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TAR Toscana, Sez. I, 26 novembre 2008, n. 2983
Pres. Cicciò
Rel. Massari
Ric. Vodafone Omnitel
Res. Comune di Fauglia
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Atto amministrativo - Autorizzazione - Adeguamento di stazione per telefonia mobile - Preavviso di rigetto ex art. 1o - bis, l. n. 241 del 1990 - Necessità |
La disposizione incardinata nell'art. 10 - bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 relativa al preavviso di rigetto ha una portata di carattere generale; pertanto, esclusi i procedimenti menzionati esplicitamente dal secondo comma dello stesso art. 10 - bis su menzionato, il prevviso si applica anche nei confronti dei procedimenti per l'adeguamento delle stazioni di telefonia mobile (art. 87, Decreto Legislativo n. 259 del 2003).
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato,
Sez.
IV, ordinanza, 29 luglio 2008, n. 3992
Pres.
Trotta Rel.
Leoni Ric.
Presidenza
Consiglio dei Ministri
Res. Codacons
ed altri
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Demanio e patrimonio - Aeroporto Dal Molin di Vicenza - Ampliamento
delle strutture aeroportuali dell’esercito degli Stati Uniti
d'America - Autorizzazione del Ministero della Difesa - Natura giuridica
di atto politico - E' tale - Annullabilità o sospensione da parte del
giudice amministrativo - Esclusione
|
Ha natura di
atto politico, essendo riconducibile ad attività di carattere internazionale
intercorrenti fra Stati, il provvedimento col quale il Governo italiano ha
autorizzato l’ampliamento della base degli U.S.A. ubicata all'interno del
territorio del Comune di Vicenza; pertanto, tale provvedimento, in quanto atto
politico, si sottrae al sindacato di legittimità da parte del giudice
amministrativo, ai sensi dell’art. 3,1 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054.
(Per un
precedente del Consiglio di Stato in tema di atti politici, si
veda Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452, in tema di scioglimento di un
movimento politico sulla base della così detta legge "Scelba").
(Sulla
differenza tra atti politici, atti a movente politico
e atti di alta amministrazione si veda: Maurizio DE PAOLIS, La
motivazione del provvedimento amministrativo, Cedam, 2002; e Maurizio DE PAOLIS,
L'atto amministrativo, Maggioli Editore, 2005).

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T.A.R. Lazio, Sez. I Quater,
18 luglio 2008,
n. 6959
Pres. Guerrieri
Rel. Mangia
Ric. Savo M. e
Cavallaro C.
Res. Comune di Roma
 |
Edilizia ed urbanistica - Edilizia - Abusi- Ordinanza di demolizione -
Motivazione - Presupposti di fatto - Sufficienza |
In
materia edilizia, l’obbligo di motivazione delle ordinanze di demolizione deve
essere rispettato in maniera essenziale e senza inutili formalismi; pertanto,
tale obbligo contemplato dall'art.3, L. n. 241 del 1990 viene assolto con
l’indicazione dei meri presupposti di fatto (come la constatazione
dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in
assenza del medesimo titolo abilitativo), che poi determinano l’applicazione
delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, sez. VI,
18 giugno 2008, n. 3002 Pres.
Barbagallo Rel. Chieppa Ric.
Ministero per i beni e le attività culturali ed altri
Res. Eurogefi
s.p.a.
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Atto
amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Art. 7, L. n.
241 del 1990 - Modalità prescritte per le notificazioni degli atti
giudiziari - Inapplicabilità - Invio mediante raccomandata con avviso di
ricezione - Sufficienza |
La L. 7 agosto 1990, n. 241 non
prevede che la comunicazione di avvio del procedimento debba essere inviata con
le modalità prescritte per le notificazioni degli atti giudiziari; pertanto,
deve ritenersi che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
comunicazione di inizio del procedimento sia pienamante idoneo a dimostrare che
il soggetto destinatario abbia ricevuto la predetta comunicazione, anche in
assenza dell’indicazione della qualità della persona che materialmente abbia
sottoscritto la ricevuta attestante la ricezione.
(Simona De Paolis)
 |
Atto
amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Art. 7, L. n.
241 del 1990 - Ricezione - Dimostrazione - Cartolina di ricevimento con
firma illeggibile e priva dell’indicazione della qualità della persona
che l’ha sottoscritta - Presunzione del ricevimento della comunicazione
- Prova da parte del destinatario della mancata ricezione - Necessità -
Fattispecie in tema di persona giuridica di diritto privato [società] |
La
comunicazione dell’avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della L. 7
agosto 1990, n. 241 deve presumersi pervenuta regolarmente al
soggetto destinatario qualora sia stata prodotta in giudizio la cartolina di
ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione, anche se nella
cartolina di ricevimento sia presente una firma illeggibile e sia stata omessa
l’indicazione della qualità della persona che ha ricevuto la raccomandata.
Pertanto, in tal caso sussiste l'onere a carico del soggetto destinatario della
comunicazione dimostrare in giudizio che, per particolari circostanze,
all’indirizzo indicato l’atto è stato ricevuto da una persona del tutto
estranea. Tuttavia, qualora, non sia stato fornito alcun elemento probatorio a
tal fine, deve presumersi che la comunicazione di avvio del procedimento sia
stata ricevuta dal destinatario (Fattispecie relativa ad ad una società).
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2008, n. 2616
Pres. Varrone
Rel. Buonvino
Ric. Ministero dell’Interno
Res. Ricci
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Atto
amministrativo - Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio -
Art. 7, L. n. 241 del 1990 - Ragioni di urgenza che impongono
l’omissione dell’adempimento - Vanno espressamente indicate con apposita
motivazione. |
La
partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo, ai sensi
degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta un
principio generale dell'ordinamento giuridico, pertanto ogni disposizione che
limiti o escluda tale diritto va interpretata in maniera rigorosa, al fine di
evitare di vanificare o eludere il principio stesso; con la conseguenza,
altresì, che la preminenza delle ragioni di urgenza, nell'adottare
il provvedimento finale, sul diritto alla partecipazione presuppone una rigorosa
e puntuale motivazione da parte della amministrazione titolare del
procedimento in ordine alle particolari esigenze di celerità che giustificano
l'omessa comunicazione e che non debbono essere imputabili al comportamento
stesso della amministrazione.
(Simona De Paolis)
 |
Atto
amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Art. 7 della L.
n. 241 del 1990 - Provvedimento di sospensione cautelare dal servizio di
un dipendente pubblico - Omissione - Ove non siano state indicate le
ragioni di particolare urgenza che la giustificano - Illegittimità. |
E’ illegittimo il
provvedimento con il quale venga disposta nei confronti di un dipendente
pubblico la sospensione cautelare dal servizio, che non sia stato preceduta
dalla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare all’interessato, ove
dalla lettura del provvedimento di sospensione cautelare non si evinca alcuna
particolare esigenza di celerità e, tanto meno, una rigorosa e puntuale
motivazione della stessa.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Bis, 3 giugno 2008 n. 5406
Pres. Orciuolo
Rel. Rotondo
Ric. -------------- Res. Ministero della Difesa
 |
Atto
amministrativo - Diritto di accesso - Esposto/denuncia - Registrazione
telefonica - Diniego - Illegittimità |
E’ illegittimo
il diniego di accesso alla registrazione della telefonata pervenuta al numero
telefonico 112 - pronto intervento dell'Arma dei Carabinieri, opposto
all’istanza del Carabiniere coinvolto in una indagine amministrativa ad essa
collegata e dunque avente un interesse giuridicamente rilevante, quando la
telefonata non sia stata oggetto di uno specifico provvedimento di sequestro
giudiziario in grado di revocare in dubbio l’ostensibilità del documento.
(Nella
fattispecie, un miltare, a seguito della chiamata telefonica, in quanto autista
alla guida di un mezzo dell'Arma dei Carabinieri, restava coinvolto in un
incidente automobilistico a seguito del quale decedeva un cittadino e il
medesimo Carabiniere veniva rinviato a giudizio per omicidio colposo).
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, 27 maggio 2008, n. 5113
Pres. Corasaniti
Rel. Calveri
Ric. Soc. Guido & Co
Res. Sviluppo Italia
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Atto amministrativo - Comunicazione e notificazione - Comunicazione
via fax - Modalità
|
Quando il fax venga trasmesso, e ciò risulti debitamente documentato dal
"rapporto di trasmissione", si forma la presunzione della sua ricezione da
parte del destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata
funzionalità dell'apparecchio ricevente; di tale mancata funzionalità deve
essere offerta prova rigorosa, non potendosi dar campo e giustificazione a
circostanze impeditive generiche e non adeguatamente documentate.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1211
Pres. Varrone
Rel. Giovagnoli
Ric. Trenitalia S.p.a.
Res. R. S.
 |
Atto amministrativo - Diritto di accesso - Concessionario di servizio
pubblico - Sussiste
|
Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti del concessionario di un
servizio pubblico per quegli atti che, ancorché di diritto privato, siano
funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, imponendo
l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza,
nonché per tutti quelli strumentali all'attività propriamente organizzativa e
gestionale.
(Simona De Paolis )

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Consiglio di Stato, Sez, VI, 5 dicembre 2007, n. 6183
Pres. Trotta
Rel. Chieppa
Ric. Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.
Res. Prefettura di Milano ed altri
 |
Atto amministrativo - Procedimento Amministrativo - Avviso d'avvio -
Atti anteriori alla L. n. 241/90 - Obbligo - Non sussiste.
|
Non sussiste l'obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento ai
sensi dell'art. 7, L. n. 241/90, quando la procedura espropriativa sia iniziata
con l'approvazione di un progetto avvenuta prima dell'entrata in vigore della
menzionata legge. Infatti, il principio tempus regit actum può essere invocato
per tutti gli atti ad essa antecedenti, mentre per tutti gli atti successivi,
emanati nell'ambito di un procedimento amministrativo, successivamente
all'entrata in vigore della legge in questione, lo stesso principio ne impone
l'applicazione.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 novembre 2007, n. 11547 Pres. f.f. Conti
Rel. Conti
Ric. T. R. T.
Res. Ministero
dell'Interno per Comm. Naz. per il Diritto di Asilo, Sezione speciale stralcio.
 |
Atto amministrativo -Diritto di accesso ai documenti amministrativi -
Silenzio diniego - Status di rifugiato - Illegittimità.
|
E' illegittimo il silenzio diniego mantenuto dalla Commissione Nazionale per il
Diritto di Asilo sulla richiesta di accesso alla documentazione da parte di un
soggetto la cui istanza di riconoscimento dello status di rifugiato abbia avuto
esito negativo, quando sussistano entrambi i presupposti richiesti dalla Legge
n. 241/90, ossia, la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante
(rappresentato dall'interesse alla tutela, anche giurisdizionale dei propri
diritti) ed il nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione
richiesta e quando si tratti di ipotesi non rientrante nei casi previsti
dall'art. 24 della citata legge in cui è escluso il diritto di accesso, o in
altri casi individuati da norme particolari.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 23 novembre 2007, n. 11679
Pres. Guerrieri
Rel. Mangia
Ric. M.H. Jahangir e K.H. Akter
Res. Comune di Roma
 |
Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Ordine di demolizione -
Motivazione - Riferimento alla carenza del titolo abilitativo -
Sufficienza |
In tema di abusi edilizi, il provvedimento che ordini la demolizione di opere
edilizie abusive è sufficientemente motivato se faccia riferimento
all'esecuzione delle opere edilizie in carenza del titolo abilitativo richiesto
dalla legge vigente.
(Simona De Paolis )

-
T.A.R. Sicilia, sez. IV, 17 novembre 2007, n. 1877
Pres. Leotta
Rel. Leotta
Ric. F. P. e A. R. A
Res. Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina
 |
Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Cartella
clinica di paziente deceduto - Accesso soltanto da parte di alcuni dei
coeredi
|
In base all'art. 9, comma 3, del Decreto Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), il diritto di accesso ai dati
personali di persone decedute possono essere esercitati da chi abbia un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione. L'accesso ad una cartella clinica di persona deceduta
può essere esercitato anche da parte di alcuni soltanto dei coeredi senza la
preventiva acquisizione del consenso di tutti gli altri.
(Simona De Paolis)

-
T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 ottobre 2007, n. 1870
Pres. Di Sciascio
Rel. Morbelli
Ric. O.n.l.u.s. Associazione Verdi Ambiente e Società
Res. Comune di Riomaggiore
 |
Atto amministrativo- Accesso ai documenti - Informazioni ambientali -
Art. 3, Decreto Legislativo n. 195 del 2005 - Diniego - Illegittimità -
Dimostrazione della legittimazione e dell'interesse all'accesso da
parte del soggetto istante - Assenza- Irrilevanza
|
Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195, che riconosce
la legittimazione all'accesso in materia ambientale a chiunque, è illegittimo il
diniego di accesso alle informazioni in tema ambientale opposto al soggetto
richiedente, a nulla rilevando che egli non abbia dimostrato né la propria
legittimazione, né il proprio interesse ad esercitare il diritto di accesso.
(Simona De Paolis)
 |
Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Informazioni ambientali
- Richiesta generica - Ammissibilità -Fattispecie relativa ad un'opera
pubblica ubicata nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre
|
Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, la domanda di
accesso alle informazioni ambientali può consistere in una generica richiesta di
notizie sullo stato di un determinato contesto ambientale, a condizione che
questo sia chiaramente specificato e che la richiesta non venga indirizzata per
conseguire un mero sindacato ispettivo sull'attività svolta dall'Ente Locale
competente, bensì abbia lo scopo primario di costituire in capo
all'Amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato
della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dalla domanda, ad
elaborare ed a comunicarle al richiedente.
(Nella fattispecie, si trattava di richieste dirette ad acquisire informazioni
relative alla realizzazione di un'opera pubblica ubicata nel territorio del
Parco nazionale delle Cinque terre).
(Simona De Paolis)

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T.A.R Lazio, Roma, Sez. III quater, 6 novembre 2007, n. 10914
Pres. Di Giuseppe
Rel. Realfonzo
Ric. Soc. Schering Plough
Res. Agenzia Italiana del Farmaco ed altri
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Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Industria e commercio -
Medicinali bioequivalenti - Atti relativi alla procedura di immissione
in commercio - Società che commercializza i farmaci di riferimento -
Legittimazione all'accesso - Sussiste - Tutela del segreto industriale
- Inapplicabilità - Fattispecie
|
La società che provvede alla commercializzazione di determinati prodotti
medicinali è legittimata ad accedere agli atti e ai documenti inerenti al
procedimento che ha condotto all'immissione in commercio di farmaci ritenuti
bioequivalenti, non essendo invocabile la titolarità di un diritto assoluto alla
tutela del segreto industriale o commerciale, ex art. 98, Decreto Legislativo
10 febbraio 2005, n. 30 applicabile soltanto per i farmaci di nuova
invenzione, fermo restando il divieto di accesso alle descrizioni relative alle
modalità di preparazione dei presidi medici in questione (fattispecie relativa
ai seguenti prodotti: gentalyn crema e unguento e gentalyn beta) .
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2253
Pres. Mozzarelli
Rel. Di Benedetto
Ric. S. Panini
Res. Comune di Guiglia
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Edilizia ed urbanistica - D.I.A. - Intervento in autotutela
dell'Amministrazione - Attivazione di un procedimento di secondo grado
di annullamento o revoca d'ufficio ex L. 241/90 - Necessità
|
Una volta formatosi il titolo edilizio della D.I.A., l'intervento in autotutela
dell'Amministrazione può essere giustificato soltanto nell'ambito di un
procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d'ufficio, (ai sensi
dell'articolo 21 quinques e 21 nonies, con riferimento alll'art. 19 della legge
n. 241/90), previo avviso di avvio del procedimento soggetto interessato e
previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo stesso
eventualmente presentate nell'ambito della partecipazione al procedimento.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Ter, 21 settembre 2007, n. 9199
Pres. Giulia
Rel. Volpe
Ric. G. Palombo e Caffè della Villa di Palombo G. e C. s.a.s.
Res. Ministero dell'Interno e Questura della Provincia di Frosinone
 |
Industria e commercio - Licenza per la somministrazione di alimenti e
bevande - Sospensione - Omessa comunicazione dell'avvio del
procedimento - Legittimità - Art. 21 octies, c.2, L. n. 241/90 -
Applicabilità
|
E' legittimo il provvedimento che sospende l'autorizzazione per la
somministrazione di alimenti e bevande non preceduto dalla comunicazione
dell'avvio del procedimento, qualora ricorra uno dei presupposti indicati
nell'art. 100 del T.U.L.P.S.. Infatti, sebbene il provvedimento di sospensione
della licenza rientri nella categoria degli atti discrezionali, tuttavia, in
concreto, ricorrendo il caso summenzionato, non resta al Questore alcun margine
di discrezionalità circa l'adozione dell'atto stesso ed in tal caso,
configurandosi un atto vincolato nella forma e nei contenuti per cui trova
applicazione il disposto contenuto nell'art. 21 octies, c.2, L.n. 241/90.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 settembre 2007, n. 8992
Pres. Giulia
Rel.Cogliani
Ric. P. M.
Res. Comune di Ardea
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Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - Silenzio-rigetto, ex
art. 20, c. 9, TU Edilizia - Provvedimento espresso - Necessità -
Preavviso di rigetto - Insufficienza
|
La norma di cui all'art. 20, c. 9, del T.U. Edilizia, benché preveda un caso di
silenzio significativo, nella forma del silenzio-rigetto o rifiuto, deve essere
coordinata con la legge n. 241 del1990, che ha introdotto il principio che
impone alla P.A. di rispondere in modo espresso, e motivato, alle richieste
formulate dai soggetti privati, in ottemperanza al principio, di portata
generale, che prevede gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale
collaborazione tra P.A. e cittadini. Pertanto, sussiste l'obbligo
dell'amministrazione comunale di adottare un provvedimento di rigetto, espresso
e conclusivo, sull' istanza presentata dal privato per ottenere il permesso di
costruire, non essendo al riguardo sufficiente la comunicazione del preavviso di
diniego, ex art. 10 - bis, L. n. 241/1990, che si configura come un adempimento
endoprocedimentale, proprio della fase istruttoria.
(Simona De Paolis)

-
T.A.R.
Toscana, Sez. II, 11 settembre 2007, n. 2346
Pres. Petruzzelli
Rel. Fiorentino
Ric. Società Guarduccistrade e Società Tintofilo
Res. Comune di Agliana
 |
Edilizia ed urbanistica - Abusi - Ordine di ripristino dello stato
dei luoghi - Adozione in relazione a norme edilizie a tutela del
territorio - Previa comunicazione di avvio del procedimento - Necessità
|
L'ordine di ripristino dello stato dei luoghi disposto dal Comune ed emanato in
relazione a norme edilizie a tutela del territorio, richiede la preventiva
comunicazione dell'avvio del procedimento, non potendosi escludere l'utilità di
un apporto partecipativo del soggetto interessato durante la fase istruttoria,
per accertare il fatto costituente abuso edilizio di rilevanza ambientale.
(Simona De Paolis)

 |
Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi -
Relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo -
Esclusione
|
L'art. 10 D.P.R. n. 554/1999 non è stato implicitamente abrogato dalle modifiche
apportate all'art. 31 bis L. 109/1994 dalla L. 166/2002. Pertanto, le relazioni
del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve avanzate
dall'esecutore di lavori pubblici sono rimaste sottratte all'accesso anche
durante la vigenza dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994 nel testo risultante
dell'emendamento introdotto dall'art. 7, l. n. 166/2002. Del pari, è rimasto
confermato l'intento del legislatore di ricondurre tali relazioni ai casi di
divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento di cui all'art. 24,
co. 1, l. n. 241/1990.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828
Pres. Salvatore
Rel de Felice
Ric. Comune di Chioggia
Res. Arena srl
 |
Edilizia - Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) - Preavviso di
rigetto, ex art. 10 bis, L. n. 241/1990 - Applicabilità - Esclusione
|
Nei procedimenti avviati con la Denunzia di Inizio Attività (DIA) ex art. 23,
DPR n. 380/2001, l'ordine della P.A. di non iniziare i lavori, per come
ristretto nei suoi tempi procedimentali, non coincide con l' ipotesi di
provvedimento (negativo) su istanza di parte di provvedimento positivo;
pertanto, a tale diffida-ordine non si applica l'istituto del preavviso di
rigetto previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990.
(Simona De Paolis)

-
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 settembre 2007 n. 8657
Pres. De Lise
Rel. Martino
Ric. Società Ambiente Territorio e Energia a.r.l
Res. Regione Lazio
 |
Atto amministrativo - Accesso - Diniego - Ricorso giurisdizionale
- Notificazione ad un controinteressato - Omissione - Inammissibilità
|
E'
inammissibile il ricorso giurisdizionale in materia di accesso ai documenti
amministrativi, non notificato ad almeno un controinteressato. Infatti, non
contrasta con la natura di vero e proprio diritto soggettivo del diritto di
accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela
giurisdizionale ad esso correlato, in quanto idoneo ad assicurare ad un tempo la
protezione dell'interesse giuridicamente rilevante ed a salvaguardare l'esigenza
di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza dei controinteressati che
sono pertinenti a rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità
e trasparenza dell'azione amministrativa.
(Simona De Paolis )

-
Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 44 Pres.
Varrone Rel.
Giovagnoli Ric.
Comune di Monte Argentario Res.
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed altri
 |
Demanio e patrimonio - Demanio
marittimo - Concessione demaniale - Per la creazione di un approdo
turistico - Istanza del Comune per la gestione attraverso una
istituenda società mista - Garanzia per una gestione proficua del
bene demaniale - Insufficienza -Valutazione negativa da parte della
Capitaneria di porto - Legittimità |
Legittimamente la Capitaneria di
Porto, competente per territorio, valuta negativamente la domanda avanzata
da un Comune per ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima
per la realizzazione di un approdo turistico da gestire non direttamente
ma attraverso una istituenda società mista per azioni, ravvisando in questa
proposta gestoria l'assenza di idonee garanzie per una gestione proficua del
bene demaniale oggetto di richiesta.
(Simona
De Paolis)
-
TAR
Toscana, Sez. II, 9 febbraio 2007, n. 152
Pres. Petruzzelli
Rel Toschei
Ric. A. Minuti
Res.Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze ed altri
 |
Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Istanza
motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi
nell'ambito di procedimenti giudiziari - Mancata certezza che
successivamente tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini
della proposizione di eventuali domande giudiziali - Irrilevanza -
Apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta - Non
spetta all'Amministrazione né al Giudice amministrativo adìto con l'actio
ad exibendum - Diniego - Illegittimità |
Qualora venga presentata alla P.A. una richiesta di accesso documentale motivata
con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti
sedi giudiziarie, anche se non sia certo che, successivamente, tali atti
saranno effettivamente utilizzati ai fini della proposizione di eventuali
domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento
sull'utilità o meno della documentazione richiesta non compete né
all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso né, addirittura, allo
stesso giudice amministrativo, bensì al giudice (sia esso amministrativo che
ordinario) eventualmente adito dall'interessato per tutelare l'interesse
giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso.
(Simona De Paolis)

-
Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2007, n. 530
Pres. Giovannini
Rel. Volpe
Ric. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Avvocatura
dello Stato)
Res. C.F. ed altri
 |
Atto amministrativo - Difetto di motivazione - Chiarimenti
istruttori - Inidoneità ad integrare la motivazione - Esito della
valutazione - Illegittimità - Fattispecie in tema di insegnante
universitario
|
E' illegittima l'integrazione della motivazione di un provvedimento
amministrativo impugnato svolta dalla P.A. sulla base di un'ordinanza
interlocutoria emessa dal giudice amministrativo. Nella specie, si trattava
della procedura per la copertura di un posto vacante di professore universitario
di prima fascia.
(Simona De Paolis )

-
Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 44
Pres. Santoro
Rel. Farina
Ric. LA PUBBLICISTA.IT
Res. ANACS - Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale ed
altri
 |
Autorizzazioni e concessioni - Pubblicità stradale - Procedura ad
evidenza pubblica - Esclusione
|
Il rilascio delle autorizzazioni a collocare impianti pubblicitari lungo le
strade non presuppone l'espletamento di una preventiva procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157 o di altre norme poste a
disciplina del l'acquisizione di servizi da parte di pubbliche amministrazioni;
infatti, la pubblicità stradale non si configura come un servizio reso ad un
ente pubblico ma come una forma, sia pure particolare, di attività economica.
(Simona De Paolis)

-
TAR
Emilia Romagna, Parma, 6 dicembre 2006, n. 587
Pres.Cicciò
Rel. Caso
Ric. New Trading S.r.l.
Res. Comune di Piacenza
 |
Comune
e provincia - Comune - Ambiente - Inquinamento del territorio -
Bonifica di siti inquinati - Ordinanza, ex art. 14, Decreto Legislativo
n. 22 del 1997 - Motivazione insufficiente - Illegittimità -
Fattispecie di ordinanza ingiuntiva emessa nei confronti del
proprietario di un terreno concesso in locazione a terzi
|
In tema di ingiunzione a provvedere alla bonifica di un sito inquinato
l'Amministrazione deve fornire una adeguata giustificazione della reale colpa
del soggetto che si assume corresponsabile dell'illecito. Pertanto, è
illegittima l'ordinanza di ingiunzione fornita di motivazione carente emessa
nei confronti del proprietario di un terreno, per la colpevole omessa vigilanza
in ordine a quanto avvenuto in pendenza del contratto di locazione a favore di
un terzo.
(Simona De Paolis)

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Atto Amministrativo - Diritto di accesso - Cartella clinica - Coniuge
- Interesse alla consultazione - Per avviare un'azione di nullità di
matrimonio concordatario - Sussistenza del diritto
|
Se, per promuovere l'azione di nullità di un matrimonio concordatario innanzi
al competente Tribunale Diocesano, sia necessaria l'elencazione dei motivi di
invalidità nuziale che, a sua volta, richiede la piena conoscenza della
patologia sofferta dal coniuge, è legittimo l'accesso alla cartella clinica
sanitaria del paziente, poiché il fine dello scioglimento del vincolo
matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di livello pari
alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla
salute, in quanto coinvolge un essenziale diritto della personalità.
(Simona De Paolis)

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Atto amministrativo - Accesso - Presupposto - Associazioni
sindacali più rappresentative - Legittimazione all'accesso
|
La normativa sull'accesso ai documenti amministrativi non opera un richiamo
espresso in merito alla legittimazione delle diverse associazioni sindacali ad
intervenire nelle vicende rilevanti per il rapporto di lavoro. Pertanto, la
rappresentatività acquisita di fatto dall'associazione nell'ambiente di lavoro -
per decidere in ordine al riconoscimento dei diritti che sono propri delle
associazioni di categoria - non può essere considerata presupposto per il
diritto di accesso.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 settembre 2006, n. 5161
Pres. Salvatore
Rel.Anastasi
Ric. Ministero Giustizia
Res. Dalmartello ed altri
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Atto amministrativo - Motivazione - Motivazione alfanumerica -
Sufficienza - Fattispecie in tema di esame di abilitazione alla
professione di avvocato
|
L'attribuzione di una votazione da parte della commissione giudicatrice in un
esame di abilitazione alla professione forense è sufficiente a fornire
un'adeguata motivazione del giudizio formulato sul candidato sia per le prove
scritte che per quelle orali.
Osservazioni:
Come è noto anche successivamente all'entrata in vigore
della legge 7 agosto 1990, n. 241 il voto numerico attribuito dalle competenti
commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di
abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della
commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di
ulteriori spiegazioni e chiarimenti, (ex multis, C.d.S., sez. IV, 29 ottobre
2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n.1162).
In tal senso è stato peraltro precisato che la motivazione espressa
numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità
dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza
sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere
amministrativo da quest'ultima espletato. Per completezza deve segnalarsi che la
Corte Costituzionale con la recente ordinanza n. 420 del 2005 ha ancora una
volta dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione agli
artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato
dubbio circa l'obbligo della valutazione delle prove di un concorso a posti di
pubblico impiego in modo diverso dall'attribuzione del punteggio numerico.
Non rilevante nella presente controversia è, il diverso indirizzo espresso
dalla decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato, 30 aprile 2003, n.
2331. Invero in tale decisione, i giudici di palazzo Spada, dopo aver dato atto
dei due diversi indirizzi giurisprudenziali esistenti in materia (l'uno
soprattutto dei giudici di primo grado, propensi a ritenere insufficiente il
solo voto numerico per comprendere le ragioni di una valutazione di
insufficienza o di un giudizio negativo in ordine alle prove concorsuali o di
esame; l'altro, dei giudici di appello, secondo cui invece il punteggio
alfanumerico costituisce motivazione sintetica, ma sufficiente di una
valutazione concorsuale o di esame), hanno effettivamente prestato adesione
all'orientamento dei primi giudici, secondo cui la sufficienza del punteggio
alfanumerico, quale motivazione di una valutazione delle prove di esame o di
concorso, va effettuata in concreto e cioè, in particolare, solo ove siano stati
fissati dalla Commissione criteri di massima predeterminati rigidamente e non
anche quando tali criteri si risolvano in espressioni generiche. Deve, tuttavia,
rilevarsi che l'adesione a tale orientamento, come si ricava dall'attenta
lettura della motivazione della decisione, è stata determinata dalla peculiarità
della procedura selettiva cui si riferisce la presente procedura selettiva,
connotata dalla evidente necessità di far luogo al raffronto tra le posizioni
dei diversi candidati cui va, quindi, assicurata, quanto meno in forma
sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della
Commissione.Ciò porta ad escludere che l'orientamento contenuto nella predetta
decisione n. 2331 del 2003 abbia carattere generale (ed innovativo) almeno allo
stato rispetto al contrario prevalente avviso giurisprudenziale in materia.Senza
contare che, in ogni caso, esso non può trovare applicazione nel caso di specie
che riguarda un esame di abilitazione e non già una procedura selettiva ed in
cui manca quindi una valutazione comparativa dei candidati.
(Simona De Paolis)

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Atto amministrativo - Accesso agli atti amministrativi - Concorso -
Concorrente non idoneo a prova d'esame - Legittimazione ad accedere a
tutti gli atti della procedura concorsuale - Sussiste
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Il
candidato classificato come non idoneo in una prova d'esame è titolare di una
posizione differenziata e di un interesse personale e diretto che gli
conferiscono la legittimazione ad accedere a tutti gli atti e documenti della
commissione esaminatrice e comunque a tutti quelli della procedura concorsuale
come ad es. gli elaborati delle prove d'esame e i titoli relativi agli altri
candidati, e ciò a prescindere dalla facoltà di impugnare gli atti lesivi nel
caso di esito negativo del concorso.
(Simona De Paolis )

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Tar Puglia, LECCE, Sez. I, 6 luglio 2006, n. 3866
Pres. Ravalli
Rel. Contessa
Ric. Acquaro ed altro
Res. Comune di Mottola
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Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento - Giudizio ex, art. 21
- bis, L. n. 1034 del 1971 - Modifiche alla L. n. 241 del 1990 di cui
al D.L. n.. 35 del 2005 - Pronuncia in merito alla fondatezza
dell'istanza proposta dal soggetto privato - Attività di carattere non
vincolato - Esclusione - Fattispecie in tema di pianificazione del
territorio.
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Anche a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla L. 7 agosto 1990, n.
241 introdotte dal D.L. n.. 35 del 2005 (conv. in L n.. 80 del 2005), il
giudice amministrativo non può pronunciarsi in merito alla fondatezza
dell'istanza originariamente proposta dai privati a cui l'Amministrazione abbia
opposto un silenzio inadempimento e non ci si trovi innanzi ad una attività di
carattere vincolato, bensì si verta nell'ambito di scelte pubblicistiche (quali
quelle di pianificazione territoriale) caratterizzate da ampi poteri
discrezionali in capo alle singole amministrazioni competenti.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Calabria , Catanzaro, Sez. I, 4 luglio 2006, n. 790
Pres. Mastrocola
Rel. Giovanni Iannini
Ric. Soc. Mare Azzurro s.r.l.
Res. Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri
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Competenza e giurisdizione - Giurisdizione - Accordi amministrativi
tra soggetti privati e P.A.- Patto territoriale - Rientra nella c.d.
azione amministrativa per accordi -Controversie - Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo - Art. 11, L. n. 241 del 1990 -
Applicabilità
|
Il patto territoriale si colloca a pieno titolo nel quadro della così detta
azione amministrativa per accordi, caratterizzandosi, in particolare, come uno
strumento di programmazione negoziata, con la conseguenza che ad esso è
applicabile la norma di cui all�ultimo comma dell�art. 11, Legge 7 agosto
1990. n.241, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la cognizione delle controversie connesse alla formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni.
(Simona De Paolis )

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Atto amministrativo - Ordinanza sindacale contingibile ed urgente -
Fissazione del termine finale di efficacia -Omissione - Illegittimità -
Fattispecie in tema di accesso a luogo privato.
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La natura contingibile ed urgente di un'ordinanza del Sindaco comporta che il
provvedimento abbia una durata predeterminata. (Nella fattispecie, l'ordinanza
sindacale ingiungeva il divieto di accedere a un luogo di proprietà privata).
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 26 giugno 2006. n. 2533
Pres. Giambartolomei
Rel. Francesco Bellomo
Ric. Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente
Res. Comune di S. Paolo di Civitate
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Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Atti
concernenti la manutenzione dei canili comunali e il fenomeno del
randagismo - Azione popolare ambientale, ex decreto legislativo n.195
del 2005 in tema di accesso ambientale - Esperibilità - Esclusione
|
Qualora l'istanza di accesso abbia come oggetto la documentazione afferente la
manutenzione dei canili comunali e il fenomeno del randagismo non trova ingresso
ed applicazione l'ipotesi di azione popolare in materia di accesso ambientale
disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195, perché tali atti
amministrativi dell'ente locale non possono ricondursi alla nozione di
informazione ambientale, salvo a volerne accogliere un'accezione così lata da
ricomprendere qualsiasi dato inerente l'ecosistema circostante.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 26 giugno 2006, n. 5152
Pres. La Medica
Rel. Bottiglieri
Ric.M. Trulli
Res. Ministero dell'economia e delle finanze
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Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi- Parere
dell'Avvocatura dello Stato reso in sede di esecuzione del giudicato-
Diritto di accesso - Non sussiste
|
Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) e lett. c) del d.p.c.m. 26 gennaio 1996,
n. 200 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti
formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura
dello Stato sottratti al diritto d'accesso), discende che la documentazione
sottratta al diritto d'accesso, perché inerente ad una fattispecie contenziosa o
potenzialmente tale, deve comprendere anche quella riferibile all'esecuzione di
una sentenza passata in giudicato. Pertanto, il parere reso dall'Avvocatura
dello Stato in sede di esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può
costituire oggetto di diritto di accesso.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lombardia, Milano,Sezione I^, 7 giugno 2006, n. 1327 Pres.
Elena Quadri Rel. Cecilia Altavista Ric. Annamaria Lauro Res. Comune
di Milano
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Atto amministrativo –
Accesso agli atti – Controinteressato – Criterio di individuazione –
Fattispecie in tema di riassunzione in servizio di personale trasferito
dal Comune di Milano a società per azioni per la ristorazione scolastica
– Notifica ad un solo controinteressato - Sufficienza |
In tema di accesso agli atti sono controinteressati tutti i soggetti individuati
o formalmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza.
Nel caso di specie, il ricorso giurisdizionale era stato ritualmente notificato
ad un solo controinteressato, una società per azioni di ristorazione scolastica.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non ravvisabili ulteriori
controinteressati posto che tutti i dipendenti coinvolti nella predetta
procedura di riassunzione non erano da qualificare controinteressati in quanto
titolari di un diritto alla tutela della riservatezza solo sfumato ed eventuale,
poichè tutti gli atti e i documenti oggetto di accesso si caratterizzavano per
un contenuto generale non incidente direttamente sulle loro posizioni
giuridiche.
(Maria Caterina Buonfardieci)

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2006, n.
3207
Pres. Giovannini
Rel. Barra Caracciolo
Ric. Ministero della pubblica istruzione e Università degli Studi di Roma -
La Sapienza
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Provvedimento amministrativo - Autotutela della P.A. - Sospensione preventiva e provvisoria -
Presupposti - Interesse pubblico specifico e illegittimità - Necessità -
Sospensione provvedimentale fondata su mera notizia di commissione di
reati - Illegittimità - Fattispecie
|
La potestà di autotutela da parte della PA, anche nella forma preventiva e
provvisoria della sospensione, è soggetta ai presupposti del preventivo
accertamento in concreto di un interesse pubblico e di elementi sufficienti per
ritenere verosimile - secondo un giudizio prognostico - l'illegittimità
dell'atto che dovrebbe successivamente formare oggetto del definitivo intervento
di autotutela. Pertanto, è illegittimo il provvedimento cautelare di
sospensione adottato in assenza di un'adeguata istruttoria con cui supportare in
maniera esaustiva la motivazione della sospensione e fondato sull'unico
presupposto dalla mera notizia dell'esercizio dell'azione penale a carico del
destinatario dell'atto, per reati commessi nell'ambito del procedimento che si
era concluso con l'adozione del provvedimento sospeso.
(Simona De Paolis )

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T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 7 giugno 2006,
n. 1326 Pres. Elena Quadri Est. Cecilia Altavista Ric.
Sitoe Silvan Res. Ministero dell'Interno
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Cittadini extracomunitari – Permesso di
soggiorno – Rinnovo – Diniego per domanda tardiva – Illegittimità –
Fattispecie |
E’
ammissibile il rinnovo del permesso di soggiorno anche se la domanda è proposta
tardivamente, poiché il termine previsto dall’art, 5, c. 4, del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, non può
ritenersi di natura perentoria e pertanto la situazione di irregolarità non
sussiste se lo straniero si sia presentato spontaneamente all’Autorità di
pubblica sicurezza e abbia richiesto, sia pure in ritardo, il rinnovo del
permesso scaduto. (1)
E’ illegittimo, quindi, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per il
solo motivo del ritardo nella presentazione della domanda posto che
l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti
richiesto dalla legge per la protrazione della permanenza sul territorio
nazionale del cittadino extracomunitario. (2)
(1)
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I – 14 gennaio 2992, n.66
(2)
Cassazione Civile – S.U. – 20 maggio 2003, n. 7892
(Maria Caterina Buonfardieci)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 21 aprile 2006,
n. 2917
Pres. La Medica
Est. Capuzzi
Ric.Cava Albegna Marsiliana s.r.l.
Res.Comune di Montalto di Castro
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Atto amministrativo -
Procedimento amministrativo - Avviso di avvio del procedimento - Abusi
ambientali - Atti di repressione - Comunicazione - Obbligo - Non
sussiste |
Tenuta in considerazione la natura strettamente vincolata e la non necessità di
apporti partecipativi dei soggetti destinatari, non sussiste a carico
dell'amministrazione procedente l'obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento con riferimento all'adozione di provvedimenti repressivi di abusi
ambientali implicanti la trasformazione del territorio.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n.
1750
Pres. Santoro
Rel. Corradino
Ric. Faita
Res. Comune di Montignano
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Edilizia ed urbanistica - Edilizia - Abusi -
Concessione di costruzione in sanatoria - Diniego sindacale - Art. 33,
L. n. 47 del 1987 - Mero richiamo - Insufficienza - Illegittimità
|
E' illegittimo il diniego opposto dal sindaco alla domanda per il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria motivato con il semplice richiamo dell'art.
33, L. n. 47 del 1985; infatti, è necessario che l'atto amministrativo esterni
le ragioni a sostegno della decisione racchiusa nel provvedimento e tale obbligo
motivazionale non può essere assolto con il semplice rinvio ad una norma di
legge.
(Simona De Paolis )

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555
Pres. Schinaia
Rel. De Nictolis
Ric. CODACONS
Res. Min. Giustizia ed altri
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Atto amministrativo - Accesso ai
documenti amministrativi - Associazioni per la tutela dei consumatori - Azione
popolare - Esclusione - Fattispecie
|
Alle associazioni per la tutela dei
consumatori l'ordinamento giuridico non riconosce un diritto di accesso diverso
da quello attribuito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, che trova la componente
legittimante nella tutela di uno specifico interesse; pertanto, le predette
associazioni non possono utilizzare l'accesso per svolgere un'azione popolare,
che si traduce in un controllo generalizzato dell'operato della P.A.. (Nella
fattispecie, l'associazione era il Codacons che aveva richiesto l'accesso agli
atti relativi ad una probabile convenzione tra il Ministero della Giustizia e le
Poste Italiane in ordine al servizio di notifica degli atti giudiziari).
(Simona De Paolis)

 |
Opere pubbliche - Progetto - Approvazione e
localizzazione - Avviso di avvio del procedimento ai proprietari delle aree da
espropriare - Omissione - Conoscenza aliunde del progetto - Provvedimento
approvativo vincolato nel dispositivo - Legittimità - Fattispecie
|
E' legittimo il provvedimento che approva la localizzazione
e il progetto di un'opera pubblica non preceduto da specifico avviso di avvio
del procedimento qualora risulti provato in giudizio che i singoli proprietari
delle aree da espropriare fossero a conoscenza del progetto, ovvero che la P.A.
procedente abbia fornito adeguati elementi probatori dai quali risulti che il
provvedimento in questione non avrebbe potuto avere un diverso dispositivo anche
qualora i soggetti privati avessero potuto prendere parte alla fase istruttoria
procedimentale. Nella fattispecie, l'opera pubblica riguardava la costruzione di
un centro di smaltimento di rifiuti.
(Simona De Paolis)

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TAR
Piemonte, Sez. I, 26 ottobre 2005, n. 3296
Pres. Gomez de Ayala
Rel. Lotti
Ric. Clear Channel Italy Outdoor srl
Res. Comune di
Vercelli
 |
Atto
amministrativo - Atto di diniego - Preavviso di diniego ex art. 10 - bis, L. n.
241 del 1990 - Obbligo a carico della P.A. - Sussiste - Omissione da parte
dell'Amministrazione procedente - Sanatoria ex art. 21 - octies L. n. 241 del
1990 - Esclusione
|
La sanatoria prevista dall'art. 21-octies, c. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, che
non consente l'annullamento del provvedimento amministrativo adottato senza il
preventivo avviso di avvio procedimentale, qualora la P.A. dimostri in giudizio
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello
concretamente adottato, si riferisce alle violazioni che riguardano l'avviso di
avvio procedimentale; pertanto, non trova applicazione quando l'amministrazione
non abbia dato la comunicazione del preavviso di diniego di cui allart. 10
- bis, L. n. 241/1990.
(Simona De Paolis)
-
Consiglio
di Stato, Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5
Pres. De Roberto
Rel. Millemaggi
Ric. S.C. srl
Res.Cremona fiere spa
 |
Giudizio
amministrativo - Esecuzione di giudicato - Soggetto destinatario - Ente pubblico
economico privatizzato - Esecuzione di sentenza in tema di accesso ai documenti
- Giudizio di ottemperanza - Applicabilità |
Ai sensi dell'art. 23, L. 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni sulla
trasparenza si applicano non solo nei confronti della P.A., ma anche ai soggetti
privati che svolgono compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici
servizi, società ad azionariato pubblico ecc.); inoltre, a seguito della
novella introdotta dalla L. n. 15 del 2005, che ha esteso il diritto di accesso
ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, deve ritenersi che,
qualora una società per azioni, costituita dopo la privatizzazione di un ente
pubblico economico, venga chiamata a svolgere le stesse funzioni già attribuite
all'ente pubblico economico, permanga nei suoi confronti l'obbligo pubblicistico
di esibizione dei documenti. Pertanto, è ammissibile il ricorso di ottemperanza
relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato relativa al diritto
di accesso che abbia come destinatario un Ente pubblico economico privatizzato.
(Simona De Paolis)
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Consiglio
di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2005, n. 339
Pres. Iannotta
Rel. Allegretta
Ric. Azienda Sanitaria Locale di Forlì
Res. Romagnolcarni s.c.r.l.
 |
Industria
e commercio - Laboratorio di macellazione - Preventiva autorizzazione - Assenza
- Sequestro con ordinanza contingibile e urgente del Sindaco - Legittimità
|
E' legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco ex art. 32,
L. 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la quale si dispone il sequestro di un
laboratorio ove si svolgano attività di macellazione senza la preventiva
autorizzazione.
(Tiziana Autieri)

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Consiglio
di Stato, Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 5671
Pres. Trotta
Rel. Saltelli
Ric. Regione Emilia Romagna
Res. Commissione statale di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia
 |
Atto
amministrativo - Avvio del procedimento - Avviso - Omissione - Illegittimità -
Esclusione - Condizioni
|
L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo non vizia
l'atto conclusivo quando la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto
apportare elementi di valutazione eventualmente idonei ad incidere sul contenuto
sostanziale del provvedimento amministrativo finale rendendolo a lui più
favorevole, ovvero qualora sia accertato in giudizio la superfluità della
partecipazione, poichè il provvedimento adottato dalla P.A. non avrebbe potuto
essere diverso anche se fosse stata osservata la formalità procedimentale
partecipativa prevista dall'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241.
(Simona
De Paolis)
 |
Atto
amministrativo - Avvio del procedimento - Avviso - Finalità - Art. 7, L. n.
241/1990 - Applicazione meccanica e formale - Esclusione
|
Le disposizioni normative di cui all'art. 7 e segg., L. 7 agosto 1990, n. 241,
non devono essere applicate in maniera meccanica e formalistica, in quanto la
partecipazione dei singoli cittadini allo svolgimento della fase istruttoria del
procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare
memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e
concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed
imparzialità dell'attività amministrativa, in conformità al disposto
dell'art. 97 Cost. per una corretta formazione della volontà provvedimentale
della P.A..
(Simona De Paolis)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716
Pres. Elefante
Rel. Bellavia
Ric. Comune di Villasor
Res. Serra ed altri
 |
Atto
amministrativo - Consiglieri comunali e provinciali - Documenti utili
all'espletamento delle loro funzioni istituzionali - Diritto di accesso -
Sussiste.
|
Ai
sensi dell'art. 43, c.2, Decreto Legislativo n. 267/2000, sussiste il diritto
d'accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali e
provinciali, qualora siano utili allo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali.
(Simona De Paolis)

 |
Atto
amministrativo - Accesso - Atti della Provincia e del Comune - Art. 22, L. n.
241/1990 - Applicabilità - Condizioni e presupposti.
|
Siccome, l'art. 10, decreto legislativo n. 267/2000 nulla dispone in merito alle
modalità di accesso ai documenti amministrativi della Provincia e del Comune,
qualora parimenti nulla sia previsto anche dallo statuto provinciale e da quello
comunale, trova integrale applicazione l'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241.
Pertanto, il diritto di accedere agli atti può essere riconosciuto e garantito
anche giudizialmente soltanto al soggetto privato titolare di un interesse
qualificato sussistente qualora l'accesso sia finalizzato a tutelare un
interesse personale e concreto desumibile da una domanda motivata indirizzata
alla competente amministrazione (così detto accesso formale).
(Simona
De Paolis)

-
Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1077
Pres. Giacchetti
Rel. Caringella
Ric. Enel spa
Res. Gandossi ed altri
 |
Espropriazione
per pubblica utilità - Servitù di elettrodotto permanente inamovibile -
Procedimento ablatorio - Avvio - Comunicazione ai proprietari dei terreni -
Necessità - Omissione -Illegittimità.
|
In
sede di procedimento ablatorio per l'acquisizione di aree su cui realizzare una
serie di elettrodotti, sussiste a carico dell'amministrazione regionale
procedente l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai
soggetti proprietari dei terreni da assoggettare a servitù.
(cfr. COMMENTARIO AL TESTO UNICO SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA',
coordinato da Maurizio DE PAOLIS e Michele PALLOTTINO, Maggioli Editore, 2004).
(Sveva
Rossi)

-
TAR
Lazio, Roma, Sez. II, 28 novembre 2003, n. 1164
Pres. La Medica
Rel. Capuzzi
Ric. ------
Res. Min. Economia ed altri
 |
Atto amministrativo - Posizione tributaria di
terzo - Accesso ai documenti - Esclusione - Utilità ai fini processuali del richiedente - Irrilevanza.
|
Non è esercitabile il diritto di accesso ai documenti detenuti
dall'amministrazione finanziaria relativi alla posizione tributaria di un
soggetto privato, a nulla rilevando che vi sia una controversia processuale
nell'ambito della quale l'esibizione di quei documenti potrebbe essere utile ai
fini giudiziali della parte che richiede l'esercizio del diritto di accesso;
infatti il privato, parte in giudizio, può rivolgersi direttamente al giudice
che può ordinare l'esibizione e il deposito della predetta documentazione
attraverso uno specifico provvedimento giurisdizionale istruttorio. (Nella
fattispecie, gli atti oggetto di richiesta di accesso riguardavano la posizione
tributaria di una società, esattamente il Mod. 750).
(Cfr.: Maurizio De Paolis, Il nuovo processo
amministrativo, 2003, seconda edizione, CEDAM)
(Simona De Paolis)

-
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6200
Pres. Trotta
Rel. Costantino
Ric. Regione Trentino Alto Adige
Res. Alpenhaus spa
 |
Atto
amministrativo - Parere legale - Diritto di accesso - Esclusione.
|
Gli
atti redatti da legali come atti di consulenza della Pubblica Amministrazione
non sono assoggettabili al diritto di accesso, che soccombe davanti alla
riservatezza garantita dall'art. 622 CP e dall'art. 200 CPP.
(Silvia Lanzaro)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6038
Pres. Frascione
Rel. Corradino
Ric. Comune di Napoli
Res. Zuppardi
 |
Atto
amministrativo - Sospesione cautelare ex art. 7, c. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
- Da parte della P.A. - Legittimità.
|
Legittimamente la P.A. adotta, ex art. 7, c.2, L.7
agosto 1990, n.241, un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia di
un atto amministrativo anteriormente alla comunicazione ai soggetti interessati
dell'avviso di avvio del procedimento di autotutela.
(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del provvedimento amministrativo, CEDAM,
2002).
(Tiziana
Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4057
Pres. Riccio
Rel. Saltelli
Ric. Comune di Roma
Res. Giglioli
 |
Atto amministrativo - Autotutela - Applicabilità
- Presupposti.
|
Gli atti posti in essere dalla P.A., esercitando il potere di autotutela, non
possono basarsi esclusivamente sulla riscontrata illegittimità del
provvedimento, ma devono fondarsi su un indagine accurata dalla quale emergono
le ragioni dell'interesse pubblico che consigliano il loro ritiro, anche in
considerazione del tempo eventualmente trascorso e delle posizioni giuridiche
consolidatesi per effetto del provvedimento da annullare o da revocare ex
officio.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del
provvedimento amministrativo, CEDAM. 2002)
(Tiziana Autieri)

-
Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n.
2938
Pres. Giacchetti
Rel. Santoro
Ric. Azienda Napoletana Mobilità
Res. Tilena
 |
Atto amministrativo - Diritto di accesso - Diritto
soggettivo - E' tale
.
|
Successivamente all'entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n.205 e della
riforma del titolo V della Costituzione, si deve affermare la natura giuridica
di diritto soggettivo per il diritto di accesso, poichè tale diritto è
disciplinato da una legge di settore nell'esclusivo interesse del privato
richiedente e perchè può subire limitazioni soltanto per specifiche e
tassative esigenze di riservatezza dei soggetti terzi o della stessa P.A..
(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del
provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002)
(Tiziana
Autieri)
 |
Atto amministrativo - Diritto di accesso -
Elaborazione e/o integrazione di documenti amministrativi - Esclusione -
Chiarimenti sull'operato della P.A. - Esclusione.
|
Esula dall'ambito del diritto di accesso la richiesta di elaborazioni e/o
integrazioni relative a documenti amministrativi ovvero la richiesta di
chiarimenti sull'operato dell'amministrazione.
(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del
provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002)
(Tiziana
Autieri)
 |
Atto amministrativo - Diritto di acceso -
Documenti detenuti da azienda municipalizzata - Sussiste.
|
I documenti amministrativi in possesso di un'azienda municipalizzata sono
assoggettabili al diritto di accesso.
(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del
provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002)
(Tiziana
Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez.V, 20 maggio 2003, n. 2750
Pres. Frascione
Rel. Branca
Ric. Mangiapane
Res. Comune di Perugia
 |
Giudizio
amministrativo - Poteri del giudice - Norme regolamentari - Disapplicabilità -
istanza di parte - Non necessita.
|
Il
giudice amministrativo ha il potere di disapplicare i regolamenti illegittimi
che sacrifichino posizioni come diritti soggettivi o interessi legittimi anche
in assenza di esplicita richiesta ad opera delle parti processuali.
Cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo cautelare amministrativo, Maggioli,
2002.
(Tiziana
Autieri)
-
Consiglio
di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1971
Pres. Giovannini
Rel. De Nictolis
Ric. Ricciardi
Res. Min. Lavoro
 |
Impiego
pubblico - Procedimento disciplinare - Per irrogare la sanzione della
sospensione cautelare dal servizio - Avvio del procedimento - Avviso - Omissione
- Legittimità.
|
E' legittimo l'omesso avviso di avvio del procedimento di sospensione
facoltativa relativo ad un pubblico dipendente motivato con l'assunto che si
tratta della prosecuzione di un precedente procedimento conclusosi con la
sospensione obbligatoria dal servizio. Infatti, si tratta di un autonomo
procedimento amministrativo e inoltre, in base all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n.
241, l'avviso di avvio del procedimento può essere legittimamente omesso da
parte dell'amministrazione in caso di esigenze di particolare urgenza, e per i
provvedimenti cautelari l'urgenza è in re ipsa.
(Silvia
Lanzaro)
-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 7 aprile 2003, n. 1837
Pres. Elefante
Rel. D'Ottavi
Ric. Azienda Istituti Ospitalieri Cremona
Res. D'Este
 |
Atto amministrativo - Documenti e atti di un
pubblico concorso - Candidato non ammesso alle prove concorsuali - Accesso - E'
limitato ai soli atti della fase di ammissione.
|
L'esercizio del diritto di accesso ex art. 22, L. 7 agosto 1990, n.241 relativo
ad un pubblico concorso da parte di un candidato non ammesso a partecipare alle
prove concorsuali, è esercitabile limitatamente agli atti relativi alla fase di
ammissione dei candidati e non può estendersi alle fasi successive.
(Tiziana Autieri)

Pres. Salvatore P.
Rel. Anastasi
Ric. Sopin Spa
Res. Regione Lazio
 |
Atto amministrativo - Accesso - Mandati di
pagamento di servizi affidati in appalto da una regione - Diniego - Illegittimità.
|
E' illegittimo il diniego opposto da un'amministrazione regionale all'accesso,
richiesto da un'impresa e relativo ai mandanti di pagamento emessi in un
determinato periodo per il pagamento di specifici servizi affidati in appalto ad
un'altra impresa, in quanto si tratta di atti attuativi di disposizioni
legislative o di delibere pubblicate nelle forme di legge. (Cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, 24 febbraio 1996, n.176).
(Tiziana Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 26 marzo 2003, n.1561
Pres. Quaranta
Rel. Carboni
Ric. ASL Roma
Res. Pasqualone
 |
Servizio sanitario nazionale - Prestazioni
sanitarie all'estero - Diniego - Indicazione del centro clinico italiano -
Omissione - Illegittimità.
|
Il provvedimento con il quale si neghi ad un
cittadino italiano l'autorizzazione a ricevere determinate prestazioni sanitarie
in un centro di altissima specializzazione all'estero per una patologia grave ed
urgente deve essere supportato dall'indicazione del centro clinico nazionale ove
sia possibile ottenere tempestivamente la prestazione;pertanto, è illegittimo
il provvedimento con cui una ASL, negando l'autorizzazione a ricevere specifiche
prestazioni sanitarie all'estero, ometta di indicare puntualmente in quale
centro clinico sia possibile ottenere la prestazione (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
27 marzo 2002, n. 1710).
(Rossella
D'Aniello)

 |
Atto amministrativo - Rumore -
Inquinamento acustico - Esercizi commerciali - Accertamenti tecnici dell'ARPA -
Precedono l'avvio del procedimento del Comune - Conseguenze - Fattispecie in
tema di sala cinematografica.
|
Gli accertamenti tecnici eseguiti dalla competente ARPA per appurare il livello
di rumorosità di un esercizio commerciale sono atti che precedono l'avvio del
procedimento amministrativo posto in essere dal Comune e che si conclude con
l'ordinanza sindacale con cui si dispone a carico dell'esercente privato
l'adozione di interventi idonei ad eliminare il disturbo da rumore. Pertanto,
nel momento in cui si svolgono gli accertamenti dell'ARPA non incombe sul Comune
l'obbligo di dare comunicazione al privato dell'avvio del procedimento di
competenza comunale, che infatti si metterà in movimento soltanto dopo
l'espletamento delle predette operazioni tecniche.
(Tiziana Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816
Pres. Varrone
Rel. Fera
Ric. Comune di Riomaggiore
Res. WWF
 |
Atto
amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Accesso alla
documentazione relativa a concessioni edilizie - Richiesta di associazione
ambientalista - Diniego del Comune -Legittimità - Aerea inclusa in un parco
nazionale - Irrilevanza -Fattispecie.
E' legittimo il diniego del Comune opposto alla domanda di accesso alla
documentazione amministrativa riguardante talune concessioni di costruzione per
la realizzazione di manufatti edilizi, a nulla rilevando che l'istanza sia stata
avanzata da un associazione ambientalistica (nella specie il WWF), che il
terreno su cui edificare risulti di pregio naturalistico molto elevato e che il
predetto terreno, come tale, sia stato inserito all'interno di un parco
nazionale. Infatti, la linea evolutiva della legislazione nazionale ha portato a
distinguere (art. 117, c. 2 e 3, Cost. nel testo sostituito dall'art. 2, L.
costituzionale 18 0ttobre 2001, n. 3)," la tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali", come materia attribuita alla
legislazione esclusiva dello Stato, dal "governo del
territorio"affidato invece alla legislazione regionale.
|
(Rossella
D'Aniello)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 808
Pres. Elefante
Rel. Deodato
Ric. Terranova ed altri
Res. Comune di Altamura
 |
Silenzio della P.A. - Presupposti - Obbligo di
provvedere da parte della P.A. - Obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso - Inadempienza della amministrazione - Silenzio-rifiuto -
Configurabilità.
|
La verifica da parte del giudice amministrativo della
illegittimità del silenzio tenuto dalla P.A. verso una domanda di un soggetto
privato, si fonda sul preventivo accertamento della violazione dell'obbligo di
provvedere, che è ravvisabile qualora l'amministrazione sia rimasta
inadempiente all'obbligo di portare a conclusione un determinato procedimento
attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso, nei casi in
cui il procedimento è stato originato da un'istanza del privato o deve iniziare
ex officio ( art. 2, c.1, L. 7 agosto 1990, n. 241).
(Silvia
Lanzaro)

Pres. Salvatore
Rel.Saltelli
Ric. SA.Ba
& C. Sas
Res. Agenzia
svolgimento XX giochi olimpici invernali Torino "2006
 |
Atto
amministrativo - Accesso - Finalità - Azione popolare - Inconfigurabilità -
Situazione giuridica da tutelare - Diritto soggettivo o interesse legittimo -
Irrilevanza.
|
Mediante
l'istituto del diritto di accesso (art. 22, L. 7 agosto 1990, n.241), non è
stato introdotto nel nostro ordinamento alcun tipo di azione popolare di
controllo sull'attività svolta dalla P.A., poichè il predetto diritto deve
ritenersi consentito soltanto a coloro ai quali i documenti e gli atti, di cui
si richiede l'esibizione o l'acquisizione, si riferiscono direttamente o
indirettamente e che li possano utilizzare per tutelare una posizione rilevante
sotto il profilo giuridico, indipendentemente dal fatto che essa sia
qualificabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo.
(Tiziana
Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, n. 254
Pres. Quaranta
Rel.Farina
Res. Fanticini
Res. Comune di Reggio Emilia
 |
Atto
amministrativo - Accesso - In tema di infortunistica stradale -
Informazioni e rilascio di documenti - Polizia municipale - E' competente. |
Qualsiasi
soggetto interessato può ottenere dagli organi della polizia municipale, le
informazioni relative alle modalità di un incidente ed ai dati relativi alle
parti e quindi anche agli eventuali testimoni, nonchè alla copertura
assicurativa dei veicoli ed ai loro dati identificativi (art. 12, c. 4, Decreto
Legislativo n. 285/1992).
E' legittimo che chi usufruisce di tale servizio sia chiamato a sostenere
le spese necessarie per espletarlo. Pertanto, legittimamente l'amministrazione
comunale può stabile una tariffa a titolo di corrispettivo per questa categoria
di servizi.
(Tiziana
Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917
Pres. TROTTA
Rel. SALTELLI
Ric. Comune di Montauro
Res. Cristofato
 |
Opere
pubbliche - Progetto definitivo - Approvazione - Comunicazione
ex art. 7, L. n. 241/1990 - Necessità. |
Successivamente
all'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica nasce l'obbligo
per l'amministrazione di dare comunicazione di avvio del procedimento per
l'espropriazione dell'area ai soggetti interessati ex art. 7, L. 7 agosto
1990,n. 241, in quanto da quel momento si genera la dichiarazione implicita di
pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.
(Tiziana
Autieri)

Pres:S. Costantino
Est: G. Carinci
Ric : R.A. Brigante:
Res : Ordine degli Avvocati di Gorizia
 |
Atto
amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti -Interesse personale e
concreto - Necessità. |
L’interesse
che legittima la richiesta di accesso di atti e documenti amministrativi ex art.
22 della legge 7 agosto 1990 che nell’art. 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
352, dev’essere – secondo pacifica giurisprudenza - personale e concreto,
nonchè ricollegabile alla persona che sia titolare di una situazione
giuridicamente rilevante (Cons. St., VI, n. 5930 del 3.11.2000; Sez. V, n. 1248
del 1.10.1999; Sez. IV. n. 1577 del 13.10.1999).
 |
Atto
amministrativo - Diritto di accesso - Ordine degli avvocati - Richiesta
avanzata da un iscritto - Operato del Consiglio - Valutazione –
Irrilevanza. |
Nel
caso in cui oggetto della richiesta di accesso da parte di un associato, siano i
provvedimenti che determinano i contributi di iscrizione e i bilanci consultivi
e preventivi dell’Ordine degli Avvocati, non è rinvenibile un interesse
concreto e personale nell’intento di valutare la legittimità dell’operato
del Consiglio dell’Ordine, da far valere dinanzi alle competenti autorità,
atteso che il diritto di accesso non può trasformarsi in uno strumento di
“ispezione popolare” volta alla verifica della legittimità e
dell’efficienza dell’azione amministrativa (Cons. St., VI, n. 1122 del
2.3.2000)
 |
Atto
amministrativo- Diritto di accesso – modalità di esercizio - art. 22 l-
241/90 – d.p.r. 27.06.92 n. 352. |
L’istituto
dell’accesso, così come disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, prima ancora che all’estrazione di eventuali copie, è
diretto ad assicurare al privato la possibilità di prendere visione degli atti
originali di cui il medesimo abbia interesse
Né tale norma, né le disposizioni del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si
sono mai espresse nel senso che vi sia una alternatività tra le due forme di
accesso.
(Sveva
Rossi)

-
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 23 novembre 2002, 6444
Pres. Paleologo
Rel. Russo
Ric. Borello
Res. Min. Interno
 |
Atto
amministrativo - Motivazione - Motivazione per relationem - Requisiti -
Individuazione - Fattispecie in tema di sanzione disciplinare nei
confronti di un agente della Polizia di Stato. |
In
base all'art. 3,c. 3, L. 7 agosto 1990,n. 241 deve ritenersi in generale ammessa
la così detta motivazione per relationem, peraltro già considerata ammissibile
dalla giurisprudenza formatasi nella previgente legislazione ( Cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 20 novembre 1989,n. 738; Cons. Giustizia Amministrativa Regione
siciliana 24 maggio 1989, n. 1979). La motivazione può, dunque,in via generale
ricavarsi per relationem dagli atti istruttori posti in essere nel corso del
procedimento (pareri,proposte,rapporti) e richiamati nel preambolo del
provvedimento, purché si tratti di atti appartenenti alla stessa serie
procedimentale e non del tutto estranei (Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre
1988,n. 793) e purchè le argomentazioni contenute negli atti richiamati siano
espressamente fatte proprie dall'amministrazione emanante (Cfr. Cons. Stato,
Sez. VI, 13 febbraio 1997, n. 264).
Nella fattispecie, è stato ritenuto legittimo il provvedimento disciplinare nei
confronti di un agente della Polizia di Stato con il quale si disponeva la
sanzione della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi motivato con
il richiamo ad atti istruttori endoprocedimentali.
(Cfr. DE PAOLIS Maurizio,La motivazione del provvedimento amministativo,Cedam,2002).
(Tiziana
Autieri)

Pres: G. Paleologo
Est: C. Volpe
Ric: Ministero Interno
Res:Ghebremedhin Arefaine
 |
Atto
amministrativo - Motivazione – Funzione. |
La
funzione della motivazione del provvedimento amministrativo
è rivolta a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter
logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad
adottare un dato provvedimento; permettendogli quindi di controllare, il
corretto esercizio del potere conferito dalla legge alla P.A. ed eventualmente
far valere nelle opportune sedi, giustiziali o giurisdizionali, le proprie
ragioni (questa Sezione, 29 aprile 2002, n. 2281).
(Sveva
Rossi)

Pres: G. Paleologo
Est: C. Volpe
Ric: Ministero Interni – Pefetto Cagliari
Res : Toanta Florin
 |
Atto
amministrativo - Motivazione - Esternazione non completa - Surrogabilità
- Condizioni. |
La
garanzia di adeguata tutela delle ragioni
del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione, non viene meno per il
fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente
esplicitate le ragioni sottese alla scelta, qualora le stesse possano essere
agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si
articola il procedimento (questa Sezione: 9 ottobre 2000, n. 5346; 22 dicembre
1998, n. 1866; 26 gennaio 1998, n. 66). Deve
aggiungersi, anche, che l’onere della motivazione, in relazione alla stessa
funzione che è chiamato a svolgere il provvedimento amministrativo (di
ordinatore degli interessi pubblici e di contemperamento tra questi e quelli
privati), non può rispondere ad uno standard fisso ed immutabile, ma varia
necessariamente in ragione degli effetti, ampliativi o restrittivi, che il
provvedimento è destinato a produrre nella sfera giuridica dei destinatari o
della più o meno elevata interferenza degli interessi privati con quello
pubblico perseguito (questa Sezione, 29 aprile 2002, n. 2281).
(Sveva
Rossi)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293
Pres. Varrone
Rel. Fera
Ric. Tolomeo
Res. Comune di Maierato
 |
Atto
ammnistrativo - Diritto di accesso - Istanza avanzata da Consigliere
comunale - Modalità. |
Anche
in relazione alla richiesta di un Consigliere comunale avanzata ex art. 31 c.5,
L. 8 giugno 1990,n. 142 la domanda di accesso a documenti amministrativi del
Comune deve essere specifica e non generica, secondo quanto prescrive l'art.
3,c.2 DPR 27 giugno 1992,n. 352; inoltre sono necessarie, per fondare la
legittimazione all'accesso, l'esternazione della qualifica di Consigliere
comunale, insieme alla precisa indicazione degli atti a cui si intende accedere.
(Cfr. Cons. Stato,Sez. V, 6 dicembre 1999,n. 2046)
(Gianluca
De Nuzzo)

-
Consiglio
di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818
Pres. Giovannini
Rel. Montedoro
Ric. Ist. Nazionale Fisica Nucleare
Res. Ditta Yogitech
 |
Atto
amministrativo - Diritto di acceso ai documenti amministrativi - Azione
giudiziale - Lesione di posizione giuridica soggettiva - Non occorre. |
Il
rimedio giurisdizionale contemplato dall'art. 25, L. 7 agosto 1990, n.241 si
connota per il fine di assicurare la trasparenza all'azione amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale, a nulla rilevando l'esistenza di una
lesione effettiva di una posizione giuridica del soggetto richiedente l'accesso
ai documenti della P.A., ferma la necessità della sussistenza in capo al
ricorrente di quella situazione giuridicamente rilevante di cui all'art. 22, L.
n.241/1990.
(Tiziana
Autieri)

Pres. TROTTA
Rel. DE LIPSIS
Ric. CARISMA SpA
Res. MINISTERO delle FINANZE
 |
Atto amministrativo – Atti interni – Diritto di
accesso – Applicabilità.
|
Ai
sensi dell’art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si applica
anche ad atti interni della P.A. a prescindere dal fatto che essi siano stati o
meno concretamente utilizzati ai fini dell’attività con rilevanza esterna.
(Maurizio
De Paolis)
Pres. TROTTA
Rel. DE LIPSIS
Ric. CARISMA SpA
Res. MINISTERO delle FINANZE
 |
Atto amministrativo – Procedimento tributario - Atti
interni – Accesso – Diniego – Illegittimità – Fattispecie.
|
Dal
combinato disposto degli artt. 13 e 24, c. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241
discende che è illegittimo il diniego d’accesso ad un atto
amministrativo interno, facente parte di un procedimento tributario conclusosi
con il processo verbale di constatazione, cui è seguita la notifica del
conseguente avviso di rettifica e la proposizione del ricorso da parte del
soggetto interessato, in quanto l’esclusione dall’accesso ai documenti
amministrativi si può riferire soltanto a quegli atti preparatori del
provvedimento finale allorché sia ancora pendente il relativo procedimento
tributario e questo non si sia ancora concluso con l’adozione di un
provvedimento impositivo.
(Maurizio
De Paolis)

Pres. GIOVANNINI
Rel CARINGELLA
Ric. ARTHUR
ANDERSEN SpA
Res. CONSOB
 |
Atto amministrativo – Diritto di accesso – Atti di
vigilanza della CONSOB – Segreto d’ufficio – Applicabilità –
Accesso – Esclusività – Art. 4, c. 10, Decreto Legislativo n. 58 del
1998 – Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.
3, 24, 76 e 97 Cost. – Non manifesta infondatezza.
|
Non
è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, c. 10, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella parte in
cui, prevedendo il segreto d’ufficio, preclude il diritto di accesso a atti,
notizie, informazioni e dati a disposizione della CONSOB (Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa) quando svolge attività di vigilanza.
(Maurizio
De Paolis)

Pres. TROTTA
Rel. POLI
Ric. TOLLA
Res. REGIONE
BASILICATA
 |
Atto amministrativo – Procedimento – Avvio d’ufficio o su istanza
di parte – Provvedimento espresso – Adozione – Necessità –
Obbligo – Derogabilità – Condizioni.
|
Ai
sensi dell’art. 3, c.1, L. n. 241 del 1990 e 21
bis, L. n. 1034 del 1971, la Pubblica Amministrazione deve concludere il
procedimento, avviato d’ufficio o su istanza di parte, con provvedimento
espresso, salvo che non sia stata già adottata una formale risoluzione
amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione
di fatto o di diritto, o si tratti di domande manifestamente assurde o illegali.
(Maurizio
De Paolis)

Pres. Giovannini
Rel. Cafini
Ric. Salvatore Pasquini
Res. Poste Italiane S.p.A.
 |
Atto
amministrativo - Accesso - Documenti amministrativi delle Poste Italiane
S.p.A. - Legge n. 241/90 - Applicabilità. |
Avendo
le Poste Italiane S.p.A. natura pubblica, in quanto società di diritto
speciale, interamente di proprietà dello Stato, che agisce perseguendo
finalità pubblicistiche, come concessionaria di un servizio pubblico, le stessa
è destinataria della previsione di cui all'art. 23, Legge n. 241/90, ai sensi
del quale il diritto d'accesso è esercitato anche nei confronti dei
"gestori di pubblici servizi".
(Gianluca
De Nuzzo)
 |
Atto
amministrativo - accesso - dipendente Poste Italiane S.p.A. -
trasferimento - Legge n. 241/90 - applicabilità. |
L'attività
delle Poste Italiane S.p.A. finalizzata a consentire l'accesso ad una istanza
pregressa di trasferimento ad altro ufficio da parte del richiedente, rientra
nella più generale attività amministrativa volta al perseguimento
dell'interesse collettivo, perché connessa con l'esercizio del potere
organizzativo-gestionale dell'amministrazione postale.
(Gianluca
De Nuzzo)

Pres. Schinaia
Rel. Falcone
Ric. Ministero per i beni e le attività culturali
Res. Comune di Imperia
 |
Atto
amministrativo - procedimento - avvio - comunicazione della P.A. - obbligo
- sussiste - procedimento per l'imposizione di vincoli ambientali - art. 7
Legge n. 241/90 - applicabilità. |
Secondo
l'art. 7, Legge n. 241/90, l'Amministrazione è obbligata a comunicare l'avvio
del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono
intervenirvi, nonchè agli altri soggetti, individuati o individuabili, che
possono subirne pregiudizio. Pertanto, anche il Ministero per i beni e le
attività culturali è tenuto ad informare il Comune dell'inizio del
procedimento di imposizione di un vincolo di bellezza d'insieme, utilizzando (se
necessario) forme di pubblicità idonee, stabilite dalla stessa Amministrazione.
(Gianluca
De Nuzzo)
 |
Atto
amministrativo - procedimento - avvio - influenza sulla motivazione del
provvedimento finale - sussiste. |
L'obbligo
in capo all'Amministrazione di comunicare l'inizio del procedimento ai soggetti
interessati incide sulla sufficienza della motivazione, poichè consente a
questi ultimi di presentare memorie scritte e documenti e, nel contempo, impone
alla medesima Amministrazione l'obbligo di valutare i contributi presentati dai
partecipanti.
(Gianluca
De Nuzzo)
 |
Atto
amministrativo - procedimento - partecipazione dei soggetti interessati -
limitazione o esclusione - giustificazione rigorosa - necessità. |
Il
principio generale secondo il quale l'Amministrazione ha l'onere di assicurare
l'effettiva partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, fa si che
ogni disposizione che limiti o escluda questa partecipazione vada interpretata
in modo rigoroso, per evitare che si vanifichi o che si escluda il principio
stesso.
(Gianluca
De Nuzzo)
 |
Atto
amministrativo - procedimento - avvio - comunicazione della P.A. - obbligo
- derogabilità - condizioni. |
L'avviso
dell'inizio del procedimento ai soggetti interessati da parte
dell'Amministrazione può essere omesso per ragioni di urgenza, che, però,
devono essere enunciate nel provvedimento e motivate, seppur succintamente, con
riferimento ad esigenze di tutela immediata dell'interesse pubblico, altrimenti
compromesso a causa del ritardo.
(Gianluca
De Nuzzo)
|