www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea,  oltre all'Adunanza Plenaria n.12/2007, recenti pronunce in tema di ATTO AMMINISTRATIVO,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, COMUNE E PROVINCIA, EDILIZIA ED URBANISTICA, GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, INDUSTRIA E COMMERCIO, ISTRUZIONE PUBBLICA, PUBBLICO IMPIEGO, RIFIUTI. - SCRIVETECI!

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma,Sez.  III, 5 novembre 2007, n. 10870
    Pres. Baccarini
    Rel. Sapone
    Ric. A.B.S. e l. s.r.l. e S.I.C.I. s.r.l.
    Res. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed altro
     

 

 

punto elenco

Autorità amministrative indipendenti - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forni - Attestazione per la qualificazione di una società - Categoria di lavori di appartenenza - Modifica in pejus - Legittimità - Accertamento infraprocedimentale avente esito diverso - Irrilevanza

 

 

 

 


E' legittimo l'atto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che dispone la modifica dell'attestazione rilasciata ad una società, annullando la qualificazione nella categoria OG 1 e ridimensionando la categoria OS 30 dalla classifica IV alla classifica I, anche se in un precedente atto di accertamento, avente natura infraprocedimentale, il declassamento aveva carattere meno negativo per la società interessata. Infatti, l'atto di accertamento infraprocedimentale è assunto da un organo privo di  potere dispositivo, non in grado di condizionare l'assunzione di  provvedimenti formali da parte dell'organo competente che può, pertanto, discostarsi dalla indicazioni in esso contenute.
 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.VI,  10 gennaio 2007, n. 26
    Pres. Giovannini
    Rel. Barra Caracciolo
    Ric. Telecom Italia s.p.a.
    Res. Autorità garante della concorrenza e del mercato  ed altri 
     

 

punto elenco

Industria e commercio -  Concorrenza e mercato - Illeciti anticoncorrenziali - Art. 8 L.  n. 689/1981 - Applicabilità - Poteri del giudice amministrativo - Individuazione
 

 

 

L'applicabilità dell'art. 8, L. n.. 689/1981 alle procedure sanzionatorie di condotte anticoncorrenziali comporta che il potere di rideterminazione del giudice amministrativo vada esercitato nell'ambito della corretta applicazione della norma sopra individuata, e quindi con possibilità di aumento dell'importo della sanzione, relativamente alle infrazioni accertate, sino al triplo della sanzione stessa prevista per la violazione più grave.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.VI, 14 giugno 2006 n. 3501
    Pres. Schinaia
    Rel. Caringella
    Ric. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
    Res. ENEL Produzione S.p.A.  e Gestore del mercato elettrico S.p.A.
     

 

 

punto elenco

Energia- Energia elettrica - Mercato- Liberalizzazione -  Potestà dell'Autorità per l'energia e il gas - Fasi di produzione e di distribuzione - Permanenza del potere di regolazione procompetitiva ex, l. 481/95 - Misure comportamentali indirettamente conformative dei prezzi - Illegittimità

 

 


Rientra nella potestà dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas la regolazione procompetitiva in tutte le fasi della distribuzione e della produzione dell'energia elettrica, nonostante l'avvenuta liberalizzazione del suddetto mercato, in forza delle clausole generali contenute nella L. n. 481/95. Tuttavia, è illegittimo il provvedimento con cui l'Autorità prescriva agli operatori  del settore misure comportamentali indirettamente conformative dei prezzi, in quanto di portata sostanzialmente ablatoria e come tali sopprimenti l'autonomia negoziale dell'operatore tipica di un libero mercato. Da ciò discende che le predette misure creano una vera e propria asimmetria ai danni di taluni operatori incisi nella loro libertà di azione, con una diretta violazione dei principi di origine comunitaria della ragionevolezza e della proporzionalità, generando comportamenti abusivi  e scorretti indici sintomatici di una distorsione speculativa del funzionamento del mercato.

 

(Simona De Paolis)


 

 


 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.VI, 5 giugno 2006 n. 3352
    Pres. Varrone
    Rel. Maruotti
    Ric. Autorità per l'energia elettrica ed il gas
    Res. s.r.l. Hera Trading 

     

punto elenco

Energia - Liberalizzazione del mercato, ex L. n. 239/2004 - Autorità per l'energia elettrica ed il gas - Potestà di di regolamentare le attività liberalizzate - Sussiste - Presupposti e condizioni - Fattispecie in tema di domanda nella vendita del gas naturale

 

 
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è titolare della potestà, ex L. 481/1995 e D. Lgs. 164/2000, di regolamentare le attività liberalizzate dall'art. 1, co. 2, lett. a) L. 239/2004 (in particolare la domanda nel settore della vendita del gas naturale), al fine di tutelare l'utenza nella fase di transizione. Infatti, la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad una situazione di piena concorrenza, la cui promozione rientra tra le specifiche attribuzioni dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione.  Nel caso di specie sono state ritenute legittime le determinazioni dell'Autorità che hanno reso obbligatoria, tra l'altro, l'introduzione, nei contratti di compravendita al dettaglio di gas naturale, di una clausola di salvaguardia, che limita al 75% l-aumento dei prezzi, qualora il costo dei prodotti petroliferi superi una soglia di riferimento predeterminata.


(Simona De Paolis)
 



 

 

 


 

 

  • Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760
    Pres. Elefante
    Rel. Branca
    Ric. Provincia di Padova
    Res. Impresa Corteggiano Costruzioni srl ed altri

Appalti - Appalti di opere pubbliche - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Qualificazione delle imprese - Direttive - Emanazione - Esclusione.

 


L'attività di vigilanza che compete all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, quando si riferisce al sistema di qualificazione delle imprese (art. 4, lett. i), L. 11 febbraio 1994, n. 109) non può manifestarsi attraverso l'emanazione di direttive o di criteri aventi un contenuto indeterminato, dovendosi esercitare secondo quanto disposto dall'art. 14, DPR 25 gennaio 2000, n. 34.
 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 settembre 2003, n. 4910
    Pres. Schinaia
    Rel. Caringella
    Ric. ENEL Distribuzione spa
    Res. Autorità per l'energia elettrica ed il gas

 

Autorità amministrative indipendenti - Energia - Energia elettrica - Allacciamento alla rete elettrica - "Oneri per le opere pregresse" - Richiesta da parte dell'ENEL Distribuzione spa - Illegittimità - Divieto imposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - - Legittimità.


E' legittimo il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che ordina all'ENEL Distribuzione spa di non richiedere alle imprese produttrici di elettricità oltre ai costi delle opere necessarie all'allacciamento alla rete, anche il versamento dei così detti "oneri per le opere pregresse", consistenti in una quota dei costi in precedenza sostenuti dall'ENEL per l'installazione della linea elettrica, nel tratto compreso tra il punto di allacciamento del cliente e la stazione di trasformazione più vicina.

 

(Tiziana Autieri)


 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2003, n. 1929

            Pres. Giacchetti

            Rel.   De Nictolis

            Ric.   Codacons

            Res.  Autorità garante concorrenza e mercato

 

 

 

Industria e commercio - Prodotti da fumo - Divieto di pubblicità - Messaggi pubblicitari in audiovisivi - Pubblicità occulta - E' tale.

Nell'alveo della pubblicità non trasparente (così detta pubblicità occulta vietata dalla legge), rientra il messaggio pubblicitario occultato attraverso la presentazione di prodotti da fumo da pubblicizzare internamente ad un mezzo audiovisivo (ad es. pellicola cinematografica).  

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2002, Ord. n. 6807

            Pres. GIOVANNINI

            Rel.   GAROFOLI

            Ric.   PUBBLICAPPA s.n.c.

            Res.  AUTORITA’ per le garanzie nelle comunicazioni

 

Radio e televisione – Emittenti radiotelevisive locali – Marchio, denominazione o testata di emittenti nazionali – Utilizzazione – Impossibilità – Art. 2, c. 2 bis, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15 inserito dalla L. di conversione 29 marzo 1999, n. 78 – Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 21 Cost. – Non manifesta infondatezza.

 

Non è manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 21 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 2, c. 2 bis, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15 inserito dalla L. di conversione 29 marzo 1999, n. 78 che fa divieto, con effetto retroattivo, alle emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, di utilizzare e diffondere un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. La predetta disciplina, prevedendo il sacrificio a carico di preesistenti emittenti locali, costrette a dismettere il proprio segno identificativo soltanto sulla mera considerazione della loro specificità territoriale, indipendentemente quindi dalla priorità cronologica del relativo uso, viola l’art. 41 Cost., nella parte in cui la norma costituzionale sancisce l’inviolabilità della libertà di iniziativa economica privata. Inoltre, la predetta  disposizione normativa viola anche gli artt. 3, 41 e 42 Cost. non tenendo conto della priorità temporale nell’utilizzazione vietando anche, in modo retroattivo, alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione o una tesata che richiami, anche in parte, quelli di una emittente nazionale.

Infine, ulteriori dubbi di rilievo costituzionale sorgono in merito alla coerenza della normativa considerata con i principi di libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo garantiti dall’art. 21 Cost..

(Rossella D’Aniello)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.VI, 1 Ottobre 2002, n.5156
    Pre.Giovannini
    Rel.Pajno
    Ric.Autorità garante concorrenza e mercato
    Res.ENEL Spa,ed altri


Industria e commercio - Posizione dominante nel mercato - Acertamento della competente autorità indipendente - Valutazione tecnico discrezionale - E' tale.

L'accertamento riguardante l'evidenza o meno di una posizione dominante nel mercato da parte di una determinata impresa non rappresenta un accertamento di mero fatto,bensì comporta un giudizio tecnico e discrezionale.

(Rossella D'Aniello)

 

 

Industria e commercio - Posizione dominante di mercato - Concentrazione di quote - E' tale - Riduzione di quote anche ingente - Irrilevanza.


Ai sensi dell'art.5,L.n.287/1990,la nozione di concentrazione,la presenza di una quota rilevante di mercato è indice significativo della sussistenza di una posizione dominante,mentre la riduzione di quote di mercato,anche se particolarmente rilevanti,non costituisce prova della inesistenza di una posizione dominante.
                                                    

(Rossella D'Aniello)


 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 6 luglio 2002, n. 3700

            Pres.    GIOVANNINI

            Rel      CARINGELLA

            Ric.     ARTHUR ANDERSEN SpA

            Res.     CONSOB

 

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Atti di vigilanza della CONSOB – Segreto d’ufficio – Applicabilità – Accesso – Esclusività – Art. 4, c. 10, Decreto Legislativo n. 58 del 1998 – Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost. – Non manifesta infondatezza.

  

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 10, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella parte in cui, prevedendo il segreto d’ufficio, preclude il diritto di accesso a atti, notizie, informazioni e dati a disposizione della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) quando svolge attività di vigilanza.

(Maurizio De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 24 maggio 2002, n. 2854

            Presidente          Giorgio Giovannini

            Consigliere est.   Roberto Garofoli

            Ricorrente          Autorità per l’energia elettrica e il gas

            Resistente          Società AEM Distribuzione calore e gas S.p.a., Federgasacqua, Agac S.p.a., Acam, ASM Brescia, AMGA S.p.a. e AMGA Azienda Multiservizi S.p.a.

                                                           

 

Energia – energia elettrica e gas – Autorità per l’energia elettrica e il gas – competenze - individuazione.

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’emanazione delle direttive che rientrano nella sua potestà regolatrice, non deve limitarsi ad imporre comportamenti già individuati dal legislatore poiché ciò finirebbe per rendere evanescente quella funzione di “regolazione e controllo” affidata ad essa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 per il settore di sua competenza e destinata a costituire lo scopo primario della sua istituzione.

 (Silvia Lanzaro)

Energia – Autorità per l’energia elettrica e il gas – direttive - audizioni preventive - finalità.

 

L’attività di consultazione prevista dall’art. 2, comma 12, lett. h della legge 14 novembre 1995, n. 481 ai sensi del quale le direttive implicanti l’erogazione dei servizi cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è preposta devono essere emanate “sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori”, ha carattere prevalentemente tecnico-conoscitivo ed è garantita dall’elaborazione delle linee guida della direttiva rimanendo ininfluente che un singolo aspetto non sia stato preventivamente discusso.

(Silvia Lanzaro)