www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea recenti pronunce in tema di APPALTI,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, OPERE PUBBLICHE, RICORSO GIURISDIZIONALE. - SCRIVETECI!

 

 

 

•  TAR Toscana, Sez. I, 26 novembre 2008, n. 2983

Pres. Cicciò

Rel. Massari

Ric. Vodafone Omnitel

Res. Comune di Fauglia

 

 

punto elenco

Atto amministrativo - Autorizzazione - Adeguamento di stazione per telefonia mobile - Preavviso di rigetto ex art. 1o - bis, l. n. 241 del 1990 - Necessità

 

La disposizione incardinata nell'art. 10 - bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 relativa al preavviso di rigetto ha una portata di carattere generale; pertanto, esclusi i procedimenti menzionati esplicitamente dal secondo comma dello stesso art. 10 - bis su menzionato, il prevviso si applica anche nei confronti dei procedimenti per l'adeguamento delle stazioni di telefonia mobile (art. 87, Decreto Legislativo n. 259 del 2003).

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV,  ordinanza, 29 luglio 2008, n. 3992
    Pres. Trotta
    Rel. Leoni 
    Ric. Presidenza Consiglio dei Ministri

    Res. Codacons  ed altri 

 

 

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Demanio e patrimonio - Aeroporto Dal Molin di Vicenza - Ampliamento delle strutture aeroportuali dell’esercito degli Stati Uniti d'America - Autorizzazione del Ministero della Difesa - Natura giuridica di atto politico - E' tale -  Annullabilità o sospensione da parte del giudice amministrativo -  Esclusione 

 

 

 

 

Ha natura di atto politico, essendo riconducibile ad attività di carattere internazionale intercorrenti  fra Stati, il provvedimento col quale il Governo italiano ha autorizzato l’ampliamento della base  degli U.S.A. ubicata all'interno del territorio del Comune di Vicenza; pertanto,  tale provvedimento, in quanto atto politico, si sottrae al sindacato  di legittimità da parte del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 3,1 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054.

 

 

(Per un precedente del Consiglio di Stato in tema di atti politici, si veda Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452, in tema di scioglimento di un movimento politico sulla base della così detta legge "Scelba").  

 

(Sulla differenza tra atti politici, atti a movente politico e atti di alta amministrazione si veda: Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del provvedimento amministrativo, Cedam, 2002; e  Maurizio DE PAOLIS, L'atto amministrativo, Maggioli Editore, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Sez. I Quater, 18 luglio 2008, n. 6959
    Pres. Guerrieri
    Rel. Mangia
    Ric. Savo M. e Cavallaro C. 
    Res. Comune di Roma 
     

 

 

 

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Edilizia ed urbanistica - Edilizia - Abusi- Ordinanza di demolizione - Motivazione - Presupposti di fatto - Sufficienza

 

 

 

In materia edilizia, l’obbligo di motivazione delle ordinanze di demolizione deve essere rispettato in maniera essenziale e senza inutili formalismi; pertanto, tale obbligo contemplato dall'art.3, L. n. 241 del 1990 viene assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (come la constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo titolo abilitativo), che poi determinano l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. VI,  18 giugno 2008, n. 3002 
    Pres. Barbagallo
    Rel. Chieppa 
    Ric. Ministero per i beni e le attività culturali ed altri 

    Res. Eurogefi s.p.a.

 

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Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Art. 7, L. n. 241 del 1990 - Modalità prescritte per le notificazioni degli atti giudiziari - Inapplicabilità - Invio mediante raccomandata con avviso di ricezione - Sufficienza

 

 

 

La L. 7 agosto 1990, n. 241 non prevede che la comunicazione di avvio del procedimento debba essere inviata con le modalità prescritte per le notificazioni degli atti giudiziari;  pertanto,  deve ritenersi che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di inizio del procedimento sia pienamante idoneo a dimostrare che il soggetto destinatario abbia ricevuto la predetta comunicazione, anche in assenza dell’indicazione della qualità della persona che materialmente abbia sottoscritto la ricevuta attestante la ricezione. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

punto elenco

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Art. 7, L. n. 241 del 1990 - Ricezione - Dimostrazione - Cartolina di ricevimento con firma illeggibile e priva dell’indicazione della qualità della persona che l’ha sottoscritta - Presunzione del ricevimento della comunicazione - Prova da parte del destinatario della mancata ricezione - Necessità - Fattispecie in tema di persona giuridica di diritto privato [società]

 

La comunicazione dell’avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 deve presumersi pervenuta regolarmente al soggetto destinatario qualora sia stata prodotta in giudizio la cartolina di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione, anche se nella cartolina di ricevimento sia presente una firma illeggibile e sia stata omessa l’indicazione della qualità della persona che ha ricevuto la raccomandata. Pertanto, in tal caso sussiste l'onere a carico del soggetto destinatario della comunicazione dimostrare in giudizio che, per particolari circostanze, all’indirizzo indicato l’atto è stato ricevuto da una persona del tutto estranea. Tuttavia, qualora, non sia stato fornito alcun elemento probatorio a tal fine, deve presumersi che la comunicazione di avvio del procedimento sia stata ricevuta dal destinatario (Fattispecie relativa ad ad una società).  

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. VI,  30 maggio 2008, n. 2616
    Pres. Varrone
    Rel. Buonvino
    Ric. Ministero dell’Interno
    Res.   Ricci 
     

 

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Atto amministrativo - Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio -  Art. 7, L. n. 241 del 1990 -  Ragioni di urgenza che impongono l’omissione dell’adempimento - Vanno espressamente indicate con apposita motivazione.

 

La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta un principio generale dell'ordinamento giuridico, pertanto ogni disposizione che limiti o escluda tale diritto va interpretata in maniera rigorosa, al fine di evitare di vanificare o eludere il principio stesso; con la conseguenza, altresì, che la preminenza delle ragioni di urgenza, nell'adottare il provvedimento finale, sul diritto alla partecipazione presuppone una rigorosa e puntuale motivazione da parte della amministrazione titolare del procedimento in ordine alle particolari esigenze di celerità che giustificano l'omessa comunicazione e che non debbono essere imputabili al comportamento stesso della amministrazione. 

(Simona De Paolis)

 

 

punto elenco

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Art. 7 della L. n. 241 del 1990 - Provvedimento di sospensione cautelare dal servizio di un dipendente pubblico - Omissione - Ove non siano state indicate le ragioni di particolare urgenza che la giustificano - Illegittimità.

 

E’ illegittimo il provvedimento con il quale venga disposta nei confronti di un dipendente pubblico la sospensione cautelare dal servizio, che non sia stato preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare all’interessato, ove dalla lettura del provvedimento di sospensione cautelare non si evinca alcuna particolare esigenza di celerità e, tanto meno, una rigorosa e puntuale motivazione della stessa.  

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Bis, 3 giugno 2008 n. 5406
    Pres. Orciuolo
    Rel. Rotondo
    Ric. --------------
    Res. Ministero della Difesa
       

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Atto amministrativo - Diritto di accesso - Esposto/denuncia - Registrazione telefonica - Diniego - Illegittimità

 

E’ illegittimo il diniego di accesso alla registrazione della telefonata pervenuta al numero telefonico 112 - pronto intervento dell'Arma dei Carabinieri, opposto all’istanza del Carabiniere coinvolto in una indagine amministrativa ad essa collegata e dunque avente un interesse giuridicamente rilevante, quando la telefonata non sia stata oggetto di uno specifico provvedimento di sequestro giudiziario in grado di revocare in dubbio l’ostensibilità del documento.

(Nella fattispecie, un miltare, a seguito della chiamata telefonica, in quanto autista alla guida di un mezzo dell'Arma dei Carabinieri, restava coinvolto in un incidente automobilistico a seguito del quale decedeva un cittadino e il medesimo Carabiniere veniva rinviato a giudizio per omicidio colposo).   

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, 27 maggio 2008, n. 5113
    Pres. Corasaniti
    Rel. Calveri
    Ric. Soc. Guido & Co
    Res. Sviluppo Italia
       

 

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Atto amministrativo - Comunicazione e notificazione - Comunicazione via fax - Modalità

 

 


Quando il fax venga trasmesso, e ciò risulti debitamente documentato dal "rapporto di trasmissione", si forma la  presunzione della sua ricezione da parte del destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente; di tale mancata funzionalità deve essere offerta prova rigorosa, non potendosi dar campo e giustificazione a circostanze impeditive generiche e  non  adeguatamente documentate.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. VI,  19 marzo 2008, n. 1211
    Pres. Varrone
    Rel. Giovagnoli
    Ric. Trenitalia S.p.a.
    Res.  R. S. 
     

 

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Atto amministrativo - Diritto di accesso - Concessionario di servizio pubblico - Sussiste
 

 

 


Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti del concessionario di un servizio pubblico per quegli atti che, ancorché di diritto privato, siano funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, imponendo l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, nonché per tutti quelli strumentali all'attività propriamente organizzativa e gestionale.


(Simona De Paolis )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez,  VI,  5 dicembre 2007,  n. 6183
    Pres. Trotta
    Rel. Chieppa
    Ric. Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.
    Res.  Prefettura di Milano ed altri

     

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Atto amministrativo - Procedimento Amministrativo - Avviso d'avvio - Atti anteriori alla  L.  n. 241/90 - Obbligo - Non sussiste. 
 

 


Non sussiste l'obbligo di comunicare  l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. n. 241/90, quando la procedura espropriativa sia iniziata con l'approvazione di un progetto avvenuta prima dell'entrata in vigore della menzionata legge. Infatti, il principio tempus regit actum può essere invocato per tutti gli atti ad essa antecedenti, mentre per tutti gli atti successivi, emanati nell'ambito di un procedimento amministrativo, successivamente all'entrata in vigore della legge in questione, lo stesso principio ne impone l'applicazione.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 novembre 2007, n. 11547
    Pres. f.f. Conti
    Rel. Conti

    Ric. T. R. T.

    Res. Ministero dell'Interno per Comm. Naz. per il Diritto di Asilo, Sezione speciale stralcio.


 

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Atto amministrativo -Diritto di accesso ai documenti amministrativi - Silenzio diniego - Status di rifugiato - Illegittimità.

 



E' illegittimo il silenzio diniego mantenuto dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo sulla richiesta di accesso alla documentazione da parte di un soggetto la cui istanza di riconoscimento dello status di rifugiato abbia avuto esito negativo, quando sussistano entrambi i presupposti richiesti dalla Legge n. 241/90, ossia, la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante (rappresentato dall'interesse alla tutela, anche giurisdizionale dei propri diritti) ed il nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e quando si tratti di ipotesi non rientrante nei casi previsti dall'art. 24 della citata legge in cui è escluso il diritto di accesso, o in altri casi individuati da norme particolari.


(Simona De Paolis)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 23 novembre 2007, n. 11679
    Pres. Guerrieri
    Rel. Mangia
    Ric. M.H. Jahangir e K.H. Akter
    Res. Comune di Roma 
     

 

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Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Motivazione - Riferimento alla carenza del titolo abilitativo - Sufficienza

 


In tema di abusi edilizi, il provvedimento che ordini la demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivato se faccia riferimento all'esecuzione delle opere edilizie in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge vigente.


(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Sicilia, sez. IV, 17 novembre 2007, n. 1877
    Pres.  Leotta
    Rel. Leotta
    Ric. F. P. e A. R. A
    Res. Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina

 

 

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Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Cartella clinica di paziente deceduto - Accesso soltanto da parte di alcuni dei coeredi 
 

 



In base all'art. 9, comma 3, del Decreto Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il diritto di accesso ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'accesso ad una cartella clinica di persona deceduta può essere esercitato anche da parte di alcuni soltanto dei coeredi senza la preventiva acquisizione del consenso di tutti gli altri.

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Liguria, Sez. I,  27 ottobre 2007, n. 1870
    Pres. Di Sciascio
    Rel. Morbelli
    Ric. O.n.l.u.s. Associazione Verdi Ambiente e Società
    Res. Comune di Riomaggiore
     

 

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Atto amministrativo- Accesso ai documenti - Informazioni ambientali - Art. 3, Decreto Legislativo n. 195 del 2005 - Diniego - Illegittimità - Dimostrazione  della legittimazione e dell'interesse all'accesso da parte del soggetto istante - Assenza- Irrilevanza
 



Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195, che riconosce la legittimazione all'accesso in materia ambientale a chiunque, è illegittimo il diniego di accesso alle informazioni in tema ambientale opposto al soggetto richiedente, a nulla rilevando che egli non abbia dimostrato né la propria legittimazione, né il proprio interesse ad esercitare il diritto di accesso.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 


 

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Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Informazioni ambientali - Richiesta generica - Ammissibilità -Fattispecie relativa ad un'opera pubblica ubicata nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre
 



Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere in una generica richiesta di notizie sullo stato di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia chiaramente specificato e che la richiesta non venga indirizzata per conseguire un mero sindacato ispettivo sull'attività svolta dall'Ente Locale competente,  bensì abbia lo scopo primario di costituire in capo all'Amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dalla domanda, ad elaborare ed a comunicarle al richiedente.
(Nella fattispecie, si trattava di richieste dirette ad acquisire informazioni relative alla realizzazione di un'opera pubblica ubicata nel territorio del Parco nazionale delle Cinque terre).


(Simona De Paolis)






 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R Lazio, Roma, Sez. III quater, 6 novembre 2007, n. 10914
    Pres. Di Giuseppe
    Rel. Realfonzo
    Ric.  Soc. Schering Plough
    Res.  Agenzia Italiana del Farmaco ed altri
      
       

 

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Atto amministrativo -  Accesso ai documenti - Industria e commercio - Medicinali bioequivalenti - Atti relativi alla procedura di immissione  in commercio - Società che commercializza i farmaci di riferimento - Legittimazione all'accesso - Sussiste -  Tutela del segreto industriale - Inapplicabilità - Fattispecie 
 

 

 


La società che provvede alla commercializzazione di determinati prodotti medicinali  è legittimata ad accedere agli atti e ai documenti inerenti al procedimento che ha condotto all'immissione in commercio di farmaci ritenuti bioequivalenti, non essendo invocabile la titolarità di un diritto assoluto alla tutela del segreto industriale o commerciale,  ex art. 98, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 applicabile  soltanto  per i farmaci di nuova invenzione, fermo restando il divieto di accesso alle descrizioni relative alle modalità di preparazione dei presidi medici in questione (fattispecie relativa ai seguenti prodotti: gentalyn crema e unguento e gentalyn beta) .

 


(Simona De Paolis)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2253
    Pres. Mozzarelli
    Rel. Di Benedetto
    Ric. S. Panini
    Res. Comune di Guiglia 
     


 

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Edilizia ed urbanistica - D.I.A. - Intervento in autotutela dell'Amministrazione - Attivazione di un procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d'ufficio ex L. 241/90 - Necessità

 

 

Una volta formatosi il titolo edilizio della D.I.A., l'intervento in autotutela dell'Amministrazione può essere giustificato soltanto nell'ambito di un procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d'ufficio, (ai sensi dell'articolo 21 quinques e 21 nonies, con riferimento alll'art. 19 della legge n. 241/90), previo avviso di avvio del procedimento  soggetto interessato e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo stesso eventualmente presentate nell'ambito della partecipazione al procedimento.

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Ter, 21 settembre 2007, n. 9199
    Pres. Giulia
    Rel. Volpe
    Ric. G. Palombo e Caffè della Villa di Palombo G. e C. s.a.s.
    Res.  Ministero dell'Interno e Questura della Provincia di Frosinone 
     

 

punto elenco

Industria e commercio - Licenza per la somministrazione di alimenti e bevande -  Sospensione  - Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento -  Legittimità - Art. 21 octies, c.2,  L. n. 241/90 - Applicabilità

 

 


E' legittimo il provvedimento che sospende l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande non preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora ricorra uno dei presupposti indicati nell'art. 100 del T.U.L.P.S.. Infatti, sebbene il provvedimento di sospensione della licenza rientri nella categoria  degli atti discrezionali, tuttavia, in concreto, ricorrendo il caso summenzionato, non resta al Questore alcun margine di discrezionalità  circa l'adozione dell'atto stesso ed in tal caso,  configurandosi un atto vincolato nella forma e nei contenuti per cui trova applicazione il disposto contenuto nell'art. 21 octies, c.2,  L.n. 241/90. 
 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 settembre 2007, n. 8992
    Pres. Giulia
    Rel.Cogliani
    Ric. P. M.
    Res.  Comune di Ardea
     

 

punto elenco

Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - Silenzio-rigetto, ex art. 20, c. 9, TU Edilizia - Provvedimento espresso - Necessità - Preavviso di rigetto - Insufficienza 

 


La norma di cui all'art. 20, c. 9, del T.U. Edilizia, benché preveda un caso di silenzio significativo, nella forma del silenzio-rigetto o rifiuto, deve essere coordinata con la legge n. 241 del1990, che ha introdotto il principio che impone alla P.A. di rispondere in modo espresso, e motivato, alle richieste formulate dai  soggetti privati, in ottemperanza al principio, di portata generale, che prevede gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra  P.A. e cittadini. Pertanto, sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale di adottare un provvedimento di rigetto, espresso e conclusivo, sull' istanza presentata dal privato per ottenere il permesso di costruire, non essendo al riguardo sufficiente la comunicazione del preavviso di diniego, ex art. 10 - bis, L. n. 241/1990, che si configura come un adempimento endoprocedimentale, proprio della fase istruttoria.
 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 settembre 2007, n. 2346
    Pres. Petruzzelli
    Rel. Fiorentino
    Ric. Società Guarduccistrade e Società Tintofilo
    Res. Comune di Agliana

     

punto elenco

Edilizia ed urbanistica - Abusi - Ordine di ripristino dello stato dei luoghi - Adozione in relazione a norme edilizie a tutela del territorio - Previa comunicazione di avvio del procedimento - Necessità
 



L'ordine di ripristino dello stato dei luoghi disposto dal Comune ed emanato in relazione a norme edilizie a tutela del territorio, richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, non potendosi escludere l'utilità di un apporto partecipativo del soggetto interessato durante la fase istruttoria, per accertare il fatto costituente abuso edilizio di rilevanza ambientale.
 

 

(Simona De Paolis)



 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria , 13 settembre 2007 n. 11
    Pres. Schinaia
    Rel. Lamberti
    Ric. Mediterranea Impianti s.r.l.
    Res.  Comune di Palermo ed altri
     

 

punto elenco

Atto amministrativo -  Accesso ai documenti amministrativi - Relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo - Esclusione

 


L'art. 10 D.P.R. n. 554/1999 non è stato implicitamente abrogato dalle modifiche apportate all'art. 31 bis L. 109/1994 dalla L. 166/2002. Pertanto,  le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve avanzate dall'esecutore di lavori pubblici sono rimaste sottratte all'accesso anche durante la vigenza dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994 nel testo risultante dell'emendamento introdotto dall'art. 7, l. n. 166/2002. Del pari, è rimasto confermato l'intento del legislatore di ricondurre tali relazioni ai casi di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento di cui all'art. 24, co. 1, l. n. 241/1990.

(Simona De Paolis)


 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828
    Pres. Salvatore
    Rel de Felice
    Ric. Comune di Chioggia
    Res.  Arena srl 
     

 

punto elenco

Edilizia -  Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) - Preavviso di rigetto, ex art. 10 bis, L. n. 241/1990 - Applicabilità  - Esclusione
 

 


Nei procedimenti avviati con la Denunzia di Inizio Attività (DIA) ex art. 23, DPR n. 380/2001, l'ordine della P.A. di non iniziare i lavori, per come ristretto nei suoi tempi procedimentali, non coincide con l' ipotesi di provvedimento (negativo) su istanza di parte di provvedimento positivo; pertanto, a tale diffida-ordine non si applica l'istituto del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990.


(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 settembre 2007 n. 8657
    Pres. De Lise
    Rel. Martino
    Ric. Società Ambiente Territorio e Energia a.r.l
    Res. Regione Lazio

 

punto elenco

Atto amministrativo - Accesso -  Diniego - Ricorso giurisdizionale - Notificazione ad  un controinteressato - Omissione -  Inammissibilità

 

 

 

 

E' inammissibile il ricorso giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi, non notificato ad almeno un controinteressato. Infatti, non contrasta con la natura di vero e proprio diritto soggettivo del diritto di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ad esso correlato, in quanto idoneo ad assicurare ad un tempo la protezione dell'interesse giuridicamente rilevante ed a salvaguardare l'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza dei controinteressati che sono pertinenti a rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
 

(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 44
    Pres. Varrone
    Rel. Giovagnoli
    Ric. Comune di Monte Argentario
    Res.  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed altri

 

 

punto elenco Demanio e patrimonio - Demanio marittimo - Concessione demaniale - Per la creazione di un approdo turistico - Istanza del Comune per la gestione attraverso una istituenda società mista - Garanzia per una gestione proficua del bene demaniale - Insufficienza -Valutazione negativa da parte della Capitaneria di porto - Legittimità
 

 

Legittimamente la Capitaneria di Porto, competente per territorio, valuta negativamente la domanda avanzata da un Comune per ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di un approdo turistico da gestire non direttamente ma attraverso una istituenda società mista per azioni, ravvisando in questa proposta gestoria l'assenza di idonee garanzie per una gestione proficua del bene demaniale oggetto di richiesta.
 
(Simona De Paolis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  • TAR Toscana, Sez. II, 9 febbraio 2007,  n. 152
    Pres.  Petruzzelli
    Rel Toschei
    Ric. A. Minuti
    Res.Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze  ed altri

     

punto elenco

Atto amministrativo -  Accesso ai documenti amministrativi - Istanza motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi  nell'ambito di procedimenti giudiziari - Mancata certezza che successivamente tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali - Irrilevanza - Apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta - Non spetta all'Amministrazione né al Giudice amministrativo adìto con l'actio ad exibendum - Diniego - Illegittimità 

 



 
Qualora venga presentata alla P.A. una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche se  non sia certo che, successivamente, tali atti saranno effettivamente utilizzati ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della  documentazione richiesta non compete né all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo,  bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato per tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso.


(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2007, n. 530
    Pres. Giovannini
    Rel. Volpe
    Ric. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)
    Res.  C.F. ed altri

     

punto elenco

Atto amministrativo -  Difetto di motivazione -  Chiarimenti istruttori - Inidoneità ad integrare la motivazione - Esito della valutazione - Illegittimità - Fattispecie in tema di insegnante universitario
 

 

 


E' illegittima l'integrazione della motivazione di un provvedimento amministrativo impugnato svolta dalla P.A. sulla base di un'ordinanza interlocutoria emessa dal giudice amministrativo. Nella specie, si trattava della procedura per la copertura di un posto vacante di professore universitario di prima fascia.

(Simona De Paolis  )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 44
    Pres. Santoro
    Rel. Farina
    Ric. LA PUBBLICISTA.IT
    Res.  ANACS - Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale ed altri 
     

punto elenco

Autorizzazioni e concessioni - Pubblicità stradale - Procedura ad evidenza pubblica - Esclusione
 


Il rilascio delle autorizzazioni a collocare impianti pubblicitari lungo le strade  non presuppone l'espletamento di una preventiva procedura ad evidenza pubblica ai sensi del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157 o di altre norme poste a disciplina del l'acquisizione di servizi  da parte di pubbliche amministrazioni; infatti, la pubblicità stradale non si configura come un servizio reso ad un ente pubblico ma come una forma, sia pure particolare, di attività economica.
 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TAR Emilia Romagna, Parma, 6 dicembre 2006, n. 587
    Pres.Cicciò
    Rel. Caso
    Ric. New Trading S.r.l.
    Res. Comune di Piacenza

 

 

 

 

punto elenco

Comune e provincia - Comune -  Ambiente - Inquinamento del territorio - Bonifica di siti inquinati - Ordinanza,  ex art. 14, Decreto Legislativo n. 22 del 1997 -  Motivazione insufficiente - Illegittimità - Fattispecie  di ordinanza ingiuntiva emessa nei confronti del proprietario di un terreno concesso in locazione  a terzi
 

 

 


In tema di ingiunzione a provvedere alla bonifica di un sito inquinato l'Amministrazione deve fornire una adeguata giustificazione della reale  colpa del soggetto che si assume corresponsabile dell'illecito. Pertanto, è illegittima l'ordinanza  di ingiunzione fornita di motivazione carente emessa nei confronti del proprietario di un terreno, per la colpevole omessa vigilanza in ordine a quanto avvenuto in  pendenza del contratto di locazione a favore di un terzo.
 

 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6681
    Pres .Iannotta
    Rel Buonvino
     

 

punto elenco

Atto Amministrativo - Diritto di accesso - Cartella clinica - Coniuge - Interesse alla consultazione - Per avviare un'azione di nullità di matrimonio concordatario - Sussistenza del diritto

 


Se, per promuovere  l'azione di nullità di un  matrimonio concordatario innanzi al competente Tribunale Diocesano, sia necessaria l'elencazione dei motivi di invalidità nuziale che, a sua volta, richiede la piena conoscenza della patologia sofferta dal coniuge, è legittimo l'accesso alla cartella clinica sanitaria del paziente, poiché il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di livello  pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto coinvolge un essenziale diritto della personalità.

 

 


(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. LIGURIA , Sez.. II - Sentenza 9 novembre 2006, n. 1490

 

 

punto elenco

Atto amministrativo -  Accesso  - Presupposto - Associazioni sindacali più rappresentative - Legittimazione all'accesso

 



La normativa sull'accesso ai documenti amministrativi non opera un richiamo espresso in merito alla legittimazione delle diverse associazioni sindacali ad intervenire nelle vicende rilevanti per il rapporto di lavoro. Pertanto, la rappresentatività acquisita di fatto dall'associazione nell'ambiente di lavoro - per decidere in ordine al riconoscimento dei diritti che sono propri delle associazioni di categoria - non può essere considerata presupposto per il diritto di accesso.
 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 settembre 2006, n. 5161
    Pres. Salvatore
    Rel.Anastasi
    Ric. Ministero Giustizia
    Res. Dalmartello ed altri
     

 

punto elenco

Atto amministrativo - Motivazione -  Motivazione alfanumerica - Sufficienza - Fattispecie in tema di esame di abilitazione alla professione di avvocato
 

 


L'attribuzione di una votazione da parte della commissione giudicatrice in un esame di abilitazione alla professione forense è sufficiente a fornire un'adeguata motivazione del giudizio formulato sul candidato sia per le prove scritte che per quelle orali.
 

 

 


Osservazioni:


    Come è  noto anche successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, (ex multis, C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n.1162).

    In tal senso è stato peraltro precisato che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato. Per completezza deve segnalarsi che la Corte Costituzionale con la recente ordinanza n. 420 del 2005 ha ancora una volta dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l'obbligo della valutazione delle prove di un concorso a posti di pubblico impiego in modo diverso dall'attribuzione del punteggio numerico.

    Non rilevante nella presente controversia è,  il diverso indirizzo espresso dalla decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato, 30 aprile 2003, n. 2331. Invero in tale decisione, i giudici di palazzo Spada, dopo aver dato atto dei due diversi indirizzi giurisprudenziali esistenti in materia (l'uno soprattutto dei giudici di primo grado, propensi a ritenere insufficiente il solo voto numerico per comprendere le ragioni di una valutazione di insufficienza o di un giudizio negativo in ordine alle prove concorsuali o di esame; l'altro, dei giudici di appello, secondo cui invece il punteggio alfanumerico costituisce motivazione sintetica, ma sufficiente di una valutazione concorsuale o di esame), hanno effettivamente prestato adesione all'orientamento dei primi giudici, secondo cui la sufficienza del punteggio alfanumerico, quale motivazione di una valutazione delle prove di esame o di concorso, va effettuata in concreto e cioè, in particolare, solo ove siano stati fissati dalla Commissione criteri di massima predeterminati rigidamente e non anche quando tali criteri si risolvano in espressioni generiche. Deve, tuttavia, rilevarsi che l'adesione a tale orientamento, come si ricava dall'attenta lettura della motivazione della decisione, è stata determinata dalla peculiarità della procedura selettiva cui si riferisce la presente procedura selettiva, connotata dalla evidente necessità di far luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati cui va, quindi, assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione.Ciò porta ad escludere che l'orientamento contenuto nella predetta decisione n. 2331 del 2003 abbia carattere generale (ed innovativo) almeno allo stato rispetto al contrario prevalente avviso giurisprudenziale in materia.Senza contare che, in ogni caso, esso non può trovare applicazione nel caso di specie che riguarda un esame di abilitazione e non già una procedura selettiva ed in cui manca quindi una valutazione comparativa dei candidati.
 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. VENETO - Sez. I,  4 agosto 2006, n. 2312
    Pres.  Amoroso
    Rel Buricelli  
     

 

 

punto elenco

Atto amministrativo - Accesso agli atti amministrativi - Concorso - Concorrente non idoneo a prova d'esame - Legittimazione ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale - Sussiste  
 

 

 

 

Il candidato  classificato come non idoneo in una prova d'esame è titolare di una posizione differenziata e di un interesse personale e diretto che gli conferiscono la legittimazione ad accedere a tutti gli atti e  documenti della commissione esaminatrice e comunque a tutti quelli della procedura concorsuale come ad es. gli elaborati delle prove d'esame e i titoli relativi agli altri candidati, e ciò a prescindere dalla facoltà di impugnare gli atti lesivi nel caso di esito negativo del concorso.
 

 

(Simona De Paolis )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tar Puglia, LECCE, Sez.  I,  6 luglio 2006, n. 3866
    Pres. Ravalli
    Rel. Contessa
    Ric. Acquaro ed altro
    Res. Comune di Mottola
     

 

punto elenco

Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento -  Giudizio ex, art. 21 - bis, L. n. 1034 del 1971 - Modifiche  alla L. n. 241 del 1990 di cui al D.L. n.. 35 del 2005 - Pronuncia in merito alla fondatezza dell'istanza  proposta dal soggetto privato - Attività di carattere non vincolato - Esclusione - Fattispecie in tema di pianificazione del territorio.
 

 



Anche a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241 introdotte dal  D.L. n.. 35 del 2005 (conv. in L n.. 80 del 2005), il giudice amministrativo non può pronunciarsi in merito alla fondatezza dell'istanza originariamente proposta dai privati a cui l'Amministrazione abbia opposto un silenzio inadempimento e  non ci si trovi innanzi ad una  attività di carattere vincolato, bensì si verta nell'ambito di scelte pubblicistiche (quali quelle di pianificazione territoriale) caratterizzate da ampi poteri discrezionali in capo alle singole amministrazioni competenti.
 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Calabria , Catanzaro, Sez.  I, 4 luglio 2006, n. 790
    Pres. Mastrocola
    Rel.  Giovanni Iannini
    Ric. Soc. Mare Azzurro s.r.l.
    Res.  Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri

     

 

 

punto elenco

Competenza e giurisdizione -  Giurisdizione - Accordi amministrativi  tra soggetti privati e P.A.- Patto territoriale - Rientra nella c.d. azione amministrativa per accordi -Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Art. 11, L. n. 241 del 1990 - Applicabilità 
 

 


 
Il patto territoriale si colloca a pieno titolo nel quadro della così detta  azione amministrativa per accordi, caratterizzandosi, in particolare, come uno  strumento di programmazione negoziata, con la conseguenza che ad esso è applicabile la norma di cui all�ultimo comma dell�art. 11, Legge  7 agosto 1990.  n.241, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
 

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Marche, 14 giugno 2006, n. 423
    Pres. Sammarco
    Rel. Tramaglini.
    Ric. Silveri Chiara
    Res. Comune di Rapagnano
     

 

punto elenco

Atto amministrativo - Ordinanza sindacale contingibile ed urgente - Fissazione del termine finale di efficacia -Omissione - Illegittimità - Fattispecie in tema di accesso a luogo privato.
 

 


La natura contingibile ed urgente di un'ordinanza del Sindaco comporta che il provvedimento abbia una durata predeterminata. (Nella fattispecie, l'ordinanza sindacale ingiungeva il divieto di accedere a un luogo di proprietà privata).

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 26 giugno 2006. n. 2533
    Pres. Giambartolomei
    Rel. Francesco Bellomo
    Ric. Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente
    Res.  Comune di S. Paolo di Civitate 

     

 

punto elenco

Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Atti concernenti la manutenzione dei canili comunali e il fenomeno del randagismo - Azione popolare ambientale, ex decreto legislativo  n.195 del 2005 in tema di accesso ambientale - Esperibilità - Esclusione

 



Qualora l'istanza di accesso abbia come oggetto la documentazione afferente la manutenzione dei canili comunali e il fenomeno del randagismo non trova ingresso ed applicazione l'ipotesi di azione popolare in materia di accesso ambientale disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195, perché tali atti amministrativi dell'ente locale non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale, salvo a volerne accogliere un'accezione così lata da ricomprendere qualsiasi dato inerente l'ecosistema circostante.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 26 giugno 2006, n. 5152
    Pres. La Medica
    Rel. Bottiglieri
    Ric.M. Trulli
    Res. Ministero dell'economia e delle finanze 
     

 

 

punto elenco

Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi- Parere dell'Avvocatura dello Stato  reso in sede di esecuzione del giudicato- Diritto di accesso -  Non sussiste

 

 

 


Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) e lett. c) del d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto d'accesso), discende che la documentazione sottratta al diritto d'accesso, perché inerente ad una fattispecie contenziosa o potenzialmente tale, deve comprendere anche quella riferibile all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Pertanto, il parere reso dall'Avvocatura dello Stato in sede di esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può costituire oggetto di diritto di accesso.
 

 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lombardia, Milano,Sezione I^, 7 giugno 2006, n. 1327
    Pres.  Elena Quadri
    Rel. Cecilia Altavista
    Ric. Annamaria Lauro
    Res. Comune di Milano

 

 

punto elenco

Atto amministrativo – Accesso agli atti – Controinteressato – Criterio di individuazione – Fattispecie in tema di riassunzione in servizio di personale trasferito dal Comune di Milano a società per azioni per la ristorazione scolastica – Notifica ad un solo controinteressato - Sufficienza

 

In tema di accesso agli atti sono controinteressati tutti i soggetti individuati o formalmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Nel caso di specie, il ricorso giurisdizionale era stato ritualmente notificato ad un solo controinteressato, una società per azioni di ristorazione scolastica. Il giudice di primo grado ha ritenuto non ravvisabili ulteriori controinteressati posto che tutti i dipendenti coinvolti nella predetta procedura di riassunzione non erano da qualificare controinteressati in quanto titolari di un diritto alla tutela della riservatezza solo sfumato ed eventuale, poichè tutti gli atti e i documenti oggetto di accesso si caratterizzavano per un contenuto generale  non incidente direttamente sulle loro posizioni giuridiche.

(Maria Caterina Buonfardieci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3207
    Pres. Giovannini
    Rel.  Barra Caracciolo
    Ric. Ministero della pubblica istruzione e Università degli Studi di Roma - La Sapienza
     

punto elenco

Provvedimento amministrativo - Autotutela della P.A. - Sospensione preventiva e provvisoria - Presupposti - Interesse pubblico specifico e illegittimità - Necessità - Sospensione provvedimentale fondata su mera notizia di commissione di reati - Illegittimità -  Fattispecie
 


La potestà di autotutela da parte della PA, anche nella forma preventiva e provvisoria della sospensione, è soggetta ai presupposti del preventivo accertamento in concreto di un interesse pubblico  e di elementi sufficienti per ritenere verosimile - secondo un giudizio prognostico - l'illegittimità dell'atto che dovrebbe successivamente formare oggetto del definitivo intervento di autotutela. Pertanto, è  illegittimo il provvedimento cautelare di sospensione adottato in assenza di un'adeguata istruttoria con cui supportare in maniera esaustiva la motivazione della sospensione   e  fondato sull'unico presupposto dalla mera notizia dell'esercizio dell'azione penale a carico del destinatario dell'atto, per reati commessi nell'ambito del procedimento che si era concluso con l'adozione del provvedimento sospeso.
 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 1326
    Pres. Elena Quadri
    Est. Cecilia Altavista
    Ric. Sitoe Silvan
    Res. Ministero dell'Interno  

     

punto elenco

Cittadini extracomunitari – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego per domanda tardiva – Illegittimità – Fattispecie

 

E’ ammissibile il rinnovo del permesso di soggiorno anche se la domanda è proposta tardivamente, poiché il termine previsto dall’art, 5, c. 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, non può ritenersi di natura perentoria e pertanto la situazione di irregolarità non sussiste se lo straniero si sia presentato spontaneamente all’Autorità di pubblica sicurezza e abbia richiesto, sia pure in ritardo, il rinnovo del permesso scaduto. (1)

E’ illegittimo, quindi, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per il solo motivo del ritardo nella presentazione della domanda posto che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti richiesto dalla legge per la protrazione della permanenza sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario. (2)

(1)   T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I – 14 gennaio 2992, n.66

(2)   Cassazione Civile – S.U. – 20 maggio 2003, n. 7892 

(Maria Caterina Buonfardieci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 21 aprile 2006, n. 2917
    Pres. La Medica
    Est. Capuzzi
    Ric.Cava Albegna Marsiliana s.r.l.
    Res.Comune di Montalto di Castro  

     

punto elenco

Atto amministrativo - Procedimento amministrativo - Avviso di avvio del procedimento - Abusi ambientali - Atti di repressione - Comunicazione - Obbligo  -  Non sussiste


 
Tenuta in considerazione la natura strettamente vincolata e la non necessità di apporti partecipativi dei soggetti destinatari, non sussiste a carico dell'amministrazione procedente l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento con riferimento all'adozione di provvedimenti repressivi di abusi ambientali implicanti la trasformazione del territorio.
 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750
    Pres. Santoro
    Rel. Corradino
    Ric. Faita
    Res. Comune di Montignano

     

punto elenco

Edilizia ed urbanistica - Edilizia - Abusi - Concessione di costruzione in sanatoria - Diniego sindacale - Art. 33, L. n. 47 del 1987 - Mero richiamo - Insufficienza - Illegittimità

 


E' illegittimo il diniego opposto dal sindaco alla domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria motivato con il semplice richiamo dell'art. 33, L. n. 47 del 1985; infatti, è necessario che l'atto amministrativo esterni le ragioni a sostegno della decisione racchiusa nel provvedimento e tale obbligo motivazionale non può essere assolto con il semplice rinvio ad una norma di legge.
 

 (Simona De Paolis   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555
    Pres. Schinaia
    Rel. De Nictolis
    Ric.
    CODACONS
    Res. Min. Giustizia ed altri

Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Associazioni per la tutela dei consumatori - Azione popolare - Esclusione - Fattispecie

Alle associazioni per la tutela dei consumatori l'ordinamento giuridico non riconosce un diritto di accesso diverso da quello attribuito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, che trova la componente legittimante nella tutela di uno specifico interesse; pertanto, le predette associazioni non possono utilizzare l'accesso per svolgere un'azione popolare, che si traduce in un controllo generalizzato dell'operato della P.A.. (Nella fattispecie, l'associazione era il Codacons che aveva richiesto l'accesso agli atti relativi ad una probabile convenzione tra il Ministero della Giustizia e le Poste Italiane in ordine al servizio di notifica degli atti giudiziari). 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Valle d'Aosta, 18 gennaio 2006, n. 4
    Pres. Giunta
    Rel. Filippi
    Ric. Regione Autonoma Valle d'Aosta
    Res. Comune di Morgè ed altro

Opere pubbliche - Progetto - Approvazione e localizzazione - Avviso di avvio del procedimento ai proprietari delle aree da espropriare - Omissione - Conoscenza aliunde del progetto - Provvedimento approvativo vincolato nel dispositivo - Legittimità - Fattispecie

E' legittimo il provvedimento che approva la localizzazione e il progetto di un'opera pubblica non preceduto da specifico avviso di avvio del procedimento qualora risulti provato in giudizio che i singoli proprietari delle aree da espropriare fossero a conoscenza del progetto, ovvero che la P.A. procedente abbia fornito adeguati elementi probatori dai quali risulti che il provvedimento in questione non avrebbe potuto avere un diverso dispositivo anche qualora i soggetti privati avessero potuto prendere parte alla fase istruttoria procedimentale. Nella fattispecie, l'opera pubblica riguardava la costruzione di un centro di smaltimento di rifiuti. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TAR Piemonte, Sez. I, 26 ottobre 2005, n. 3296
    Pres. Gomez de Ayala
    Rel. Lotti
    Ric.
    Clear Channel Italy Outdoor srl
    Res.
    Comune di Vercelli

 

Atto amministrativo - Atto di diniego - Preavviso di diniego ex art. 10 - bis, L. n. 241 del 1990 - Obbligo a carico della P.A. - Sussiste - Omissione da parte dell'Amministrazione procedente - Sanatoria ex art. 21 - octies L. n. 241 del 1990 - Esclusione


La sanatoria prevista dall'art. 21-octies, c. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, che non consente l'annullamento del provvedimento amministrativo adottato senza il preventivo avviso di avvio procedimentale, qualora la P.A. dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, si riferisce alle violazioni che riguardano l'avviso di avvio procedimentale; pertanto, non trova applicazione quando l'amministrazione non abbia dato la comunicazione del preavviso di diniego di cui allart.
10 - bis, L. n. 241/1990.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5
    Pres. De Roberto
    Rel. Millemaggi
    Ric. S.C. srl
    Res.Cremona fiere spa

Giudizio amministrativo - Esecuzione di giudicato - Soggetto destinatario - Ente pubblico economico privatizzato - Esecuzione di sentenza in tema di accesso ai documenti - Giudizio di ottemperanza - Applicabilità

 


Ai sensi dell'art. 23, L. 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni sulla trasparenza si applicano non solo nei confronti della P.A., ma anche ai soggetti privati che svolgono compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico ecc.); inoltre, a seguito della novella introdotta dalla L. n. 15 del 2005, che ha esteso il diritto di accesso ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, deve ritenersi che, qualora una società per azioni, costituita dopo la privatizzazione di un ente pubblico economico, venga chiamata a svolgere le stesse funzioni già attribuite all'ente pubblico economico, permanga nei suoi confronti l'obbligo pubblicistico di esibizione dei documenti. Pertanto, è ammissibile il ricorso di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato relativa al diritto di accesso che abbia come destinatario un Ente pubblico economico privatizzato.


(Simona De Paolis)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2005, n. 339
    Pres. Iannotta
    Rel. Allegretta
    Ric. Azienda Sanitaria Locale di Forlì
    Res. Romagnolcarni s.c.r.l.

Industria e commercio - Laboratorio di macellazione - Preventiva autorizzazione - Assenza - Sequestro con ordinanza contingibile e urgente del Sindaco - Legittimità


E' legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco ex art. 32, L. 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la quale si dispone il sequestro di un laboratorio ove si svolgano attività di macellazione senza la preventiva autorizzazione. 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 5671
    Pres. Trotta
    Rel. Saltelli
    Ric. Regione Emilia Romagna
    Res. Commissione statale di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia

Atto amministrativo - Avvio del procedimento - Avviso - Omissione - Illegittimità - Esclusione - Condizioni


L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo non vizia l'atto conclusivo quando la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto apportare elementi di valutazione eventualmente idonei ad incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento amministrativo finale rendendolo a lui più favorevole, ovvero qualora sia accertato in giudizio la superfluità della partecipazione, poichè il provvedimento adottato dalla P.A. non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la formalità procedimentale partecipativa prevista dall'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241.

(Simona De Paolis)

 

Atto amministrativo - Avvio del procedimento - Avviso - Finalità - Art. 7, L. n. 241/1990 - Applicazione meccanica e formale - Esclusione


Le disposizioni normative di cui all'art. 7 e segg., L. 7 agosto 1990, n. 241, non devono essere applicate in maniera meccanica e formalistica, in quanto la partecipazione dei singoli cittadini allo svolgimento della fase istruttoria del procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, in conformità al disposto dell'art. 97 Cost. per una corretta formazione della volontà provvedimentale della P.A..


(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716
    Pres. Elefante
    Rel. Bellavia
    Ric. Comune di Villasor
    Res. Serra ed altri

Atto amministrativo - Consiglieri comunali e provinciali - Documenti utili all'espletamento delle loro funzioni istituzionali - Diritto di accesso - Sussiste.

Ai sensi dell'art. 43, c.2, Decreto Legislativo n. 267/2000, sussiste il diritto d'accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali e provinciali, qualora siano utili allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1412
    Pres. Quaranta
    Rel.Marchitiello

Atto amministrativo - Accesso - Atti della Provincia e del Comune - Art. 22, L. n. 241/1990 - Applicabilità - Condizioni e presupposti.


Siccome, l'art. 10, decreto legislativo n. 267/2000 nulla dispone in merito alle modalità di accesso ai documenti amministrativi della Provincia e del Comune, qualora parimenti nulla sia previsto anche dallo statuto provinciale e da quello comunale, trova integrale applicazione l'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, il diritto di accedere agli atti può essere riconosciuto e garantito anche giudizialmente soltanto al soggetto privato titolare di un interesse qualificato sussistente qualora l'accesso sia finalizzato a tutelare un interesse personale e concreto desumibile da una domanda motivata indirizzata alla competente amministrazione (così detto accesso formale).

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1077
    Pres. Giacchetti
    Rel. Caringella
    Ric. Enel spa
    Res. Gandossi ed altri

Espropriazione per pubblica utilità - Servitù di elettrodotto permanente inamovibile - Procedimento ablatorio - Avvio - Comunicazione ai proprietari dei terreni - Necessità - Omissione -Illegittimità.

In sede di procedimento ablatorio per l'acquisizione di aree su cui realizzare una serie di elettrodotti, sussiste a carico dell'amministrazione regionale procedente l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti proprietari dei terreni da assoggettare a servitù.
(cfr. COMMENTARIO AL TESTO UNICO SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', coordinato da Maurizio DE PAOLIS e Michele PALLOTTINO, Maggioli Editore, 2004). 

(Sveva Rossi)

 

 

 

 

 

 

 

  • TAR Lazio, Roma, Sez. II, 28 novembre 2003, n. 1164
    Pres. La Medica
    Rel. Capuzzi
    Ric. ------
    Res. Min. Economia ed altri

Atto amministrativo - Posizione tributaria di terzo - Accesso ai documenti - Esclusione - Utilità ai fini processuali del richiedente - Irrilevanza.

 


Non è esercitabile il diritto di accesso ai documenti detenuti dall'amministrazione finanziaria relativi alla posizione tributaria di un soggetto privato, a nulla rilevando che vi sia una controversia processuale nell'ambito della quale l'esibizione di quei documenti potrebbe essere utile ai fini giudiziali della parte che richiede l'esercizio del diritto di accesso; infatti il privato, parte in giudizio, può rivolgersi direttamente al giudice che può ordinare l'esibizione e il deposito della predetta documentazione attraverso uno specifico provvedimento giurisdizionale istruttorio. (Nella fattispecie, gli atti oggetto di richiesta di accesso riguardavano la posizione tributaria di una società, esattamente il Mod. 750).

(Cfr.: Maurizio De Paolis, Il nuovo processo amministrativo, 2003, seconda edizione, CEDAM)

(Simona De Paolis)




 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6200
    Pres. Trotta
    Rel. Costantino
    Ric. Regione Trentino Alto Adige
    Res. Alpenhaus spa

Atto amministrativo - Parere legale - Diritto di accesso - Esclusione.

Gli atti redatti da legali come atti di consulenza della Pubblica Amministrazione non sono assoggettabili al diritto di accesso, che soccombe davanti alla riservatezza garantita dall'art. 622 CP e dall'art. 200 CPP. 


(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6038
    Pres. Frascione
    Rel. Corradino
    Ric. Comune di Napoli
    Res. Zuppardi

Atto amministrativo - Sospesione cautelare ex art. 7, c. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 - Da parte della P.A. - Legittimità.

Legittimamente la P.A. adotta, ex art. 7, c.2, L.7 agosto 1990, n.241, un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo anteriormente alla comunicazione ai soggetti interessati dell'avviso di avvio del procedimento di autotutela.
(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002).

 

 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4057
    Pres. Riccio
    Rel. Saltelli
    Ric. Comune di Roma
    Res. Giglioli

Atto amministrativo - Autotutela - Applicabilità - Presupposti.



Gli atti posti in essere dalla P.A., esercitando il potere di autotutela, non possono basarsi esclusivamente sulla riscontrata illegittimità del provvedimento, ma devono fondarsi su un indagine accurata dalla quale emergono le ragioni dell'interesse pubblico che consigliano il loro ritiro, anche in considerazione del tempo eventualmente trascorso e delle posizioni giuridiche consolidatesi per effetto del provvedimento da annullare o da revocare ex officio.

(cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del provvedimento amministrativo, CEDAM. 2002)


(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938
    Pres. Giacchetti
    Rel. Santoro
    Ric. Azienda Napoletana Mobilità
    Res. Tilena

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Diritto soggettivo - E' tale .


Successivamente all'entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n.205 e della riforma del titolo V della Costituzione, si deve affermare la natura giuridica di diritto soggettivo per il diritto di accesso, poichè tale diritto è disciplinato da una legge di settore nell'esclusivo interesse del privato richiedente e perchè può subire limitazioni soltanto per specifiche e tassative esigenze di riservatezza dei soggetti terzi o della stessa P.A..

(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002)

(Tiziana Autieri)


 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Elaborazione e/o integrazione di documenti amministrativi - Esclusione - Chiarimenti sull'operato della P.A. - Esclusione.

 
Esula dall'ambito del diritto di accesso la richiesta di elaborazioni e/o integrazioni relative a documenti amministrativi ovvero la richiesta di chiarimenti sull'operato dell'amministrazione.

 (Cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002) 

(Tiziana Autieri)

 

 

Atto amministrativo - Diritto di acceso - Documenti detenuti da azienda municipalizzata - Sussiste.


I documenti amministrativi in possesso di un'azienda municipalizzata sono assoggettabili al diritto di accesso.

(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002) 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.V, 20 maggio 2003, n. 2750
    Pres. Frascione
    Rel. Branca
    Ric. Mangiapane
    Res. Comune di Perugia

Giudizio amministrativo - Poteri del giudice - Norme regolamentari - Disapplicabilità - istanza di parte - Non necessita.

Il giudice amministrativo ha il potere di disapplicare i regolamenti illegittimi che sacrifichino posizioni come diritti soggettivi o interessi legittimi anche in assenza di esplicita richiesta ad opera delle parti processuali.

Cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo cautelare amministrativo, Maggioli, 2002. 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1971
    Pres. Giovannini
    Rel. De Nictolis
    Ric. Ricciardi
    Res. Min. Lavoro

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Per irrogare la sanzione della sospensione cautelare dal servizio - Avvio del procedimento - Avviso - Omissione - Legittimità.


E' legittimo l'omesso avviso di avvio del procedimento di sospensione facoltativa relativo ad un pubblico dipendente motivato con l'assunto che si tratta della prosecuzione di un precedente procedimento conclusosi con la sospensione obbligatoria dal servizio. Infatti, si tratta di un autonomo procedimento amministrativo e inoltre, in base all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, l'avviso di avvio del procedimento può essere legittimamente omesso da parte dell'amministrazione in caso di esigenze di particolare urgenza, e per i provvedimenti cautelari l'urgenza è in re ipsa.
 

(Silvia Lanzaro)



 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2003, n. 1837

    Pres. Elefante
    Rel. D'Ottavi
    Ric. Azienda Istituti Ospitalieri Cremona
    Res. D'Este

 

Atto amministrativo - Documenti e atti di un pubblico concorso - Candidato non ammesso alle prove concorsuali - Accesso - E' limitato ai soli atti della fase di ammissione.

 


L'esercizio del diritto di accesso ex art. 22, L. 7 agosto 1990, n.241 relativo ad un pubblico concorso da parte di un candidato non ammesso a partecipare alle prove concorsuali, è esercitabile limitatamente agli atti relativi alla fase di ammissione dei candidati e non può estendersi alle fasi successive.  


(Tiziana Autieri)

 


 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2003, n. 1677

           Pres. Salvatore P.
           Rel. Anastasi
           Ric. Sopin Spa
           Res. Regione Lazio

Atto amministrativo - Accesso - Mandati di pagamento di servizi affidati in appalto da una regione - Diniego - Illegittimità.

 
E' illegittimo il diniego opposto da un'amministrazione regionale all'accesso, richiesto da un'impresa e relativo ai mandanti di pagamento emessi in un determinato periodo per il pagamento di specifici servizi affidati in appalto ad un'altra impresa, in quanto si tratta di atti attuativi di disposizioni legislative o di delibere pubblicate nelle forme di legge. (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 1996, n.176).

(Tiziana Autieri)


 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2003, n.1561

    Pres. Quaranta
    Rel. Carboni
    Ric. ASL Roma
    Res. Pasqualone

Servizio sanitario nazionale - Prestazioni sanitarie all'estero - Diniego - Indicazione del centro clinico italiano - Omissione - Illegittimità.

 

Il provvedimento con il quale si neghi ad un cittadino italiano l'autorizzazione a ricevere determinate prestazioni sanitarie in un centro di altissima specializzazione all'estero per una patologia grave ed urgente deve essere supportato dall'indicazione del centro clinico nazionale ove sia possibile ottenere tempestivamente la prestazione;pertanto, è illegittimo il provvedimento con cui una ASL, negando l'autorizzazione a ricevere specifiche prestazioni sanitarie all'estero, ometta di indicare puntualmente in quale centro clinico sia possibile ottenere la prestazione (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1710).


(Rossella D'Aniello)

 


 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2003, n.1224

    Pres. Varrone
    Rel. Pullano
    Ric. Arpav
    Res.

Atto amministrativo - Rumore - Inquinamento acustico - Esercizi commerciali - Accertamenti tecnici dell'ARPA - Precedono l'avvio del procedimento del Comune - Conseguenze - Fattispecie in tema di sala cinematografica.


Gli accertamenti tecnici eseguiti dalla competente ARPA per appurare il livello di rumorosità di un esercizio commerciale sono atti che precedono l'avvio del procedimento amministrativo posto in essere dal Comune e che si conclude con l'ordinanza sindacale con cui si dispone a carico dell'esercente privato l'adozione di interventi idonei ad eliminare il disturbo da rumore. Pertanto, nel momento in cui si svolgono gli accertamenti dell'ARPA non incombe sul Comune l'obbligo di dare comunicazione al privato dell'avvio del procedimento di competenza comunale, che infatti si metterà in movimento soltanto dopo l'espletamento delle predette operazioni tecniche.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816

    Pres. Varrone
    Rel. Fera
    Ric. Comune di Riomaggiore
    Res. WWF

Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Accesso alla documentazione relativa a concessioni edilizie - Richiesta di associazione ambientalista - Diniego del Comune -Legittimità - Aerea inclusa in un parco nazionale - Irrilevanza -Fattispecie.

E' legittimo il diniego del Comune opposto alla domanda di accesso alla documentazione amministrativa riguardante talune concessioni di costruzione per la realizzazione di manufatti edilizi, a nulla rilevando che l'istanza sia stata avanzata da un associazione ambientalistica (nella specie il WWF), che il terreno su cui edificare risulti di pregio naturalistico molto elevato e che il predetto terreno, come tale, sia stato inserito all'interno di un parco nazionale. Infatti, la linea evolutiva della legislazione nazionale ha portato a distinguere (art. 117, c. 2 e 3, Cost. nel testo sostituito dall'art. 2, L. costituzionale 18 0ttobre 2001, n. 3)," la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", come materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, dal "governo del territorio"affidato invece alla legislazione regionale.

(Rossella D'Aniello)


 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 808

    Pres. Elefante
    Rel. Deodato
    Ric. Terranova ed altri
    Res. Comune di Altamura

 

Silenzio della P.A. - Presupposti - Obbligo di provvedere da parte della P.A. - Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso - Inadempienza della amministrazione - Silenzio-rifiuto - Configurabilità.

 

La verifica da parte del giudice amministrativo della illegittimità del silenzio tenuto dalla P.A. verso una domanda di un soggetto privato, si fonda sul preventivo accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere, che è ravvisabile qualora l'amministrazione sia rimasta inadempiente all'obbligo di portare a conclusione un determinato procedimento attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso, nei casi in cui il procedimento è stato originato da un'istanza del privato o deve iniziare ex officio ( art. 2, c.1, L. 7 agosto 1990, n. 241).


(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n.569

 

            Pres. Salvatore
            Rel.Saltelli
            Ric. SA.Ba & C. Sas
            Res. Agenzia svolgimento XX giochi olimpici invernali Torino "2006

Atto amministrativo - Accesso - Finalità - Azione popolare - Inconfigurabilità - Situazione giuridica da tutelare - Diritto soggettivo o interesse legittimo - Irrilevanza.

Mediante l'istituto del diritto di accesso (art. 22, L. 7 agosto 1990, n.241), non è stato introdotto nel nostro ordinamento alcun tipo di azione popolare di controllo sull'attività svolta dalla P.A., poichè il predetto diritto deve ritenersi consentito soltanto a coloro ai quali i documenti e gli atti, di cui si richiede l'esibizione o l'acquisizione, si riferiscono direttamente o indirettamente e che li possano utilizzare per tutelare una posizione rilevante sotto il profilo giuridico, indipendentemente dal fatto che essa sia qualificabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, n. 254
    Pres. Quaranta
    Rel.Farina
    Res. Fanticini
    Res. Comune di Reggio Emilia

 

Atto amministrativo - Accesso - In tema di infortunistica stradale - Informazioni e rilascio di documenti - Polizia municipale - E' competente.

 

Qualsiasi soggetto interessato può ottenere dagli organi della polizia municipale, le informazioni relative alle modalità di un incidente ed ai dati relativi alle parti e quindi anche agli eventuali testimoni, nonchè alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai loro dati identificativi (art. 12, c. 4, Decreto Legislativo n. 285/1992).
E' legittimo che chi usufruisce di tale servizio sia chiamato a sostenere  le spese necessarie per espletarlo. Pertanto, legittimamente l'amministrazione comunale può stabile una tariffa a titolo di corrispettivo per questa categoria di servizi.

(Tiziana Autieri) 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917
    Pres. TROTTA
    Rel. SALTELLI
    Ric. Comune di Montauro
    Res. Cristofato

 

Opere pubbliche - Progetto definitivo -  Approvazione -  Comunicazione ex art. 7, L. n. 241/1990 - Necessità.

 

Successivamente all'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica nasce l'obbligo per l'amministrazione  di dare comunicazione di avvio del procedimento per l'espropriazione dell'area ai soggetti interessati ex art. 7, L. 7 agosto 1990,n. 241, in quanto da quel momento si genera la dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 23 novembre 2002, n. 6435

        Pres:S. Costantino

        Est: G. Carinci

        Ric : R.A. Brigante:

        Res : Ordine degli Avvocati di Gorizia

 

 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti -Interesse personale e concreto - Necessità.

 

L’interesse che legittima la richiesta di accesso di atti e documenti amministrativi ex art. 22 della legge 7 agosto 1990 che nell’art. 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, dev’essere – secondo pacifica giurisprudenza - personale e concreto, nonchè ricollegabile alla persona che sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante (Cons. St., VI, n. 5930 del 3.11.2000; Sez. V, n. 1248 del 1.10.1999; Sez. IV. n. 1577 del 13.10.1999). 

 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Ordine degli avvocati - Richiesta avanzata da un iscritto - Operato del Consiglio - Valutazione – Irrilevanza.

Nel caso in cui oggetto della richiesta di accesso da parte di un associato, siano i provvedimenti che determinano i contributi di iscrizione e i bilanci consultivi e preventivi dell’Ordine degli Avvocati, non è rinvenibile un interesse concreto e personale nell’intento di valutare la legittimità dell’operato del Consiglio dell’Ordine, da far valere dinanzi alle competenti autorità, atteso che il diritto di accesso non può trasformarsi in uno strumento di “ispezione popolare” volta alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa (Cons. St., VI, n. 1122 del 2.3.2000) 

 

Atto amministrativo- Diritto di accesso – modalità di esercizio - art. 22 l- 241/90 – d.p.r. 27.06.92 n. 352.

 L’istituto dell’accesso, così come disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima ancora che all’estrazione di eventuali copie, è diretto ad assicurare al privato la possibilità di prendere visione degli atti originali di cui il medesimo abbia interesse  Né tale norma, né le disposizioni del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si sono mai espresse nel senso che vi sia una alternatività tra le due forme di accesso.

(Sveva Rossi)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 novembre 2002, 6444
    Pres. Paleologo
    Rel. Russo
    Ric. Borello
    Res. Min. Interno

 

Atto amministrativo - Motivazione - Motivazione per relationem - Requisiti - Individuazione - Fattispecie in tema di sanzione disciplinare nei confronti di un agente della Polizia di Stato.

 

In base all'art. 3,c. 3, L. 7 agosto 1990,n. 241 deve ritenersi in generale ammessa la così detta motivazione per relationem, peraltro già considerata ammissibile dalla giurisprudenza formatasi nella previgente legislazione ( Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 1989,n. 738; Cons. Giustizia Amministrativa Regione siciliana 24 maggio 1989, n. 1979). La motivazione può, dunque,in via generale ricavarsi per relationem dagli atti istruttori posti in essere nel corso del procedimento (pareri,proposte,rapporti) e richiamati nel preambolo del provvedimento, purché si tratti di atti appartenenti alla stessa serie procedimentale e non del tutto estranei (Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 1988,n. 793) e purchè le argomentazioni contenute negli atti richiamati siano espressamente fatte proprie dall'amministrazione emanante (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 1997, n. 264).
Nella fattispecie, è stato ritenuto legittimo il provvedimento disciplinare nei confronti di un agente della Polizia di Stato con il quale si disponeva la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi motivato con il richiamo ad atti istruttori endoprocedimentali.
(Cfr. DE PAOLIS Maurizio,La motivazione del provvedimento amministativo,Cedam,2002).

(Tiziana Autieri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato,  sez. IV ,  7 novembre 2002,  n. 6063

            Pres: G. Paleologo

            Est: C. Volpe

            Ric: Ministero Interno

            Res:Ghebremedhin Arefaine

 

Atto amministrativo - Motivazione – Funzione.

 

La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo  è rivolta a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento; permettendogli quindi di controllare, il corretto esercizio del potere conferito dalla legge alla P.A. ed eventualmente far valere nelle opportune sedi, giustiziali o giurisdizionali, le proprie ragioni (questa Sezione, 29 aprile 2002, n. 2281).

(Sveva Rossi)

 

 

 

 

 

  • Consiglio  di Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6066

            Pres: G. Paleologo

            Est: C. Volpe

            Ric: Ministero Interni – Pefetto Cagliari

            Res : Toanta Florin

 

Atto amministrativo - Motivazione - Esternazione non completa - Surrogabilità - Condizioni.

 

La garanzia di adeguata tutela delle  ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione, non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta, qualora le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento (questa Sezione: 9 ottobre 2000, n. 5346; 22 dicembre 1998, n. 1866; 26 gennaio 1998, n. 66).  Deve aggiungersi, anche, che l’onere della motivazione, in relazione alla stessa funzione che è chiamato a svolgere il provvedimento amministrativo (di ordinatore degli interessi pubblici e di contemperamento tra questi e quelli privati), non può rispondere ad uno standard fisso ed immutabile, ma varia necessariamente in ragione degli effetti, ampliativi o restrittivi, che il provvedimento è destinato a produrre nella sfera giuridica dei destinatari o della più o meno elevata interferenza degli interessi privati con quello pubblico perseguito (questa Sezione, 29 aprile 2002, n. 2281).

(Sveva Rossi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293
    Pres. Varrone
    Rel. Fera
    Ric. Tolomeo
    Res. Comune di Maierato

 

Atto ammnistrativo - Diritto di accesso - Istanza avanzata da Consigliere comunale - Modalità.

 

Anche in relazione alla richiesta di un Consigliere comunale avanzata ex art. 31 c.5, L. 8 giugno 1990,n. 142 la domanda di accesso a documenti amministrativi del Comune deve essere specifica e non generica, secondo quanto prescrive l'art. 3,c.2 DPR 27 giugno 1992,n. 352; inoltre sono necessarie, per fondare la legittimazione all'accesso, l'esternazione della qualifica di Consigliere comunale, insieme alla precisa indicazione degli atti a cui si intende accedere. (Cfr. Cons. Stato,Sez. V, 6 dicembre 1999,n. 2046)

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

 


 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818
    Pres. Giovannini
    Rel. Montedoro
    Ric. Ist. Nazionale Fisica Nucleare
    Res. Ditta Yogitech

 

Atto amministrativo - Diritto di acceso ai documenti amministrativi - Azione giudiziale - Lesione di posizione giuridica soggettiva - Non occorre.

 

Il rimedio giurisdizionale contemplato dall'art. 25, L. 7 agosto 1990, n.241 si connota per il fine di assicurare la trasparenza all'azione amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, a nulla rilevando l'esistenza di una lesione effettiva di una posizione giuridica del soggetto richiedente l'accesso ai documenti della P.A., ferma la necessità della sussistenza in capo al ricorrente di quella situazione giuridicamente rilevante di cui all'art. 22, L. n.241/1990.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 luglio 2002, n. 3825

            Pres.   TROTTA

            Rel.    DE LIPSIS

            Ric.    CARISMA SpA

            Res.    MINISTERO delle FINANZE

 

 

Atto amministrativo – Atti interni – Diritto di accesso – Applicabilità.

 

 

Ai sensi dell’art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si applica anche ad atti interni della P.A. a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell’attività con rilevanza esterna.

 (Maurizio De Paolis)

 

 

 

  

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 luglio 2002, n. 3825

                Pres.   TROTTA

                Rel.    DE LIPSIS

                Ric.    CARISMA SpA

                Res.    MINISTERO delle FINANZE

 

 

Atto amministrativo – Procedimento tributario - Atti interni – Accesso – Diniego – Illegittimità – Fattispecie.

 

Dal combinato disposto degli artt. 13 e 24, c. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241  discende che è illegittimo il diniego d’accesso ad un atto amministrativo interno, facente parte di un procedimento tributario conclusosi con il processo verbale di constatazione, cui è seguita la notifica del conseguente avviso di rettifica e la proposizione del ricorso da parte del soggetto interessato, in quanto l’esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi si può riferire soltanto a quegli atti preparatori del provvedimento finale allorché sia ancora pendente il relativo procedimento tributario e questo non si sia ancora concluso con l’adozione di un provvedimento impositivo.

(Maurizio De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 6 luglio 2002, n. 3700

            Pres.    GIOVANNINI

            Rel      CARINGELLA

            Ric.     ARTHUR ANDERSEN SpA

            Res.     CONSOB

 

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Atti di vigilanza della CONSOB – Segreto d’ufficio – Applicabilità – Accesso – Esclusività – Art. 4, c. 10, Decreto Legislativo n. 58 del 1998 – Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost. – Non manifesta infondatezza.

  

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 10, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella parte in cui, prevedendo il segreto d’ufficio, preclude il diritto di accesso a atti, notizie, informazioni e dati a disposizione della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) quando svolge attività di vigilanza.

(Maurizio De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256

            Pres.   TROTTA

            Rel.     POLI

            Ric.     TOLLA

            Res.     REGIONE BASILICATA

 

 

Atto amministrativo – Procedimento – Avvio d’ufficio o su istanza di parte – Provvedimento espresso – Adozione – Necessità – Obbligo – Derogabilità – Condizioni.

 

Ai sensi dell’art. 3, c.1, L. n. 241 del 1990 e 21 bis, L. n. 1034 del 1971, la Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento, avviato d’ufficio o su istanza di parte, con provvedimento espresso, salvo che non sia stata già adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto, o si tratti di domande manifestamente assurde o illegali.

(Maurizio De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 maggio 2002, n. 2855

            Pres. Giovannini

            Rel. Cafini

            Ric. Salvatore Pasquini

            Res. Poste Italiane S.p.A.

 

Atto amministrativo - Accesso - Documenti amministrativi delle Poste Italiane S.p.A. - Legge n. 241/90 - Applicabilità.

 

Avendo le Poste Italiane S.p.A. natura pubblica, in quanto società di diritto speciale, interamente di proprietà dello Stato, che agisce perseguendo finalità pubblicistiche, come concessionaria di un servizio pubblico, le stessa è destinataria della previsione di cui all'art. 23, Legge n. 241/90, ai sensi del quale il diritto d'accesso è esercitato anche nei confronti dei "gestori di pubblici servizi".

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

Atto amministrativo - accesso - dipendente Poste Italiane S.p.A. - trasferimento - Legge n. 241/90 - applicabilità.

 

L'attività delle Poste Italiane S.p.A. finalizzata a consentire l'accesso ad una istanza pregressa di trasferimento ad altro ufficio da parte del richiedente, rientra nella più generale attività amministrativa volta al perseguimento dell'interesse collettivo, perché connessa con l'esercizio del potere organizzativo-gestionale dell'amministrazione postale.

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 8 aprile 2002, n. 1901

            Pres. Schinaia

            Rel. Falcone

            Ric. Ministero per i beni e le attività culturali

            Res. Comune di Imperia

 

Atto amministrativo - procedimento - avvio - comunicazione della P.A. - obbligo - sussiste - procedimento per l'imposizione di vincoli ambientali - art. 7 Legge n. 241/90 - applicabilità.

 

Secondo l'art. 7, Legge n. 241/90, l'Amministrazione è obbligata a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonchè agli altri soggetti, individuati o individuabili, che possono subirne pregiudizio. Pertanto, anche il Ministero per i beni e le attività culturali è tenuto ad informare il Comune dell'inizio del procedimento di imposizione di un vincolo di bellezza d'insieme, utilizzando (se necessario) forme di pubblicità idonee, stabilite dalla stessa Amministrazione.

(Gianluca De Nuzzo)

 

Atto amministrativo - procedimento - avvio - influenza sulla motivazione del provvedimento finale - sussiste.

 

L'obbligo in capo all'Amministrazione di comunicare l'inizio del procedimento ai soggetti interessati incide sulla sufficienza della motivazione, poichè consente a questi ultimi di presentare memorie scritte e documenti e, nel contempo, impone alla medesima Amministrazione l'obbligo di valutare i contributi presentati dai partecipanti.

(Gianluca De Nuzzo)

 

Atto amministrativo - procedimento - partecipazione dei soggetti interessati - limitazione o esclusione - giustificazione rigorosa - necessità.

 

Il principio generale secondo il quale l'Amministrazione ha l'onere di assicurare l'effettiva partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, fa si che ogni disposizione che limiti o escluda questa partecipazione vada interpretata in modo rigoroso, per evitare che si vanifichi o che si escluda il principio stesso.

(Gianluca De Nuzzo)

 

Atto amministrativo - procedimento - avvio - comunicazione della P.A. - obbligo - derogabilità - condizioni.

 

L'avviso dell'inizio del procedimento ai soggetti interessati da parte dell'Amministrazione può essere omesso per ragioni di urgenza, che, però, devono essere enunciate nel provvedimento e motivate, seppur succintamente, con riferimento ad esigenze di tutela immediata dell'interesse pubblico, altrimenti compromesso a causa del ritardo.

(Gianluca De Nuzzo)