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T.A.R. Lazio, Roma,Sez. III, 5 novembre 2007, n. 10870
Pres. Baccarini
Rel. Sapone
Ric. A.B.S. e l. s.r.l. e S.I.C.I. s.r.l.
Res. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ed altro
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Autorità amministrative indipendenti - Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forni - Attestazione per la
qualificazione di una società - Categoria di lavori di appartenenza -
Modifica in pejus - Legittimità - Accertamento infraprocedimentale
avente esito diverso - Irrilevanza |
E' legittimo l'atto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture che dispone la modifica dell'attestazione rilasciata
ad una società, annullando la qualificazione nella categoria OG 1 e
ridimensionando la categoria OS 30 dalla classifica IV alla classifica I, anche
se in un precedente atto di accertamento, avente natura infraprocedimentale, il
declassamento aveva carattere meno negativo per la società interessata. Infatti,
l'atto di accertamento infraprocedimentale è assunto da un organo privo di
potere dispositivo, non in grado di condizionare l'assunzione di provvedimenti
formali da parte dell'organo competente che può, pertanto, discostarsi dalla
indicazioni in esso contenute.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, Sez.VI, 10 gennaio 2007, n. 26
Pres. Giovannini
Rel. Barra Caracciolo
Ric. Telecom Italia s.p.a.
Res. Autorità garante della concorrenza e del mercato ed altri
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Industria e commercio - Concorrenza e mercato - Illeciti
anticoncorrenziali - Art. 8 L. n. 689/1981 - Applicabilità - Poteri del
giudice amministrativo - Individuazione
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L'applicabilità dell'art. 8, L. n.. 689/1981 alle procedure sanzionatorie di
condotte anticoncorrenziali comporta che il potere di rideterminazione del
giudice amministrativo vada esercitato nell'ambito della corretta applicazione
della norma sopra individuata, e quindi con possibilità di aumento dell'importo
della sanzione, relativamente alle infrazioni accertate, sino al triplo della
sanzione stessa prevista per la violazione più grave.
(Simona De Paolis)

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Energia- Energia elettrica - Mercato- Liberalizzazione - Potestà
dell'Autorità per l'energia e il gas - Fasi di produzione e di
distribuzione - Permanenza del potere di regolazione procompetitiva ex,
l. 481/95 - Misure comportamentali indirettamente conformative dei
prezzi - Illegittimità
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Rientra nella potestà dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas la
regolazione procompetitiva in tutte le fasi della distribuzione e della
produzione dell'energia elettrica, nonostante l'avvenuta liberalizzazione del
suddetto mercato, in forza delle clausole generali contenute nella L. n. 481/95.
Tuttavia, è illegittimo il provvedimento con cui l'Autorità prescriva agli
operatori del settore misure comportamentali indirettamente conformative dei
prezzi, in quanto di portata sostanzialmente ablatoria e come tali sopprimenti
l'autonomia negoziale dell'operatore tipica di un libero mercato. Da ciò
discende che le predette misure creano una vera e propria asimmetria ai danni di
taluni operatori incisi nella loro libertà di azione, con una diretta violazione
dei principi di origine comunitaria della ragionevolezza e della
proporzionalità, generando comportamenti abusivi e scorretti indici sintomatici
di una distorsione speculativa del funzionamento del mercato.
(Simona De Paolis)

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Energia - Liberalizzazione del
mercato, ex L. n. 239/2004 - Autorità per l'energia elettrica ed il gas
- Potestà di di regolamentare le attività liberalizzate - Sussiste -
Presupposti e condizioni - Fattispecie in tema di domanda nella vendita
del gas naturale
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L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è titolare della potestà, ex L.
481/1995 e D. Lgs. 164/2000, di regolamentare le attività liberalizzate
dall'art. 1, co. 2, lett. a) L. 239/2004 (in particolare la domanda nel settore
della vendita del gas naturale), al fine di tutelare l'utenza nella fase di
transizione. Infatti, la liberalizzazione di un mercato non comporta
automaticamente il passaggio ad una situazione di piena concorrenza, la cui
promozione rientra tra le specifiche attribuzioni dell'Autorità, fin quando essa
ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una
reale competizione. Nel caso di specie sono state ritenute legittime le
determinazioni dell'Autorità che hanno reso obbligatoria, tra l'altro,
l'introduzione, nei contratti di compravendita al dettaglio di gas naturale, di
una clausola di salvaguardia, che limita al 75% l-aumento dei prezzi, qualora il
costo dei prodotti petroliferi superi una soglia di riferimento predeterminata.
(Simona De Paolis)

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Consiglio
di Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760
Pres. Elefante
Rel. Branca
Ric. Provincia di Padova
Res. Impresa Corteggiano Costruzioni srl ed altri
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Appalti - Appalti di opere pubbliche - Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici - Qualificazione delle imprese - Direttive
- Emanazione - Esclusione.
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L'attività di vigilanza che compete all' Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, quando si riferisce al sistema di qualificazione delle imprese (art.
4, lett. i), L. 11 febbraio 1994, n. 109) non può manifestarsi attraverso
l'emanazione di direttive o di criteri aventi un contenuto indeterminato,
dovendosi esercitare secondo quanto disposto dall'art. 14, DPR 25 gennaio 2000,
n. 34.
(Simona De Paolis)

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Consiglio
di Stato, Sez. VI, 3 settembre 2003, n. 4910
Pres. Schinaia
Rel. Caringella
Ric. ENEL Distribuzione spa
Res. Autorità per l'energia elettrica ed il gas
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Autorità
amministrative indipendenti - Energia - Energia elettrica - Allacciamento alla
rete elettrica - "Oneri per le opere pregresse" - Richiesta da parte
dell'ENEL Distribuzione spa - Illegittimità - Divieto imposto dall'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas - - Legittimità.
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E' legittimo il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
che ordina all'ENEL Distribuzione spa di non richiedere alle imprese produttrici
di elettricità oltre ai costi delle opere necessarie all'allacciamento alla
rete, anche il versamento dei così detti "oneri per le opere
pregresse", consistenti in una quota dei costi in precedenza sostenuti
dall'ENEL per l'installazione della linea elettrica, nel tratto compreso tra il
punto di allacciamento del cliente e la stazione di trasformazione più vicina.
(Tiziana
Autieri)

Pres. Giacchetti
Rel. De Nictolis
Ric. Codacons
Res. Autorità
garante concorrenza e mercato
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Industria
e commercio - Prodotti da fumo - Divieto di pubblicità - Messaggi pubblicitari
in audiovisivi - Pubblicità occulta - E' tale.
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Nell'alveo
della pubblicità non trasparente (così detta pubblicità occulta vietata dalla
legge), rientra il messaggio pubblicitario occultato attraverso la presentazione
di prodotti da fumo da pubblicizzare internamente ad un mezzo audiovisivo (ad
es. pellicola cinematografica).
(Silvia Lanzaro)

Pres. GIOVANNINI
Rel. GAROFOLI
Ric. PUBBLICAPPA s.n.c.
Res. AUTORITA’ per le garanzie nelle comunicazioni
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Radio
e televisione – Emittenti radiotelevisive locali – Marchio,
denominazione o testata di emittenti nazionali – Utilizzazione –
Impossibilità – Art. 2, c. 2 bis, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15 inserito
dalla L. di conversione 29 marzo 1999, n. 78 – Questione di legittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 21 Cost. – Non
manifesta infondatezza. |
Non
è manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 21 Cost. la
questione di legittimità costituzionale dell’ art. 2, c. 2 bis, D.L. 30
gennaio 1999, n. 15 inserito dalla L. di conversione 29 marzo 1999, n. 78 che fa
divieto, con effetto retroattivo, alle emittenti radiotelevisive locali,
comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, di
utilizzare e diffondere un marchio, una denominazione o una testata
identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente
nazionale. La predetta disciplina, prevedendo il sacrificio a carico di
preesistenti emittenti locali, costrette a dismettere il proprio segno
identificativo soltanto sulla mera considerazione della loro specificità
territoriale, indipendentemente quindi dalla priorità cronologica del relativo
uso, viola l’art. 41 Cost., nella parte in cui la norma costituzionale
sancisce l’inviolabilità della libertà di iniziativa economica privata.
Inoltre, la predetta disposizione
normativa viola anche gli artt. 3, 41 e 42 Cost. non tenendo conto della priorità
temporale nell’utilizzazione vietando anche, in modo retroattivo, alle
emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una
denominazione o una tesata che richiami, anche in parte, quelli di una emittente
nazionale.
Infine,
ulteriori dubbi di rilievo costituzionale sorgono in merito alla coerenza della
normativa considerata con i principi di libertà di manifestazione del pensiero
e del pluralismo informativo garantiti dall’art. 21 Cost..
(Rossella
D’Aniello)

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Consiglio
di Stato, Sez.VI, 1 Ottobre 2002, n.5156
Pre.Giovannini
Rel.Pajno
Ric.Autorità garante concorrenza e mercato
Res.ENEL Spa,ed altri
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Industria
e commercio - Posizione dominante nel mercato - Acertamento della
competente autorità indipendente - Valutazione tecnico discrezionale - E'
tale.
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L'accertamento
riguardante l'evidenza o meno di una posizione dominante nel mercato da parte di
una determinata impresa non rappresenta un accertamento di mero fatto,bensì
comporta un giudizio tecnico e discrezionale.
(Rossella
D'Aniello)
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Industria
e commercio - Posizione dominante di mercato - Concentrazione di quote -
E' tale - Riduzione di quote anche ingente - Irrilevanza. |
Ai sensi dell'art.5,L.n.287/1990,la nozione di concentrazione,la presenza di una
quota rilevante di mercato è indice significativo della sussistenza di una
posizione dominante,mentre la riduzione di quote di mercato,anche se
particolarmente rilevanti,non costituisce prova della inesistenza di una
posizione dominante.
(Rossella
D'Aniello)

Pres. GIOVANNINI
Rel CARINGELLA
Ric. ARTHUR
ANDERSEN SpA
Res. CONSOB
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Atto amministrativo – Diritto di accesso – Atti di
vigilanza della CONSOB – Segreto d’ufficio – Applicabilità –
Accesso – Esclusività – Art. 4, c. 10, Decreto Legislativo n. 58 del
1998 – Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.
3, 24, 76 e 97 Cost. – Non manifesta infondatezza.
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Non
è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, c. 10, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella parte in
cui, prevedendo il segreto d’ufficio, preclude il diritto di accesso a atti,
notizie, informazioni e dati a disposizione della CONSOB (Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa) quando svolge attività di vigilanza.
(Maurizio
De Paolis)

Presidente
Giorgio Giovannini
Consigliere est. Roberto
Garofoli
Ricorrente
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Resistente Società AEM
Distribuzione calore e gas S.p.a., Federgasacqua, Agac S.p.a., Acam, ASM
Brescia, AMGA S.p.a. e AMGA Azienda Multiservizi S.p.a.
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Energia
– energia elettrica e gas – Autorità per l’energia elettrica e il
gas – competenze - individuazione. |
L’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, nell’emanazione delle direttive che
rientrano nella sua potestà regolatrice, non deve limitarsi ad imporre
comportamenti già individuati dal legislatore poiché ciò finirebbe per
rendere evanescente quella funzione di “regolazione e controllo” affidata ad
essa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 per il settore di sua competenza e
destinata a costituire lo scopo primario della sua istituzione.
(Silvia
Lanzaro)
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Energia
– Autorità per l’energia elettrica e il gas – direttive - audizioni
preventive - finalità. |
L’attività
di consultazione prevista dall’art. 2, comma 12, lett. h della legge 14
novembre 1995, n. 481 ai sensi del quale le direttive implicanti l’erogazione
dei servizi cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è preposta
devono essere emanate “sentiti i soggetti esercenti il servizio e i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori”, ha carattere prevalentemente
tecnico-conoscitivo ed è garantita dall’elaborazione delle linee guida della
direttiva rimanendo ininfluente che un singolo aspetto non sia stato
preventivamente discusso.
(Silvia
Lanzaro)
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