www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea,  oltre all'Adunanza Plenaria n.12/2007, recenti pronunce in tema di ATTO AMMINISTRATIVO,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, COMUNE E PROVINCIA, EDILIZIA ED URBANISTICA, GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, INDUSTRIA E COMMERCIO, ISTRUZIONE PUBBLICA, PUBBLICO IMPIEGO, RIFIUTI. - SCRIVETECI!

 

 

 

  • T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 18 ottobre 2007, n. 502
    Pres.  Papiano
    Rel Caso
    Ric. A. Balestrieri Arturo
    Res.  Comune di Parma ed altro
     

 

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Elezioni - Giudizio elettorale - Riesame delle schede -  Vizi denunciati -  Principio di prova  - Assenza - Inammissibilità
 

 


 
Nei giudizi elettorali per evitare che l'indicazione dei voti contestati si trasformi in un mero espediente per provocare un generale riesame delle schede elettorali in sede giurisdizionale - attribuzione estranea ai compiti del giudice amministrativo - i motivi di censura debbono essere prospettati con sufficiente grado di concretezza indicando: 1) gli errori riscontrati nelle operazioni elettorali e la loro incidenza sul procedimento e sui risultati elettorali; 2) specificando la natura dei vizi denunciati, il numero, ancorché approssimativo, delle schede contestate e gli uffici elettorali di sezione cui si riferiscono le schede stesse. Pertanto, deve ritenersi inammissibile  la censura diretta non a denunciare specifici vizi invalidanti la dichiarazione di nullità delle schede elettorali, ma solo a provocare in sede processuale un generale riesame delle schede medesime, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare, sia pure sommariamente, la natura e la consistenza, anche sotto il profilo numerico, dei vizi per i quali le schede stesse si assumono illegittimamente annullate.

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 15 giugno 2007, n. 484
    Pres. Virgilio
    Rel. De Francisco
    Ric. CO.NAV s.r.l.
    Re. Società Cantieri Navali F.lli Giacalone s.p.a. ed altri

     

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Giudizio amministrativo - Compensazione delle spese di giudizio -Indicazione generica dei motivi - Insufficienza
 

 

 


In tema di spese processuali, il giudice amministrativo non può disporne la compensazione, anziché porle a carico della parte soccombente, limitandosi ad attestare genericamente l'esistenza di giusti motivi, senza tuttavia indicarne almeno uno.


(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323
    Pres. Iannotta
    Rel. Giambartolomei
    Ric. A.F.
    Res. A. F., Comune di Siderno (n.c.) e altri

     

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Elezioni - Operazioni di voto - Irregolarità nella verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate - Annullabilità
 

 

 


Si devono annullare le operazioni di voto qualora il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato, ovvero quando non sia stato verbalizzato il numero delle schede autorizzate ovvero di quelle autorizzate ma non utilizzate, tenuto conto che gli artt. 47, 51 e 53 T.U. 570/1960 regolano minutamente tempi e modalità di utilizzazione e di custodia delle schede, nonchè la verbalizzazione delle attinenti operazioni.

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • Consiglio di Stato, 24 novembre 2005, Adunanza Plenaria n. 10
    Pres. De Roberto
    Rel. Lodi
    Ric. Santagati
    Res. Comune di Misterbianco

 

Competenza e giurisdizione - Elezioni comunali - Ricorso elettorale - In tema di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità - Giurisdizione A.G.O.


In tema di elezioni comunali, le controversie che vertono su diritti soggettivi perfetti, come l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità rientrano nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O).

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • TAR Piemonte, Sez. II, 9 febbraio 2005, n. 294
    Pres. Calvo
    Rel. Manca
    Ric. Bedino
    Res. Comune di Saluzzo ed altri

Elezioni - Voto - Espressione - Mediante segno grafico incerto ed accidentale - Voto inesistente.

L'espressione del voto mediante un "ghirigoro" non configura la consapevole volontà dell'elettore; pertanto, l'espressione del voto attraverso un segno grafico incerto e del tutto accidentale configura gli estremi per dichiarare il predetto voto inesistente in quanto non riconducibile all'espressione della effettiva volontà dell'elettore. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, n. 2382
    Pres. Elefante
    Rel. Marchitiello
    Ric. Marazzo
    Res. Min. Interno

Comune e provincia - Comune - Consiglio comunale - Dimissioni di più della metà dei consiglieri comunali - Art. 141, c. 1, lett b), Decreto Legislativo n. 267/2000 - Dimissioni presentate contestualmente nello stesso giorno, in orari diversi e con singole lettere separate - Scioglimento del Consiglio comunale - Diniego opposto dal prefetto - Legittimità.

Legittimamente il prefetto oppone un diniego alla richiesta di scioglimento del Consiglio Comunale, qualora siano state presentate le dimissioni di più della metà dei Consiglieri comunali (art. 141, c. 1, lett. b), n.3, Decreto legislativo n .267/2000), nello stesso giorno, in orari diversi e con singole lettere separate. 

(Silvia Lanzaro)



 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2003, n. 2194
    Pres. Elefante
    Rel. Deodato
    Ric. Capone
    Res. Regione Molise

Elezioni - Regionali - Sentenza di annullamento di precedenti elezioni - Indizione di nuove elezioni - Prima del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento - Illegittimità.


E' illegittimo, in quanto vietato dalla normativa vigente, indire nuove consultazioni elettorali regionali prima del passaggio in giudicato della decisone del giudice amministrativo con la quale sono state annullate le elezioni precedenti.

 

  (Rossella D'Aniello)

 


 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2003, n. 1838
    Pres. Elefante
    Rel. Cerreto
    Ric. Mascia
    Res. Comune di Cagliari

Elezioni - Elezioni amministrative (comunali, provinciali e regionali) - Operazioni elettorali - Ricorso - Legittimazione a ricorrere - Soggetti legittimati - Individuazione.

 


L'impugnazione delle operazioni elettorali amministrative, può essere proposta non solo dai cittadini elettori, in quanto portatori dell'interesse generale del corpo elettorale, ma anche dai cittadini che hanno un personale e diretto interesse alla modifica del risultati elettorali ( cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 1996, n. 259) e persino dai candidati eletti al fine di migliorare la loro posizione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 1986, n. 234).

  

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. 5 marzo 2003, n. 1215
    Pres. Varrone
    Rel. Allegretta
    Ric. Rossi
    Res. Comune di Cassino

Elezioni - Prova di resistenza - Applicabilità - Condizioni.


Nel giudizio avente come oggetto le operazioni elettorali, trova ingresso ed applicazione il principio della così detta prova di resistenza, in base alla quale non è possibile pervenire all'annullamento giudiziale del provvedimento impugnato e delle operazioni elettorali a cui questo si riferisce, qualora l'illegittimità non si possa tradurre in un effetto concreto sui risultati elettorali.
(Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6626)


(Silvia Lanzaro)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1076

    Pres. Elefante
    Rel. Fera
    Ric. Comune di Napoli
    Res. Taglialatela ed altri

Giudizio amministrativo - In tema di elezioni - Accoglimento del ricorso - Ente locale - E' parte soccombente - Spese di giudizio - Seguono la soccombenza - Azione giudiziale per il risarcimento del danno - Proponibilità da parte del Comune.


L'ente locale (nella fattispecie il Comune) oltre ad essere parte necessaria nel giudizio amministrativo proposto per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti e per la correzione del risultato elettorale, nel caso di accoglimento del ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte soccombente; pertanto, a carico del predetto ente locale si devono porre le spese di giudizio (art. 26, L. 6 dicembre 1971, n.1034 che rinvia espressamente alle norme del CPC).
Ciò non toglie che, in altra sede, l'ente locale, ove sussistano i presupposti per un'azione di risarcimento del danno, possa far valere il pregiudizio subito a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale.
(Cfr. Maurizio De Paolis, Il nuovo processo amministrativo, CEDAM, 2001)
 

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

  • Consiglio di Stato,Sez. V,, 10 febbraio 2003, n. 652

            Pres. Quaranta
            Rel. Zaccardi
            Ric. Giraudo ed altri
            Res. Comune di Carmagnola

Elezioni - Elezioni per il Sindaco - Ballottaggio - Liste che non hanno superato lo sbarramento elettorale del 3% al primo turno - Utilizzazione dei voti per integrare i risultati elettorali del raggruppamento per il turno di ballottaggio - Esclusione.

Nelle elezioni per il Sindaco con Comuni con popolazione superiore a quindiciminila abitanti è impossibile utilizzare i voti ottenuti dalle liste che non hanno superato nel primo turno lo sbarramento elettorale del 3% dei voti al fine di integrare il risultato elettorale del raggruppamento nel turno di ballottagio per eleggere uno dei due candidati alla carica di Sindaco.

 

 

(Silvia Lanzaro)

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. V,  sent. 13 dicembre 2002 n. 6811

        Pres: A. Quaranta

        Est: C. Deodato

        Ric: Giuliana D’Agnillo

        Res: Mario Mariani

 

Elezioni  – ricorso giurisdizionale – motivi - motivi aggiunti – ammissibilità – condizioni e presupposti.

 

Il ricorso elettorale è ritualmente introdotto solo se contiene l’indicazione puntuale della natura dei vizi denunciati, del numero delle schede contestate e delle sezioni elettorali di riferimento (Cons. Stato, V Sez., 22 aprile 1996 n.476) e i motivi aggiunti risultano ammissibili solo se riguardano le stesse operazioni originariamente contestate (Cons. Stato, V Sez., 20 luglio 2001 n.4054), se le censure successivamente dedotte costituiscono un sostanziale sviluppo logico delle prime e se queste ultime si sono rivelate significativamente serie e fondate (Cons. Stato, V Sez., 15 febbraio 2001 n.796).

(Sveva Rossi)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6626
    Pres. Elefante
    Rel. Allegretta
    Ric. Bettini
    Res. Comune di Morcone

 

Elezioni - Prova di resistenza - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

 

La prova di resistenza è un principio elaborato dalla giurisprudenza per comporre l'esigenza della reintegrazione della legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella della salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale, che trova applicazione tutte le volte che l'illegittimità degli atti impugnati non influisca in concreto sui risultati elettorali. Pertanto, non è applicabile la predetta prova di resistenza, qualora nel corso del giudizio non sia stato
dimostrato che l'incongruenza tra il numero delle schede vidimate, quello dei votanti e quello delle schede non utilizzate, indicato nel verbale di sezione, corrisponda ad una reale violazione delle regole procedimentali elettorali o non sia, piuttosto, frutto di un mero errore di calcolo o di trascrizione di uno o più di detti numeri e, dunque, non integri una semplice irregolarità formale.

(Gianluca De Nuzzo)  

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5608
    Pres. Elefante
    Ric. Lipari
    Res. Lombardi
    Ric. Sagliocco

 

Elezioni - Ricorso giurisdizionale - Motivi aggiunti - Ammissibilità - Condizioni.

 

Il carattere soggettivo della giurisdizione elettorale del giudice amministrativo incide sull'ammissibilità dei motivi aggiunti; questi ultimi non sono consentiti, laddove essi siano rivolti a denunciare ulteriori illegittimità emerse a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure tempestivamente proposte, e che non si configurino come uno svolgimento di queste ultime. Pertanto, sono inammissibili i motivi aggiunti che siano sostanzialmente nuovi motivi del ricorso.

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 



 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 1ottobre 2002, n. 5157
    Pres. Quaranta
    Rel. Allegretta
    Ric. Deliperi
    Res. Comune di cagliari

 

Elezioni - Irregolarità rilevanti - Individuazione - Fattispecie.

 

In materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme,per cui tra le possibili irregolarità,sono rilevanti solo quelle sostanziali,tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto;pertanto,non possono comportare annullamento delle operazioni elettorali stesse le mere irregolarità,cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione della libera espressione del voto.(cfr.Cons.Stato,Sez.V,15 settembre 2001,n,4830). Nella fattispecie si è considerata non rilevante la irregolarità relativa alla mancata,erronea o irregolare indicazione nel verbale dei voti validi di preferenza o di lista riportati da ciascuna lista o dai candidati,posto che dalle tabelle di scrutinio se ne poteva sempre ricavare l'esatta consistenza. 

(Tiziana Autieri)

 

 



 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 19 marzo 2002 n. 1565

            Presidente: Quaranta

            Estensore: Mastandrea

            Ricorrente: Molinardi

            Resistente: Comune di Legnano, Commissione elettorale circondariale di Verona, Modesti e Zerbato.

 

Elezioni – Ricorso giurisdizionale – Legale non abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori – Inammissibilità.

 

In tema di contenzioso elettorale amministrativo anche se è consentito alla parte di stare in giudizio di persona, qualora si avvalga della difesa tecnica trovano applicazione le comuni regole sul conferimento della rappresentanza al difensore. E’ quindi inammissibile il ricorso sottoscritto dal legale non abilitato all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori.

 (Rossella D’Aniello)

Giudizio amministrativo – Appello – Sentenze TARInterlocutorie – Inappellabilità.

 

Non sono impugnabili in appello le sentenze di primo grado interlocutorie aventi efficacia meramente istruttoria, ovvero intese a disporre un’attività diretta ad integrare il contraddittorio nei riguardi di coloro che possono avere interesse ad opporsi al ricorso.

 (Rossella D’Aniello)

Elezioni – Ricorso giurisdizionale – Atti impugnabili – Tempestività – Osservanza – Necessità.

 

L’interesse al corretto svolgimento della consultazione elettorale, relativamente al quale non vale soffermarsi sulla diversa posizione del cittadino semplice elettore e del cittadino candidato, va tutelata nella sua strumentalità attraverso la tempestiva ed immediata impugnazione degli atti ritenuti lesivi. 

 (Rossella D’Aniello)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 18 marzo 2002, n. 1565

            Pres.  Quaranta

            Rel.    Mastrandrea

            Ric.   Dario Molinaroli

            Res.   N. Modesti e R. Zerbato

 

 

Elezioni - liste - esclusione e ammissione - impugnabilità - termine per ricorrere - dies a quo - individuazione - fattispecie.

 

Nella consultazione elettorale amministrativa, l'atto di ammissione, la pari di quello di eclusione, di una lista di candidati è immediatamente lesivo, da impugnarsi quindi entro il termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni. Ragion per cui, è inammissibile per tardività il ricorso proposto contro l'atto di proclamazione degli eletti e con questi contro gli atti precedenti lesivi, ivi compreso quello di ammissione di una lista di candidati, perchè proposto trentun giorni dopo lo svolgimento della consultazione elettorale.

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 25 febbraio 2002, n. 1097

        Presidente         Claudio Varrone

        Relatore            Aldo Fera

        Ricorrente         Sig. Arnaldo Ferrandino ed altri

        Resistente         Comune di Casamicciola Terme, Sotto-commissione Elettorale Circondariale di Ischia, Sig. Alberto Barbieri, Sig. Giuseppe Castagna e Sig.ra Francesca Trosa

 

Elezioni – liste – pubblicità - art. 31 del d.p.r. n. 570/1960 – ratio.

 

Il termine di quindici giorni precedenti alle elezioni comunali entro cui le liste dei candidati devono essere affisse all’albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, previsto dall’art. 31 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, risponde ad un’esigenza non comprimibile di pubblicità; solo rispettando tale termine è possibile al corpo elettorale prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed eligendi sul quale si fonda l’equilibrio democratico.

 (Silvia Lanzaro)

 

Elezioni – liste – candidati – modificabilità in via di autotutela – possibilità – condizioni.

 

E’ consentito ad una sottocommissione elettorale modificare la lista dei candidati alle elezioni comunali in via di autotutela con rinvio della data fissata per la votazione ben potendo la predetta modificazione essere considerata “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 18, comma 3 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570.    

                                                                                (Silvia Lanzaro)