www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea recenti pronunce in tema di APPALTI,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, OPERE PUBBLICHE, RICORSO GIURISDIZIONALE. - SCRIVETECI!

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 novembre 2008, n. 12

Pres. Salvatore
Rel. Cafini
Ric. Kpmg Advisory s.p.a.
Res. Enterprise Digital Architects s.p.a. e Regione Molise

 

punto elenco

Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno in forma specifica - Domanda formulata nell'epigrafe del ricorso - Accoglimento da parte del giudice - Omessa rinnovazione della richiesta risarcitoria nelle conclusioni - Vizio di ultrapetizione - Esclusione

 

Non è affetta da nullità per vizio di ultrapetizione la sentenza che abbia accolto la richiesta di risarcimento del danno ingiusto formulata soltanto nell'epigrafe del ricorso giurisdizionale e non rinnovata nelle conclusioni dello stesso atto processuale qualora nelle conclusioni sia stato richiamato l'art. 35 D. Lgs. n. 80 del 1998, che prevede anche la reintegrazione in forma specifica quale tecnica del risarcimento del danno.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato,Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4242
    Pres. Santoro
    Rel. Lamberti
    Ric. Autospurgo Molise di Manifesta Costantino & C. s.n.c. 
    Res. Comune di Campomarino 

 

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Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Responsabilità – Imputazione alla Pubblica Amministrazione – Colpa - Accertamento preventivo da parte del giudice – Necessità - Presunzione della colpa desumibile dal provvedimento illegittimo - Esclusione  

 

 

Ai fini del risarcimento del danno, l'imputazione della responsabilità nei confronti della p.a. non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa e quindi non può limitarsi alla constatazione dell' illegittimità dell'atto, giacché ciò si risolverebbe in una inammissibile presunzione di colpa. Di conseguenza, tale imputazione deve comportare l'accertamento da parte del giudice  della colpa dell'Amministrazione, che è configurabile quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (Cfr. Cass, civile, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20358).  

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2008, n. 9
    Pres. Salvatore
    Rel. Lamberti
    Ric. Kpmg Advisory S.p.a. 
    Res.Engineering Sanità Enti Locali S.p.a. ed altri

 

 

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Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Annullamento – Risarcimento del danno per equivalente - Giurisdizione del giudice amministrativo - Reintegrazione in forma specifica – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste

 

Ai sensi dell’art. 244, D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole controversie inerenti alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con esclusione di qualsiasi  domanda  riguardante la fase dell’esecuzione dei relativi contratti. Pertanto, alla richiesta di annullamento dell’aggiudicazione può conseguire solo il risarcimento del danno per equivalente, ma non anche la reintegrazione in forma specifica che, incidendo necessariamente sul contratto e quindi sulla fase negoziale e sui diritti soggettivi, esce dall’ambito della giurisdizione amministrativa.

(Simona De Paolis)

 

 

 

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Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Annullamento – Giudizio di ottemperanza -  Reintegrazione in forma specifica – Ammissibilità 

 

Nelle ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto, il giudice amministrativo in sede di ottemperanza al giudicato, esercitando la propria giurisdizione di merito, può procedere alla reintegrazione in forma specifica dell'impresa che abbia ottenuto l'annullamento dell’aggiudicazione e, dunque, disporre la sostituzione di quel soggetto all’aggiudicatario.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 giugno 2008 n. 1633
    Pres.  Cicciò
    Rel Di Santo
    Ric. S. Lami 
    Res.  I.N.A.I.L. 
     

 

 

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Giudizio amministrativo - Azione di annullamento - Pregiudizialità rispetto all'azione risarcitoria - Sussiste - Fattispecie relativa ad una procedura concorsuale

 

 

 

 

L’azione di annullamento è pregiudiziale rispetto alla connessa ed accessoria azione risarcitoria; pertanto, la seconda non può essere proposta indipendentemente dalla prima (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l’azione di risarcimento proposta in assenza una preventiva  azione di annullamento della graduatoria concorsuale né degli atti di svolgimento del concorso).  

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato,Sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2231
    Pres. Barbagallo
    Rel. Taormina
    Ric. Ministero della pubblica istruzione
    Res. C. Barone, R. De Lucia e altri 
     

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Competenza e giurisdizione - Translatio judicii - Dal giudice amministrativo al giudice ordinario - Pronuncia che declina la giurisdizione - Contenuto

 

Per dare integrale attuazione al principio della translatio judicii anche tra diverse giurisdizioni, affermato tanto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 4109/2007, tanto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77/2007, il giudice amministrativo, ove declini la propria giurisdizione in favore di quella dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nella sentenza deve:
a) rimettere le parti davanti al g.o. affinchè dia luogo al processo di merito; b) precisare lui stesso la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda; c) fissare, in applicazione analogica dell'art. 50 c.p.c., un termine per la riassunzione davanti al g.o., entro cui tale salvezza operi.

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Puglia - Lecce, 19 maggio 2008, n. 1404
    Pres.  Cavallari
    Rel Capitanio 
    Ric. Società Gestione Multipla ed altri 
    Res.  Comune di Lecce ed altri  
     

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Giudizio amministrativo -  Istanza di fissazione di udienza - L. n. 205 del 2000 -  Assenza della domanda di fissazione - Non preclude l'esame del merito

 

Dopo l'entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, qualora il ricorso giurisdizionale contenga  la domanda cautelare, il giudice amministrativo è già investito della trattazione della vicenda anche nel merito, per cui l’istanza di fissazione dell’udienza non è più la condicio sine qua in assenza della quale il giudice non può adottare la pronuncia che definisce la causa nel merito.  

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015
    Pres. Barbagallo
    Rel. Chieppa
    Ric. Taccone
    Res. Ministero della pubblica istruzione
     

 

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Giudizio amministrativo- Risarcimento del danno - Per lesione di interessi legittimi - Preventivo accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo - Insufficienza - Prova dell'evento dannoso, della qualificazione del danno come danno ingiusto, del nesso di eziologico con l'illegittimità e dell'elemento soggettivo - E' necessario
 

 

 

 


L'illegittimità dell'atto amministrativo, accertata preventivamente con una sentenza del giudice amministrativo, è un requisito necessario ma non sufficiente per  accogliere l'azione risarcitoria, occorrendo altresì che l'interessato dimostri: 1) la sussistenza di un evento dannoso; 2) la qualificazione del danno come danno ingiusto; 3) il nesso eziologico con l'illegittimità o comunque con la condotta (positiva o omissiva) della p.a.; 4) l'elemento soggettivo ovvero la colpa della P.A.
 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 8 aprile2008, n. 9040

 

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Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione appropriativa - Danno risarcibile - Pregiudiziale dell'annullamento dell'atto illegittimo - Irrilevanza ai fini risarcitori - Rilevanza ai fini della interruzione della prescrizione

 

Non viene richiesta l'impugnazione preventiva dell'atto ritenuto illegittimo ai fini del risarcimento del danno subito in presenza di un'occupazione appropriativa di un'area da parte di una pubblica amministrazione espropriante; se, tuttavia, l'atto sia stato impugnato, ciò è sufficiente per interrompere la prescrizione dell'azione risarcitoria.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 dicembre 2007, n. 6318
    Pres.Vacirca
    Rel . De Felice
    Ric.  Brigante
    Res. Ministero giustizia 
       

 

 

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Giudizio amministrativo - Giudicato - Esecuzione del giudicato - Ricorso per ottemperanza - Decreto ingiuntivo - Decreto non opposto - Ammissibilità del ricorso - Fattispecie in tema di decreto per irragionevole durata del processo penale ex L. n. 89 del 2001 (Legge Pinto)

 

 

Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato essendo impugnabile quando divenga esecutivo soltanto con ricorso per revocazione ovvero attraverso il ricorso per opposizione di terzo nei casi stabiliti dall'art. 656 Cod. proc. civ.; pertanto,  assume valore di res iudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato  dall'art. 27, n. 4, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054. (Nella fattispeciespecie, si trattava del decreto di condanna  per eccessiva durata di un procedimento penale emesso ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89).

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 18 ottobre 2007, n. 502
    Pres.  Papiano
    Rel Caso
    Ric. A. Balestrieri Arturo
    Res.  Comune di Parma ed altro
     

 

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Elezioni - Giudizio elettorale - Riesame delle schede -  Vizi denunciati -  Principio di prova  - Assenza - Inammissibilità
 

 


 
Nei giudizi elettorali per evitare che l'indicazione dei voti contestati si trasformi in un mero espediente per provocare un generale riesame delle schede elettorali in sede giurisdizionale - attribuzione estranea ai compiti del giudice amministrativo - i motivi di censura debbono essere prospettati con sufficiente grado di concretezza indicando: 1) gli errori riscontrati nelle operazioni elettorali e la loro incidenza sul procedimento e sui risultati elettorali; 2) specificando la natura dei vizi denunciati, il numero, ancorché approssimativo, delle schede contestate e gli uffici elettorali di sezione cui si riferiscono le schede stesse. Pertanto, deve ritenersi inammissibile  la censura diretta non a denunciare specifici vizi invalidanti la dichiarazione di nullità delle schede elettorali, ma solo a provocare in sede processuale un generale riesame delle schede medesime, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare, sia pure sommariamente, la natura e la consistenza, anche sotto il profilo numerico, dei vizi per i quali le schede stesse si assumono illegittimamente annullate.

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Campania, Napli, Sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 9969
    Pres.  Giamportone
    Rel.   Giamportone
    Ric. Carignani
    Rel.  Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri
     

 

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Ricorso giurisdizionale - Istanza di trasferimento e riammissione in una graduatoria - Diniego - Annullamento - Controinteressati - Individuazione ex art. 21, L. n. 1034/71 - Criteri - Omessa notifica - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso

 

 


Nell'ipotesi  di annullamento del diniego di trasferimento di un  militare della Guardia di Finanza e la conseguente riammissione dello stesso nella graduatoria relativa ai trasferimenti del personale della Guardia di Finanza, qualifica come controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 1034/71, tutti i soggetti che subirebbero una retrocessione nella graduatoria medesima, con la conseguenza che l'omissione della notifica del ricorso a tali soggetti determina l'inammissibilità del ricorso stesso.

 
(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409
    Pres. Trotta
    Rel. Giovagnoli
    Ric. Ministero dell'Economia e delle Finanze
    Res.  Telecom Italia s.p.a. 

 

 

 

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Giudizio amministrativo - Giudizio d'ottemperanza - Sentenza di annullamento senza riferimento alla pretesa restitutoria - Ammissibilità - Fattispecie
 

 


È ammissibile il ricorso per ottemperanza diretto ad ottenere la restituzione delle somme pagate in base ad un provvedimento annullato in sede giurisdizionale, anche se la sentenza della quale si chiede l'esecuzione non sancisca esplicitamente detto obbligo restitutorio. (Nella fattispecie, la Telecom  Italia spa ha correttamente avanzato, in sede di esecuzione del giudicato, la pretesa ad ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo ex art. 20, comma 2, L. n.  488/98, sulla base di un provvedimento annullato dal giudice amministrativo a seguito della disapplicazione della predetta disposizione per contrarietà con la normativa comunitaria, a nulla rilevando la mancanza, nel giudicato di annullamento, di un'espressa condanna alla restituzione di quanto pagato).


(Simona De Paolis)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2253
    Pres. Mozzarelli
    Rel. Di Benedetto
    Ric. S. Panini
    Res. Comune di Guiglia 
     

 

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Edilizia ed urbanistica - D.I.A. - Autorizzazione implicita di natura provvedimentale - Termine di impugnazione ordinario - Applicabilità
 

 


La D.I.A.  rappresenta una semplificazione procedimentale, che consente al  soggetto privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia; pertanto, con il decorso del  predetto termine si forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può essere contestata dal terzo entro l'ordinario termine di decadenziale di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della D.I.A. o dall'avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all'intervento oggetto di D.I.A..

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 15 giugno 2007, n. 484
    Pres. Virgilio
    Rel. De Francisco
    Ric. CO.NAV s.r.l.
    Re. Società Cantieri Navali F.lli Giacalone s.p.a. ed altri
     

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Giudizio amministrativo - Compensazione delle spese di giudizio - Indicazione generica dei  motivi - Insufficienza 
 


In tema di spese processuali, il giudice amministrativo non può disporne la compensazione, anziché porle a carico della parte soccombente, limitandosi ad attestare genericamente l'esistenza di giusti motivi, senza tuttavia indicarne almeno uno. 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Puglia , Lecce,  Sez. III, 22 febbraio 2007, n. 623
    Pres. Colombati
    Rel. Viola
    Ric. Lacarbonara
    res. Comune di Leporano
     

 

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Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Danno da ritardo - Adozione tardiva di un provvedimento favorevole al richiedente o silenzio inadempimento della P.A. - Lesione di un interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le azioni risarcitorie relative ai casi in cui la lesione di una situazione giuridica soggettiva dell'interessato discenda da un comportamento inerte, si tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio inadempimento, poichè ciò che è rilevante è un comportamento che si risolve nella violazione di una norma regolatrice di un procedimento ordinato all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo non di un diritto soggettivo.

(Simona De Paolis)

 



 

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Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Termini procedimentali - Superamento - Esaurimento della fattispecie risarcitoria - Esclusione.
 

 
Il superamento dei termini procedimentali non esaurisce la fattispecie risarcitoria, ma deve necessariamente essere accompagnato dalla necessaria ricerca in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità della p.a. (colpa).

(Simona De Paolis)
 

 

 
 

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Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Termini procedimentali - Superamento -  Procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire - Complessità della fattispecie ed accadimenti non imputabili all'amministrazione comunale - Colpa - Assenza - Risarcibilità del danno - Esclusione
 


Nell'ipotesi di superamento del termine per la definizione del procedimento previsto dall'art. 20, D.P.R. 6 giugno 200,1 n.380, per il rilascio del permesso di costruire, la particolare complessità della fattispecie e la comparsa di una serie di evenienze non imputabili all'amministrazione comunale procedente esclude ogni possibilità di ravvisare il requisito soggettivo della colpa in capo all'amministrazione resistente in giudizio; pertanto la domanda di risarcimento del danno avanzata dal soggetto privato deve essere respinta.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 24 gennaio 2007, n. 22
    Pres. G. Cicciò
    Rel. Caso
    Ric. A. Pettoruti ed altri
    Res. Comune di Salsomaggiore Terme ed altri
     

 

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Giudizio amministrativo - Comunicazioni e notificazioni - Notificazioni in proprio da parte del difensore ex Legge 21 gennaio 1994, n. 53 - Condizioni e presupposti - Preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza - Necessità - Onere della prova - E' a carico del difensore - Mancata dimostrazione - Nullità della notificazione.
 

 


La legge 21 gennaio 1994, n. 53, relativa alle norme in tema di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, consente al difensore della parte in causa di provvedere in proprio alla notificazione degli atti,  senza dover ricorerre all'ausilio dell'ufficiale giudiziario, ma subordinando tale potere al concorso di determinate rigorose condizioni. In particolare,  l'art. 7, c.1, dispone che l'avvocato, che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge,  deve essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo è iscritto.  Di conseguenza sul medesimo difensore grava  l'onere di provare in giudizio di essere munito della necessaria autorizzazione, pena la nullità della notifica (Nella, fattispecie il giudice amministrativo di primo grado ha  ritenuto non provato il requisito della preventiva autorizzazione in quanto la relata di notifica recava un generico «autorizzato ai sensi della L. n° 53 del 21 gennaio 1994 ").

(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, 11 gennaio 2007,  n. 1
    Pres. de Roberto
    Rel. Lodi
    Ric. AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS
    Res.  ANIGAS ed altri
     

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Giudizio amministrativo - Parti processuali -  Associazioni di consumatori - Qualità di litisconsorti necessari -  Esclusione - Ratio 
 


Per il  carattere facoltativo e spontaneo delle iniziative promosse  dalle associazioni di consumatori, per il numero indeterminato e fluttuante delle associazioni inserite nell'elenco ministeriale di cui all'art. 137 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo),  per le modalità con le quali le iniziative stesse si devono svolgere, nonché per la circoscritta estensione delle azioni esperibili ex art. 140 del Codice del Consumo, si deve escludere che le associazioni di consumatori siano attualmente qualificabili come litisconsorti necessari nel processo amministrativo.

(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato,  Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607
    Pres. Giovannini
    Rel. Chieppa
    Ric.  Giovannini e Micheli s.p.a.
    Res. Università degli Studi di Catanzaro - Magna Grecia
     

 

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Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno -  Colpa della P.A. - Dimostrazione in via presuntiva - Criteri - Mezzi reattivi della P.A - Individuazione
 

 

 

 


Sebbene non sia configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione  di colpa dell'amministrazione per i danni cagionati da un atto illegittimo  possono  operare le regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desumibile dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare davanti al giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia)  l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà all'amministrazione dimostrare in giudizio che si è trattato di un errore scusabile, configurabile nel caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di  una formulazione incerta di norme legislative e regolamentari da poco entrate in vigore, di  una rilevante complessità del fatto, di  un'influenza determinata dai comportamenti di altri soggetti, di un' illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata. 
 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003
    Pres. Iannotta
    Rel. Lipari
    Ric. L. Provenzano
    Res. Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 ed altro

     

 

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Giudizio amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Avverso silenzio-rifiuto - Art. 21bis, L. n. 1034/71- Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale - Inammissibilità  del ricorso - Novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005 - Irrilevanza - Fattispecie in tema di mansioni dirigenziali nelle strutture sanitarie.

 



Il rimedio del silenzio-rifiuto contemplato dall'art. 21bis, L. n. 1034/71 non è esperibile nei casi in cui il giudice amministrativo risulti privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, in quanto esso non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva bensì costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell'interessato nei confronti della P.A.. Tale conclusione non può cambiare a seguito delle novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005, giacchè è stato solo ampliato il potere di conoscere della fondatezza dell'istanza e di conseguenza sono stati accresciuti i poteri decisori del giudice,  senza permettere tuttavia di esorbitare dai limiti della giurisdizione spettantegli. Pertanto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto serbato dalla P.A. in merito ad una richiesta attinente l'attribuzione di mansioni dirigenziali all'interno di strutture sanitarie complesse, trattandosi di controversia devoluta, ex art. 68, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, alla giurisdizione ordinaria.
 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006,  n. 5742
    Pres. Salvatore
    Rel.  Saltelli
    Ric. PANDIVA s.r.l ed altri
    Res. Min. Finanze ed altri
     

 

punto elenco

Giudizio amministrativo - Sentenza e decisione - Sentenza sottoscritta dall'estensore ma non anche dal presidente del collegio giudicante -  Nullità assoluta e insanabile - Art. 132, c. 3, CPC - Rimedi - Rinnovazione della pubblicazione - Esclusione
 

 

 


La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante  e del giudice estensore costituisce, ai sensi dell' art. 132, c. 3, C.P.C., un requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta ed insanabile, cui non può ovviarsi né tramite il procedimento di correzione degli errori materiali, né tanto meno con la rinnovazione della pubblicazione da parte del medesimo organo giurisdizionale, in quanto a seguito della pubblicazione della sentenza, deve ritenersi integralmente consumato il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande avanzate dalla parti in causa.
 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez.  III bis,  5 settembre 2006, n. 8004
    Pres. Corasaniti
    Rel. Amadio
    Ric. M. Carlini ed altri
    Res. Ministero dell'economia e delle finanze
     

 

 

punto elenco

Giudizio amministrativo - Ricorso di ottemperanza - Presupposti - Deduzione nel ricorso del contrasto del provvedimento della p.a. con quanto deciso nella sentenza passata in giudicato - Ammissibilità - Autonomi vizi di legittimità - Nuovo giudizio di cognizione - Necessità
 

 



Ai fini dell'ammissibilità del ricorso di ottemperanza, presupposto indispensabile è che la parte interessata deduca l'adozione da parte della P.A. di un provvedimento palesemente in contrasto con quanto disposto dal giudice nella sentenza passata in giudicato, dovendosi viceversa ritenere necessario un nuovo giudizio di cognizione qualora la parte deduca la sussistenza di autonomi vizi di legittimità, estranei al contenuto della decisione.
 

 

(Simona De Paolis )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tar Puglia, Lecce, Sez.  I,  6 luglio 2006, n. 3866
    Pres. Ravalli
    Rel. Contessa
    Ric. Acquaro ed altro
    Res. Comune di Mottola
     

 

punto elenco

Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento -  Giudizio ex, art. 21 - bis, L. n. 1034 del 1971 - Modifiche  alla L. n. 241 del 1990 di cui al D.L. n.. 35 del 2005 - Pronuncia in merito alla fondatezza dell'istanza  proposta dal soggetto privato - Attività di carattere non vincolato - Esclusione - Fattispecie in tema di pianificazione del territorio.
 

 



Anche a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241 introdotte dal  D.L. n.. 35 del 2005 (conv. in L n.. 80 del 2005), il giudice amministrativo non può pronunciarsi in merito alla fondatezza dell'istanza originariamente proposta dai privati a cui l'Amministrazione abbia opposto un silenzio inadempimento e  non ci si trovi innanzi ad una  attività di carattere vincolato, bensì si verta nell'ambito di scelte pubblicistiche (quali quelle di pianificazione territoriale) caratterizzate da ampi poteri discrezionali in capo alle singole amministrazioni competenti.
 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 giugno 2006, n. 9
    Pres. De Roberto
    Rel. Carboni
    Ric.  Principato
    Res. Regione Sicilia.
     

 


Ricorso straordinario - Al Presidente della Regione Sicilia - Decreto decisorio del Presidente della Regione Sicilia - Impugnazione in sede giurisdizionale - Da parte del controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso straordinario - Ammissibilità
 

 



E� ammissibile l'impugnazione in sede giurisdizionale del decreto del Presidente della Regione Sicilia decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da parte del controinteressato  a cui non sia stato originariamente notificato il ricorso amministrativo.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma,  Sez. II, 7 luglio 2006, n. 5549
    Pres. La Medica
    Rel. Sapone
    Ric. Associazione Italiana Natura e Vita
    Res.  Ministero delle Comunicazioni 

     

 

punto elenco

Giudizio amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Atto applicativo - Atto presupposto non normativo - Omessa impugnazione - Inammissibilità 
 

 

 

 


E' inammissibile il ricorso giurisdizionale finalizzato all'annullamento di un atto applicativo viziato da invalidità derivata, qualora non risulti impugnato, entro i termini decadenziali, l'atto presupposto non normativo, poichè al giudice amministrativo  non è consentito disapplicare, incidenter tantum,  un atto presupposto non avente natura normativa.

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio,  Roma, Sez.. II,  7 luglio 2006, n. 5526
    Pres. La Medica
    Rel. Sapone
    Ric. G.I. SPORT e SPORTING CLUB ROMA 2000
    Res. Comune di Roma ed altri 
     

 

punto elenco

Giudizio amministrativo - Interessi pretensivi - Risarcimento del danno - Attività amministrativa discrezionale - Esclusione 
 

 

 


In tema di lesione di interessi pretensivi, il risarcimento del danno può essere ammesso solo quando l'attività amministrativa non implichi un ulteriore apprezzamento discrezionale, ovvero quando residui all'autorità amministrativa un potere sostanzialmente vincolato entro i termini fissati dalla sentenza emessa dal giudice amministrativo; pertanto il predetto risarcimento deve escludersi,  qualora in capo alla P.A.  residui un margine di discrezionalità tale da configurare l'esercizio di una potestà discrezionale.

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sez.Giurisd., 22 giugno 2006, n. 284
    Pres. Virgilio
    Rel. Trovato
    Ric. Costa G. ed altri
    Res. Comune di Palermo ed altri

     

punto elenco

Silenzio della P.A. - Silenzio-rifiuto - Giudizio, ex art. 21-bis L. n. 1034/71- Condizioni e presupposti -  Interesse legittimo- Presenza - Necessità.

 



Il giudizio amministrativo instaurato  ex art. 21- bis, L. n. 1034 del 1971, introdotto da un soggetto privato avverso il silenzio-rifiuto  opposto dalla P.A. ad una sua istanza, benchè collegato funzionalmente, sul piano logico-sistematico, al dovere imposto dall'art. 2, L. n. 241 del 1990 a tutte le pubbliche amministrazioni di concludere i procedimenti  amministrativi mediante l'adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui essi conseguano obbligatoriamente ad una istanza ovvero debbano essere iniziati d'ufficio, postula  sempre l'esercizio di una potestà amministrativa (potere pubblico) e una corrispondente  posizione giuridica soggettiva del privato individuabile nella figura dell'interesse legittimo.
 

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.  IV, 19 giugno 2006, n. 3653
    Pres. Salvatore
    Rel. Anastasi
    Ric. Ministero della Giustizia

     

punto elenco

Giudizio amministrativo - Appello -  In tema di professioni e mestieri - Esame di avvocato- Abilitazione -  Controversie - Art. 4, c. 2 -bis, L. n. 168/2005 - Ammissione con riserva del candidato in sede di autotutela - Superamento delle prove abilitative  - Assorbimento della precedente determinazione negativa - Sussiste-  Cessazione della materia del contendere -  Improcedibilità.

 



Il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato a seguito di ammissione con riserva disposta con provvedimento di autotutela, ai sensi dell'art. 4, c. 2-bis L. n.168 del 2005, determina l'assorbimento della precedente determinazione negativa della commissione giudicatrice,  assicurando in modo irreversibile il conseguimento dell'abilitazione professionale, con conseguente improcedibilità dell'appello avverso la sentenza del T.A.R.  per cessazione della materia del contendere.
 

 

(Simona De Paolis)


 

 



 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 26 giugno 2006. n. 2533
    Pres. Giambartolomei
    Rel. Francesco Bellomo
    Ric. Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente
    Res.  Comune di S. Paolo di Civitate 

     

 

punto elenco

Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Atti concernenti la manutenzione dei canili comunali e il fenomeno del randagismo - Azione popolare ambientale, ex decreto legislativo  n.195 del 2005 in tema di accesso ambientale - Esperibilità - Esclusione

 



Qualora l'istanza di accesso abbia come oggetto la documentazione afferente la manutenzione dei canili comunali e il fenomeno del randagismo non trova ingresso ed applicazione l'ipotesi di azione popolare in materia di accesso ambientale disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195, perché tali atti amministrativi dell'ente locale non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale, salvo a volerne accogliere un'accezione così lata da ricomprendere qualsiasi dato inerente l'ecosistema circostante.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 26 giugno 2006, n. 5152
    Pres. La Medica
    Rel. Bottiglieri
    Ric.M. Trulli
    Res. Ministero dell'economia e delle finanze 
     

 

 

punto elenco

Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi- Parere dell'Avvocatura dello Stato  reso in sede di esecuzione del giudicato- Diritto di accesso -  Non sussiste

 

 

 


Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) e lett. c) del d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto d'accesso), discende che la documentazione sottratta al diritto d'accesso, perché inerente ad una fattispecie contenziosa o potenzialmente tale, deve comprendere anche quella riferibile all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Pertanto, il parere reso dall'Avvocatura dello Stato in sede di esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può costituire oggetto di diritto di accesso.
 

 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite,  Ordinanza 16 giugno 2006, n. 13911
    Pres. Carbone
    Rel. Altieri
    Ric. Igino Scarpenti ed altri
    Res. Cooperativa Edilizia Solidarietà a r.l. e Comune di Lavagna 

     

 

punto elenco

Competenza e giurisdizione - Risarcimento del danno - Attività provvedimentale della P.A. - Connessione con il danno patito dal soggetto privato - Immediatezza - Giurisdizione del Giudice Amministrativo

 

 


Qualora la condotta che cagioni un determinato danno ad un soggetto privato possa riconnettersi all'esercizio di attività provvedimentale della P.A. ,la domanda risarcitoria che abbia ad oggetto lesione di diritti soggettivi o di interessi legittimi rientra a pieno titolo nella giurisdizione del  giudice amministrativo.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo,CEDAM,  terza edizione, 2006)

 

 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite, Ord. 13 giugno 2006, n. 13660
    Pres. Corona
    Rel. Luccioli

     

punto elenco

Competenza e giurisdizione - Potere amministrativo -  Illegittimo esercizio da parte della P.A. - Giurisdizione del giudice amministrativo - Risarcimento del danno - Preventiva impugnazione dell'atto amministrativo illegittimo - Omissione -  Domanda risarcitoria - Valutazione da parte del giudice amministrativo - Possibilità 

 

 


Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo della potestà da parte della P.A., e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno la cui domanda risarcitoria è valutabile anche qualora la parte non abbia preventivamente impugnato nei termini decadenziali  il provvedimento lesivo di posizioni giuridiche meritorie di tutela.

 

 
(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2006, n. 3690
    Pres. Iannotta
    Rel. Branca
    Ric.Folgore s.r.l.
    Res. Comune di Maddaloni 
     

 

punto elenco

Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Domanda formulata per la prima volta nel giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Esclusione

 


E' inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da una parte  per la prima volta nel ricorso volto ad ottenere  l 'ottemperanza alla sentenza di annullamento del provvedimento lesivo. La pretesa alla concentrazione della fase cognitoria e della fase esecutiva nel giudizio di ottemperanza, infatti, è possibile soltanto per quelle ipotesi di danno che si siano verificate successivamente alla formazione del giudicato e a causa del ritardo nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Del resto, la traslazione in sede di ottemperanza del giudizio risarcitorio, oltre a costituire una palese violazione dell'art. 35, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 80/98, impedirebbe contestualmente  la verifica dei presupposti di cui all'art. 2043 C.C. (a.- accertamento di un pregiudizio effettivo, patrimonialmente valutabile; b. - nesso di causalità immediata e diretta con l'illegittimità del provvedimento amministrativo) con conseguente trasformazione dell'istituto del risarcimento del danno in una sorta di sanzione patrimoniale discendente, in modo quasi automatico, dall�annullamento di un atto amministrativo riconosciuto illegittimo.

 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lombardia, Milano,Sezione I^, 7 giugno 2006, n. 1327
    Pres.  Elena Quadri
    Rel. Cecilia Altavista
    Ric. Annamaria Lauro
    Res. Comune di Milano

 

 

punto elenco

Atto amministrativo – Accesso agli atti – Controinteressato – Criterio di individuazione – Fattispecie in tema di riassunzione in servizio di personale trasferito dal Comune di Milano a società per azioni per la ristorazione scolastica – Notifica ad un solo controinteressato - Sufficienza

 

In tema di accesso agli atti sono controinteressati tutti i soggetti individuati o formalmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Nel caso di specie, il ricorso giurisdizionale era stato ritualmente notificato ad un solo controinteressato, una società per azioni di ristorazione scolastica. Il giudice di primo grado ha ritenuto non ravvisabili ulteriori controinteressati posto che tutti i dipendenti coinvolti nella predetta procedura di riassunzione non erano da qualificare controinteressati in quanto titolari di un diritto alla tutela della riservatezza solo sfumato ed eventuale, poichè tutti gli atti e i documenti oggetto di accesso si caratterizzavano per un contenuto generale  non incidente direttamente sulle loro posizioni giuridiche.

(Maria Caterina Buonfardieci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lombardia, Milano,Sezione I^, 7 giugno 2006, n. 1327
    Pres.  Elena Quadri
    Rel. Cecilia Altavista
    Ric. Annamaria Lauro
    Res. Comune di Milano

 

 

punto elenco

Ricorso giurisdizionale – Controinteressato - Individuazione

 

La nozione di controinteressato in senso tecnico esige la simultanea presenza di due elementi essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato e della sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo alla parte, di un interesse qualificato al mantenimento della situazione  esistente posto che con il provvedimento amministrativo abbia acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (Cfr. Cons.Stato, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7544).

(Maria Caterina Buonfardieci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Veneto, Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4304

Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento - Poteri del giudice - Valutazione della fondatezza dell'istanza - Atti vincolati - Possibilità - Atti discrezionali - Possibilità

Ai sensi dell'art. 3, c. 6 - bis, L. 14 maggio 2005, n. 80, nel giudizio sul silenzio inadempimento o silenzio rifiuto, il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza del privato non circoscrivendola ai soli atti vincolati ma potendola estendere anche agli atti discrezionali. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 11 novembre 2005, n. 21857
    Pres. Criscuolo
    Rel. Marziale
    Ric. Pascali ed altri
    Res. Pres. Cons. Min.

 

Giudizio amministrativo - Istanza di prelievo - Fissazione dell'udienza pubblica ad oltre cinque anni di distanza - Irragionevole durata del processo - Configurabilità - Risarcimento del danno a carico della P.A. - Sussiste


Qualora nell'ambito del processo amministrativo, la fissazione dell'udienza pubblica avvenga ad oltre cinque anni dal deposito della prima istanza di prelievo si configura un'irragionevole durata del processo che comporta l'obbligo del risarcimento del danno a carico della P.A..
 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 4 novembre 2005, n. 726
    Pres. Barbagallo
    Rel. Corsaro
    Ric. R.
    Res. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone di Palermo

 

Giudizio amministrativo - Silenzio della P.A. - Art. 21 - bis, L. n. 1034 del 1971 - Natura del giudizio - Potere del giudice di conoscere la fondatezza dell'istanza del privato - Giurisdizione di merito

 

Nel giudizio sul silenzio inadempimento che si svolge davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 21 - bis, L. n. 1034 del 1971, dopo la novella introdotta alla L. 7 agosto 1990, n. 241, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, così come convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, ancorchè si proceda con rito camerale, il giudice amministrativo opera in un processo a cognizione piena in quanto può conoscere della fondatezza dell' istanza del privato; pertanto, si tratta di una giurisdizione di merito.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 ottobre 2005, n. 8
    Pres. De Roberto
    Rel.
    Lodi
    Ric.
    Olivia srl
    Res.
    CNT snc

 

 

Giudizio amministrativo –  Sentenza di primo grado del T.A.R. - Esecuzione – Acquiescenza della P.A. – Esclusione

 

Atteso il carattere immediatamente esecutivo delle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (art. 33,comma primo, della legge. 6 dicembre 1971 n. 1034), l’atto di doverosa esecuzione delle stesse non determina alcuna acquiescenza da parte dell’Amministrazione (cfr da ultimo, tra le altre decisioni, Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2004, n. 6249;. Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7068; Consiglio Stato, sez. V, 30 agosto 2004, n. 5648).

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

  • T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez.II, 10 ottobre 2005, n. 1562
    Pres. Papiano
    Rel. Calderoni
    Ric. Pieri
    Res. Comune di Cesena

Edilizia e urbanistica - Urbanistica - Piano Regolatore generale - Variante - Perdita di edificabilità per un'area già venduta da un Comune ad un soggetto privato - Risarcimento del danno - Esclusione - Condizioni

Non è risarcibile il danno subito da un soggetto privato che avendo acquistato una determinata area edificabile da un Comune abbia successivamente perduto la possibilità di edificarvi a seguito di una variante al piano regolatore generale intervenuta dopo un lungo lasso temporale sufficientemente ampio per consentire al privato di utilizzare il terreno a fini edificatori.
(cfr. Maurizio De Paolis, Commentario al Codice dell'edilizia, Maggioli Editore, 2004)

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5
    Pres. De Roberto
    Rel. Millemaggi
    Ric. S.C. srl
    Res.Cremona fiere spa

Giudizio amministrativo - Esecuzione di giudicato - Soggetto destinatario - Ente pubblico economico privatizzato - Esecuzione di sentenza in tema di accesso ai documenti - Giudizio di ottemperanza - Applicabilità

 


Ai sensi dell'art. 23, L. 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni sulla trasparenza si applicano non solo nei confronti della P.A., ma anche ai soggetti privati che svolgono compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico ecc.); inoltre, a seguito della novella introdotta dalla L. n. 15 del 2005, che ha esteso il diritto di accesso ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, deve ritenersi che, qualora una società per azioni, costituita dopo la privatizzazione di un ente pubblico economico, venga chiamata a svolgere le stesse funzioni già attribuite all'ente pubblico economico, permanga nei suoi confronti l'obbligo pubblicistico di esibizione dei documenti. Pertanto, è ammissibile il ricorso di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato relativa al diritto di accesso che abbia come destinatario un Ente pubblico economico privatizzato.


(Simona De Paolis)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2005, n. 1566
    Pres. Elefante
    Rel. Fera
    Ric. Comune di Reggio Calabria
    Res. Labate

Giudizio amministrativo - Giudizio cautelare - Camera di consiglio - Rinvio al merito - Fissazione dell'udienza - Comunicazione della data alle parti - Omissione da parte della segreteria del giudice - Nullità della sentenza

E' nulla la sentenza pronunciata sul merito, qualora nella camera di consiglio in sede cautelare sia stato deciso il rinvio al merito e la data dell'udienza pubblica non sia stata comunicata alle parti dalla segreteria del giudice. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 658
    Pres. Giovannini
    Rel. Salemi
    Ric. Società Italiana degli Autori ed Editori
    Res. Soc. Ed. musicale Buena Suerte s.n.c. ed altri

Giudizio amministrativo - Appello - Verbali del Consiglio di Amministrazione della S.I.A.E. - Accesso da parte di associazioni di consumatori - Intervento ad adiuvandum - Esclusione - Fattispecie.

 


L'intervento ad adiuvandum, anche nel giudizio di appello, è condizionato dalla sussistenza nell'interventore, oltre che di un interesse a ricorrere, anche della titolarità di una posizione sostanziale di interesse legittimo, anche se dipendente da quella fatta valere in via principale, ovvero non ancora direttamente incisa dall'atto dell'amministrazione. Pertanto, le associazioni dei consumatori non sono legittimate ad intervenire nel giudizio di appello avente ad oggetto l'accesso ai verbali del consiglio di amministrazione della Società Italiana degli Autori ed Editori promosso da un socio della predetta S.I.A.E.. (Nella fattispecie, le Associazioni dei consumatori erano il CODACONS, il Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, l'Associazione tutela degli utenti e dell'informazione stampa e diritti d'autore). 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 155
    Pres. Elefante
    Rel. Pullano
    Ric. Comune di Roma
    Res.Rizzacasa

Comune e provincia - Comune - Rappresentanza in giudizio - E' del sindaco - Rappresentanza del dirigente - Esclusione


La rappresentanza in giudizio di un comune spetta esclusivamente al Sindaco e non può venire esercitata dal dirigente titolare di un ufficio o di un servizio, anche se in tal senso preveda una norma dello statuto comunale.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4798
    Pres. Frascione
    Rel. Millemaggi
    Ric. Team Promotion srl
    Res. Comune di San Giorgio Morgeto

Giudizio amministrativo - Dispositivo - Errore materiale - Correzione d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.


Con la stesura della decisione, completa di motivazione, è legittima la correzione d'ufficio di un errore materiale incluso nel testo del dispositivo già pubblicato, a condizione che non incida sul decisum.(Nella fattispecie, l'errore materiale corretto nella decisione, consisteva nell'indicazione del nominativo di un membro del Collegio).

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24 giugno 2004, n. 8
    Pres. De Roberto
    Rel. Romeo
    Ric. Saporito
    Res. Università degli Studi di Teramo

Giudizio amministrativo - Rinuncia - Effetti estintivi


Nel giudizio amministrativo, al fine di garantire la certezza delle posizioni processuali fra le parti, pur a seguito di intervenuta rinuncia ritualmente notificata e depositata presso la segreteria, la lite si deve ritenere pendente finchè sulla predetta rinuncia non vi sia stata la decisione del giudice, in quanto quest'ultimo può sempre ritenere la rinuncia improduttiva di effetti estintivi.

(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 marzo 2004, n. 7
    Pres. De Roberto
    Rel. Volpe
    Ric. ASL di Teramo
    Res. Core

Giudizio amministrativo - Appello - Contraddittorio - Integrazione - Esclusione.

L'integrazione del contraddittorio prevista per le parti controinteressate ex art. 21, c. 1, L. n. 1034/1971 si applica esclusivamente nel giudizio amministrativo di primo grado innanzi al TAR e non in quello di appello, per il quale nessuna disposizione normativa prevede la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2004, n. 6
    Pres. De Roberto
    Rel. Salvatore
    Ric. Salzano
    Res. Ente Regionale di sviluppo della Campania

Giudizio amministrativo - Appello - Perenzione ordinaria - Pronuncia con decreto monocratico - Ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 9, c. 1, L.21 luglio 2000, n. 205, la perenzione ordinaria può essere pronunciata nel giudizio di appello con decreto monocratico del Presidente della Sezione giurisdizionale o di un consigliere delegato.
 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

  • TAR Puglia, Bari, Sez. III, 26 febbraio 2004, n. 902
    Pres. Urbano
    Rel. Greco
    Ric. Regina ed altri
    Res. Comune di Toritto

Ricorso giurisdizionale - Sopravvenuta carenza di interesse - Domanda risarcitoria - Valutabilità.


La dichiarazione di improcedibilità del ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere non è di impedimento alla valutazione della domanda risarcitoria presentata dal ricorrente ed incardinata tra i motivi dell'atto introduttivo del processo amministrativo.

(Simona De Paolis)

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6525
    Pres. Frascione
    Rel. Lipari
    Ric. Soc. Mareblù srl
    Res. ATI Demi srl
     

 

Giudizio amministrativo - Ricorso per revocazione - Avverso sentenza del Consiglio di Stato - Atto di ricorso - Termine per il deposito - Trenta giorni - Art. 399 CPC - Inapplicabilità.
 


Il termine per depositare il ricorso per revocazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è di trenta giorni; pertanto, nel processo amministrativo non trova ingresso e applicazione l'art. 339 CPC, che invece prevede nel processo civile un termine di trenta giorni.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la giurisprudenza. Seconda Edizione. CEDAM. 2003). 

(Simona De Paolis)

 


 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5398
Pres. Riccio
Rel. Saltelli
Ric. Rubini ed altri
Res. Prefetto di Roma ed altri

 

Giudizio amministrativo - Istruttoria - Oneri processuali probatori a carico della P.A. - Inadempimento - Valutabilità da parte del giudice amministrativo - Art. 116, c. 2 CPC - Applicabilità.


Il contegno processuale della P.A., che sottraendosi all'onere di cooperare con il giudice amministrativo, omette di depositare gli atti e i documenti che da quest'ultimo le sono stati richiesti come incombenza istruttoria per potere decidere la causa, è valutabile, ex art. 116, c. 2, CPC, quale ammissione di fatti dedotti nel ricorso, qualora tali conclusioni non risultino in contrasto con altri fatti rinvenibili dagli atti di causa.

(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la giurisprudenza. Seconda Edizione, 2003, CEDAM)

(Rossella D'Aniello )

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2003, n. 5324
    Pres. Frascione
    Rel. Branca
    Ric. Comune di Molinara
    Res. Soc. Coop. R.l. Amore, solidarietà e carità

Giudizio amministrativo - In tema di servizi - Appello - Termine per il deposito - Riduzione alla metà - Errore scusabile - Inapplicabilità.



In tema di appalto di servizi, i termini processuali sono ridotti alla metà ad eccezione di quello per notificare il ricorso giurisdizionale (art. 23 bis, L. n. 1034/1971). Pertanto, il deposito dell'atto di appello deve essere effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta ultima notifica, con esclusione del beneficio dell'errore scusabile per il biennio intercorso per l'entrata in vigore della normativa di riforma del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria 31 maggio 2002, n.5).

(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la giurisprudenza. Seconda Edizione. 2003. CEDAM). 

(Tiziana Autieri )

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 agosto 2003, n. 4460
    Pres. Giovannini
    Rel. Garofoli
    Ric. Antonini ed altri
    Res. Min. beni culturali

Edilizia e urbanistica - Attività edilizia edificatoria - Sospensione - Provvedimento impeditivo - Annullamento in sede giurisdizionale - Risarcimento del danno - Quantificazione - Consulente tecnico d'ufficio- Nomina - Possibilità.

Qualora un soggetto privato ottenga preventivamente l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento amministrativo illegittimo, con il quale l'amministrazione abbia disposto la sospensione dell'attività edilizia edificatoria, la quantificazione dei danni subiti può essere affidata dal giudice amministrativo a un consulente tecnico di ufficio che deve valutare l'incremento dei costi di costruzione per i manufatti edilizi ancora da costruire e che deve calcolare il danno discendente dalla mancata disponibilità delle unità abitative già realizzate. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945)

(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la giurisprudenza. CEDAM, seconda edizione, 2003)

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 luglio 2003, n. 4244
    Pres. Salvatore
    Rel. Saltelli
    Ric. Min. Difesa
    Res. Blue Line srl

Giudizio amministrativo - Sentenza TAR in forma abbreviata - Sentenza adottata in udienza cautelare irrituale - Contraddittorio tra le parti - Difetto - Annullamento con rinvio al giudice di primo grado.


Il ricorrente può richiedere la sospensione del provvedimento impugnato con apposita domanda formulata nel ricorso giurisdizionale ovvero con specifica istanza ritualmente notificata alle parti in giudizio; pertanto, deve essere annullata con rinvio al TAR, ex art. 35, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, la sentenza di primo grado che abbia deciso nel merito un ricorso fissato erroneamente dalla segreteria del giudice per l'udienza cautelare mai richiesta dal ricorrente.

(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la giurisprudenza. II edizione, CEDAM, 2003).

(Tiziana Autieri)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.V, 20 maggio 2003, n. 2750
    Pres. Frascione
    Rel. Branca
    Ric. Mangiapane
    Res. Comune di Perugia

Giudizio amministrativo - Poteri del giudice - Norme regolamentari - Disapplicabilità - istanza di parte - Non necessita.

Il giudice amministrativo ha il potere di disapplicare i regolamenti illegittimi che sacrifichino posizioni come diritti soggettivi o interessi legittimi anche in assenza di esplicita richiesta ad opera delle parti processuali.

Cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo cautelare amministrativo, Maggioli, 2002.
 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2003, n. 2706
    Pres.Schinaia
    Rel. Cafini
    Ric. Natale
    Res. E.DI.S.U. Napoli 1

Giudizio amministrativo - Appello - Sentenza TAR - Difetti procedurali - Annullamento con rinvio - Fattispecie in tema di erronea declinatoria di giurisdizione.

 


L'erronea declinatoria di giurisdizione da parte del TAR, rientrando tra i difetti di procedura, determina, conseguentemente, l'annullamento con rinvio della controversia, per la cognizione di merito, al giudice di primo grado (TAR).


Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria 8 novembre 1996, n. 23.

Cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo, CEDAM, 2001. 


(Tiziana Autieri)


 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1990
    Pres. Schinaia
    Rel.
    De Nictolis
    Ric.
    Ravenna
    Res. Comune di Gallipoli ed altri

Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Prova dell'an e del quantum - E' a carico del danneggiato - Fattispecie in tema di abusi edilizi.


La parte che deduce di aver subito un danno deve fornire al giudice la prova dello stesso, sia in ordine all'an, sia in merito al quantum. Nella fattispecie, al fine di fornire la prova del danno discendente dalla demolizione di un manufatto edilizio abusivo, il ricorrente ha dovuto provare che il ripristino dello stato dei luoghi, senza la preventiva demolizione, sarebbe stato meno costoso della ricostruzione successiva alla demolizione.
 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945

    Pres. Ruoppolo
    Rel. Garofali
    Ric. Comune di Montebelluna
    Res. La Sabbia del Brenta srl

Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Annullamento del provvedimento illegittimo in sede giurisdizionale - Permanenza di potere discrezionale per la P.A. - Risarcimento - Spetta - Condizioni.


Qualora, a seguito dell'annullamento del provvedimento illegittimo, la P.A. conservi ampi spazi di potestà discrezionale, il risarcimento del danno può venire riconosciuto, dopo che l'Amministrazione abbia esercitato il potere di cui dispone, riconoscendo il bene della vita. Ricorrendo una siffatta ipotesi, il danno si circoscrive al pregiudizio derivante dal ritardo nel conseguimento del bene da parte del privato.

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2003, n. 1839

    Pres. Elefante
    Rel. Cerreto
    Ric. Società AXA ed altri
    Res.Monticavestrade srl

Giudizio amministrativo - Revocazione - Per errore di fatto - Presupposti.

 


L'errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione (art. 395, c. 1, n.4 CPC), si configura anche qualora riguardi l'esistenza o anche il contenuto di atti processuali, determinando un'omissione di pronuncia da parte del giudice, e a condizione che questa sia desumibile dalla lettura della motivazione della sentenza. 

(Rossella D'Aniello )





 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1804

    Pres. Trotta
    Rel. Troiano
    Ric. Regione Calabria
    Res. Ienco

Giudizio amministrativo - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Termine di quaranta giorni - Osservanza - Necessità - Dies a quo - Data di notifica.


Il principio per cui l'impugnazione deve ritenersi proposta tempestivamente nel processo amministrativo, se la notificazione del ricorso avvenga entro il termine di decadenza, mentre il deposito dell'atto notificato può effettuarsi anche in un momento successivo, trova integrale applicazione anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, è ricevibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia stata proposta con ricorso notificato entro il termine di quaranta giorni (artt. 641 e 647 C. P. C.).

(Tiziana Autieri)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 26 marzo 2003, n.4

    Pres. De Roberto
    Rel. Schinaia
    Ric. Bruno Luciano ed altri
    Res. Comune di Palermo ed altri

 

Giudizio amministrativo - Risarcimento danni - In sede di giurisdizione di legittimità ed esclusiva - Preventiva o contestuale impugnazione dell'atto lesivo - Necessità

Sia nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, sia in quelle di giurisdizione di legittimità, la pronuncia di annullamento è pregiudiziale rispetto a quella di risarcimento, considerando che la L. 21 luglio 2000, n.205 ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione anche sul risarcimento del danno senza fare alcuna distinzione tra la giurisdizione esclusiva e la giurisdizione generale di legittimità.

 

(Tiziana Autieri)



Giudizio amministrativo - Risarcimento danni - Preventiva o contestuale impugnazione dell'atto lesivo - Necessità - Azione risarcitoria autonoma dall'azione di annullamento - Inammissibilità.


Nel processo amministrativo l'azione di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi è ammissibile qualora il provvedimento illegittimo sia stato impugnato, preventivamente o contestualmente, nei termini di legge, in quanto il giudice può disapplicare soltanto gli atti regolamentari. Pertanto, è inammissibile l'azione risarcitoria svincolata da quella di annullamento.


(Tiziana Autieri)


 

 

  • Consiglio di Stato, 19 marzo 2003, n. 1457

    Pres. Riccio
    Rel. Borioni
    Ric. Baldassini - Tognozzi Costruzioni spa
    Res. Min. Infrastrutture

 

Appalto - Aggiudicazione - Approvazione - Diniego - Per mancanza di fondi - Legittimità - Omesso rinvio della gara - Omissione - Responsabilità precontrattuale - Configurabilità -Danno - Risarcibilità.


E' legittimo il diniego di approvazione della aggiudicazione di una gara di appalto disposto dall'Amministrazione appaltante per mancanza dei fondi per la realizzazione di un opera pubblica; mentre l'omesso rinvio della gara configura una ipotesi di responsabilità precontrattuale a carico dell'amministrazione con il conseguente obbligo di risarcire il danno a favore dell'impresa che abbia partecipato alla gara, in quanto in tale condotta si ravvisa una palese violazione del principio di correttezza nei rapporti con i terzi durante la fase prenegoziale.

(Rossella D'Aniello)


 

  • Consiglio di Stato, Sez. 10 marzo 2003, n. 1275

    Pres. Allegretta
    Rel.Pullano
    Ric. Pallone
    Res. Comune di Colosimi

 

Ricorso giurisdizionale - Termine per ricorrere - Dies a quo - Piena conoscenza del provvedimento - Autorità emanante, data e dispositivo - Conoscenza - Sufficienza - Motivi aggiunti proponibilità - Condizioni.


Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo è necessario averne la piena conoscenza, i cui contenuti essenziali consistono nel conoscere l'autorità emanante, la data di adozione e il contenuto del dispositivo. In ogni caso, è possibile proporre i motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale dell'atto impugnato emergano ulteriori profili di illegittimità.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 1 marzo 2003, n. 1131

    Pres. Elefante
    Rel. Farina
    Ric. Eurotour snc
    Res. Comune di Cardito

Giudizio amministrativo - Sentenza e decisione - Decisione in forma semplificata - Adozione nell'udienza fissata in sede cautelare - Informazione alle parti costituite presenti - Obbligo del giudice - Sussiste - Consenso delle stesse parti - Preventiva acquisizione - Obbligo - Non sussiste - Assenza del difensore della parte costituita - Irrilevanza.

Qualora il giudice (TAR o Consiglio di Stato) sia chiamato a pronunciarsi sulla istanza cautelare proposta dal ricorrente, può decidere il ricorso nel merito adottando una sentenza in forma semplificata, dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio e dopo averne dato la mera informazione alle parti costituite in giudizio, senza doverne acquisire anche il preventivo consenso, a nulla rilevando che sia assente il difensore di una parte regolarmente costituita.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo cautelare amministrativo, Maggioli, 2002).
 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

  • Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27 febbraio 2003, n.3


    Pres. De Roberto
    Rel Farina
    Ric. Min. Giustizia
    Res. Pantaleoni

Giudizio amministrativo - Appello - In tema di concorso - Commissione giudicatrice - Nuova valutazione sostitutiva del provvedimento annullato dal TAR - Improcedibilità dell'appello - Condizioni - Fattispecie in tema di esame per avvocato.


Qualora la Commissione giudicatrice (nella specie per gli esami di avvocato) emetta una nuova valutazione in sostituzione di un provvedimento già annullato con sentenza del TAR, l'appello deve ritenersi improcedibile qualora la nuova determinazione della Commissione non risulti come una semplice esecuzione della sentenza di primo grado.

(Silvia Lanzaro)



 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1076

    Pres. Elefante
    Rel. Fera
    Ric. Comune di Napoli
    Res. Taglialatela ed altri

Giudizio amministrativo - In tema di elezioni - Accoglimento del ricorso - Ente locale - E' parte soccombente - Spese di giudizio - Seguono la soccombenza - Azione giudiziale per il risarcimento del danno - Proponibilità da parte del Comune.


L'ente locale (nella fattispecie il Comune) oltre ad essere parte necessaria nel giudizio amministrativo proposto per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti e per la correzione del risultato elettorale, nel caso di accoglimento del ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte soccombente; pertanto, a carico del predetto ente locale si devono porre le spese di giudizio (art. 26, L. 6 dicembre 1971, n.1034 che rinvia espressamente alle norme del CPC).
Ciò non toglie che, in altra sede, l'ente locale, ove sussistano i presupposti per un'azione di risarcimento del danno, possa far valere il pregiudizio subito a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale.
(Cfr. Maurizio De Paolis, Il nuovo processo amministrativo, CEDAM, 2001)
 

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

  • Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 14 febbraio 2003, n.2


    Pres. De Roberto
    Rel. Barbagallo
    Ric. Comune di Catania
    Res. Dusry srl

Giudizio amministrativo - Appello - Risarcimento del danno - Somme dovute a titolo risarcitorio - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Collegamento con l'obbligo del risarcimento danni - Sussiste - Appello limitato agli interessi e alla rivalutazione - Inammissibilità. 

 

 

 

L'obbligo di pagare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su somme dovute a titolo di risarcimento danni è collegato funzionalmente alla dichiarazione del giudice dell'obbligo di risarcire; pertanto, deve ritenersi inammissibile l'appello avverso il capo di una sentenza TAR con la quale sia stato disposto il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, qualora non sia stata impugnata constestualmente anche la dichiarazione dell'obbligo di risarcire il soggetto danneggiato.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

Giudizio amministrativo - Appello - Risarcimento del danno - Determinazione - Maggior durata del giudizio - Per lo svolgimento di adempimenti istruttori - Imputabilità alla parte ricorrente - Esclusione - Fattispecie in tema di contratti di appalto.

 


Per determinare il il danno derivante dalla lesione di interessi legittimi, la maggior durata del giudizio dovuta alla necessità di svolgere adempimenti istruttori, non costituisce un motivo imputabile alla parte ricorrente. (Nella fattispecie,  la causa  trattava di un provvedimento che illegittimamente disponeva l'esclusione di un'impresa da una gara di appalto).

 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n.569

    Pres. Salvatore
    Rel.Saltelli
    Ric. SA.Ba & C. Sas
    Res. Agenzia svolgimento XX giochi olimpici invernali Torino "2006

Giudizio amministrativo - Spese di giudizio - Liquidazione - Discrezionalità del giudice - Sindacabilità - Condizioni.

 

La decisione del giudice amministrativo circa le spese di giudizio è manifestazione di un'ampia discrezionalità, che la rende sindacabile soltanto se la condanna alle spese di giudizio sia stata posta a carico di una parte non soccombente ovvero qualora risulti manifestamente irrazionale o in palese contrasto con la normativa posta a disciplina delle tariffe professionali.

(Rossella D'Aniello)


Giudizio amministrativo - Onorari di avvovato - Liquidazione - Discrezionalità del giudice - Motivazione - Non occorre - Sindacabilità - Condizioni.

La determinazione degli onorari di avvocato rappresenta la manifestazione di una potestà ampiamente discrezionale del giudice amministrativo, non sindacabile dalla parte in causa, se compresa tra il minimo ed il massimo della tariffa professionale, non bisognevole di motivazione alcuna, con la conseguenza che ai fini della eventuale contestazione è necessaria la puntuale specificazione delle singole voci tariffarie che si ritengono violate.

(Rossella D'Aniello)


 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 650

          Pres. Ruoppolo
          Rel. Garofoli
          Ric. Lama Marmi
          Res. Midimarmi srl

Giudizio amministrativo - Sentenza - Sentenza in  forma semplificata, ex art. 9, L. n. 205/2000 - Adozione in occasione della camera di consiglio fissata per decidere sulla domanda di sospensione - Notificazione del ricorso a tutte le parti del giudizio - Necessità - Termine per la costituzione delle parti resitenti - Scadenza - Non occorre.

In sede di decisione della causa nell'udienza  per la camera di consiglio fissata per decidere sulla domanda di sospensione (art. 9, L.21 luglio 2000, n.205), il contraddittorio si deve ritenere integro qualora il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a tutte le parti contro cui è diretto; inoltre, non occorre attendere la scadenza del termine per la costituzione in giudizio delle parti resistenti (art. 22, L. n. 1034/1971).

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 29 gennaio 2003, n.1

    Pres. De Roberto
    Rel. Pajno
    Ric. Comune di Aversa
    Res. Zecchina Costruzioni Spa

 

Giudizio amministrativo - Risarcimento danni - Annullamento degli atti di una gara di appalto - Conseguenze dell'annullamento sul contratto eventualmente stipulato tra la P.A. appaltante e l'originaria impresa aggiudicatrice - Accertamento preventivo - Necessità - Pregiudizialità dell'annullamento rispetto alla domanda risarcitoria - Configurabilità.


La pregiudizialità dell'annullamento rispetto alla domanda di risarcimento del danno (così detta pregiudizialità amministrativa) risulta necessaria ogni volta che si devono stabilire le conseguenze dell'annullamento degli atti di gara sul contratto di appalto stipulato tra la P.A. appaltante e l'impresa aggiudicataria. In tale ipotesi, la preventiva proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, e la decisione su quest'ultimo, risulta necessaria in quanto si tratta di precisare quali siano le conseguenze dell'avvenuto annullamento degli atti a seguito del ricorso del partecipante non aggiudicatario, sul contratto di appalto stipulato nelle more tra la P.A. e l'aggiudicatario originario.

 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, 21 gennaio 2003, n. 230
    Pres. Riccio
    Rel. La Medica
    Ric. Impresa Giustino Costruzioni Spa
    Res. ANAS

 

Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Contratti della P.A. - Licitazione privata - Bando di gara e lettera di invito - Impugnabilità - Notificazione del ricorso all'impresa aggiudicataria - Non occorre - Condizioni.

 

A seguito dell'esclusione dalla gara di appalto di opere, indetta mediante licitazione privata, un'impresa impugnava il bando e la lettera d'invito, notificando il ricorso giurisdizionale soltanto all'Amministrazione appaltante. La procedura notificatoria si appalesa rituale, qualora, come nel caso di specie, non sia individuabile alcuna posizione di contraddittore necessario, per cui in tal caso non è necessaria la notificazione del ricorso anche all'impresa aggiudicataria dell'appalto.
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1093).

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 162
    Pres. Salvatore
    Rel. Saltelli
    Ric. Baldi
    Res. Azienda USLL n. 17 Este Conselva Monselice

 

Giudizio amministrativo - Appello - Art. 330 CPC - Applicabilità - Notificazione al procuratore costituito in primo grado - Omissione - Appellato - Costituzione in giudizio - Assenza - Inammissibilità dell'appello.

 

Ai sensi dell'art. 330 CPC, applicabile anche al processo amministrativo, la notifica dell'atto di appello deve essere fatta, in mancanza di diversa indicazione, alla parte presso il procuratore costituito in primo grado; la violazione di tale disposizione normativa, in difetto della costituzione dell'appellato, congiunta all'assenza di qualsiasi nesso di collegamento fra il luogo in cui è concretamente avvenuta la notificazione e/o il legale presso cui è stata effettuata, e la parte, rende del tutto inesistente la notifica, con conseguente inammissibilità dell'appello.

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2003, n. 156
    Pres. Elefante
    Rel. Cerreto
    Ric. Venditti
    Res. Pisani

 

Edilizia - Abusi edilizi - Art. 654 CPP - Sentenza penale di condanna o di assoluzione - Rilevanza nel giudizio amministrativo - Condizioni - Fattispecie in tema di manufatto abusivo edificato su area agricola.

 

A differenza dell'art. 656 CPP, relativo ai giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno, l'art. 654 CPP esclude che possa avere efficacia di giudicato, in un successivo giudizio civile o amministrativo, la sentenza penale di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al relativo giudizio penale (cfr. Cass. Civile, Sez. Lavoro 4 marzo 2000, n. 2464; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440). Pertanto, nell'ipotesi di abuso edilizio consistente nell'edificazione di un manufatto edilizio costruito su un'area agricola in base ad una concessione edilizia illegittima, è ininfluente la sentenza penale di assoluzione del concessionario, del sindaco e del progettista della costruzione, nei confronti del sindaco che non sia stato parte nel processo penale e che invece sia parte nel giudizio amministrativo, ove venga riconosciuta l'illegittimità della menzionata concessione di costruzione.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 14 gennaio 2003, n. 88

            Pres. Elefante

            Rel. Deodato

            Ric. Comune di Ostuni

            Res. La Pineta s.r.l.

 

Giudizio amministrativo - Risarcimento danni - Lesione di interesse legittimo pretensivo - Fattispecie in tema di ritardata concessione edilizia.

E' responsabile l'amministrazione comunale per lesione dell'interesse legittimo pretensivo a conseguire le concessioni edilizie ripetutamente ed illegittimamente rifiutate; pertanto, il comune inadempiente deve essere condannato al risarcimento dei danni sofferti dall'illecita inibizione dell'esercizio del diritto a costruire manufatti edilizi nel periodo compreso tra la presentazione dell'istanza originaria ed il momento dell'effettivo rilascio dei titoli edificatori.

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 20 dicembre 2002, n. 8
    Pres. De Roberto
    Rel. Maruotti
    Ric. Edil Garden Soc. Coop. r.l.
    Res. Salvia ed altri

 

Giudizio amministrativo - Risarcimento danni - Pregiudizio concreto - Assenza - Provvedimento illegittimo - Annullamenmto preventivo - Non necessita.

 

Non è rilevante per ottenere il risarcimento del danno dal giudice amministrativo il preventivo annullamento del provvedimento illegittimo, qualora nel caso concreto il soggetto privato non abbia sopportato alcun pregiudizio.

(Silvia Lanzaro)



 

 

 

 

  • Consiglio di Stato  sez. VI, sent. 12 dicembre 2002

        Pres: G. Giovannini

        Est: G. Salemi

        Ric: Penta Rinaldo

        Res: Inpdap

 

Giudizio  amministrativo – ricorso  di ottemperanza – sentenza del TAR come giudice dell’esecuzione –pronuncia sulle modalità di esecuzione– appellabilità al Consiglio di Stato.

 

E ammissibile l’appello avverso la sentenza pronunciata dal giudice competente (TAR) in relazione a un ricorso di ottemperanza per una sentenza che sia passata in giudicato qualora la pronuncia del giudice dell’esecuzione abbia statuito sull’esatta interpretazione delle modalità per portare ad esecuzione la sentenza stessa, ossia su questione che è tipicamente cognitoria.

(Sveva Rossi)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2002, n. 6596
    Pres. Varrone
    Rel. Lipari
    Ric. Svarca
    Res. Comune di Ancona

 

Giudizio amministrativo - Controversie in tema di pubblico impiego - Sospensione feriale - Art. 3, L. n. 742/1969 - Inapplicabilità.

L'art. 3, L. 7 ottobre 1969, n. 742, che prevede una deroga alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale per le controversie previdenziali e di lavoro decise dal giudice civile, non trova applicazione nel processo amministrativo.

(Gianluca De Nuzzo)   

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393
    Pres. Elefante
    Rel. De Ioanna
    Ric. Comune di Margherita di Savoia
    Res. Scavi Sud sas

 

Giudizio amministrativo - Risarcimento danni - Declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo - Insufficienza - Nesso causale tra atto e danno - Dimostrazione - Necessità - Quantificazione del danno - Necessità - Colpa della P.A. - Accertamento - Necessità.

 

Nel giudizio amministrativo, la declaratoria giurisdizionale della illegittimità di un atto amministrativo non costituisce un elemento sul quale la parte interessata può innestare una domanda di risarcimento danno, senza dare puntuale e ragionevole dimostrazione del rapporto di causa ed effetto che si instaura tra l'atto illegittimo e il danno,senza fornire una plausibile giustificazione ( Cfr. Cons. Stato,Sez. V, 11 luglio 2001,n. 3863), e quindi, senza cercare di ricostruire gli elementi che configurano un comportamento colpevole di tale gravità,tenuto anche in considerazione il contesto in cui si sviluppa l'azione amministrativa, da rendere risarcibile il danno proprio in quanto sussiste la colpa della pubblica amministrazione,sul piano della violazione delle regole di normale diligenza e perizia amministrativa.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato ,Sez. IV, Ord. 7 novembre 2002, n. 6102

            Pres: G. Paleologo

            Est: P. Troiano

            Ric: Ministero della Giusitizia – Commissione esami di avvocati Corte d’Appello di Venezia

            Res: Simone Pantaleoni

 

Giudizio ammnistrativo - Appello - Motivi - Principio dell'assorbimento - Art. 336,c. 2 CPC - Applicabilità - Remissione all'adunanza plenaria.

 

L’appellato ha sollevato questione di merito sull’improcedibilità dell’appello proposto dal Ministero di Giustizia avverso la sentenza che ha disposto l’ammissione alle prove di esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati,  di un candidato che non aveva superato la prova scritta del suddetto esame, sostenendo che è venuto meno l’interesse del Ministero della Giustizia ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado, in quanto il provvedimento sfavorevole di non ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato è oramai superato ed assorbito a seguito delle favorevoli valutazioni del candidato espresse dalla Commissione esaminatrice in sede di ricorrezione delle prove scritte - effettuata in esecuzione di tale pronuncia - ed in sede di prova orale.

La questione della determinazione dei presupposti e dei limiti all’applicazione al giudizio amministrativo del principio di cui all’articolo 336, comma 2, cod. proc. civ., per cui “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”, si pone sotto due distinti profili.

 In primo luogo deve verificarsi se un’eventuale decisione di riforma in appello comporterebbe la caducazione dell’atto di ricorrezione delle prove scritte e di ammissione alla prova orale con cui la Commissione, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, ha direttamente sostituito il provvedimento di non ammissione impugnato ed annullato dal Tribunale.

A tale riguardo il Collegio rileva che gli atti adottati dall’Amministrazione per sostituire il provvedimento annullato, e per dare provvisoria esecuzione ad una decisione del Tribunale amministrativo regionale avverso la quale è contestualmente proposto gravame, non esprimono acquiescenza alla decisione del Tribunale. L’efficacia di tali atti dovrebbe, quindi, venire meno nel caso di eventuale riforma della decisione di primo grado all’esito del giudizio di appello.

L’altro profilo della questione riguarda se l’effetto caducante dell’eventuale decisione di riforma in appello si estenda a tutti gli ulteriori atti adottati dall’Amministrazione a seguito della sostituzione del provvedimento annullato in primo grado.

In relazione a tale questione la giurisprudenza di questo Consiglio è prevalentemente orientata nel senso di ritenere che il limite all’espansione dell’effetto caducante su tali ulteriori atti, sia rappresentato dall’operatività del c.d. principio di assorbimento, nel senso che l’effetto caducante non si esplica sugli atti ulteriori che assorbano, comunque, il provvedimento originariamente impugnato operando una nuova verifica che si ponga come “circostanza esterna e sopravvenuta”.

In tal senso si è ritenuto che il superamento degli esami di maturità, che il candidato abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe, determinando l’improcedibilità del ricorso avverso l’originario provvedimento di non ammissione (Sez. VI, 20 dicembre 1999, n. 2098; id., 20 marzo 1996, n. 474; id., 25 marzo 1998, n. 178; contra, Sez. VI, 11 luglio 1994, n. 1154).

Tale orientamento si è, tuttavia, formato con riguardo alla specifica fattispecie dell’esame di maturità, che è caratterizzata dal fatto che tale esame “pur vertendo su un numero limitato di materie, comporta la valutazione globale del candidato, che la Commissione compie attraverso l’esame del curriculum scolastico, nel quale sono ricompresi i giudizi negativi espressi dal Consiglio di classe in sede di ammissione” (Sez. VI, n. 474 del 1996, cit.) Il giudizio di ammissione, pertanto, non può essere considerato giudizio definitivo nemmeno per quanto riguarda le materie oggetto d’esame, essendo sempre libera la Commissione di discostarsene attraverso una valutazione difforme del curriculum scolastico. L’ipotesi in esame del candidato che superi la prova orale dell’esame di avvocato a seguito di un atto di ammissione adottato dall’Amministrazione in esecuzione di una sentenza di primo grado appellata presenta, peraltro, caratteristiche in parte diverse, in quanto l’ammissione alla prova orale costituisce senz’altro un presupposto indispensabile per l’espletamento della stessa, mentre non lo è il giudizio di ammissione all’esame di maturità che rappresenta un presupposto solo normalmente indispensabile, non essendo richiesto per i candidati privatisti (C.S. sez. VI n. 474/96).

Inoltre, sia l’originaria valutazione di non ammissione alla prova orale sia la valutazione positiva del candidato in sede di prova orale sono formulate dalla medesima Commissione nell’ambito di un procedimento unitario.

Va, infine, segnalato che le prove scritte e la prova orale dell’esame di avvocato hanno un oggetto parzialmente differente in quanto la prova orale, pur iniziando con una “succinta illustrazione delle prove scritte” (articolo 17-bis, comma 3, lettera a) del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 come modificato dall’articolo 4 della legge 2 0 aprile 1989, n. 142), si esplica in brevi questioni su cinque materie che possono anche non corrispondere ad alcuna delle materie oggetto delle prove scritte.

Risulta pertanto opportuno che venga preliminarmente precisato  se, in presenza di tali presupposti, operi o meno il c.d. principio di assorbimento, determinando eventualmente l’improcedibilità del gravame e ponendo un limite all’operatività nel processo amministrativo del principio di cui al’art. 336 comma 2 c.p.c.

Atteso che la decisione di tale questione incide sulla definizione di numerose controversie non solo in materia di esami di abilitazione di avvocato, ma anche in relazione ad altri esami o a concorsi che, parimenti, prevedano una prova scritta ed una prova orale e presentino caratteristiche similari, il Collegio ha ritenuto, pertanto, opportuno rimettere la decisione di tale questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 45, commi 2 e 3 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, in quanto trattasi di questione di massima di particolare importanza, che può dare, anche luogo a contrasti giurisprudenziali.

(Sveva Rossi)


 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6110

            Pres: G. Trotta

            Est: G. Carinci

            Ric: Pitaro Eugenio

            Res : Regione Campania

 

Giudizio amministrativo - Giudicato - Esecuzione - Fattispecie in tema di pubblico impiego.

 

Il giudizio di ottemperanza consiste nel verificare se l’Amministrazione chiamata in causa abbia dato attuazione a una determinata decisione giurisdizionale passata in giudicato, conformandosi in modo esatto e completo alle statuizioni contenute nella stessa. La verifica dev’essere condotta, secondo quanto affermato da costante giurisprudenza, nell’ambito del quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ponendo attenzione se all’interessato siano state attribuite quelle utilità che la stessa ha riconosciuto come dovute (Cons. St., Sez. IV, n. 49 del 9.1.2001; n. 264 del 11.3.1999). Invero, se è esatto che il giudicato amministrativo non realizza solo un effetto meramente ripristinatorio, ma può contenere, a seconda dei casi, anche un concreto comando che s’impone all’Amministrazione quale regola da seguire nella successiva disciplina del rapporto, o almeno di quella parte del rapporto che ha costituito il vero oggetto dell’accertamento giudiziale, ciò non significa che sia consentito dilatare il contenuto ordinatorio della sentenza fino a comprendervi nuovi vincoli per la successiva azione amministrativa che non siano esplicitati nella statuizione del giudice, o quanto meno non  ne costituiscano effetto diretto e immediato (Cons. St., Sez. IV, n. 49 del 9.1.2001). Qualora, poi, l’Amministrazione sia intervenuta con nuovo atto, è regola pacifica che il giudizio di ottemperanza debba tendere a verificare se l’atto posto in essere si appalesi meramente elusivo di quanto prescritto nella decisione, ovvero contenga una decisione solo parziale (Cons. St., Sez. V, n. 79 del 9.2.1985).

Nel caso in esame, quindi, la Regione, provvedendo, a seguito della pronuncia giurisdizionale, ad attribuire all’interessato l’indennità lavorativa riconosciuta, ha dato completa esecuzione alle statuizioni del giudicato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione infatti Nulla dice in ordine alla possibilità di valutazione del servizio ai fini di una procedura concorsuale per una qualifica dirigenziale, cui il ricorrente aveva a suo tempo partecipato.   Tale pretesa formulata in sede di giudizio di ottemperanza,  dal ricorrente costituirebbe, pertanto rispetto al decisum, un aspetto ulteriore ed eventuale che implicherebbe la soluzione di questioni nuove e diverse, che avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte con distinto ricorso in sede di giurisdizione generale di legittimità avverso la suddetta graduatoria concorsuale.

(Sveva Rossi)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6078
    Pres. Trotta
    Rel. De Lipsis
    Ric. Strangolini
    Res. Comune di Apricale

 

Giudizio amministrativo - Procedimento ablatorio annullato - Risarcimento del danno - Domanda proposta per la prima volta con il ricorso di ottemperanza - Inammissibilità.

 

La domanda di risarcimento dei danni relativa ad una procedura ablatoria annullata dal giudice amministrativo, pur in presenza di un'area trasformata in maniera irreversibile, si deve proporre in primo grado davanti al TAR competente per territorio e non può proporsi per la prima volta in sede di esecuzione del giudicato della sentenza annullatoria del procediemnto ablatorio attraverso il ricorso di ottemperanza.

(Rossella D'Aniello)

 

 

 



 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5860
    Pres. Varrone
    Rel. Buonvino
    Ric. Salvaguardia Ambiente spa
    Res. Comune di Carolei

 

Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Per lesione di interessi legittimi - Appalto di servizi - Liquidazione nella misura del 10% del prezzo offerto - Presupposti - Dimostrazione a carico dell'impresa concorrente di avere tenuto mezzi e mano d'opera a disposizione della stazione appaltante - Necessità - Omessa dimostrazione - Effetti.

 

In sede di appalto di servizi la quantificazione del danno derivato dalla lesione di interessi legittimi relativo al mancato affidamento dell'appalto stesso, può essere riconosciuto dal giudice nella misura del 10% del prezzo offerto a condizione che l'impresa concorrente possa provare di non aver potuto utilizzare i mezzi e le maestranze, avendoli lasciati a disposizione dell'Amministrazione. Qualora invece la predetta dimostrazione non sia stata possibile il risarcimento può essere riconosciuto nella misura ridotta del 5% dell'offerta; infatti  si può ritenere che l'impresa abbia utilizzato mezzi e manodopera per svolgere altri servizi.

(Simona Cherubini)

 

 

    

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5789
    Pres. Quaranta
    Rel. Zaccardi
    Ric. Pedus Service srl
    Res. Amsa

 

Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Per lesione di interesse legittimo - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme incardinate nella L. n. 205/2000 che prevedono la risarcibilità del danno causato dalla lesione di interessi legittimi, poichè non è dato riscontrare la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto a tutti i soggetti dell'ordinamento paritariamente vengono poste a carico le conseguenze negative di comportamenti rilevanti sotto il profilo risarcitorio. Ne' tanto meno vi è violazione del diritto alla difesa (art. 111 Cost.) che anzi è garantito al massimo livello dalla esecutività accordata alle sentenze del TAR (giudice di primo grado), assicurando la massima corrispondenza tra le statuizioni del giudice amministrativo e il comportamento della P.A..

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5364
    Pres. Trotta
    Rel. Saltelli
    Ric. Soc. Molino
    Res. Comune di Empoli

 

Giudizio amministrativo - Sospensione - Per pendenza di giudizio civile pregiudiziale - Atto di riassunzione - Esclusione - Istanza di fissazione di udienza - Sufficienza.

 

Qualora vi sia la sospensione del giudizio amministrativo in attesa della definizione di un giudizio civile pregiudiziale,ai fini della prosecuzione della causa,una volta cessata la sospensione,non occorre un atto di riassunzione,non previsto dalla normativa vigente sul processo amministrativo,essendo sufficiente la presentazione di un'istanza di fissazione di udienza,onde impedire la perenzione del ricorso.

(Tiziana Autieri)

 

 



 

  • Consiglio di stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5280
    Pres. Elefante
    Rel. Deodato
    Ric. Nevoli
    Ric. ASL TA/1

 

Giudizio amministartivo - Appello - Termine per appellare - Sentenza TAR - Notificazione - Termine breve - Applicabilità - Decorrenza per la parte notificataria e per la parte notificante - Pluralità di notificazioni - Dies a quo per appellare - Dalla prima notificazione.

 

La notificazione della sentenza TAR, una volta ritualmente eseguita, implica la decorrenza del termine breve per appellarla non soltanto per la parte notificataria, ma anche per la parte notificante circa i capi decisi a suo sfavore dal giudice di primo grado; nella ipotesi di due o più notificazioni, il predetto termine breve comincia a decorrere dalla prima di esse.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 


 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5026
    Pres. Trotta
    Rel. De Lipsis
    Ric. Min. Difesa
    Res. Bracco spa

 

Giudizio amministartivo - Consulenza tecnica - Consulenza tecnica d'ufficio - Art.16, L.n.205/2000 - Conseguenze.

L'art.16,L.21 Luglio 2000,n.205, ha espressamente attribuito al giudice amministartivo la potestà di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, ciò ha determinato l'abrogazione della precedente disposizione che vietava la C.T.U. ovvero dell'art.44, c.1, R.D. n. 1054/1924.
                                                  Tiziana Autieri

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2002, n. 4569

            Pres. Ruoppolo

            Rel. Montedoro

            Ric. Ministero Poste e Telecomunicazioni

            Res. Vizzone

 

Giudizio Amministrativo - Appello - Provvedimenti già caducati da sentenza TAR appellata - Acquiescenza della P.A. - Annullamento ex officio - Configurabilità - Improcedibilità dell'appello.

Nel caso in cui l'amministrazione disponga l'annullamento d'ufficio di provvedimenti già caducati con sentenza di primo grado del giudice amministrativo annoverabile nella categoria delle sentenze "autoesecutive", deve annettersi a tale annullamento il significato di una chiara ed univoca espressione della determinazione autonoma di volere, sua sponte, confermare la cassazione degli atti emanati, rendendosi così manifesta l'acquiescenza della P.A. alla sentenza appellata, con sopravvenienza di una causa di preclusione all'esercizio della legittimazione ad agire che comporta l'improcedibilità dell'appello. (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1989, n. 435)

(Silvia Lanzaro)