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Elezioni - Giudizio elettorale - Riesame delle schede - Vizi
denunciati - Principio di prova - Assenza - Inammissibilità
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Nei giudizi elettorali per evitare che l'indicazione dei voti contestati si
trasformi in un mero espediente per provocare un generale riesame delle schede
elettorali in sede giurisdizionale - attribuzione estranea ai compiti del
giudice amministrativo - i motivi di censura debbono essere prospettati con
sufficiente grado di concretezza indicando: 1) gli errori riscontrati nelle
operazioni elettorali e la loro incidenza sul procedimento e sui risultati
elettorali; 2) specificando la natura dei vizi denunciati, il numero, ancorché
approssimativo, delle schede contestate e gli uffici elettorali di sezione cui
si riferiscono le schede stesse. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la
censura diretta non a denunciare specifici vizi invalidanti la dichiarazione di
nullità delle schede elettorali, ma solo a provocare in sede processuale un
generale riesame delle schede medesime, senza fornire neanche un principio di
prova atto ad identificare, sia pure sommariamente, la natura e la consistenza,
anche sotto il profilo numerico, dei vizi per i quali le schede stesse si
assumono illegittimamente annullate.
(Simona De Paolis )

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Giudizio amministrativo - Compensazione delle spese di giudizio
-Indicazione generica dei motivi - Insufficienza
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In tema di spese processuali, il giudice amministrativo non può disporne la
compensazione, anziché porle a carico della parte soccombente, limitandosi ad
attestare genericamente l'esistenza di giusti motivi, senza tuttavia indicarne
almeno uno.
(Simona De Paolis )

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Consiglio di Stato Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323
Pres. Iannotta
Rel. Giambartolomei
Ric. A.F.
Res. A. F., Comune di Siderno (n.c.) e altri
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Elezioni - Operazioni di voto - Irregolarità nella verbalizzazione
del numero delle schede autenticate ma non utilizzate - Annullabilità
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Si devono annullare le operazioni di voto qualora il numero delle schede
autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore
rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non
hanno votato, ovvero quando non sia stato verbalizzato il numero delle schede
autorizzate ovvero di quelle autorizzate ma non utilizzate, tenuto conto che gli
artt. 47, 51 e 53 T.U. 570/1960 regolano minutamente tempi e modalità di
utilizzazione e di custodia delle schede, nonchè la verbalizzazione delle
attinenti operazioni.
(Simona De Paolis )

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Competenza
e giurisdizione - Elezioni comunali - Ricorso elettorale - In tema di
ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità - Giurisdizione A.G.O.
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In tema di elezioni comunali, le controversie che vertono su diritti soggettivi
perfetti, come l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità rientrano
nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O).
(Simona
De Paolis)

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TAR Piemonte, Sez. II, 9
febbraio 2005, n. 294
Pres. Calvo
Rel. Manca
Ric. Bedino
Res. Comune di Saluzzo ed altri
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Elezioni -
Voto - Espressione - Mediante segno grafico incerto ed accidentale - Voto
inesistente.
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L'espressione del
voto mediante un "ghirigoro" non configura la consapevole volontà
dell'elettore; pertanto, l'espressione del voto attraverso un segno grafico
incerto e del tutto accidentale configura gli estremi per dichiarare il predetto
voto inesistente in quanto non riconducibile all'espressione della effettiva
volontà dell'elettore.
(Simona De Paolis)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, n. 2382
Pres. Elefante
Rel. Marchitiello
Ric. Marazzo
Res. Min. Interno
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Comune
e provincia - Comune - Consiglio comunale - Dimissioni di più della metà dei
consiglieri comunali - Art. 141, c. 1, lett b), Decreto Legislativo n. 267/2000
- Dimissioni presentate contestualmente nello stesso giorno, in orari diversi e
con singole lettere separate - Scioglimento del Consiglio comunale - Diniego
opposto dal prefetto - Legittimità.
Legittimamente
il prefetto oppone un diniego alla richiesta di scioglimento del Consiglio Comunale,
qualora siano state presentate le dimissioni di più della metà dei Consiglieri
comunali (art. 141, c. 1, lett. b), n.3, Decreto legislativo n .267/2000), nello
stesso giorno, in orari diversi e con singole lettere separate.
(Silvia
Lanzaro)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 29 aprile 2003, n. 2194
Pres. Elefante
Rel. Deodato
Ric. Capone
Res. Regione Molise
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Elezioni
- Regionali - Sentenza di annullamento di precedenti elezioni - Indizione di
nuove elezioni - Prima del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento
- Illegittimità.
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E' illegittimo, in quanto vietato dalla normativa vigente, indire nuove
consultazioni elettorali regionali prima del passaggio in giudicato della
decisone del giudice amministrativo con la quale sono state annullate le
elezioni precedenti.
(Rossella D'Aniello)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 7 aprile 2003, n. 1838
Pres. Elefante
Rel. Cerreto
Ric. Mascia
Res. Comune di Cagliari
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Elezioni - Elezioni amministrative (comunali,
provinciali e regionali) - Operazioni elettorali - Ricorso - Legittimazione a
ricorrere - Soggetti legittimati - Individuazione.
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L'impugnazione delle operazioni elettorali amministrative, può essere proposta
non solo dai cittadini elettori, in quanto portatori dell'interesse generale del
corpo elettorale, ma anche dai cittadini che hanno un personale e diretto
interesse alla modifica del risultati elettorali ( cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19
marzo 1996, n. 259) e persino dai candidati eletti al fine di migliorare la loro
posizione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 1986, n. 234).
(Rossella D'Aniello)
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Elezioni
- Prova di resistenza - Applicabilità - Condizioni.
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Nel giudizio avente come oggetto le operazioni elettorali, trova ingresso ed
applicazione il principio della così detta prova di resistenza, in base alla
quale non è possibile pervenire all'annullamento giudiziale del provvedimento
impugnato e delle operazioni elettorali a cui questo si riferisce, qualora
l'illegittimità non si possa tradurre in un effetto concreto sui risultati
elettorali.
(Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6626)
(Silvia Lanzaro)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1076
Pres. Elefante
Rel. Fera
Ric. Comune di Napoli
Res. Taglialatela ed altri
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Giudizio
amministrativo - In tema di elezioni - Accoglimento del ricorso - Ente locale -
E' parte soccombente - Spese di giudizio - Seguono la soccombenza - Azione
giudiziale per il risarcimento del danno - Proponibilità da parte del Comune.
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L'ente locale (nella fattispecie il Comune) oltre ad essere parte necessaria nel
giudizio amministrativo proposto per l'annullamento dell'atto di proclamazione
degli eletti e per la correzione del risultato elettorale, nel caso di
accoglimento del ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte soccombente;
pertanto, a carico del predetto ente locale si devono porre le spese di giudizio
(art. 26, L. 6 dicembre 1971, n.1034 che rinvia espressamente alle norme del CPC).
Ciò non toglie che, in altra sede, l'ente locale, ove sussistano i presupposti
per un'azione di risarcimento del danno, possa far valere il pregiudizio subito
a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento
elettorale.
(Cfr. Maurizio De Paolis, Il nuovo processo amministrativo, CEDAM, 2001)
(Rossella D'Aniello)

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Consiglio
di Stato,Sez. V,, 10 febbraio 2003, n. 652
Pres. Quaranta
Rel. Zaccardi
Ric. Giraudo
ed altri
Res. Comune
di Carmagnola
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Elezioni
- Elezioni per il Sindaco - Ballottaggio - Liste che non hanno superato lo
sbarramento elettorale del 3% al primo turno - Utilizzazione dei voti per
integrare i risultati elettorali del raggruppamento per il turno di ballottaggio
- Esclusione.
Nelle elezioni per il Sindaco con Comuni con popolazione superiore a
quindiciminila abitanti è impossibile utilizzare i voti ottenuti dalle liste
che non hanno superato nel primo turno lo sbarramento elettorale del 3% dei voti
al fine di integrare il risultato elettorale del raggruppamento nel turno di
ballottagio per eleggere uno dei due candidati alla carica di Sindaco.
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(Silvia
Lanzaro)

Pres: A. Quaranta
Est: C. Deodato
Ric: Giuliana D’Agnillo
Res: Mario Mariani
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Elezioni
– ricorso giurisdizionale – motivi - motivi aggiunti –
ammissibilità – condizioni e presupposti. |
Il
ricorso elettorale è ritualmente introdotto solo se contiene l’indicazione
puntuale della natura dei vizi denunciati, del numero delle schede contestate e
delle sezioni elettorali di riferimento (Cons. Stato, V Sez., 22 aprile 1996
n.476) e i motivi aggiunti risultano ammissibili solo se riguardano le stesse
operazioni originariamente contestate (Cons. Stato, V Sez., 20 luglio 2001
n.4054), se le censure successivamente dedotte costituiscono un sostanziale
sviluppo logico delle prime e se queste ultime si sono rivelate
significativamente serie e fondate (Cons. Stato, V Sez., 15 febbraio 2001
n.796).
(Sveva
Rossi)

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Consiglio
di Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6626
Pres. Elefante
Rel. Allegretta
Ric. Bettini
Res. Comune di Morcone
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Elezioni
- Prova di resistenza - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. |
La
prova di resistenza è un principio elaborato dalla giurisprudenza per comporre
l'esigenza della reintegrazione della legittimità violata nel corso delle
operazioni elettorali e quella della salvaguardia della volontà espressa dal
corpo elettorale, che trova applicazione tutte le volte che l'illegittimità
degli atti impugnati non influisca in concreto sui risultati elettorali.
Pertanto, non è applicabile la predetta prova di resistenza, qualora nel corso
del giudizio non sia stato
dimostrato che l'incongruenza tra il numero delle schede vidimate, quello dei
votanti e quello delle schede non utilizzate, indicato nel verbale di sezione,
corrisponda ad una reale violazione delle regole procedimentali elettorali o non
sia, piuttosto, frutto di un mero errore di calcolo o di trascrizione di uno o
più di detti numeri e, dunque, non integri una semplice irregolarità formale.
(Gianluca
De Nuzzo)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5608
Pres. Elefante
Ric. Lipari
Res. Lombardi
Ric. Sagliocco
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Elezioni
- Ricorso giurisdizionale - Motivi aggiunti - Ammissibilità - Condizioni. |
Il
carattere soggettivo della giurisdizione elettorale del giudice amministrativo
incide sull'ammissibilità dei motivi aggiunti; questi ultimi non sono
consentiti, laddove essi siano rivolti a denunciare ulteriori illegittimità
emerse a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione
alle originarie censure tempestivamente proposte, e che non si configurino come
uno svolgimento di queste ultime. Pertanto, sono inammissibili i motivi aggiunti
che siano sostanzialmente nuovi motivi del ricorso.
(Gianluca
De Nuzzo)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 1ottobre 2002, n. 5157
Pres. Quaranta
Rel. Allegretta
Ric. Deliperi
Res. Comune di cagliari
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Elezioni
- Irregolarità rilevanti - Individuazione - Fattispecie. |
In
materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle
forme,per cui tra le possibili irregolarità,sono rilevanti solo quelle
sostanziali,tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del
voto;pertanto,non possono comportare annullamento delle operazioni elettorali
stesse le mere irregolarità,cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di
livello garantistico o compressione della libera espressione del voto.(cfr.Cons.Stato,Sez.V,15
settembre 2001,n,4830). Nella fattispecie si è considerata non rilevante la
irregolarità relativa alla mancata,erronea o irregolare indicazione nel verbale
dei voti validi di preferenza o di lista riportati da ciascuna lista o dai
candidati,posto che dalle tabelle di scrutinio se ne poteva sempre ricavare
l'esatta consistenza.
(Tiziana
Autieri)

Presidente: Quaranta
Estensore: Mastandrea
Ricorrente: Molinardi
Resistente: Comune di Legnano, Commissione elettorale circondariale di Verona,
Modesti e Zerbato.
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Elezioni
– Ricorso giurisdizionale – Legale non abilitato innanzi alle
giurisdizioni superiori – Inammissibilità.
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In
tema di contenzioso elettorale amministrativo anche se è consentito alla parte
di stare in giudizio di persona, qualora si avvalga della difesa tecnica trovano
applicazione le comuni regole sul conferimento della rappresentanza al
difensore. E’ quindi inammissibile il ricorso sottoscritto dal legale non
abilitato all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori.
(Rossella
D’Aniello)
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Giudizio
amministrativo – Appello – Sentenze TAR
– Interlocutorie –
Inappellabilità.
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Non
sono impugnabili in appello le sentenze di primo grado interlocutorie aventi
efficacia meramente istruttoria, ovvero intese a disporre un’attività diretta
ad integrare il contraddittorio nei riguardi di coloro che possono avere
interesse ad opporsi al ricorso.
(Rossella
D’Aniello)
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Elezioni
– Ricorso giurisdizionale – Atti impugnabili – Tempestività –
Osservanza – Necessità.
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L’interesse
al corretto svolgimento della consultazione elettorale, relativamente al quale
non vale soffermarsi sulla diversa posizione del cittadino semplice elettore e
del cittadino candidato, va tutelata nella sua strumentalità attraverso la
tempestiva ed immediata impugnazione degli atti ritenuti lesivi.
(Rossella
D’Aniello)

Pres. Quaranta
Rel. Mastrandrea
Ric. Dario Molinaroli
Res. N. Modesti e R. Zerbato
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Elezioni
- liste - esclusione e ammissione - impugnabilità - termine per ricorrere
- dies a quo - individuazione - fattispecie. |
Nella
consultazione elettorale amministrativa, l'atto di ammissione, la pari di quello
di eclusione, di una lista di candidati è immediatamente lesivo, da impugnarsi
quindi entro il termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione
delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni. Ragion per
cui, è inammissibile per tardività il ricorso proposto contro l'atto di
proclamazione degli eletti e con questi contro gli atti precedenti lesivi, ivi
compreso quello di ammissione di una lista di candidati, perchè proposto
trentun giorni dopo lo svolgimento della consultazione elettorale.
(Gianluca
De Nuzzo)

Presidente
Claudio Varrone
Relatore
Aldo Fera
Ricorrente
Sig. Arnaldo Ferrandino ed altri
Resistente
Comune di Casamicciola Terme, Sotto-commissione Elettorale Circondariale
di Ischia, Sig. Alberto Barbieri, Sig. Giuseppe Castagna e Sig.ra Francesca
Trosa
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Elezioni
– liste – pubblicità - art. 31 del d.p.r. n. 570/1960 – ratio. |
Il
termine di quindici giorni precedenti alle elezioni comunali entro cui le liste
dei candidati devono essere affisse all’albo pretorio del Comune ed in altri
luoghi pubblici, previsto dall’art. 31 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570,
risponde ad un’esigenza non comprimibile di pubblicità; solo rispettando tale
termine è possibile al corpo elettorale prendere cognizione per tempo di chi
siano i candidati eleggibili consentendo così lo svolgimento di quel colloquio
politico tra elettori ed eligendi sul quale si fonda l’equilibrio democratico.
(Silvia
Lanzaro)
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Elezioni
– liste – candidati – modificabilità in via di autotutela –
possibilità – condizioni. |
E’
consentito ad una sottocommissione elettorale modificare la lista dei candidati
alle elezioni comunali in via di autotutela con rinvio della data fissata per la
votazione ben potendo la predetta modificazione essere considerata “causa di
forza maggiore” ai sensi dell’art. 18, comma 3 del d.p.r. 16 maggio 1960, n.
570.
(Silvia
Lanzaro)
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