassazione per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p. ([4]).

L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il nuovo codice di procedura penale, in ottemperanza alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali recepita con la legge 4.8.1955, n.848 ( art. 5), nonché al Patto internazionale sui diritti civili e politici recepito con la legge 25.10.1977, n.881 (art.9) ( [5]).

I suddetti articoli sanciscono, rispettivamente, che ogni persona vittima di arresto o detenzione contra ius, abbia diritto ad una riparazione e che chiunque sia vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto ad un indennizzo.

Altri principi costituzionali costituiscono il caposaldo del diritto alla riparazione: l’art.2 Cost., che sancisce l’adempimento da parte dello Stato dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e l’art. 10 Cost., il quale afferma che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ([6]).

L’istituto della riparazione si sostanzia, inoltre, in una garanzia della libertà personale, quale realizzazione dei presupposti contenuti negli artt. 13 comma 1 e 24 comma 4 Cost.([7]).

 A livello di disciplina normativa, trattandosi di un diritto assoluto nuovo per il nostro ordinamento giuridico ([8]), l’art. 315, comma 3, c.p.p. rinvia genericamente, sia per gli aspetti processuali sia per quelli sostanziali, alla disciplina della riparazione per errore giudiziario di cui all’art. 645, c.p.p. ([9]).

 Se presupposto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione è la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula di proscioglimento indicata nella prima parte dell’art. 314 ([10]) e, nel caso di riparazione di errore giudiziario il proscioglimento in sede di revisione ([11]), la ratio giustificatrice è da rinvenirsi nel riconoscimento di un diritto soggettivo pubblico, quale legittima pretesa nei confronti dello Stato, sulla base di una causale eziologicamente riferita al legale esercizio di una pubblica funzione, quale è la custodia cautelare di cui agli artt.284, 285, 286 c.p.p. ([12]).

Le due azioni si differenziano in quanto la riparazione per ingiusta detenzione si pone quale tutela anticipata rispetto all’errore giudiziario, interagendo con quest’ultima in rapporto che è stato definito da genus ad speciem ([13]), ove l’ingiusta detenzione si configura quale ulteriore specificazione dell’errore giudiziario.

Se ne ribadisce l’assoluta e completa autonomia di valutazioni rispetto al processo penale, tant’è che la domanda di riparazione pecuniaria può essere proposta proprio solo attraverso i suddetti istituti ([14]).

Il procedimento coinvolge interessi economici e presenta connotati processualcivilistici: la natura di processo civile è indubbia nonostante i due istituti siano inseriti per ragioni di opportunità in una procedura che si svolge innanzi al giudice penale ([15]) e si applicano, per quanto non diversamente disposto, i principi e le norme di diritto processuale civile ([16]).

La collocazione nel codice di procedura penale di un istituto a prevalente valenza civilistica ne interpreta l’intima ratio garantista e di tutela dei massimi valori costituzionali, in cui l’esigenza di celerità ricopre senz’altro un ruolo primario .

Né, d’altronde, il diritto potrebbe avere natura penale sostanziale, non creando reati o comminando pene – siamo infatti al di fuori degli artt.25 comma 2 Cost. e 2 comma 3 c.p.- né

Il soggetto richiedente è assimilabile all’imputato, ma piuttosto all’attore in un giudizio civile ( [17]).

L’asserita natura civilistica non deve, tuttavia, adombrare gli innegabili interessi pubblicistici che ne costituiscono il perno, e la cui sorte non può essere affidata esclusivamente all’attività delle parti ([18]), in quanto il diritto alla riparazione è un diritto che non trova la sua fonte in un rapporto tra privati, bensì in una obbligazione pubblica che deriva dall’esercizio stesso da parte dello Stato dell’attività giurisdizionale ([19]).

La fattispecie costitutiva non può infatti essere ricondotta ad una ipotesi di fatto illecito, né sub specie art. 2043 o altra fattispecie illecita tipica, in quanto la sottoposizione a custodia cautelare è da qualificarsi come atto avente carattere autoritativo e non viene eliminato a mezzo della sentenza di proscioglimento.

 

Presupposto del diritto alla riparazione è la custodia cautelare successivamente riconosciuta ingiusta.

La suddetta ingiustizia è accertata in un momento cronologicamente posteriore al periodo di espiazione della misura cautelare ed è questo il momento in cui deve essere verificata la sussistenza delle condizioni che legittimano la proposizione dell’azione, ossia qualora l’imputato sia stato prosciolto ([20]).

In dottrina e in giurisprudenza sono stati individuati di volta in volta una fattispecie a formazione progressiva, un diritto sottoposto a condizione sospensiva, operativa solo quando interviene il provvedimento di proscioglimento del giudice, ed altresì un diritto inesistente prima del proscioglimento.

L ‘art. 314, difatti, non stabilisce il momento a partire dal quale la condotta dolosa o gravemente colposa assume rilevanza ai fini dell’esclusione del diritto, ma crea comunque un collegamento conseguenziale tra la condotta tenuta dall’istante e il momento genetico della perdita della libertà, consentendo al giudice di valutare il comportamento dell’istante in ogni fase temporale, a partire dal periodo antecedente l’emissione del provvedimento cautelare e risalendo addirittura all’epoca della legale conoscenza dell’attivazione di investigazioni a suo carico ([21]).

 

II

 

CONDIZIONI OSTATIVE ALLA RIPARAZIONE

 

Al fine di evitare abusi, il legislatore esclude il diritto alla riparazione per errore giudiziario qualora il condannato abbia causato l’errore.

Per quanto riguarda l’ingiusta detenzione, invece, ai sensi dell’art. 314 comma 1 c.p.p. nessun soggetto può vantare un diritto alla riparazione della custodia cautelare subita qualora vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave, e ciò in ossequio al principio generale dell’ autoresponsabilità presente nell’ordinamento e desumibile dagli artt. 1227 e 2056 c.c. e 643 c.p.p.

Le condizioni ostative si sostanziano in un correttivo del diritto alla riparazione, rimedio generale di natura solidaristica ed indennitaria.

 L’analisi del concetto di dolo e colpa grave richiederebbe un’analisi maggiormente approfondita, considerate le implicazioni che comporta nonché l’anomalia e la difficoltà applicativa della disciplina civilistica ad elementi di provenienza penalistica.

 Tuttavia, nell’economia del presente lavoro, ci limiteremo ad analizzare solo taluni aspetti della delicata problematica, rimandando per il resto alla teoria generale del diritto.

Giova ricordare come l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato, é diversa da quella del giudice della riparazione, proprio per l’autonomo iter motivazionale che deve percorrere. 

In tale compensazione delle colpe delineata dal legislatore, in cui i parametri di riferimento sono la “responsabilità” del danneggiante Stato e l’autoresponsabilità del danneggiato, quest’ultima assurge a causa paralizzatrice, in tutto o in parte, degli effetti dell’evento dannoso, influendo sulla corresponsione dell’indennizzo ([22]).

Si viene a determinare un sinallagma politico costituzionale tra il diritto all’equo indennizzo, espressione di solidarietà sociale nei confronti del singolo che abbia sofferto un danno ingiusto per un atto dell’autorità, e il rispetto da parte del cittadino dei doveri inderogabili di buona fede e correttezza posti dall’ordinamento statuale ([23]).

 Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente che l’indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, concorrendo nella causazione dell’evento-errore.

Non importa se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, anche perché nell’ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi ([24]).

Il giudice, difatti, non può genericamente affermare che l’istante abbia concorso con dolo o quantomeno con colpa grave alla causazione della detenzione, in quanto la causa ostativa al diritto all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione deve essere accertata in modo specifico.

Ad essere messo in discussione non è il diritto costituzionale di difesa, bensì le modalità di esercizio di esso: anche la condotta processuale, dolosa o gravemente colposa, è in rapporto di causalità con l’ingiusta detenzione.

La nozione di dolo civilistico si differenzia da quello di cui all’art. 42 c.p., sicché la condotta dolosa si identifica non solo con quella volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dalla confliggenza o meno con una prescrizione giuridica), ma anche la condotta consapevole e volontaria che sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità ragionevolmente ritenuta in pericolo ( [25]).

La nozione di dolo da adottare, secondo una parte della dottrina, dovrebbe essere desunta dalla teoria generale del negozio giuridico e la condotta dolosa dovrebbe essere identificata con qualunque comportamento, anche omissivo, finalizzato all’inganno con artifizi e raggiri ([26]).

Secondo altra dottrina, invece, il dolo non va inteso in senso civilistico, con implicazioni fraudolente, ma in riferimento ad ogni azione od omissione consapevolmente posta in essere, anche se non biasimevole ([27]), con conseguente ampliamento delle ipotesi di cause ostative alla riparazione.

La Corte di cassazione, in una pronuncia del 1997, ha ritenuto di accedere ad una nozione di dolo comprensiva non solo di una condotta voluta e rappresentata, ma anche di quella consapevole e volontaria che sia tale da creare allarme sociale nonché da determinare il doveroso intervento dell’autorità giudiziaria ([28]).

La colpa grave prevista dall’art. 314, 1 comma, c.p.p. come causa di esclusione ricorre, invece, in tutti quei casi nei quali il soggetto, per negligenza, imprudenza, trascuratezza ( cosiddetta nimia negligentia) ([29]), ponga in essere una situazione tale da fornire prevedibile ragione di intervento all’autorità giudiziaria, con conseguente adozione di misura cautelare, ovvero da dissuadere la stessa autorità dal revocare lo stato di privazione della libertà ([30]).

L’elemento della colpa viene ricavato dall’art. 43 c.p. ed individuato nel comportamento cosciente e volontario al quale senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti consegue un effetto idoneo a trarre in errore l’organo giudiziario ([31]).

L’ art. 314, difatti, non stabilisce il momento dal quale la condotta dolosa o gravemente colposa assume rilevanza ai fini dell’esclusione del diritto, ma crea comunque un collegamento consequenziale tra la condotta tenuta dall’istante e il momento genetico della perdita della libertà, consentendo al giudice di valutare il comportamento dell’istante in ogni fase temporale, a partire dal periodo antecedente l’emissione del provvedimento cautelare e risalendo addirittura all’epoca della legale conoscenza dell’attivazione di investigazioni a suo carico ([32]).

Vi sono pronunce che ritengono imprescindibile che la colpa grave collegabile non possa, in quanto si inciderebbe sui diritti fondamentali del cittadino, che sarebbe libero di vivere come vuole, essere individuata in un momento precedente la conoscenza della pendenza del procedimento o della cattura.

Non vi sarebbe l’obbligo, infatti, di non dare adito a sospetti([33]), a meno che non si tratti di soggetti colpiti da misure preventive, anche perché la condotta preprocedimentale, non considerata reato dal giudice penale, non potrebbe essere valutata diversamente da altro giudice, seppure in un campo differente del diritto ([34]).

 

La Corte costituzionale, con sentenza del 3 dicembre 1993 ([35]), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’ art. 314 in relazione agli artt. 2 e 3 Cost., ha ritenuto che non è configurabile a carico dei consociati un onere di diligenza comportamentale volto a evitare i sospetti dell’autorità, tenuto conto che si tratta di comportamenti leciti e che solo il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha la facoltà di individuare i doveri inderogabili di solidarietà dei cittadini nonché i limiti e i modi di esercizio.

Si tratta del riconoscimento della più assoluta libertà di autodeterminazione dei singoli che, tuttavia, non dovrebbe porsi in contrasto con gli assunti di un orientamento della giurisprudenza della Cassazione, che in più di una occasione ha interpretato la colpa grave nel senso del rispetto dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede, alla luce del sinallagma solidarietà dello Stato – rispetto dei doveri da parte del cittadino.

In base a questo orientamento, supportato anche dalla dottrina ([36]), ogni aspetto della condotta dell’interessato va valutato dal giudice della riparazione, purché sia sinergico all’evento perdita della libertà e connotato di colpa o dolo.

L’esempio tipico è quello di chi si allontana precipitosamente dal luogo del delitto, facendo insorgere l’errata convinzione della fuga: non esiste il non dovere di dare adito a sospetti o il diritto di vivere al limite del reato.

La Suprema Corte ha voluto comporre il preesistente contrasto in materia affermando che la condotta deve essere sottoposta a tutte le valutazioni del caso, anche con riferimento alla fase preprocessuale o preprocedimentale, dal momento che lo Stato esercita il suo dovere di solidarietà erogando l’equo indennizzo solo a chi non sia venuto meno ai suoi doveri di lealtà e correttezza nei confronti delle istituzioni ([37]).

D’altronde è lo stesso dato normativo che suggerisce la suddetta interpretazione, condizionando il diritto alla riparazione alla insussistenza di elementi come dolo e colpa, giuridicamente definiti nei presupposti e contenuti.

Qualora avvalendosi dell’ampia delega costituzionale, il legislatore avesse voluto disciplinare diversamente il diritto alla riparazione, l’avrebbe fatto senza necessità alcuna di avvalersi di dati extratestuali ([38]).

Il diritto alla libertà delle strategie difensive va dunque contemperato con l’esigenza di corretta applicazione della legge posto che presupposto dell’equa riparazione è una condotta dell’interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l’allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l’accusa o vincano le ragioni di cautela ([39]).

Ci troviamo di fronte, insomma, ancora una volta all’antico brocardo latino ius valentes non dormientibus succurrit.

D’altronde, il protocollo n.7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e posto in esecuzione in Italia con Legge del 9 aprile 1990, n. 98 all’art. 3 recita: “ a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile”.

 Non si rinviene, invero, una ragione logica o giuridica che giustifichi l’adozione di diversi criteri a seconda che la condotta da valutare sia relativa al periodo predetentivo o a quello successivo: la condotta deve essere la causa e non l’effetto del provvedimento restrittivo della libertà ([40]).

Altra problematica affrontata è quella della esigenza di circoscrivere la natura dell’elemento psicologico della colpa grave, considerato che la gravità della colpa deve essere necessariamente desunta dal comportamento direttamente riferibile alle azioni prese in esame dall’autorità giudiziaria, ossia che detto comportamento sia interno alla condotta oggetto dell’incriminazione e non soltanto contiguo od occasionalmente collegato ([41]).

Il comportamento grave deve essere interno alla condotta oggetto dell’incriminazione ed essere legato da un nesso di causalità con l’evento criminoso; deve consistere in una ingiustificabile macroscopica trascuratezza nel rappresentare all’autorità procedente fatti e circostanze idonei a scagionare il soggetto e non deve consistere nell’adozione di strategie difensive confliggenti con l’interesse dello Stato, ma deve riguardare il fatto criminoso principale.

Si può fare l’esempio del ladro di auto che si trova coinvolto in una rapina in quanto per fuggire usa un’auto simile a quella dei rapinatori; diverso é il caso dell’autore del furto che cede l’auto rubata a rapinatori sospetti ([42]).  

 

 

III

 

NATURA INDENNITARIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEBEATUR

NELLA EQUA ([43]) RIPARAZIONE.

ONERE DELLA PROVA E CONDANNA ALLE SPESE.

 

E’ questo il motivo principale per cui in tema di distribuzione dell’onere della prova spetta all’attore provare i fatti costitutivi e al convenuto Ministero i fatti impeditivi della pretesa dell’attore; a ciò si aggiunga che il giudice ha comunque il potere dovere di integrare l’insufficiente corredo probatorio fornito dall’attore, proprio a cagione della presenza degli interessi pubblicistici nel procedimento de quo ([44]).

 Il principio dispositivo è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d’ufficio incontra l’ordinario limite della ammissibilità e specifica rilevanza dei mezzi probatori rispetto al fine della decisione, secondo un apprezzamento di fatto insindacabile sotto il profilo della correttezza del procedimento logico ([45]).

Le suddette valutazioni sono poste in essere secondo parametri civilistici, sulla base della cosiddetta buona fede, la clausola generale ( [46]) con contenuto ampio e generico utilizzata dal legislatore e destinata ad essere rivestita di contenuto concreto ad opera del giudice.

La valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato e la sua riconducibilità all’imputato, il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante alla produzione dell’evento – detenzione ([47]).

Ne consegue un particolare caleidoscopio istruttorio, in merito al quale è difficile ravvisare casi analoghi.

 E’ evidente che la concreta applicazione richiede una indagine sui valori sociali che non sono desumibili dalle sole norme, mancando una nozione di buona fede nel codice, anche se il concetto è più volte utilizzato ( come negli artt. 23,25,44 428, 1328, 1337, 1349, 1358 c.c. ecc).

Relativamente al problema dell’attribuzione delle spese del procedimento è ormai principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione che, avendo l’azione di riparazione natura civile, si applica il principio della soccombenza di cui all’ art. 91 c.p.c. e, dunque, le spese devono essere attribuite alla parte soccombente solo quando questa abbia avanzato posizioni poi disattese.

Giova ricordare come, in ogni caso, l’azione di riparazione presenta delle peculiarità dettate dall’impossibilità da parte del Ministero del Tesoro, di adempiere spontaneamente prima del giudizio, né tanto meno da un obbligo in tal senso: non è infatti possibile pervenire extragiudizialmente a determinazioni, neppure bilaterali, sull’an e sul quantum debeatur ([48]).

Ne consegue che il giudice, nel pronunciarsi sulle spese, dovrebbe tenere conto di questa peculiarità e della eventuale contestazione generica del quantum da parte dell’Avvocatura dello Stato: il procedimento riparatorio si instaura, secondo il principio generale di cui all’art.100 c.p.c. sulla base dell’interesse ad agire delle parti ( condizioni dell’azione ), ma in esso si innesta pur sempre un interesse pubblico per perseguire il quale necessita instaurare un giudizio.

Nel nostro ordinamento, d’altronde, si rinvengono casi simili di giudizi inevitabili sia per chi propone sia per chi subisce l’azione, come l’interdizione, il disconoscimento della paternità, lo scioglimento del matrimonio.

Giova ricordare che è proprio questo il motivo per cui è stato affermato che la domanda di riparazione rientrerebbe nel novero dei procedimenti di volontaria giurisdizione più che dei contenziosi veri e propri ([49]).

Il riconoscimento del diritto soggettivo pubblico alla riparazione induce non solo ad accantonare ogni ipotesi di tipo risarcitoria, ma a superare, di conseguenza, il concetto di danno o di pregiudizio, atteso che è richiesta solo ed esclusivamente la presenza di un errore([50]).

Non si richiede che l’errore sia produttivo di un danno o di altro pregiudizio individuale, bensì la constatazione della mera esistenza dell’errore medesimo.

D’altronde, se si trattasse di un titolo di risarcimento in senso stretto, non vi si potrebbero ricomprendere i danni morali, cui osterebbe l’art 2059 c.c., mentre la riparazione pecuniaria ex art.314 consente al giudice anche la valutazione dei danni non patrimoniali ([51]).

Interessante si pone il raffronto con l’art.14 l. 13.4.1988 in materia di responsabilità civile dei magistrati, il quale precisa, unico dato normativo al riguardo, che le disposizioni della suddetta legge non interferiscono e non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari.

Nella suddetta norma è stato correttamente ravvisato il principio di separazione tra l’azione di responsabilità e quella di riparazione, atteso che la prima avrebbe natura risarcitoria, fondandosi sul comportamento illecito del magistrato, la seconda natura indennitaria, basandosi solo ed esclusivamente sull’esistenza di un errore che prescinde dalla responsabilità del magistrato ([52]).

E’ proprio questo il confine logico tra i due settori – indennitario e riparatorio da un lato e risarcitorio dall’altro, fungendo l’elemento soggettivo da spartiacque ([53]).

Nel determinare il quantum debeatur, il giudice deve infatti, svincolarsi da un calcolo aritmetico, avendo riguardo a tutti i pregiudizi sofferti, in concreto, dal soggetto istante, siano essi danni morali e patrimoniali, diretti o mediati, ma in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione.

Il potere del giudice è ampio e discrezionale, ma egli non é libero nel determinare il quantum, dovendosi uniformare, alle circostanze del caso, e ai parametri stabiliti per legge ([54]), seppure in un’ottica riparatoria e non risarcitoria.

L’intento primario del legislatore è stato quello di subordinare l’esperibilità dell’azione risarcitoria ex legge 117 del 1988 all’esaurimento di tutti gli altri possibili rimedi tra i quali le azioni di ingiusta detenzione ed errore giudiziario.

 L'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per ingiusta detenzione deve essere commisurato, con valutazione equitativa e prescindendo da una prova rigorosa, alla durata della custodia cautelare sofferta nonché alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla restrizione della libertà.

Relativamente ai criteri determinativi dell’equo indennizzo in giurisprudenza due sono gli orientamenti.

Il primo concepisce il termine equo in senso giusnaturalistico, rifacendosi al concetto romano di giudizio del caso concreto, lasciando ampio margine di discrezionalità al giudice.

Il secondo individuando, invece, un parametro di maggiore rigore quantificatorio ([55]).

 Nel determinare il quantum il giudice deve peraltro fare riferimento ai valori costituzionali, artt.2 e 3, adottando il criterio sistematico che maggiormente tenga in debita considerazione tutti i pregiudizi sofferti - in concreto - dal soggetto istante ([56]).

La durata della custodia cautelare è infatti solo uno degli elementi cui il giudice deve fare riferimento nella determinazione del quantum, anche se non mancano pronunce in senso contrario ([57]), dovendosi ricomprendere tutte le conseguenze del mancato godimento di un diritto costituzionale, compresi i pregiudizi subiti.

E’ di palmare evidenza che il concetto di equità non impedisce di considerare il contenuto precettivo e normativo delle norme giuridiche ma, al contrario ne permette una applicazione giusta e rispondente alle esigenze di ciascun caso specifico, realizzando il fine proprio cui ogni norma tende al momento della sua applicazione: la realizzazione della giustizia del caso concreto([58]).

Si riscontrano, peraltro, sentenze innovative in tema di onere della prova, ove si ritiene di delegare al giudice di valutare il danno secondo i dati di comune esperienza e l’ id quod plerumque accidit e non secondo i rigorosi principi civilistici: con ciò si prescinde dalla prova in senso tecnico dei pregiudizi subiti.

Naturalmente questo non deve escludere l’adozione dei due rigidi parametri della durata della  privazione di libertà da un lato e dall’altro all’entità della somma massima fissata dal legislatore, considerato che la riparazione per ingiusta detenzione, pur qualificabile come indennizzo di un pregiudizio obiettivamente ingiusto, a differenza di quanto si verifica con riguardo alla riparazione dell’errore giudiziario, deriva da un legittimo e corretto esercizio della giurisdizione penale ( [59]).

Giova, peraltro, sottolineare che l’esclusione  del carattere risarcitorio della riparazione comporta l’inapplicabilità, a fini quantificatori, di criteri fondati su una stretta proporzione tra durata massima della custodia cautelare e il tetto massimo di un miliardo.

Poiché il risarcimento del danno e' ontologicamente diverso dalla riparazione, la somma determinata a titolo di indennizzo non può subire alcuna taxatio: nel procedimento di riparazione, infatti,  trova luogo il principio civilistico di autoresponsabilita', ex art. 1227 e 2056 c.c., per il quale non e' da indennizzare il pregiudizio per quella parte in cui sia lo stesso danneggiato ad avervi dato causa ([60]).

L’art. 1227 cc. espressamente richiamato dall’art. 2059 c.c. in tema di illecito extracontrattuale, dispone che “ se il fatto colposo del creditore (rectius: danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa”.

Ne consegue che, nel determinare la diminuzione del risarcimento occorre tener conto dell’effettività della colpa, la quale è data dal grado di inosservanza del modello di comportamento([61]).

L’art. 1227, c.c., infatti, enuncia il principio della responsabilità per colpa verso se stessi, a fronte dell’art. 2043, c.c. che enuncia il principio della responsabilità per colpa verso altri: tali norme offrono dunque i parametri su cui si basa la responsabilità per colpa nel nostro ordinamento e cui bisogna fare riferimento in tema di riparazioni ([62]).

In materia di quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione, il parametro essenziale da tenere in considerazione e', dunque, il rapporto tra durata della privazione della libertà e la somma massima posta a disposizione dal legislatore.

 Il dato aritmetico ricavato da tale operazione, rapportato al caso concreto, può subire aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere obiettivo (autorizzazione al lavoro o meno, detenzione carceraria o domiciliare etc.) che soggettivo, purché' inerenti a valori effettivamente socialmente apprezzabili e non connessi alle condizioni socio - economiche del soggetto.

La determinazione del quantum si sostanzia, dunque, in una operazione complessa, in quanto il giudice può, in via equitativa, adattare al caso concreto la quantificazione, senza naturalmente sottovalutare le risultanze probatorie allegate dalle parti.

 

IV

 

ESIGIBILITA’ DEI CREDITI SCATURENTI DALLE AZIONI DI RIPARAZIONE

 

Accertati, dunque, la natura pubblicistica del soggetto obbligato al pagamento, si tratta ora di verificare da quale momento sono dovuti gli interessi sulla somma spettante a titolo di equa riparazione per errore giudiziario o ingiusta detenzione.

 La questione relativa alla debenza degli interessi sulle somme riconosciute a titolo di riparazione pecuniaria per errore giudiziario ed ingiusta detenzione è stata più volte attenzionata dalla giurisprudenza.

La data di decorrenza di tali interessi legali si individua solitamente nel momento della pronuncia dell’ordinanza: il titolo atto a rendere liquido ed esigibile il credito è solo ed esclusivamente la pronuncia del giudice, con la quale viene determinata la somma indennitaria da corrispondere ( [63]).

Al riguardo la giurisprudenza è concorde nello specificare che gli interessi sono dovuti solo dal momento in cui, accolta dal giudice la domanda ex art.314 o 643 c.p.p.,” la P.a non provveda sollecitamente al pagamento dovuto, dovendo la predetta attendere, ai fini dell’adempimento, il provvedimento giudiziale “ ([64]).

 Precisamente la Cassazione, in una importante pronuncia ( [65]) ha stabilito come gli interessi legali, di natura essenzialmente moratoria, decorrano solo dal momento in cui la P.A. obbligata al pagamento, una volta adempiute le formalità previste dalle leggi sulla contabilità dello Stato e benché legittimamente messa in mora, non vi provveda.

La motivazione sottesa a tale orientamento risiede esclusivamente nel fatto che le riparazioni di cui agli artt. 314 e 643 c.p.p., accomunate da identico spirito e natura giuridica, non hanno carattere risarcitorio, bensì di semplice indennizzo, ispirato dalla solidarietà verso la vittima di un’indebita custodia cautelare, o di un errore giudiziario ( [66]).

Mentre il risarcimento del danno si sostanzia in un ristoro integrale dei pregiudizi patrimoniali subiti, l’indennizzo, che scaturisce da un fatto lecito, è un serio ( ancorché non integrale ) ristoro di siffatti pregiudizi ( [67]).

La somma fissata dal giudice non può essere addizionata né dalla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, non riguardando il fatto genetico una fattispecie ex illecito, né degli interessi legali della domanda alla decisione definitiva per carenza di determinatezza, certezza e liquidità del credito ([68]).

L’indennizzo deve infatti basarsi su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare sofferta ma anche delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione delle libertà ([69] ); non è un caso tale forma di indennizzo è stata definita “atipica”([70]).

La giurisprudenza ha tentato di definire il concetto di equa riparazione, considerato che è il legislatore stesso che attribuisce alla totale discrezionalità del giudice la determinazione dei suddetti criteri, addivenendo alla conclusione, ormai lapalissiana, che in tale concetto equitativo sarebbero ricomprese situazioni sociali e psicologiche non riconducibili al danno emergente o al lucro cessante([71]).

I pregiudizi da considerare ai fini della riparazione ex art. 314 c.p.p. dovrebbero essere, tuttavia, quelli derivanti direttamente dalla detenzione e non possono essere considerati i pregiudizi, di qualsivoglia natura anche non patrimoniali, derivanti dall’esistenza di un’imputazione e dalla pendenza di un processo penale.

Un pregiudizio che, ad esempio, non potrebbe mai considerarsi è il discredito sociale, in quanto quest’ultimo deriverebbe eventualmente non già dalla detenzione ma dall’esistenza di un’accusa.

La lettura dell’art. 314, dunque, dovrebbe essere fatta nel senso dell’equità e dell’armonia del sistema, ossia nel senso che la riparazione debba avere natura di un indennizzo e di serio ristoro e che non sia il completo compenso, (nel senso addirittura di un quid pluris rispetto al risarcimento del danno) dei pregiudizi derivanti dalla detenzione.

Logico corollario è che giusta il 3 comma dell’art. 315 c.p.p. le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario si applicano alla riparazione per ingiusta detenzione solo in quanto compatibili: il richiamo opererebbe dunque solo per le norme di procedura.

 D’altronde la giurisprudenza stessa ([72]) insiste proprio sull’aspetto che l’indennizzo va certamente rapportato alla durata della sofferta detenzione, ma deve comunque rimanere disancorato da parametri aritmetici o da rigidi criteri di calcolo.   

Interessante si pone il raffronto con l’art.14 l. 13.4.1988, in materia di responsabilità civile dei magistrati, il quale precisa che le disposizioni della suddetta legge non interferiscono e non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari.

Nella suddetta norma è stato correttamente ravvisato il principio di separazione tra l’azione di responsabilità e quella di riparazione, atteso che la prima avrebbe natura risarcitoria, fondandosi sul comportamento illecito del magistrato, la seconda natura indennitaria, basandosi solo ed esclusivamente sull’esistenza di un errore che prescinde dalla responsabilità del magistrato ([73]).

Si esclude, inoltre, in via interpretativa, il diritto alla rivalutazione monetaria, oltre a quello agli interessi legali, nel tempo intercorrente dalla domanda alla decisione definitiva, ([74]) proprio sulla base del fatto che l’obbligo al pagamento dell’indennizzo non è riconducibile ad un fatto illecito, come tale generatore di un debito di valore ( [75]).

La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento di danni e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare lo status quo ante della situazione patrimoniale del danneggiato prima del fatto illecito generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l’evento dannoso non si fosse verificato.

Gli interessi sulla somma rivalutata, invece, hanno natura compensativa e sono giuridicamente compatibili: sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso, e questo anche nel caso che nella liquidazione si sia tenuto conto della svalutazione monetaria.

 Si tratta, dunque, di interessi sulle somme dovuti a titolo indennitario, da ascriversi alla categoria degli interessi non moratori aventi funzione remunerativa.

 D’altronde non sono dovuti interessi dalla data della domanda in quanto il diritto alla riparazione sorge soltanto con il provvedimento costitutivo emesso dal giudice: nel momento anteriore alla pronuncia del giudice la somma dovuta non né determinata, né liquida, né esigibile ( [76]).

Non solo: relativamente al momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza o ordinanza, è necessario tenere conto delle particolari norme in materia di contabilità dello Stato, atteso che il diritto agli interessi può sorgere solo in relazione a tale normativa, sicché non genera interessi né può essere fonte di danno da svalutazione monetaria.

 Nella quantificazione della somma non può tenersi conto di interessi e svalutazione, attesa la mancanza dei relativi presupposti, dal momento che, quanto agli interessi, non può dirsi che vi sia ritardo nel pagamento, rispetto alla decisione giudiziale, essendo l’indennizzo dovuto solo dal momento in cui la Corte d’appello abbia accolto la relativa domanda.

Quanto alla svalutazione, non può dirsi sussistente la condizione costituiva dalla riconducibilità dell’obbligo di pagamento ad un fatto illecito generatore, come tale, di un debito di valore, essendo la riparazione per ingiusta detenzione e l'errore giudiziario, istituti a carattere non risarcitorio ma di semplice solidarietà verso la vittima di una indebita custodia cautelare ([77]).

Pertanto, soltanto dopo che la P.A., esperiti gli adempimenti previsti dalla legge e posta in mora, illegittimamente ritardi o rifiuti il pagamento, è possibile configurare l’esigibilità dei crediti, dovendo la predetta Amministrazione attendere, ai fini dell’adempimento, il provvedimento giudiziale ([78]).

La giurisprudenza, peraltro, conferma la necessità di un ritardo qualificato dell’Amministrazione per il sorgere dell’obbligazione al pagamento degli interessi ( [79]).

In conformità con quanto affermato da autorevole dottrina, i crediti illiquidi ( [80]), quali sono quelli della riparazione per errore giudiziario fino alla pronuncia costitutiva del giudice, non sono esigibili fino a quando la P.A. non abbia emesso il mandato di pagamento o fino a quando non sia stata esaurita la fase di accertamento e compiuti tutti gli atti che la legge

prescrive affinchè il pagamento sia autorizzato ( [81]).

E’ noto che l’art. 1282, c.c. sancisce il principio fondamentale in base al quale, in tema di interessi, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro, ossia quelli determinati con precisione nel loro ammontare e non sottoposti a termine o condizione, producono interessi di pieno diritto, cioè automaticamente.

Sono dunque la conseguenza della presunzione della naturale fecondità del danaro e quindi, a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio, gli interessi scaturenti da una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro, avendo natura corrispettiva in quanto prodotti ai sensi dell’art.1124 c.c. da un credito liquido ed esigibile, decorrono anche nei confronti dello Stato ([82]).

Per parte sua la P.A. è tenuta a compiere diligentemente e con ogni sollecitudine quanto necessario, considerato che alla stessa non è dato invocare le norme sulla contabilità dello Stato per evitare le conseguenze del proprio ritardo, essendo la mora dell’Amministrazione regolata dalle norme di diritto comune ( [83]).

Pertanto, una volta sorto il vincolo giuridico alla corresponsione della riparazione, la cui obbligazione relativa è senza termine, la P.A. è tenuta per legge ad espletare la procedura di pagamento in conformità con le norme sulla contabilità dello Stato.

Soltanto qualora l’Amministrazione non procedesse con sollecitudine, anche ai sensi dell’art.6, comma 3, d.m. n. 325/1997, ossia entro il tempo ragionevolmente necessario a porre in essere tale procedura, dovrebbero essere corrisposti gli interessi moratori ex art.. 1219 c.c., ravvisandosi in tal caso un colpevole ritardo.

Uno dei parametri di riferimento al fine di verificare se l’Amministrazione procede con sollecitudine è sicuramente l’art. 6, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro del 5.8.1997, n. 325, regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, contenente i termini perentori entro i quali è tenuta a completare il procedimento autorizzativo e ad emettere il conseguente ordinativo.

La suddetta norma, con riguardo al procedimento di autorizzazione all’erogazione delle somme dovute per l’ingiusta detenzione e l’errore giudiziario subito, assegna all’Amministrazione, per l’emissione dell’autorizzazione di pagamento, il termine di giorni 180 dalla data in cui è stata acquisita copia autentica dell’ordinanza della Corte d’Appello competente, previo il necessario nulla osta dell’Avvocatura dello Stato, e a seguito della presentazione da parte del creditore di tutta la documentazione necessaria per ottenere il pagamento stesso ([84]).

L’iter integra un vero e proprio procedimento amministrativo, soprattutto se rapportato alla nuova nozione di procedimento e alla valorizzazione sempre più accentuata della fase dinamica dell’attività della P.A. rispetto a quella statica relativa all’emanazione del provvedimento, tenuto conto anche del fatto che, anche sotto il profilo dell’immagine, il modo di agire delle amministrazioni stia modificandosi ([85]).

Conseguentemente, l’atto finale tende ad assumere sempre più il carattere di un riepilogo di quanto è avvenuto nell’istruttoria.

Si applicano, pertanto, le norme della legge 241 del 1990, ad esempio l’art.7 e 8 della legge medesima in materia di comunicazione dell’avvio del procedimento di autorizzazione al pagamento: ai fini della relativa istruttoria l’Amministrazione invita l’interessato a inviare copia di un documento di identità e a voler restituire un modulo precedentemente inviato debitamente compilato e sottoscritto.

D’altronde, si riconosce in dottrina l’importanza di mantenere separato il momento istruttorio, sostanziale, dal provvedimento finale, in quanto le due fasi fanno capo a regole diverse.

La situazione giuridica soggettiva in capo ai privati nel procedimento, infatti, può assumere una natura diversa da quella che essa ha quando il provvedimento è formale ([86]).

E’ possibile, ad esempio, che l’amministrazione riscontri irregolarità nel documento esibito o nelle dichiarazioni rilasciate dall’istante.

Con il medesimo regolamento, inoltre, è stato determinato in giorni 60 l’ulteriore termine massimo entro cui deve essere emesso il relativo mandato di pagamento., termine che è stato elevato a 120 giorni dall’art.147 della legge 23 dicembre 2000, n.388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2001).

E’ evidente, pertanto, che se l’Amministrazione rispetta i suddetti termini, non sussistono i presupposti per la corresponsione né degli interessi corrispettivi, né degli interessi moratori ([87]).

La giurisprudenza, comunque, ha previsto che anche in assenza di un’esplicita previsione del termine dell’obbligazione esigibile mediante mandato della tesoreria e qualora sussista un’obiettiva impossibilità di determinare a priori il termine ragionevole dell’adempimento dell’obbligo a carico della P.A., questa è messa in mora dal momento dell’intimazione o richiesta scritta di adempimento ([88]). 

Le disposizioni di cui sopra, peraltro, si pongono in linea anche con il contenuto dell’art. 14 comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ad una P.A. ” il creditore non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata….né possono essere posti in essere atti esecutivi” ;la formulazione è analoga a quella di cui all’art. 615 c.p.c., che consente al debitore di proporre opposizione “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata “([89]).

Le disposizioni contenute nell’art.14 della suddetta legge sono peraltro confermate dalla legge 23 dicembre 2000, n.388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2001), la quale all’art.147 modifica l’art. 14 del d.l. 31.12.1996 elevando a 120 il termine di 60 precedentemente previsto([90]).

La ratio sottesa alle suddette disposizioni legislative obbediscono all’esigenza di garantire un congruo periodo di tempo a tutte le amministrazioni per effettuare i pagamenti, senza il rischio di subire oneri aggiuntivi od aggravi di spesa.

Anche l’attività di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali è infatti, in tali ipo,tesi, regolata da procedimenti che richiedono determinati tempi tecnici a causa dell’iter burocratico da seguire.

L’innovativo e diverso modo di amministrare delle Amministrazioni pubbliche, fondato su nuovi principi organizzativi e di funzionamento, si ispira ai recenti principi organizzativi e di funzionamento relativi alla programmmazione, alle esigenze di realizzare l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Di qui il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio, della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati raggiunti ([91]).

In linea si pone la recente Legge 24 novembre 2000, n. 340 recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi-legge di semplificazione 1999 ([92]).

D’altronde, l’importanza di queste riforme, peraltro auspicate da tempo dagli studiosi di dottrina, risiede sicuramente nel fatto che operano contemporaneamente su due versanti, quello garantista nei confronti del cittadino e quello della efficienza e della trasparenza nei confronti del potere amministrativo ([93]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) V. Spangher, voce Riparazione pecuniaria, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1023, nonché Catarinella P., Riparazione per ingiusta detenzione, in Giur. di Merito, 1993, 1091.

 In senso contrario alla costituzionalizzazione Cass. pen., Sez. un., 6 marzo 1992, in Cass.Pen., 1992, 1075, 2041.

([2]) Vedi Cordero Franco, Codice di procedura penale, Utet, 1990, p.361.

([3]) Sul carattere dell’ordinanza sono state nutrite delle perplessità originate dal fatto che i procedimenti di cui trattasi, a causa della loro importanza, richiederebbero la forma di sentenza.

Significativo al riguardo R.Vanni, Nuovi profili della riparazione dell’errore giudiziario, Padova, 1992,84; G. Aricò, Ordinanza (dir.proc.pen.) in Enc.dir., XXX, Milano 1980, 961, nonché Scomparin Laura, Riparazione dell’errore giudiziario, Digesto, Pen., XII, Utet, Torino, 1996, 326.

([4]) Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento dell’equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito in sede di corte di appello, non può trarsi la convinzione che la Corte di cassazione abbia facoltà di giudicare anche nel merito, in quanto una siffatta estensione di giudizio non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita.

Al contrario l’art. 646 comma 3 c.p.p. (al quale rinvia l’art. 315 comma ultimo c.p.p.), stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di appello gli interessati possono ricorrere per cassazione: conseguentemente il suddetto rimedio è regolato dall’art. 606 c.p.p., con le limitazioni ivi previste circa i motivi di ricorso.

Cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 1994, in Mass. Pen. Cass., 1994, fasc. 9, 100.

Nella fattispecie la Corte, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un’ordinanza del giudice di merito in quanto non era dedotta una violazione di legge, bensì semplicemente l’ingiustizia della decisione della Corte con cui era stato attribuito l’equo indennizzo.

 L’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, pur potendo essere proposta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale, deve essere presentata presso la cancelleria della Corte di appello competente e, tale formalità, è prevista a pena di inammissibilità (Cass. pen. Sez. un. 26 novembre 1997, n.14, in Cass.pen.1998, 1338, e non ammette equipollenti ( ad esempio la presentazione a mezzo del servizio postale, cfr. Cass. pen. IV sez. 28 novembre 1995, n.3862, in Giust.pen. 1996, III, 663; C. Appello, ordinanza del..; Cass. pen. sez. un., 27 giugno 2001, in www.giustizia.it7cassazione7novita7penale_14.html.

Ai sensi del combinato disposto degli art.315, comma 3, e 646, comma 3, c.p.c., deve ritenersi esteso anche al p.m. il potere di ricorrere per Cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1993, in Mass.Pen. Cass., 1995, fasc. 7, 75.

Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte d’appello, con il rito di cui all’art.127 c.p.p., decide sull’istanza deve essere deciso con procedura in camera di consiglio ex art.611 c.p.p. (Cass. Pen., sez. IV, 17 maggio 1994, in Cass. Pen., 1995, 3039 e Mass. Pen. Cass., 1995, fasc.1, 110 .

([5]) Con un’importante recente pronuncia del 6 aprile 2000 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione concessa al detenuto prosciolto ex art.314 c.p.p. non priva il ricorrente della qualità di “vittima”di una violazione dell’art. 5 par.3 conv., in quanto tale riparazione è concessa sull’unico presupposto del proscioglimento e non è accompagnata dal riconoscimento del carattere eccessivo della custodia cautelare.

Cfr. in Corriere Giur., 2000, 1435.

 Relativamente alla riparazione per errore giudiziario significativo è Cannone, Il diritto alla riparazione previsto dagli Accordi internazionali sui diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano, in RDIn, 1986, 38ss.

([6]) Non può disconoscersi che le norme pattizie contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentale e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici abbiano assunto la qualità di norme non scritte, sentite e fatte proprie dalla Comunità internazionale.

Cfr. al riguardo Barile, Lezioni di diritto internazionale, 1980 e Catarinella P., Riparazione per ingiusta detenzione, in Giur. di Merito, 1993, 1092.

([7])Amplius v. Coppetta M.G., La riparazione per ingiusta detenzione: il regime transitorio, in Cass. Pen., 1992, 361.

([8]) La novità assoluta dell’istituto spiega le problematiche applicative sorte nell’immediatezza dell’entrata in vigore del nuovo codice risolte, per esigenze di certezza giuridica, con la tesi di non applicare le nuove norme nei confronti di coloro che , pur avendo subito ingiustamente una detenzione, abbiano assistito alla definizione del procedimento prima della data del 24 ottobre 1989.

La retroattività degli effetti ex art.314 c.pc. riguarda la detenzione sofferta prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 Molto chiara in proposito Corte d’Appello Perugia, ordinanza del 27 giugno 1991, in Giur. Di Merito, 1990, 1087, nonché Catarinella P., Riparazione per ingiusta detenzione, in Giur. di Merito, 1993, 1091.

([9]) Cfr. in proposito C. Appello Milano17.1.1994, in Giur. it. 1995, 439 e 441; C. Appello di Trento, ordinanza 24.10.1996 in Foro it. 1997, II, 501 nonché Canale M., Il problema dell’appartenenza delle somme corrisposte dallo Stato a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nel caso di morte del soggetto ingiustamente detenuto, in www.giuristi.thebrain.net/zaleuco/canale.htm, p.1, laddove l’autore lamenta la scarsa chiarezza delle norme compensata, tuttavia, dalla possibilità di diverse interpretazioni della disciplina applicativa dell’istituto.

Sulla natura sostanziale e procedimentale del rinvio operato dall’art. 315, 3 comma, c.p.p., cfr. Macrì M., Il riferimento alle “conseguenze personali e familiari”derivanti dalla custodia cautelare rende effettivo il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, in Resp.Civ. e Prev., 1995, 721(nota a sent. Cass., sez. Un., 31 maggio 1995, ivi pubblicata, 712).

([10]) Non avrebbe a tal riguardo rilievo se a tale formula il giudice penale fosse pervenuto per l’accertata prova positiva di non colpevolezza o per l’insufficienza o contraddittorietà della prova, o ancora se l’assoluzione fosse stata pronunziata ai sensi del primo o del comma 2 dell’art. 530 c.p.p.

 Cfr.al riguardo Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2000, n.2365, in CED Cassazione, 2000.

([11]) Cordero è fortemente critico: “ è un diritto codificato tardi: l’assai poco decente art. 571, testo 1930 (sostituito dall’art.1 l. 23 maggio 1961 n. 504), elargiva un “ soccorso” al bisognoso. ” Cordero, Codice di procedura penale, Utet, 1990, p. 721.

([12]) Pini V., La qualificazione dell’indennizzo nella riparazione per ingiusta detenzione: parametri variabili e disorientamenti giurisprudenziali, in Giur. it. 1995, 437.

Significativa al riguardo è la sentenza della Corte costituzionale del 2 aprile 1999, n.109, in www.giust.it/cst1999-0109.htm, che dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 314, comma 1 e comma 2 c.p.p., in quanto manca , nella disciplina dell’art. 314, c.p.p., la previsione di un corrispondente diritto a favore di chi sia stato colpito non da una misura cautelare detentiva, bensì dalla misura dell’arresto in flagranza 8 artt. 380 e 381 o da quella del fermo di indiziato di delitto (art. 384).

([13]) Coppetta M.G., La riparazione per ingiusta detenzione, Cedam, 1993, p. 215 ss.

V. anche Di Palma E.M., Riparazione per ingiusta detenzione: parametri sui quali articolare il giudizio quantificatorio, in Cass.Pen., 1997, 820.

([14]) Sul punto è molto eloquente Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 728, in Cass. Pen., 2000, 1727.

([15]) Rivello P.P., Riparazione per l’ingiusta detenzione, in Digesto, Pen., XII, Utet, Torino, 1996, 347; Cass.pen., sez. IV, 25 marzo 1998, n. 970 in CED Cassazione, 1998, Cass. Pen, sez. VI, 27 gennaio 1999, n.267, in Arch. Nuova Proc. Pen, 1999, 271.

([16]) Cass. Pen., sez. VI, 27 gennaio 1999, in Cass. Pen. , 2000, 145 e in Dir. Pen. e Processo, 2000, 363; Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 267, in Arch.Nuova Proc.Pen., 1999, 271; Cass.pen., sez. IV, 15 gennaio 1997, in Cass. Pen., 1998, 1750; Cass.pen., sez. VI, 12 aprile 1995, n. 1304, in Cass.Pen., 1995, 2230 e in Giust. Pen., 1995, III, 385; Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 1992, in Giust. Pen., 1993, III, 213 e in Mass.Pen. Cass., 1993, fasc. 9, 7.

La sedes materiae in cui il procedimento per l’attribuzione di somme a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione è inserito, ossia il codice di procedura penale (artt. 314 - 315), non ne ha mutato la natura civilistica. Ne consegue, peraltro, che avverso le sentenze della Corte di cassazione in sede penale viziate da errore di fatto il rimedio esperibile, di cui all’art. 391 bis c.p.c., è senz’altro il ricorso per revocazione alla medesima Corte di cassazione, che decide con il procedimento camerale ex art. 127 c.p.p.

([17]) Ne consegue che non si applicano gli artt. 571 e 613 c.p.p. nella parte in cui consentono all’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, (cfr. Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2000, n. 2772, in CED Cassazione, 2000, e che il mandato ad litem è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile e non già da quelle del codice di procedura penale ( Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 1994, in Mass.Pen. Cass., 1994, fasc. 9, 1999, Cass.pen., sez. IV, 31 gennaio 1994 in Giust.Pen., 1994, III, 499 e in Mass.Pen. Cass., 1994, fasc. 5, 116; Cass.pen., sez. IV, 18 dicembre 1993, in Mass. Pen. Cass., 1995, fasc. 7, 73 .

 La procura speciale, pertanto, per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 365 c.p.c., va rilasciata ex professo con particolare e specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità sulla base di una ponderata valutazione della sentenza da impugnare.

Inoltre, sempre per lo stesso principio il carico delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.p., Cass. pen., sez.un., 12 marzo 1999, n. 8 in Cass. Pen., 1999, 3385.

Cfr. anche Cass. pen. sez un., 6 marzo 1992, in Cass.pen. 1992, 2035.

([18]) Nota a C. App. Palermo, ordinanza 19.11.1996, in Foro it. 1997, c. 705 e Cass. 8.7.1994 Maffezzoli

([19]) Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 2000, n. 2225 in CED Cassazione 2000.

([20] ) Cfr. Cass. pen., sez. I, 25 luglio 1991, in Riv.pen. 1992, 515. 

([21] ) Cass.pen., sez.un., 13 dicembre 1995, in Giur. It., 1997, II., 72. Cfr. anche Orlando Livia, Sulle condizioni ostative alla riparazione per l’ingiusta detenzione, in Giur. It., 1997, II, 71, che annota tale sentenza.

([22] ) Pugliatti S., Autoresponsabilita’, voce, in Enc. Dir.Giuffré, 1959, p.459.

([23]) Analizza questo rapporto Orlando Livia, Sulle condizioni ostative alla riparazione per l’ingiusta detenzione, in Giur. It., 1997, II, 73.

([24]) Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 1998, n. 2083 in Cass. pen., 2000, 478: nella fattispecie è stata censurata la condotta di un medico odontoiatra che aveva tenuto contatti con ambienti mafiosi, offrendo consapevolmente e spontaneamente le proprie prestazioni.

La suddetta condotta è stata ritenuta contributo causale della custodia cautelare, pur non essendo stata ritenuta, tuttavia, prova sufficiente della responsabilità penale, Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 1998, n. 2083 in Cass. pen., 2000, 478.

Vedi comunque anche Cass.pen, sez. VI, 11 maggio 1993 in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 70 e in Nuovo Dir., 1993, 563, ove si afferma che il giudice deve precisare quale causa di esclusione dal diritto azionato, dolo o colpa grave, ricorra.

Dello stesso orientamento anche Corte Appello Firenze, sez. I penale ordinanza del 5 luglio 2001, che respinge la domanda dell’istante, sottoposto a custodia cautelare in carcere per 44 giorni, a seguito del provvedimento del Gip presso il tribunale di Lucca, per avere scaricato rifiuti speciali nell’area di S. Rossore destinata a parco naturale protetta e sottoposta a vincolo paesaggistico, mutandone la destinazione urbanistica nonché per aver smaltito rifiuti urbani pericolosi e per truffa aggravata ai danni del comune di Viareggio e di altri comuni della zona.

Il pretore di Viareggio condannava l’imputato per tutti i reati ascrittigli, ma la Corte di Appello di Firenze dichiarava la prescrizione di tutti i reati contestati.

 La Corte ha ritenuto che nel caso di specie il soggetto abbia con colpa grave dato causa o concausato la sua detenzione, tale da far ritenere doveroso l’intervento dell’Autorità.

 Cfr. anche Cass. pen. sez. IV, 11 maggio 1993, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 83, laddove si fa riferimento ad una macroscopica negligenza, imprudenza e trascuratezza del soggetto.

 Per un’osservazione critica circa la discrasia tra le due discipline, atteso che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso pure nel caso di semplice concorso nella causazione dell’errore, v. Scomparin Laura, Riparazione dell’errore giudiziario, Digesto, Pen., XII, Utet, Torino, 1996, 322 e Scomparin Laura, La riparazione per ingiusta detenzione, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario-E. Marzaduri, VI, Torino, 1996, 411 ss.

([25]) Significativa al riguardo è Cass.pen., sez.IV, 31 gennaio 1994, in Cass.Pen., 1997, 813.

([26]) Leone G., Trattato di diritto processuale penale, vol. III, Iovene, 1961, p. 289, Leone G., La riparazione degli errori giudiziari, in Riv.it.dir. e proc.pen., 1961, 314 s; Manzini V., Trattato di diritto processuale penale, vol. III, Iovene, 1961,289; Sonani, Riparazione per ingiusta detenzione, Utet, 1993, 31.

([27]) Così Cordero F., Procedura penale, 3 ed., Giuffré, 1995, p. 522.

([28]) Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 1994, in Cass. Pen., 1997, 814. Cfr. anche Di Palma E. M., Dolo e colpa grave, cause ostative al sorgere del diritto soggettivo alla riparazione per ingiusta detenzione, in Cass. Pen., 1997, 816.

([29]) Cfr. al riguardo Cordero Franco, Codice di procedura penale commentato, Utet, 1990, p.361, nonché C. Appello Perugia, 27.6.1991, in Giur. di Merito, 1993, 1088.

I termini nimia negligentia sono tratti dalla frase di Ulpiano: culpa lata est nimia negligentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt.  

([30]) Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 1993, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 83.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale aveva ravvisato la colpa grave nelle evidenti contraddizioni del ricorrente attestatosi, pur in presenza di gravi accuse, su una linea di reticenza e mendacio.

Sulla nozione civilistica di dolo e colpa richiamati dalla giurisprudenza penale per escludere il diritto all’indennizzo.

  Pini V. In tema di quantum debeatur nella riparazione per l’ingiusta detenzione, in Giur.it. 1996,II, 147, nota 15: sulla nozione civilistica di dolo e colpa richiamate dalla giurisprudenza penale per escludere il diritto all’indennizzo v. Cass., Sez. IV, 21 settembre 1994, in Mass. uff., 1999857 in cui si sostiene che il diritto alla riparazione è escluso in ipotesi di alibi falso o mendace come qualsiasi condotta difensiva scorretta.

Restringe il dolo all’autocalunnia e alla simulazione di reato Cass., Sez.IV, 9 marzo 1994.

In tema Cass., Sez. IV, 27 novembre 1992, in Cass. Pen., 1993, 1741; Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 1992, in Cass.Pen. , 1993, 1742; Cass. pen., Sez.I, 20 gennaio 1992, in Giust.Pen., 1992, III, 512.

( [31]) Cfr. Catarinella P., La natura e la rilevanza della colpa grave nel procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione e gli oneri posti in capo al ricorrente ai fini della giusta determinazione dell’equo indennizzo, in Giur. di Merito, 1996, 959.

Per la nozione di dolo e colpa vedi Mantovani F., Diritto penale……….

([32]) Cass.pen., sez.un., 13 dicembre 1995, in Giur. It., 1997, II., 72. Cfr. anche Orlando Livia, Sulle condizioni ostative alla riparazione per l’ingiusta detenzione, in Giur. It., 1997, II, 71, che annota tale sentenza.

([33]) Mantovani F., Esercizio del diritto, in Enc.dir., vol.XV, Giuffré, 1966, 651.

 L’Autore risolve la questione configurando in capo all’imputato non in diritto di mentire, quanto un diritto a non essere costretto a dire il vero.

Cfr. anche Felicioni P., Condizioni ostative al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ed esercizio del diritto di difesa: spunti problematici, in Cass.Pen., 1996, 2164, ss.

Sulla questione dibattuta dell’indispensabile equilibrio tra diritto al silenzio e difetto di collaborazione penalmente sanzionabile, vedi ampiamente, Orlando L., Sulle condizioni ostative alla riparazione per l’ingiusta detenzione, in Giur. It., 1997, II, 74; Grevi, Nemo tenetur se detegere: interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972, 135ss.; Grevi, Diritto al silenzio ed esigenze cautelari nella disciplina della libertà personale dell’imputato, in Politica del diritto, 1994, 531; Cordero F., Errore giudiziario e riparazione pecuniaria, in Jus, 1963, 297; Petrella, Le impugnazioni nel processo penale, II, Milano, 1965, 740, ss.; Lami L., Omnis tenetur se detegere. L’abolizione del diritto al silenzio nelle indagini su affari e politica, in Cass. Pen., 1995, 2437,ss.; Gallo M., Il concetto unitario di colpevolezza, Giuffré, 1951, 123ss.;

Con riferimento al processo penale inglese, riportato anche da Felicioni P., op cit., 2164 vedi Zuckerman A.A.S., Trial by Unfair Means – The report of the working Group on the right of silence, in The criminal Law Review, dicembre 1989, 855 ss.

 Zuckerman riferisce che in Inghilterra il diritto al silenzio comprende il diritto al silenzio in senso stretto, il privilegio contro l’autoincriminazione, la libertà di non cooperare con l’autorità giudiziaria.

Aggiunge anche che si deve riscontrare un’incidenza negativa sul diritto al silenzio a seguito dell’entrata in vigore, nel 1995, del Criminal Justice and Public Order Act 1994, in cui è previsto che il giudice, in alcune circostanze, è legittimato a trarre conclusioni dal silenzio mantenuto dall’accusato durante l’interrogatorio di polizia.

L’analisi si sposta, dunque, all’analisi dell’art.384 c.p. e sul rapporto tra diritto alla difesa e diritto alla riparazione, con particolare riferimento ai limiti e al diritto alla strategia difensiva dell’imputato.

Nell’Irlanda del Nord, già nel 1988, si è proceduto all’abolitio del diritto al silenzio, così come a Singapore: il tacere autorizza una inferenza probatoria e può costituire elemento utile ai fini del convincimento sul; le condotte di non collaborazione sono ritenute sintomatiche dell’esistenza di un periculum rilevante in sede cautelare.

V. in particolare Lami L., Omnis tenetur se detegere.op. cit. in Cass. Pen., 1995, 2437,ss., che è fortemente critica relativamente alla prassi giudiziaria di questi ultimi anni.

Sarebbero infatti state disattese le direttive del nuovo c.p.p., là dove nella relazione al progetto preliminare si è voluto escludere ogni strumentalizzazione delle misure cautelari, al fine di evitare scopi estorsivi di confessioni.

Cfr. Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, in G.U., supp. ord. n. 2, del 24 ottobre 1988, n. 250, p. 72.

Eloquenti sono gli artt. 208, 209, comma 1 e 198 comma 2, c.p.p., in ordine al diritto a non autoincriminarsi e a non collaborare.

“Tuttavia la prassi giudiziaria…ha completamente capovolto la regola normativa, al punto che sembra più corretto inferirne l’esistenza del principio omnis tenetur se detegere”, Lami L. op. cit., 2437.

In realtà, pur non mancando pronunce che conferiscono al silenzio una impronta latamente inquisitoria e un valore di indizio di pericolosità sociale ( v. Cass.pen., sez. VI, 25 gennaio 1993, in Cass. Pen., 1994, 2491), vi sono numerose altre pronunce che vietano la possibilità di trarre dal silenzio qualsiasi conseguenza negativa per l’imputato.

Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 1992, in Cass. Pen., 1993, 1177; Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 1994, in CED Cassazione, nonché Corte cost., 22 giugno 1994, n. 267, in Giust. pen, 1994, I, c.300.

([34]) Per questo ragionamento cfr. Cass.pen., sez. un., 13 dicembre 1995, in Giur.it., 1997, II, 73.

([35]) Corte cost., 3 dicembre 1993, n. 426, in………

([36]) Giova ricordare in proposito Taormina, Diritto processuale penale, I, Torino, 1995, 518, ss.

([37]) Cass., sez.un., 13 dicembre 1995, in Giur.It., 1997, II,75 ss.

Per quanto riguarda i doveri del cittadino la sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della mancata previsione di inescusabilità dell’ignoranza della legge penale, ha evidenziato i comportamenti del corretto cittadino rispetto ai doveri civili e sociali.

Sarebbe la stessa ratio della legge a contenere un’esplicita sollecitazione alla correttezza e al rispetto delle norme di convivenza, ben oltre al divieto di violazione della legge penale.

([38]) Al riguardo molto eloquente è Cass., sez.un., 13 dicembre 1995, in Giur.It., 1997, II,75 ss., che argomenta anche in riferimento all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

 La lettura della norma andrebbe, infatti, letta secondo il senso comune delle parole usate e della connessione di esse: conseguentemente, il dare causa o concorrere a dare causa (ossia la condotta riferibile a colui che chiede la riparazione), deve logicamente precedere il fatto fonte della pretesa.

 Nella struttura sintattica, continua la sentenza, della norma non esistono vuoti da colmare mediante lavoro di interpretazione: lessicalmente il dar causa deve precedere l’effetto (la detenzione).

Secondo gli assunti della sentenza talune teorizzazioni astratte si porrebbero in contrasto con il dato positivo.

([39]) Cfr. ancora Cass.pen., sez. un., 13 dicembre 1995 cit.77.

([40]) Per altre sentenze in tal senso vedi anche Cass.pen., sez.IV, 9 luglio 1992, in Cass. Pen., 1993, 621; Cass.pen., sez.IV, 30 novembre 1993, in Arch.Nuova Proc, Pen., 1994,201; Cass.pen., sez. IV, 17 dicembre 1992, in Cass.Pen., 1993, 2905.

([41]) Cfr. Corte appello Catania, 3 aprile 1996, in Giur. di Merito, 1996, 960.

([42]) Catarinella P., La natura e la rilevanza della colpa grave nel procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione e gli oneri posti in capo al ricorrente ai fini della giusta determinazione dell’equo indennizzo, in Giur. di Merito, 1996, 960.

([43]) La soppressione dell’aggettivo equo dall’art. 643 c.p.p. è avvenuta su suggerimento della Commissione parlamentare, giacché l’aggettivo è stato ritenuto incongruo rispetto ai parametri di cui al comma 1 dell’art.634. Cfr. al riguardo Il parere della Commissione parlamentare sul progetto preliminare del 1988, in Conso –V. G., Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi – delega ai decreti delegati, vol. IV, Cedam, 1990, p. 1370.

([44]) Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 1993, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 83.

([45]) Cass.pen. sez. IV, 20 febbraio 1997, n. 485, in Cass. Pen. 1998, 1748.

Nella fattispecie la cassazione ha ritenuto incensurabile la decisione della Corte di Appello di non acquisire l’intero fascicolo processuale, considerandolo irrilevante alla stregua degli atti, da cui risultavano gli estremi dell’ingiustizia della detenzione.

([46] ) Cass 30.4.1993, in Foro It. Rep.1994, voce Errore giudiziario e ingiusta detenzione.

Sulla buona fede v. la belle pagine di Bigliazzi Geri L., Buona fede nel diritto civile., Digesto, Priv., ….Utet, Torino, 199 , 154 ss.

([47]) Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2000, n. 2365, in CED Cassazione, 2000.

([48] ) Cass. pen. sez. IV, 9 maggio 1996, in Cass. Pen., 1997, 1840.

 La suddetta sentenza accoglie il principio della causazione della soccombenza, laddove il convenuto abbia dato causa al giudizio, contrastando con eccezioni infondate la domanda ( concezione sanzionatoria). Cfr. in tal senso anche Cass. civ.., 1 settembre 1989, in Giust. Civ. 1989, 913, n. 3835; Cass. civ. sez. I, 10 dicembre 1988, in Giust. Civ., 1988, 1642, n. 6722.

In dottrina Carnelutti, Causalità e soccombenza in tema di condanna alle spese, in Riv. Dir. Proc., 1956, II, p. 241; Pajardi, La responsabilità per le spese e i danni del processo, Giuffré, 1959, p.99.

Per il principio formale, invece, la soccombenza è determinata dal semplice fatto oggettivo del provvedimento di condanna.

Contra Molinari F.M., In tema di condanna alle spese nel procedimento per ingiusta detenzione, in Cass.Pen., 1997, 1840ss., Per il principio formale, invece, la soccombenza è determinata dal semplice fatto oggettivo del provvedimento di condanna.

Mandrioli C., Corso di diritto processuale civile, Giappichelli,…….., Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi., a cura di Ricci, Giuffré, 1959, p. 99; Chiovenda, La condanna nelle spese, 2 ed., Ed. Foro italiano, 1935, 169.

([49]) C. Appello di Trento, ordinanza 24.10.1996 in Foro it. 1997, II, 501; Rivello P.P., Riparazione per l’ingiusta detenzione, in Digesto, Pen., XII, Utet, Torino, 1996, 347.  Sui provvedimenti di volontaria giurisdizione esulla assenza del carattere della contenziosità cfr. Cass.civ., 9 dicembre 1985, n. 6223, in Dir. famiglia, 1986, 471.

([50]) Cfr. Di Palma E.M., Riparazione per ingiusta detenzione: parametri sui quali articolare il giudizio quantificatorio, in Cass.Pen., 1997, 820 e Dinacci F.R., La riparazione per ingiusta detenzione. Profili sistematici e spunti interpretativi, in Giur.Di Merito, 1992, 423, nonché Cass. pen., sez. VI, 25.1.1999, n. 233 in Cass. Pen., 2000, 438.

Quest’ultimo ribadisce che il concetto di equa riparazione integra un superamento di quello di risarcimento del danno, perché si fonda su un vero e proprio diritto soggettivo pubblico che rinviene la sua causa nell’ingiustizia della carcerazione sofferta.

Vedi anche Giocoli Nacci P., Il principio costituzionale della riparazione degli errori giudiziari, in Dir.soc., 1986, 532, ss.

Già in epoca risalente nel tempo la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, a proposito dell’errore giudiziario, che ….Il concetto di riparazione pecuniaria costituisce un superamento in senso estensivo di quello di risarcimento del danno; infatti il contenuto il contenuto di essa non è solo la rifusione dei danni materiali, ma anche la corresponsione di utilità che valgano in qualche modo a compensare la vittima della sofferenza morale prodotta dall’errore giudiziario, con la fondamentale finalità di consentirle, per quanto possibile, un reinserimento normale nella vita sociale in condizioni di tranquillità e di sufficienza per sé e per la famiglia in rapporto alle condizioni sociali, morali ed ambientali proprie di essa

( Cass. pen., 29.10.1971, in GP, 1972, III, 752, riportato in Scomparin Laura, Riparazione dell’errore giudiziario, Digesto, Pen., XII, Utet, Torino, 1996, 324, nota n.11.

([51]) Come ad esempio C. App. Perugia, 27.6.1990, in Giur.it., 1990, II, 434; Cass.pen., sez. un., 13 gennaio 1995, n. 1 in Giur. It., 1996, II, 144 e, inoltre Scomparin Laura, Riparazione dell’errore giudiziario, Digesto, Pen., XII, Utet, Torino, 1996, 323 cit.

Si approfondisce la differenziazione della riparazione pecuniaria per errore giudiziario dal concetto di risarcimento del danno in senso proprio, giacché il danno da errore giudiziario si amplia ricomprendendo il danno in tutte le sue forme: danno patrimoniale, non patrimoniale, diretto, indiretto, emergente, lucro cessante. La vittima può inoltre ottenere, in un’ottica di ristabilimento dello lo status quo ante, la pubblicazione della sentenza di proscioglimento.

([52]) Di Palma E.M., Riparazione per ingiusta detenzione: parametri sui quali articolare il giudizio quantificatorio, in Cass.Pen., 1997, 820, Zappalà E., in Commento alla l. 13 aprile 1988, n. 117, art. 14, in Legisl.pen., 1988, 331; Scotti, La responsabilità civile dei magistrati, Jovene, 1988, 84.

E’ da precisare che l’ingiusta detenzione può essere determinata dal concorso di soggetti non esercenti le funzioni giurisdizionali (come testi o persone offese inattendibili), App. Perugia, 27.6.1990, in Giur.it., 1990, II, 434.

Per una disamina del principio di separazione tra l’azione di responsabilità e quella di riparazione cfr. Sottani S., In tema di equa riparazione dell’ingiusta detenzione, nota a A. Perugia, 27 giugno 1990, Lamkhanat, in Giur.. It., 1990, II, 430, Zappalà, E art. 14, in op.cit., in Legisl.pen.,331; Scotti, La responsabilità civile dei magistrati, Napoli, 1988, 84. Cfr. al riguardo Capponi, Art.14, in Commento alla L.13.4.1988, n. 117, in Le nuove leggi civili commentate, a cura di Picardi e Vaccarella, 1989, 1386, riportato da Sottani già cit.: “Con la disposizione in esame si è in presenza di una norma ricognitiva, con riferimento all’art.571 c.p.p. 1930, e programmatica, rispetto alle disposizioni dell’allora emanando nuovo codice di procedura penale”.

Cfr. anche Corte d’appello di Firenze, ordinanza del4 maggio 2001, depositata il 4 luglio 2000: l’indennizzo previsto dall’art. 314 non va confuso con il risarcimento del danno che è istituto ontologicamente diverso; tale indennizzo va determinato secondo criterio equitativo.

([53]) L’esigenza della legge 111/1988 è quella di garantire il bilanciamento della tutela dei privati con l’indipendenza della funzione giurisdizionale.

V. amplius Macrì M., Risarcimento danni per ingiusta detenzione tra difficoltà di applicazione e prospettive indennitarie, in Resp. Civ. e Prev., 1998, 1046 ss nonché la sentenza che annota, Cass., sez. I, 23 dicembre 1997, n. 13003, in  Resp. Civ. e Prev., 1998, 1042 ss.

([54]) Cass. pen. sez. IV, 30 novembre 1993, in Mass. pen. cass. 1994, fasc. 7, 119 e in www.studiocelentano.it/publications_and_thesis/Peirone/appendice.htm. Nella fattispecie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. nel ricordare che già' nella legge sono indicati dei parametri – limite massimo 1 miliardo- che sono stati ulteriormente specificati dall'elaborazione giurisprudenziale,che tiene conto di vari elementi, come durata della detenzione; detenzione agli arresti domiciliari, che genera conseguenze diverse; natura dei danni rilevanti; somme che spettano a titolo di indennizzo e non risarcimento del danno, ha osservato che il provvedimento impugnato non ha proceduto al calcolo delle varie componenti che possono determinare l'indennizzo ed è pervenuto, con ragionamento carente alla determinazione del "quantum" senza il necessario approfondimento (V. Cass.pen.sez. IV, 22 novembre 1994, in Giust.pen. 1995, III,639).

([55]) In tal senso Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 1992, n. 387, in Cass. Pen., 1993, 629.

([56]) La casistica, amplissima, annovera l’incensuratezza, le condizioni economiche del soggetto, il pregiudizio psicofisico, il danno all’immagine, lo strepitus fori, le modalità di esecuzione della custodia, la gravità del reato contestato, la perdita di lavoro, Pini Valeria , In tema di quantum debeatur nella riparazione per l’ingiusta detenzione, in Giur.it. 1996,II, 146.

Sullo strepitus fori cfr. anche Cass. pen. sez.un., 31 maggio 1995, in Resp. Civ. e Prev., 1995,719

([57]) Come Cass., sez. I, 17 gennaio 1992, in Riv.pen. 1992, 997, che ha ritenuto di non ravvisare carenza o manifesta illogicità della motivazione qualora il giudice fissi l’importo della riparazione con esclusivo riferimento al dato obiettivo della durata del periodo di privazione della libertà.

([58]) Cfr. Catarinella P., Ancora in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, in Giur. di Merito, 1994, 675. Sull’equità v. Grasso E., Equità (giudizio di), in Digesto, Priv., Utet, VII, 470, ss.

([59]) Cass. pen., sez. un., 13 gennaio 1995, in Giur. Pen., 1996,150; Cass. Pen., sez. I, 14 marzo 1991, in Cass.Pen., 1992, 361.

([60] ) Cass. pen. sez. un, 13 gennaio 1995, in Giur. it. 1996,II, 144, e in Resp. civ. e prev. 1995, 712.

L'ordinamento conosce infatti una tutela risarcitoria gradata per l’ingiusta limitazione della libertà.

 La limitazione derivante da condotte costituenti reato (del giudice o di altri) corrisponde ad un risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali (materiali e morali) e non, secondo le disposizioni del c.c.

Alla limitazione derivante dal comportamento doloso o colposo del magistrato, non costituente reato, corrisponde una tutela risarcitoria integrale, che esclude il danno morale, risarcibile solo in correlazione a un fatto reato.

Vi è poi la riparazione dell'errore giudiziario, per il quale non vengono indicati limiti massimi di quantificazione e che deve commisurarsi alla durata dell'espiazione della pena (non necessariamente privativa di libertà) e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna; infine, quale sistema indennitario di chiusura, l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa e perciò la quantificazione dell'indennizzo, correlata alla sola privazione della libertà, deve, in relazione al principio di uguaglianza degli uomini avanti alla legge, tendenzialmente adeguarsi, salvo gli aggiustamenti indicati, alla durata della carcerazione.

([61]) Sul punto v. Bianca M., La responsabilità, Vol. V, 136 ss.

([62] ) Ipotesi di autoresponsabilità si ravvisano comunemente in materia di attività precontrattuale ( art. 1337 c.c.), di condizioni generali di contratto, (art.1338, c.c.), di dichiarazione negoziale e di errore (art.1428, c.c. 1431, c.c., 2036 c.c.), di scioglimento di società rispetto ad un socio e pubblicità (art. 2290, c.c.).

Si afferma inoltre che la legge processuale civile sia basata sul suddetto principio.

In diritto penale si ravvisa nelle ipotesi di consenso dell’offeso e di legittima difesa. Cfr. al riguardo Pugliatti S., Autoresponsabilita’, voce, in Enc. Dir.Giuffré, 1959, p.459 ss. Cfr. anche, in relazione alla possiblità di configurare la provocazione fatto colposo che ha concorso a cagionare il danno, con conseguente diminuzione del riasarcimento ex art. 1227 cc., Juri Rudi, Responsabilità extracontrattuale. Brevi riflessioni sul rapporto tra provocazione e concorso del fatto colposo del danneggiato, in www.diritto.dalweb.it.

([63] ) Cass., sez.III, 30.4.1999, in … nonché Catarinella, op. cit. 1093.

([64] ) così Cass., sez.IV, 06.10.1994, in CED Cassazione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, d’altronde, non manca di ribadire che quello di ragionevolezza è il canone generale per la Pubblica amministrazione.

Per tutte cfr. CdS, sez. IV, 30 novembre 1992, n. 922, in CS, 1992, I, 1159 e CdS., sez. VI, 22 ottobre 1992, n. 787, in CS, 1992, 1434.

Il principio di ragionevolezza non solo costituisce il limite interno alla discrezionalità, ma si configura pure come principio normogenetico del procedimento, Villalta R. e Sala G., voce Procedimento amministrativo, in Digesto discipline pubblicistiche, XI, Utet, p. 596.

([65] ) Cass., sez. IV, 9.7.1992, n.288, in Cass. pen., 1993, p. 635

([66] ) Cass., sez. IV, 11.6.1997, in….

([67]) La riparazione ex art. 643 c.p.p. può essere di qualunque ammontare, quell’ex art. 315 comma 2, c.p.p. prevede che “l’entità della riparazione non può in ogni modo eccedere un miliardo di lire”.

Precedentemente la somma prevista era di 100 milioni, ed è stata aumentata con l’art. 15, comma 1, lett. a), della L.16 dicembre 1999, n. 479.

Il motivo ispiratore dell’intervento normativo è stato individuato nell’assoluta necessità di adeguare l’entità della cifra da corrispondere a coloro i quali sono stati, loro malgrado, protagonisti di fatti erroneamente ritenuti criminosi e che, per questo hanno subito un’ingiusta detenzione.

Cfr. al riguardo la relazione al disegno di legge, in www.senato.it/leg/13/BGT/Testi/ Ddlpres /oooo138.htm..

In teoria il danno potrebbe essere ritenuto incalcolabile ma la norma deve conferire il carattere della certezza.

Al riguardo non mancano, tuttavia, le critiche.Vedi ad esempio Sottani S., In tema di equa riparazione dell’ingiusta detenzione, nota ad A. Perugia, 27 giugno 1990, Lamkhanat, in Giur. It., 1990, II, 432: ”Non convince la scelta codicistica, dettata presumibilmente da ragioni di bilancio, di fissare aprioristicamente un tetto massimo …per l’entità delle riparazioni.

Tale statuizione, oltre a rappresentare implicitamente un sintomo di sfiducia nei confronti dell’oculatezza dei provvedimenti giudiziali limitativi della libertà personale, rappresenta un’arbitraria privazione di tutela nei confronti dei provvedimenti giudiziali di particolare lesività”.

([68] ) Cass.pen., sez. IV, 31 gennaio 1994, in Mass. Pen. Cass., 1994, fasc. 9, 34.

([69] ) C.A. Palermo, ordinanza 19.11.96, in Foro it., 1997, c. 705.

([70] ) vedi al riguardo Catarinella, Riparazione per ingiusta detenzione, in Giur. di Merito, 1992, 1092 e Canale M., cit. Il problema dell’appartenenza delle somme corrisposte dallo Stato a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nel caso di morte del soggetto ingiustamente detenuto, in www.giuristi.thebrain.net/zaleuco/canale.htm, p. 2, laddove facendo un exursus sul diritto alla riparazione in caso di eredità, ritiene pressoché scontato che il diritto suddetto sorga in testa agli eredi a titolo originario, non derivando da rapporti di tipo successorio con il de cuius; “all’erede viene riconosciuta una somma di denaro posta in realazione alle sofferenze ed ai disagi da lui sofferti a causa della detenzione poi risultata ingiustificata. Secondo tale interpretazione dunque, le somme liquidate non si considerebbero somme di proprietà del de cuius e conseguentemente, non dovrebbero essere incluse tra i beni ereditari”.

([71] ) App. Perugia, 27.6.1990, in Giur.it., 1990, II, 435.

Osserva la Corte che “la riparazione è commisurata alla durata dell’espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dall’ingiusta detenzione sofferta…ritiene questa Corte che la valutazione di equità sia pur sempre postulazione di giuridicità di fatti dedotti e di parametri da prendere nel debito esame ai fini della quantificazione dell’equa riparazione.”

Cfr. anche C. Appello Perugia, 27.6.1991, in Giur. di Merito, 1993, 1090 nonché Catarinella P., Riparazione per ingiusta detenzione, in Giur. di Merito, 1993, 1089.

([72] ) Cfr. C.App. di Palermo in Foro it., 1997, c. 706.

([73] ) E’ da precisare che l’ingiusta detenzione può essere determinata dal concorso di soggetti non esercenti le funzioni giurisdizionali ( come testi o persone offese inattendibili), App. Perugia, 27.6.1990, in Giur.it., 1990, II, 434.

Per una disamina del principio di separazione tra l’azione di responsabilità e quella di riparazione cfr. Sottani S., In tema di equa riparazione dell’ingiusta detenzione, nota a A. Perugia, 27 giugno 1990, Lamkhanat, in Giur.. It., 1990, II, 430, Zappalà, art. 14, in Commento alla L. 13.4.1988, n. 117, in L.P., 1988, 331; Scotti, La responsabilità civile dei magistrati, Napoli, 1988, 84. Cfr. al riguardo Capponi, Art.14, in Commento alla L.13.4.1988, n. 117, in Le nuove leggi civili commentate, a cura di Picardi e Vaccarella, 1989, 1386, riportato da Sottani già cit.: “Con la disposizione in esame si è in presenza di una norma ricognitiva, con riferimento all’art.571 c.p.p. 1930, e programmatica, rispetto alle disposizioni dell’allora emanando nuovo codice di procedura penale”.

Cfr. anche Corte d’appello di Firenze, ordinanza del4 maggio 2001, depositata il 4 luglio 2000: l’indennizzo previsto dall’art. 314 non va confuso con il risarcimento del danno che è istituto ontologicamente diverso; tale indennizzo va determinato secondo criterio equitativo.

([74] ) Cass., sez. IV, 31 gennaio 1994, in Cass. Pen., 1997, 820 e Cass. Pen., sez. IV, 17 maggio 1994, in Cass. Pen., 1995, 3039 e Mass. Pen. Cass., 1995, fasc.1, 110.

Per la nozione di interesse vedi Bianca, Diritto civile, le obbligazioni, p. 174. Comunemente si definiscono gli interessi prestazioni pecuniarie accessorie e percentuali rispetto ad una prestazione principale, determinate dal decorrere del tempo.

 Rispetto alla loro causa gli interessi si distinguono in remunerativi e risarcitori.

I primi rappresentano un compenso percentuale periodico scaturente dal vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore.

 I secondi, definiti anche moratori, costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno per il ritardo nel pagamento dei debiti di denaro.

([75]) Il debitore é automaticamente in mora se si tratta di risarcimento da fatto illecito (1219, comma 2, c.c.). Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni da fatto illecito hanno natura compensativa, essendo finalizzate ad evitare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardo con cui gli viene consegnato l’equivalente pecuniario.

 Cfr. al riguardo Bianca p. 187 e Cass. 20.12.1976, n. 4694, e Cass.16 giugno 1987, n. 5287, in Mass., 1987.

([76]) Cass., sez. IV, 9.7.1992, n.288, in Cass. pen., 1993, p. 635; Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 1993 in Mass.Pen. Cass., 1994, fasc. 7, 119.

([77]) Cass.pen., sez. IV, 17 maggio 1994, in Arch. Nuova Proc. Pen., 1994, 835.

([78]) Cass.pen., sez. IV, 6 ottobre 1994, in Mass., fasc. 6, 102.

([79] ) Cass., sez. IV, 9.7.1992, n.288, in Cass. pen., 1993, p. 635.

 Non mancano, tuttavia, sentenze in senso contrario, come Cass.pen., sez. III, 30 aprile 1999, in CED Cassazione o Cass.pen., sez.IV, 17 dicembre 1992, in CED Cassazione, ove si specifica che gli interessi moratori, nella misura legale, attribuita all’istante a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, vanno riconosciuti, se richiesti, con decorrenza dal momento in cui il provvedimento attributivo consegue il passaggio in cosa giudicata.

([80]) I crediti certi e liquidi diventano senz’altro esigibili alla scadenza del termine a prescindere dalla circostanza che sia stata regolarmente esperita la procedura di pagamento, cfr. Cass.Sez. Un. 8 giugno 1985 Barone,………

Tar Campania, sez. Salerno, 15 giugno 1984, n. 195, in Foro Amministrativo 1985, 286.

([81]) Bianca, diritto civile, l’obbligazione, p. 204

([82]) Cass., sez. I, 21.04.1999, n. 3944, in Mass., 1999; nonché la recente Cass.16.3.2000, n. 3032, in Foro It. 2000, I, 1357.

([83]) Cass. Su, 1985, n.3451, in Foro It, 1985, I, 1619 e in Giust. Civ., 1985, I, 2503.

Cfr. al riguardo Cass.pen., sez. IV, 1 dicembre 1992, in Cass. Pen., 1994, 1903 e in Mass. Pen. Cass., 1994, fasc. 8, 62, laddove si specifica che poiché l’ingiusta detenzione prescinde dal tutto dal dato dell’illiceità che ha come fatto generatore un atto illecito non imputabile, non sono ravvisabili il diritto alla rivalutazione della somma liquidata e il diritto agli interessi.

L'’onere di corrispondere gli interessi potrà sorgere solo dopo che l’amministrazione richiesta del pagamento non vi provveda sollecitamente.

Diversamente, invece, Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 1992, in Mass. Pen. Cass., 1993, fasc. 9, 10.

([84]) L’iter integra un vero e proprio procedimento amministrativo; si applicano, pertanto, le norme della legge 241 del 1990 (come l’art.7 e 8 della legge medesima in materia di comunicazione dell’avvio del procedimento di autorizzazione al pagamento: ai fini della relativa istruttoria l’Amministrazione invita l’interessato a inviare copia di un documento di identità e a voler restituire un modulo precedentemente inviato debitamente compilato e sottoscritto).

In tema di procedimento amministrativo vedi da ultimo Sandulli A., Il procedimento, in Tratt. di dir. amministrativo, a cura di Sabino Cassese, Milano, Giuffré, 2000, p. 1003, ss.

Sulla comunicazione dell’avvio del procedimento vedi G. Virga, La partecipazione al procedimento amministrativo, Padova, Cedam, 1997 e Corpacci A., La comunicazione dell’avvio del procedimento alla luce dei primi riscontri giurisprudenziali, in Reg. 1994, 318 ss.

([85]) Cfr. al riguardo Tedeschini F., voce Procedimento amministrativo, in Enc. del Dir., aggiornamento, p.873; Brugaletta F., La partecipazione dei privati nel procedimento amministrativo: orientamenti della legislazione e della giurisprudenza, in Giur. Amm. siciliana, 1993, n. 4, p. 944 e in www.diritto.it/articoli/amministrativo/partec_privati.html.

 L’omissione da parte della P.A. della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge, rilevabile dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista e determina l’illegittimità del provvedimento adottato.

Sulle norme secondarie della legge 241/90 in materia di partecipazione interessante è la circolare della Presidenza della Regione Sicilia, del 20 gennaio 1992, n.634, in Giur. Amm. Siciliana, 1992, 216.

([86]) Giglioni F. e Lariccia S.,voce Partecipazione dei cittadini, in Enc. Dir., p.958, Zito, Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996, 77 ss.

Cfr. sulla carenza di istruttoria CdS 14 novembre 2000, in CED Cassazione.

([87]) Gli interessi moratori, in ogni caso, devono costituire oggetto di espressa domanda.

 Non possono ritenersi compresi nella domanda di pagamento del capitale in quanto sono da considerarsi una prestazione autonoma.

 Conseguentemente, il giudice che attribuisce gli interessi non espressamente richiesti, incorre nella violazione di cui all’art. 112 c.p.c.

 Cfr. al riguardo Cass. civ. del 10 novembre 1998, in www.jei.it/novita_giurisprudenziali/procedura_civile/119810_004_pcc.htm., ma già si era pronunciata in tal senso Cass. 25 gennaio 1978, n.336, in CED Cassazione ?? Cfr. anche Cass. civ. 10 novembre 1998, n. 11315, in www.jei.it/novita_giurisprudenziali/procedura_civile/119810_005_pcc.htm., che affronta il problema della data di decorrenza degli interessi sulle somme ricevute in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata.

L’obbligo di pagamento di tali interessi, difatti, decorre dalla data effettiva della percezione della somma, non essendo riconducibile allo schema della condictio indebiti, bensì ricollegandosi ad una specifica esigenza di ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla decisione annullata, che prescinde dalla buona o mala fede dell’accipiens tenuto a sopportare il rischio dell’attuazione della tutela giurisdizionale invocata.

Con pari decorrenza devono essere attribuiti eventuali ulteriori danni di cui all’art. 1224, c.c.

([88]) Cass. sez. I, 17 luglio 1997, n. 6554, in CED Cassazione.

([89]) Cfr. il parere dell’Avvocatura dello Stato 11.3. 1998 n. 33526-7.

([90]) Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000-Supplemento Ordinario n. 219 e in www.parlamento.it/parlam/leggi/eleletip.htm.

([91]) Mellone C., La riforma del bilancio dello Stato e i suoi rapporti con la riforma del sistema dei controlli ex d.l. 286/99, in www.dititto.it/articoli/contabilita_pubb/mellone.html.

([92]) Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000 e rinvenibile in www.parlamento.it/parlam/leggi/003401.htm

([93]) V. gli atti parlamentari, discorso del Prof. Nigro in occasione dell’insediamento della sottocommissione per la revisione della disciplina dei procedimenti amministrativi (dicembre 1983), riportati da Brugaletta F. cit.p. 946.

Negli U.S.A. il più recente rapporto dell’amministrazione Clinton per migliorare la P.A. è sintetizzato simbolicamente nel taglio del red tape ossia quel nastrino rosso che lega le pratiche ammassate sulle scrivanie, cfr. Resta D., Il vero volto della riforma del procedimento amministrativo, in T.A.R., 1993, II, 39, nonché Brugaletta F. cit. 947.