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- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 novembre 2008, n. 12
Pres. Salvatore
Rel. Cafini
Ric. Kpmg Advisory s.p.a.
Res. Enterprise Digital Architects s.p.a. e Regione Molise
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Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno in forma specifica - Domanda formulata nell'epigrafe del ricorso - Accoglimento da parte del giudice - Omessa rinnovazione della richiesta risarcitoria nelle conclusioni - Vizio di ultrapetizione - Esclusione
|
Non è affetta da nullità per vizio di ultrapetizione la sentenza che abbia accolto la richiesta di risarcimento del danno ingiusto formulata soltanto nell'epigrafe del ricorso giurisdizionale e non rinnovata nelle conclusioni dello stesso atto processuale qualora nelle conclusioni sia stato richiamato l'art. 35 D. Lgs. n. 80 del 1998, che prevede anche la reintegrazione in forma specifica quale tecnica del risarcimento del danno.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato,Sez.
V, 8 settembre 2008, n. 4242
Pres. Santoro
Rel. Lamberti Ric.
Autospurgo Molise di Manifesta Costantino & C. s.n.c. Res.
Comune di Campomarino
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Giudizio amministrativo - Risarcimento
del danno - Responsabilità – Imputazione alla Pubblica
Amministrazione – Colpa - Accertamento
preventivo da parte del giudice – Necessità - Presunzione della
colpa desumibile dal provvedimento illegittimo - Esclusione |
Ai fini del
risarcimento del danno, l'imputazione della
responsabilità nei confronti della p.a. non può avvenire sulla base del
mero dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa e quindi non
può limitarsi alla constatazione dell' illegittimità dell'atto, giacché ciò si
risolverebbe in una inammissibile presunzione di colpa. Di
conseguenza, tale imputazione deve comportare l'accertamento da parte del
giudice della colpa dell'Amministrazione, che è configurabile
quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle
regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi
costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia
dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità,
efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali
dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza,
proporzionalità ed adeguatezza (Cfr. Cass, civile, sez. III, 21 ottobre
2005, n. 20358).
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria,
30 luglio 2008, n. 9
Pres.
Salvatore
Rel. Lamberti
Ric. Kpmg Advisory
S.p.a.
Res.Engineering
Sanità Enti Locali S.p.a. ed altri
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Contratti della
P.A. – Aggiudicazione – Annullamento – Risarcimento del danno per
equivalente - Giurisdizione del giudice amministrativo - Reintegrazione
in forma specifica – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non
sussiste |
Ai sensi dell’art. 244,
D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole controversie inerenti
alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
con esclusione di qualsiasi domanda riguardante la fase dell’esecuzione dei
relativi contratti. Pertanto, alla richiesta di annullamento dell’aggiudicazione
può conseguire solo il risarcimento del danno per equivalente,
ma non anche la reintegrazione in forma specifica che,
incidendo necessariamente sul contratto e quindi sulla fase negoziale e sui
diritti soggettivi, esce dall’ambito della giurisdizione amministrativa.
(Simona De Paolis)
 |
Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Annullamento – Giudizio di
ottemperanza - Reintegrazione in forma specifica – Ammissibilità
|
Nelle ipotesi
di annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto, il giudice
amministrativo in sede di ottemperanza al giudicato, esercitando la propria
giurisdizione di merito, può procedere alla reintegrazione in forma
specifica dell'impresa che abbia ottenuto l'annullamento
dell’aggiudicazione e, dunque, disporre la sostituzione di quel soggetto
all’aggiudicatario.
(Simona De Paolis)

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Giudizio amministrativo - Azione di annullamento -
Pregiudizialità rispetto all'azione risarcitoria - Sussiste -
Fattispecie relativa ad una procedura concorsuale
|
L’azione di
annullamento è pregiudiziale rispetto alla connessa ed accessoria azione
risarcitoria; pertanto, la seconda non può essere proposta indipendentemente
dalla prima (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l’azione di
risarcimento proposta in assenza una preventiva azione di annullamento della
graduatoria concorsuale né degli atti di svolgimento del concorso).
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato,Sez.
VI, 13 maggio 2008, n. 2231
Pres. Barbagallo
Rel. Taormina
Ric. Ministero della pubblica istruzione
Res. C. Barone, R. De Lucia e altri
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Competenza e
giurisdizione - Translatio judicii - Dal giudice amministrativo al
giudice ordinario - Pronuncia che declina la giurisdizione - Contenuto
|
Per dare integrale attuazione al
principio della translatio judicii anche tra diverse giurisdizioni, affermato
tanto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n.
4109/2007, tanto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77/2007, il giudice
amministrativo, ove declini la propria giurisdizione in favore di quella
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nella sentenza deve:
a) rimettere le parti davanti al g.o. affinchè dia luogo al processo di merito;
b) precisare lui stesso la salvezza degli effetti processuali e sostanziali
della domanda; c) fissare, in applicazione analogica dell'art. 50 c.p.c., un
termine per la riassunzione davanti al g.o., entro cui tale salvezza operi.
(Simona De Paolis)

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Giudizio amministrativo - Istanza
di fissazione di udienza - L. n. 205 del 2000 - Assenza della
domanda di fissazione - Non preclude l'esame del merito
|
Dopo l'entrata
in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, qualora il ricorso
giurisdizionale contenga la domanda cautelare, il giudice amministrativo è già
investito della trattazione della vicenda anche nel merito, per cui l’istanza di
fissazione dell’udienza non è più la condicio sine qua in assenza della quale il
giudice non può adottare la pronuncia che definisce la causa nel merito.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015 Pres.
Barbagallo
Rel. Chieppa
Ric. Taccone
Res. Ministero della pubblica istruzione
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Giudizio amministrativo- Risarcimento del danno - Per lesione di
interessi legittimi - Preventivo accertamento dell'illegittimità
dell'atto amministrativo - Insufficienza - Prova dell'evento dannoso,
della qualificazione del danno come danno ingiusto, del nesso di
eziologico con l'illegittimità e dell'elemento soggettivo - E'
necessario
|
L'illegittimità dell'atto amministrativo, accertata preventivamente con una
sentenza del giudice amministrativo, è un requisito necessario ma non
sufficiente per accogliere l'azione risarcitoria, occorrendo altresì che
l'interessato dimostri: 1) la sussistenza di un evento dannoso; 2) la
qualificazione del danno come danno ingiusto; 3) il nesso eziologico con
l'illegittimità o comunque con la condotta (positiva o omissiva) della p.a.; 4)
l'elemento soggettivo ovvero la colpa della P.A.
(Simona De Paolis)


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Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 dicembre 2007, n. 6318
Pres.Vacirca
Rel . De Felice
Ric. Brigante
Res. Ministero giustizia
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Giudizio amministrativo - Giudicato - Esecuzione del giudicato -
Ricorso per ottemperanza - Decreto ingiuntivo - Decreto non opposto -
Ammissibilità del ricorso - Fattispecie in tema di decreto per
irragionevole durata del processo penale ex L. n. 89 del 2001 (Legge
Pinto)
|
Il
decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza
passata in giudicato essendo impugnabile quando divenga esecutivo soltanto con
ricorso per revocazione ovvero attraverso il ricorso per opposizione di terzo
nei casi stabiliti dall'art. 656 Cod. proc. civ.; pertanto, assume valore di
res iudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza
contemplato dall'art. 27, n. 4, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054. (Nella
fattispeciespecie, si trattava del decreto di condanna per eccessiva durata di
un procedimento penale emesso ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89).
(Simona De Paolis)

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Elezioni - Giudizio elettorale - Riesame delle schede - Vizi
denunciati - Principio di prova - Assenza - Inammissibilità
|
Nei giudizi elettorali per evitare che l'indicazione dei voti contestati si
trasformi in un mero espediente per provocare un generale riesame delle schede
elettorali in sede giurisdizionale - attribuzione estranea ai compiti del
giudice amministrativo - i motivi di censura debbono essere prospettati con
sufficiente grado di concretezza indicando: 1) gli errori riscontrati nelle
operazioni elettorali e la loro incidenza sul procedimento e sui risultati
elettorali; 2) specificando la natura dei vizi denunciati, il numero, ancorché
approssimativo, delle schede contestate e gli uffici elettorali di sezione cui
si riferiscono le schede stesse. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la
censura diretta non a denunciare specifici vizi invalidanti la dichiarazione di
nullità delle schede elettorali, ma solo a provocare in sede processuale un
generale riesame delle schede medesime, senza fornire neanche un principio di
prova atto ad identificare, sia pure sommariamente, la natura e la consistenza,
anche sotto il profilo numerico, dei vizi per i quali le schede stesse si
assumono illegittimamente annullate.
(Simona De Paolis )

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T.A.R. Campania, Napli, Sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 9969
Pres. Giamportone
Rel. Giamportone
Ric. Carignani
Rel. Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri
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Ricorso giurisdizionale - Istanza di trasferimento e riammissione in
una graduatoria - Diniego - Annullamento - Controinteressati -
Individuazione ex art. 21, L. n. 1034/71 - Criteri - Omessa notifica -
Conseguenze - Inammissibilità del ricorso
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Nell'ipotesi di annullamento del diniego di trasferimento di un militare della
Guardia di Finanza e la conseguente riammissione dello stesso nella graduatoria
relativa ai trasferimenti del personale della Guardia di Finanza, qualifica come
controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 1034/71,
tutti i soggetti che subirebbero una retrocessione nella graduatoria medesima,
con la conseguenza che l'omissione della notifica del ricorso a tali soggetti
determina l'inammissibilità del ricorso stesso.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409
Pres. Trotta
Rel. Giovagnoli
Ric. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Res. Telecom Italia s.p.a.
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Giudizio amministrativo - Giudizio d'ottemperanza - Sentenza di
annullamento senza riferimento alla pretesa restitutoria - Ammissibilità
- Fattispecie
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È ammissibile il ricorso per ottemperanza diretto ad ottenere la restituzione
delle somme pagate in base ad un provvedimento annullato in sede
giurisdizionale, anche se la sentenza della quale si chiede l'esecuzione non
sancisca esplicitamente detto obbligo restitutorio. (Nella fattispecie, la
Telecom Italia spa ha correttamente avanzato, in sede di esecuzione del
giudicato, la pretesa ad ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di
contributo ex art. 20, comma 2, L. n. 488/98, sulla base di un provvedimento
annullato dal giudice amministrativo a seguito della disapplicazione della
predetta disposizione per contrarietà con la normativa comunitaria, a nulla
rilevando la mancanza, nel giudicato di annullamento, di un'espressa condanna
alla restituzione di quanto pagato).
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2253
Pres. Mozzarelli
Rel. Di Benedetto
Ric. S. Panini
Res. Comune di Guiglia
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Edilizia ed urbanistica - D.I.A. - Autorizzazione implicita di natura
provvedimentale - Termine di impugnazione ordinario - Applicabilità
|
La D.I.A. rappresenta una semplificazione procedimentale, che consente al
soggetto privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un
termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia; pertanto, con il decorso
del predetto termine si forma una autorizzazione implicita di natura
provvedimentale, che può essere contestata dal terzo entro l'ordinario termine
di decadenziale di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del
perfezionamento della D.I.A. o dall'avvenuta conoscenza del consenso (implicito)
all'intervento oggetto di D.I.A..
(Simona De Paolis)

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Giudizio
amministrativo - Compensazione delle spese di giudizio - Indicazione
generica dei motivi - Insufficienza
|
In tema di spese processuali, il giudice amministrativo non può disporne la
compensazione, anziché porle a carico della parte soccombente, limitandosi ad
attestare genericamente l'esistenza di giusti motivi, senza tuttavia indicarne
almeno uno.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Puglia ,
Lecce, Sez. III, 22 febbraio 2007, n. 623
Pres. Colombati
Rel. Viola
Ric. Lacarbonara
res. Comune di Leporano
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Giudizio
amministrativo - Risarcimento del danno - Danno da ritardo - Adozione
tardiva di un provvedimento favorevole al richiedente o silenzio
inadempimento della P.A. - Lesione di un interesse legittimo -
Giurisdizione del giudice amministrativo.
|
Rientrano nella giurisdizione
del giudice amministrativo le azioni risarcitorie relative ai casi in cui la
lesione di una situazione giuridica soggettiva dell'interessato discenda da un
comportamento inerte, si tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento
risultato favorevole o di silenzio inadempimento, poichè ciò che è rilevante è
un comportamento che si risolve nella violazione di una norma regolatrice di un
procedimento ordinato all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una
situazione di interesse legittimo pretensivo non di un diritto soggettivo.
(Simona De Paolis)
 |
Giudizio
amministrativo - Risarcimento del danno - Termini procedimentali -
Superamento - Esaurimento della fattispecie risarcitoria - Esclusione.
|
Il superamento dei termini procedimentali non esaurisce la fattispecie
risarcitoria, ma deve necessariamente essere accompagnato dalla necessaria
ricerca in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità
della p.a. (colpa).
(Simona De Paolis)
 |
Giudizio
amministrativo - Risarcimento del danno - Termini procedimentali -
Superamento - Procedimento relativo al rilascio del permesso di
costruire - Complessità della fattispecie ed accadimenti non imputabili
all'amministrazione comunale - Colpa - Assenza - Risarcibilità del danno
- Esclusione
|
Nell'ipotesi di superamento del termine per la definizione del procedimento
previsto dall'art. 20, D.P.R. 6 giugno 200,1 n.380, per il rilascio del permesso
di costruire, la particolare complessità della fattispecie e la comparsa di una
serie di evenienze non imputabili all'amministrazione comunale procedente
esclude ogni possibilità di ravvisare il requisito soggettivo della colpa in
capo all'amministrazione resistente in giudizio; pertanto la domanda di
risarcimento del danno avanzata dal soggetto privato deve essere respinta.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Emilia Romagna,
Parma, 24 gennaio 2007, n. 22
Pres. G. Cicciò
Rel. Caso
Ric. A. Pettoruti ed altri
Res. Comune di Salsomaggiore Terme ed altri
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Giudizio
amministrativo - Comunicazioni e notificazioni - Notificazioni in
proprio da parte del difensore ex Legge 21 gennaio 1994, n. 53 -
Condizioni e presupposti - Preventiva autorizzazione del Consiglio
dell'Ordine di appartenenza - Necessità - Onere della prova - E' a
carico del difensore - Mancata dimostrazione - Nullità della
notificazione.
|
La legge 21 gennaio 1994, n. 53, relativa alle norme in tema di facoltà di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali, consente al difensore della parte in causa di provvedere in
proprio alla notificazione degli atti, senza dover ricorerre all'ausilio
dell'ufficiale giudiziario, ma subordinando tale potere al concorso di
determinate rigorose condizioni. In particolare, l'art. 7, c.1, dispone che
l'avvocato, che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge,
deve essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo è
iscritto. Di conseguenza sul medesimo difensore grava l'onere di provare in
giudizio di essere munito della necessaria autorizzazione, pena la nullità della
notifica (Nella, fattispecie il giudice amministrativo di primo grado ha
ritenuto non provato il requisito della preventiva autorizzazione in quanto la
relata di notifica recava un generico «autorizzato ai sensi della L. n° 53 del
21 gennaio 1994 ").
(Simona De Paolis )

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Giudizio
amministrativo - Parti processuali - Associazioni di consumatori -
Qualità di litisconsorti necessari - Esclusione - Ratio
|
Per il carattere facoltativo e spontaneo delle iniziative promosse dalle
associazioni di consumatori, per il numero indeterminato e fluttuante delle
associazioni inserite nell'elenco ministeriale di cui all'art. 137 del D. Lgs.
206/2005 (Codice del Consumo), per le modalità con le quali le iniziative
stesse si devono svolgere, nonché per la circoscritta estensione delle azioni
esperibili ex art. 140 del Codice del Consumo, si deve escludere che le
associazioni di consumatori siano attualmente qualificabili come litisconsorti
necessari nel processo amministrativo.
(Simona De Paolis )

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 9
novembre 2006, n. 6607
Pres. Giovannini
Rel. Chieppa
Ric. Giovannini e Micheli s.p.a.
Res. Università degli Studi di Catanzaro - Magna Grecia
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Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Colpa della P.A.
- Dimostrazione in via presuntiva - Criteri - Mezzi reattivi della P.A -
Individuazione
|
Sebbene non sia configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa,
una generalizzata presunzione di colpa dell'amministrazione per i danni
cagionati da un atto illegittimo possono operare le regole di comune
esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desumibile
dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare davanti
al giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Sicilia) l'illegittimità del provvedimento quale
indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a
dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà
all'amministrazione dimostrare in giudizio che si è trattato di un errore
scusabile, configurabile nel caso di contrasti giurisprudenziali
sull'interpretazione di una norma, di una formulazione incerta di norme
legislative e regolamentari da poco entrate in vigore, di una rilevante
complessità del fatto, di un'influenza determinata dai comportamenti di altri
soggetti, di un' illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di
incostituzionalità della norma applicata.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003
Pres. Iannotta
Rel. Lipari
Ric. L. Provenzano
Res. Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 ed altro
 |
Giudizio amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Avverso
silenzio-rifiuto - Art. 21bis, L. n. 1034/71- Difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale - Inammissibilità
del ricorso - Novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n.
80/2005 - Irrilevanza - Fattispecie in tema di mansioni dirigenziali
nelle strutture sanitarie.
|
Il rimedio del silenzio-rifiuto contemplato dall'art. 21bis, L. n. 1034/71 non è
esperibile nei casi in cui il giudice amministrativo risulti privo di
giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, in quanto esso non determina
una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva bensì costituisce un particolare
strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell'interessato
nei confronti della P.A.. Tale conclusione non può cambiare a seguito delle
novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005, giacchè è stato
solo ampliato il potere di conoscere della fondatezza dell'istanza e di
conseguenza sono stati accresciuti i poteri decisori del giudice, senza
permettere tuttavia di esorbitare dai limiti della giurisdizione spettantegli.
Pertanto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto
serbato dalla P.A. in merito ad una richiesta attinente l'attribuzione di
mansioni dirigenziali all'interno di strutture sanitarie complesse, trattandosi
di controversia devoluta, ex art. 68, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, alla
giurisdizione ordinaria.
(Simona De Paolis )

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Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5742
Pres. Salvatore
Rel. Saltelli
Ric. PANDIVA s.r.l ed altri
Res. Min. Finanze ed altri
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Giudizio amministrativo - Sentenza e decisione - Sentenza
sottoscritta dall'estensore ma non anche dal presidente del collegio
giudicante - Nullità assoluta e insanabile - Art. 132, c. 3, CPC -
Rimedi - Rinnovazione della pubblicazione - Esclusione
|
La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio
giudicante e del giudice estensore costituisce, ai sensi dell' art. 132, c. 3,
C.P.C., un requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, la cui
mancanza ne determina la nullità assoluta ed insanabile, cui non può ovviarsi né
tramite il procedimento di correzione degli errori materiali, né tanto meno con
la rinnovazione della pubblicazione da parte del medesimo organo
giurisdizionale, in quanto a seguito della pubblicazione della sentenza, deve
ritenersi integralmente consumato il potere-dovere del giudice di pronunciarsi
sulle domande avanzate dalla parti in causa.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 settembre 2006, n. 8004
Pres. Corasaniti
Rel. Amadio
Ric. M. Carlini ed altri
Res. Ministero dell'economia e delle finanze
 |
Giudizio amministrativo - Ricorso di ottemperanza - Presupposti -
Deduzione nel ricorso del contrasto del provvedimento della p.a. con
quanto deciso nella sentenza passata in giudicato - Ammissibilità -
Autonomi vizi di legittimità - Nuovo giudizio di cognizione - Necessità
|
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso di ottemperanza, presupposto
indispensabile è che la parte interessata deduca l'adozione da parte della P.A.
di un provvedimento palesemente in contrasto con quanto disposto dal giudice
nella sentenza passata in giudicato, dovendosi viceversa ritenere necessario un
nuovo giudizio di cognizione qualora la parte deduca la sussistenza di autonomi
vizi di legittimità, estranei al contenuto della decisione.
(Simona De Paolis )

-
Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 6 luglio 2006, n. 3866
Pres. Ravalli
Rel. Contessa
Ric. Acquaro ed altro
Res. Comune di Mottola
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Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento - Giudizio ex, art. 21
- bis, L. n. 1034 del 1971 - Modifiche alla L. n. 241 del 1990 di cui
al D.L. n.. 35 del 2005 - Pronuncia in merito alla fondatezza
dell'istanza proposta dal soggetto privato - Attività di carattere non
vincolato - Esclusione - Fattispecie in tema di pianificazione del
territorio.
|
Anche a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla L. 7 agosto 1990, n.
241 introdotte dal D.L. n.. 35 del 2005 (conv. in L n.. 80 del 2005), il
giudice amministrativo non può pronunciarsi in merito alla fondatezza
dell'istanza originariamente proposta dai privati a cui l'Amministrazione abbia
opposto un silenzio inadempimento e non ci si trovi innanzi ad una attività di
carattere vincolato, bensì si verta nell'ambito di scelte pubblicistiche (quali
quelle di pianificazione territoriale) caratterizzate da ampi poteri
discrezionali in capo alle singole amministrazioni competenti.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 27 giugno 2006, n. 9
Pres. De Roberto
Rel. Carboni
Ric. Principato
Res. Regione Sicilia.
Ricorso straordinario - Al Presidente della Regione Sicilia - Decreto decisorio
del Presidente della Regione Sicilia - Impugnazione in sede giurisdizionale - Da
parte del controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso
straordinario - Ammissibilità
E� ammissibile l'impugnazione in sede giurisdizionale del decreto del Presidente
della Regione Sicilia decisorio del ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia, da parte del controinteressato a cui non sia stato
originariamente notificato il ricorso amministrativo.
(Simona De Paolis)

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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 luglio 2006, n. 5549
Pres. La Medica
Rel. Sapone
Ric. Associazione Italiana Natura e Vita
Res. Ministero delle Comunicazioni
 |
Giudizio amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile
- Atto applicativo - Atto presupposto non normativo - Omessa
impugnazione - Inammissibilità
|
E' inammissibile il ricorso giurisdizionale finalizzato all'annullamento di un
atto applicativo viziato da invalidità derivata, qualora non risulti impugnato,
entro i termini decadenziali, l'atto presupposto non normativo, poichè al
giudice amministrativo non è consentito disapplicare, incidenter tantum,
un atto presupposto non avente natura normativa.
(Simona De Paolis )

-
T.A.R. Lazio, Roma, Sez.. II, 7 luglio 2006, n. 5526
Pres. La Medica
Rel. Sapone
Ric. G.I. SPORT e SPORTING CLUB ROMA 2000
Res. Comune di Roma ed altri
 |
Giudizio amministrativo - Interessi pretensivi - Risarcimento del
danno - Attività amministrativa discrezionale - Esclusione
|
In tema di lesione di interessi pretensivi, il risarcimento del danno può essere
ammesso solo quando l'attività amministrativa non implichi un ulteriore
apprezzamento discrezionale, ovvero quando residui all'autorità amministrativa
un potere sostanzialmente vincolato entro i termini fissati dalla sentenza
emessa dal giudice amministrativo; pertanto il predetto risarcimento deve
escludersi, qualora in capo alla P.A. residui un margine di discrezionalità
tale da configurare l'esercizio di una potestà discrezionale.
(Simona De Paolis )

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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia,
Sez.Giurisd., 22 giugno 2006, n. 284
Pres. Virgilio
Rel. Trovato
Ric. Costa G. ed altri
Res. Comune di Palermo ed altri
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Silenzio della P.A. - Silenzio-rifiuto - Giudizio, ex art. 21-bis L.
n. 1034/71- Condizioni e presupposti - Interesse legittimo- Presenza -
Necessità.
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Il giudizio amministrativo instaurato ex art. 21- bis, L. n. 1034 del 1971,
introdotto da un soggetto privato avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla
P.A. ad una sua istanza, benchè collegato funzionalmente, sul piano
logico-sistematico, al dovere imposto dall'art. 2, L. n. 241 del 1990 a tutte le
pubbliche amministrazioni di concludere i procedimenti amministrativi mediante
l'adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui essi conseguano
obbligatoriamente ad una istanza ovvero debbano essere iniziati d'ufficio,
postula sempre l'esercizio di una potestà amministrativa (potere pubblico) e
una corrispondente posizione giuridica soggettiva del privato individuabile
nella figura dell'interesse legittimo.
(Simona De Paolis )

-
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3653
Pres. Salvatore
Rel. Anastasi
Ric. Ministero della Giustizia
 |
Giudizio amministrativo - Appello - In tema di professioni e
mestieri - Esame di avvocato- Abilitazione - Controversie - Art. 4, c.
2 -bis, L. n. 168/2005 - Ammissione con riserva del candidato in sede di
autotutela - Superamento delle prove abilitative - Assorbimento della
precedente determinazione negativa - Sussiste- Cessazione della materia
del contendere - Improcedibilità.
|
Il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato a seguito di ammissione con riserva disposta con provvedimento di
autotutela, ai sensi dell'art. 4, c. 2-bis L. n.168 del 2005, determina
l'assorbimento della precedente determinazione negativa della commissione
giudicatrice, assicurando in modo irreversibile il conseguimento
dell'abilitazione professionale, con conseguente improcedibilità dell'appello
avverso la sentenza del T.A.R. per cessazione della materia del contendere.
(Simona De Paolis)

-
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 26 giugno 2006. n. 2533
Pres. Giambartolomei
Rel. Francesco Bellomo
Ric. Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente
Res. Comune di S. Paolo di Civitate
 |
Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi - Atti
concernenti la manutenzione dei canili comunali e il fenomeno del
randagismo - Azione popolare ambientale, ex decreto legislativo n.195
del 2005 in tema di accesso ambientale - Esperibilità - Esclusione
|
Qualora l'istanza di accesso abbia come oggetto la documentazione afferente la
manutenzione dei canili comunali e il fenomeno del randagismo non trova ingresso
ed applicazione l'ipotesi di azione popolare in materia di accesso ambientale
disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195, perché tali atti
amministrativi dell'ente locale non possono ricondursi alla nozione di
informazione ambientale, salvo a volerne accogliere un'accezione così lata da
ricomprendere qualsiasi dato inerente l'ecosistema circostante.
(Simona De Paolis)

-
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 26 giugno 2006, n. 5152
Pres. La Medica
Rel. Bottiglieri
Ric.M. Trulli
Res. Ministero dell'economia e delle finanze
 |
Atto amministrativo - Accesso ai documenti amministrativi- Parere
dell'Avvocatura dello Stato reso in sede di esecuzione del giudicato-
Diritto di accesso - Non sussiste
|
Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) e lett. c) del d.p.c.m. 26 gennaio 1996,
n. 200 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti
formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura
dello Stato sottratti al diritto d'accesso), discende che la documentazione
sottratta al diritto d'accesso, perché inerente ad una fattispecie contenziosa o
potenzialmente tale, deve comprendere anche quella riferibile all'esecuzione di
una sentenza passata in giudicato. Pertanto, il parere reso dall'Avvocatura
dello Stato in sede di esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può
costituire oggetto di diritto di accesso.
(Simona De Paolis)

-
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza 16 giugno 2006, n.
13911
Pres. Carbone
Rel. Altieri
Ric. Igino Scarpenti ed altri
Res. Cooperativa Edilizia Solidarietà a r.l. e Comune di Lavagna
 |
Competenza e giurisdizione - Risarcimento del danno - Attività
provvedimentale della P.A. - Connessione con il danno patito dal
soggetto privato - Immediatezza - Giurisdizione del Giudice
Amministrativo
|
Qualora la condotta che cagioni un determinato danno ad un soggetto privato
possa riconnettersi all'esercizio di attività provvedimentale della P.A. ,la
domanda risarcitoria che abbia ad oggetto lesione di diritti soggettivi o di
interessi legittimi rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice
amministrativo.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo,CEDAM, terza
edizione, 2006)
(Simona De Paolis)

 |
Competenza e giurisdizione - Potere amministrativo - Illegittimo
esercizio da parte della P.A. - Giurisdizione del giudice amministrativo
- Risarcimento del danno - Preventiva impugnazione dell'atto
amministrativo illegittimo - Omissione - Domanda risarcitoria -
Valutazione da parte del giudice amministrativo - Possibilità
|
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo disporre le diverse forme
di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate
dall'esercizio illegittimo della potestà da parte della P.A., e tra queste forme
di tutela rientra il risarcimento del danno la cui domanda risarcitoria è
valutabile anche qualora la parte non abbia preventivamente impugnato nei
termini decadenziali il provvedimento lesivo di posizioni giuridiche meritorie
di tutela.
(Simona De Paolis )

-
Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2006, n. 3690
Pres. Iannotta
Rel. Branca
Ric.Folgore s.r.l.
Res. Comune di Maddaloni
 |
Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Domanda formulata
per la prima volta nel giudizio di ottemperanza - Ammissibilità -
Esclusione
|
E' inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da una parte per
la prima volta nel ricorso volto ad ottenere l 'ottemperanza alla sentenza di
annullamento del provvedimento lesivo. La pretesa alla concentrazione della fase
cognitoria e della fase esecutiva nel giudizio di ottemperanza, infatti, è
possibile soltanto per quelle ipotesi di danno che si siano verificate
successivamente alla formazione del giudicato e a causa del ritardo
nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Del resto, la traslazione
in sede di ottemperanza del giudizio risarcitorio, oltre a costituire una palese
violazione dell'art. 35, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 80/98,
impedirebbe contestualmente la verifica dei presupposti di cui all'art. 2043
C.C. (a.- accertamento di un pregiudizio effettivo, patrimonialmente valutabile;
b. - nesso di causalità immediata e diretta con l'illegittimità del
provvedimento amministrativo) con conseguente trasformazione dell'istituto del
risarcimento del danno in una sorta di sanzione patrimoniale discendente, in
modo quasi automatico, dall�annullamento di un atto amministrativo riconosciuto
illegittimo.
(Simona De Paolis)

-
T.A.R. Lombardia, Milano,Sezione I^, 7 giugno 2006, n. 1327 Pres.
Elena Quadri Rel. Cecilia Altavista Ric. Annamaria Lauro Res. Comune
di Milano
 |
Atto amministrativo –
Accesso agli atti – Controinteressato – Criterio di individuazione –
Fattispecie in tema di riassunzione in servizio di personale trasferito
dal Comune di Milano a società per azioni per la ristorazione scolastica
– Notifica ad un solo controinteressato - Sufficienza |
In tema di accesso agli atti sono controinteressati tutti i soggetti individuati
o formalmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza.
Nel caso di specie, il ricorso giurisdizionale era stato ritualmente notificato
ad un solo controinteressato, una società per azioni di ristorazione scolastica.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non ravvisabili ulteriori
controinteressati posto che tutti i dipendenti coinvolti nella predetta
procedura di riassunzione non erano da qualificare controinteressati in quanto
titolari di un diritto alla tutela della riservatezza solo sfumato ed eventuale,
poichè tutti gli atti e i documenti oggetto di accesso si caratterizzavano per
un contenuto generale non incidente direttamente sulle loro posizioni
giuridiche.
(Maria Caterina Buonfardieci)

-
T.A.R. Lombardia, Milano,Sezione I^, 7 giugno 2006, n. 1327 Pres.
Elena Quadri Rel. Cecilia Altavista Ric. Annamaria Lauro Res. Comune
di Milano
 |
Ricorso giurisdizionale – Controinteressato -
Individuazione |
La nozione di controinteressato
in senso tecnico esige la simultanea presenza di due elementi essenziali: quello
formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel
provvedimento impugnato e della sua immediata individuabilità; quello
sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo alla parte, di un interesse
qualificato al mantenimento della situazione esistente posto che con il
provvedimento amministrativo abbia acquisito una posizione giuridica qualificata
alla sua conservazione (Cfr. Cons.Stato, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7544).
(Maria Caterina Buonfardieci)

 |
Silenzio
della P.A. - Silenzio inadempimento - Poteri del giudice - Valutazione della
fondatezza dell'istanza - Atti vincolati - Possibilità - Atti discrezionali -
Possibilità
|
Ai
sensi dell'art. 3, c. 6 - bis, L. 14 maggio 2005, n. 80, nel giudizio sul
silenzio inadempimento o silenzio rifiuto, il giudice amministrativo può
conoscere della fondatezza dell'istanza del privato non circoscrivendola ai soli
atti vincolati ma potendola estendere anche agli atti discrezionali.
(Simona
De Paolis)

-
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 11 novembre
2005, n. 21857
Pres. Criscuolo
Rel. Marziale
Ric. Pascali ed altri
Res. Pres. Cons. Min.
 |
Giudizio
amministrativo - Istanza di prelievo - Fissazione dell'udienza pubblica ad oltre
cinque anni di distanza - Irragionevole durata del processo - Configurabilità -
Risarcimento del danno a carico della P.A. - Sussiste
|
Qualora nell'ambito del processo amministrativo, la fissazione dell'udienza
pubblica avvenga ad oltre cinque anni dal deposito della prima istanza di
prelievo si configura un'irragionevole durata del processo che comporta
l'obbligo del risarcimento del danno a carico della P.A..
(Simona
De Paolis)

 |
Giudizio
amministrativo - Silenzio della P.A. - Art. 21 - bis, L. n. 1034 del 1971 -
Natura del giudizio - Potere del giudice di conoscere la fondatezza dell'istanza
del privato - Giurisdizione di merito
|
Nel
giudizio sul silenzio inadempimento che si svolge davanti al giudice
amministrativo ai sensi dell'art. 21 - bis, L. n. 1034 del 1971, dopo la novella
introdotta alla L. 7 agosto 1990, n. 241, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, così
come convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, ancorchè si
proceda con rito camerale, il giudice amministrativo opera in un processo a
cognizione piena in quanto può conoscere della fondatezza dell' istanza del
privato; pertanto, si tratta di una giurisdizione di merito.
(Simona
De Paolis)

-
Consiglio
di Stato, Adunanza Plenaria,
4 ottobre 2005, n. 8
Pres. De Roberto
Rel.
Lodi
Ric.
Olivia srl
Res.CNT snc
 |
Giudizio amministrativo –
Sentenza di primo grado del T.A.R. - Esecuzione – Acquiescenza della
P.A. – Esclusione
|
Atteso il carattere immediatamente
esecutivo delle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (art. 33,comma
primo, della legge. 6 dicembre 1971 n. 1034),
l’atto di doverosa esecuzione delle stesse non determina alcuna acquiescenza
da parte dell’Amministrazione (cfr da
ultimo, tra le altre decisioni, Consiglio
Stato, sez. VI, 24 settembre 2004, n. 6249;. Consiglio
Stato, sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7068; Consiglio
Stato, sez. V, 30 agosto 2004, n. 5648).
(Simona
De Paolis)

-
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez.II, 10 ottobre
2005, n. 1562
Pres. Papiano
Rel. Calderoni
Ric. Pieri
Res. Comune di Cesena
 |
Edilizia
e urbanistica - Urbanistica - Piano Regolatore generale - Variante - Perdita di
edificabilità per un'area già venduta da un Comune ad un soggetto privato -
Risarcimento del danno - Esclusione - Condizioni
|
Non
è risarcibile il danno subito da un soggetto privato che avendo acquistato una
determinata area edificabile da un Comune abbia successivamente perduto la
possibilità di edificarvi a seguito di una variante al piano regolatore
generale intervenuta dopo un lungo lasso temporale sufficientemente ampio per
consentire al privato di utilizzare il terreno a fini edificatori.
(cfr. Maurizio De Paolis, Commentario al Codice dell'edilizia, Maggioli Editore,
2004)
(Simona De Paolis)

-
Consiglio
di Stato, Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5
Pres. De Roberto
Rel. Millemaggi
Ric. S.C. srl
Res.Cremona fiere spa
 |
Giudizio
amministrativo - Esecuzione di giudicato - Soggetto destinatario - Ente pubblico
economico privatizzato - Esecuzione di sentenza in tema di accesso ai documenti
- Giudizio di ottemperanza - Applicabilità |
Ai sensi dell'art. 23, L. 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni sulla
trasparenza si applicano non solo nei confronti della P.A., ma anche ai soggetti
privati che svolgono compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici
servizi, società ad azionariato pubblico ecc.); inoltre, a seguito della
novella introdotta dalla L. n. 15 del 2005, che ha esteso il diritto di accesso
ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, deve ritenersi che,
qualora una società per azioni, costituita dopo la privatizzazione di un ente
pubblico economico, venga chiamata a svolgere le stesse funzioni già attribuite
all'ente pubblico economico, permanga nei suoi confronti l'obbligo pubblicistico
di esibizione dei documenti. Pertanto, è ammissibile il ricorso di ottemperanza
relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato relativa al diritto
di accesso che abbia come destinatario un Ente pubblico economico privatizzato.
(Simona De Paolis)
-
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2005, n. 1566
Pres. Elefante
Rel. Fera
Ric. Comune di Reggio Calabria
Res. Labate
 |
Giudizio amministrativo - Giudizio
cautelare - Camera di consiglio - Rinvio al merito - Fissazione dell'udienza -
Comunicazione della data alle parti - Omissione da parte della segreteria del
giudice - Nullità della sentenza
|
E' nulla la sentenza pronunciata sul
merito, qualora nella camera di consiglio in sede cautelare sia stato deciso il
rinvio al merito e la data dell'udienza pubblica non sia stata comunicata alle
parti dalla segreteria del giudice.
(Simona De Paolis)

-
Consiglio di Stato, sez.
VI, 24 febbraio 2005, n. 658
Pres. Giovannini
Rel. Salemi
Ric. Società Italiana degli Autori ed Editori
Res. Soc. Ed. musicale Buena Suerte s.n.c. ed altri
 |
Giudizio
amministrativo - Appello - Verbali del Consiglio di Amministrazione della
S.I.A.E. - Accesso da parte di associazioni di consumatori - Intervento ad
adiuvandum - Esclusione - Fattispecie.
|
L'intervento ad adiuvandum, anche nel giudizio di appello, è condizionato dalla
sussistenza nell'interventore, oltre che di un interesse a ricorrere, anche
della titolarità di una posizione sostanziale di interesse legittimo, anche se
dipendente da quella fatta valere in via principale, ovvero non ancora
direttamente incisa dall'atto dell'amministrazione. Pertanto, le associazioni
dei consumatori non sono legittimate ad intervenire nel giudizio di appello
avente ad oggetto l'accesso ai verbali del consiglio di amministrazione della
Società Italiana degli Autori ed Editori promosso da un socio della predetta
S.I.A.E.. (Nella fattispecie, le Associazioni dei consumatori erano il CODACONS,
il Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti
degli utenti e consumatori, l'Associazione tutela degli utenti e
dell'informazione stampa e diritti d'autore).
(Simona De Paolis)

-
Consiglio di Stato, Sez. V,
25 gennaio 2005, n. 155
Pres. Elefante
Rel. Pullano
Ric. Comune di Roma
Res.Rizzacasa
 |
Comune e
provincia - Comune - Rappresentanza in giudizio - E' del sindaco -
Rappresentanza del dirigente - Esclusione
|
La rappresentanza in giudizio di un comune spetta esclusivamente al Sindaco e
non può venire esercitata dal dirigente titolare di un ufficio o di un
servizio, anche se in tal senso preveda una norma dello statuto comunale.
(Simona De Paolis)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4798
Pres. Frascione
Rel. Millemaggi
Ric. Team Promotion srl
Res. Comune di San Giorgio Morgeto
 |
Giudizio
amministrativo - Dispositivo - Errore materiale - Correzione d'ufficio -
Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
|
Con la stesura della decisione, completa di motivazione, è legittima la
correzione d'ufficio di un errore materiale incluso nel testo del dispositivo già
pubblicato, a condizione che non incida sul decisum.(Nella fattispecie, l'errore
materiale corretto nella decisione, consisteva nell'indicazione del nominativo
di un membro del Collegio).
(Simona De Paolis)
 |
Giudizio
amministrativo - Rinuncia - Effetti estintivi
|
Nel giudizio amministrativo, al fine di garantire la certezza delle posizioni
processuali fra le parti, pur a seguito di intervenuta rinuncia ritualmente
notificata e depositata presso la segreteria, la lite si deve ritenere pendente
finchè sulla predetta rinuncia non vi sia stata la decisione del giudice, in
quanto quest'ultimo può sempre ritenere la rinuncia improduttiva di effetti
estintivi.
(Simona De Paolis )
-
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 marzo 2004,
n. 7
Pres. De Roberto
Rel. Volpe
Ric. ASL di Teramo
Res. Core
 |
Giudizio
amministrativo - Appello - Contraddittorio - Integrazione - Esclusione.
|
L'integrazione
del contraddittorio prevista per le parti controinteressate ex art. 21, c. 1, L.
n. 1034/1971 si applica esclusivamente nel giudizio amministrativo di primo
grado innanzi al TAR e non in quello di appello, per il quale nessuna
disposizione normativa prevede la successiva integrazione del contraddittorio
nei confronti dei controinteressati.
(Simona
De Paolis)

-
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo
2004, n. 6
Pres. De Roberto
Rel. Salvatore
Ric. Salzano
Res. Ente Regionale di sviluppo della Campania
 |
Giudizio
amministrativo - Appello - Perenzione ordinaria - Pronuncia con decreto
monocratico - Ammissibilità.
|
Ai
sensi dell'art. 9, c. 1, L.21 luglio 2000, n. 205, la perenzione ordinaria può
essere pronunciata nel giudizio di appello con decreto monocratico del
Presidente della Sezione giurisdizionale o di un consigliere delegato.
(Simona
De Paolis)
-
TAR Puglia, Bari, Sez. III, 26 febbraio 2004, n.
902
Pres. Urbano
Rel. Greco
Ric. Regina ed altri
Res. Comune di Toritto
 |
Ricorso
giurisdizionale - Sopravvenuta carenza di interesse - Domanda risarcitoria -
Valutabilità.
|
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso giurisdizionale per
sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere non è di impedimento alla
valutazione della domanda risarcitoria presentata dal ricorrente ed incardinata
tra i motivi dell'atto introduttivo del processo amministrativo.
(Simona
De Paolis)
-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6525
Pres. Frascione
Rel. Lipari
Ric. Soc. Mareblù srl
Res. ATI Demi srl
 |
Giudizio
amministrativo - Ricorso per revocazione - Avverso sentenza del Consiglio di
Stato - Atto di ricorso - Termine per il deposito - Trenta giorni - Art. 399 CPC
- Inapplicabilità.
|
Il termine per depositare il ricorso per revocazione avverso le sentenze del
Consiglio di Stato è di trenta giorni; pertanto, nel processo amministrativo
non trova ingresso e applicazione l'art. 339 CPC, che invece prevede nel
processo civile un termine di trenta giorni.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la
giurisprudenza. Seconda Edizione. CEDAM. 2003).
(Simona
De Paolis)

 |
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5398
Pres. Riccio
Rel. Saltelli
Ric. Rubini ed altri
Res. Prefetto di Roma ed altri
|
 |
Giudizio amministrativo - Istruttoria - Oneri
processuali probatori a carico della P.A. - Inadempimento - Valutabilità da
parte del giudice amministrativo - Art. 116, c. 2 CPC - Applicabilità.
|
Il contegno processuale della P.A., che sottraendosi all'onere di cooperare con
il giudice amministrativo, omette di depositare gli atti e i documenti che da
quest'ultimo le sono stati richiesti come incombenza istruttoria per potere
decidere la causa, è valutabile, ex art. 116, c. 2, CPC, quale ammissione di
fatti dedotti nel ricorso, qualora tali conclusioni non risultino in contrasto
con altri fatti rinvenibili dagli atti di causa.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo
amministrativo. Integrato con la giurisprudenza. Seconda Edizione, 2003, CEDAM)
(Rossella D'Aniello )

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 18 settembre 2003, n. 5324
Pres. Frascione
Rel. Branca
Ric. Comune di Molinara
Res. Soc. Coop. R.l. Amore, solidarietà e carità
 |
Giudizio amministrativo - In tema di servizi -
Appello - Termine per il deposito - Riduzione alla metà - Errore scusabile -
Inapplicabilità.
|
In tema di appalto di servizi, i termini processuali sono ridotti alla metà ad
eccezione di quello per notificare il ricorso giurisdizionale (art. 23 bis, L.
n. 1034/1971). Pertanto, il deposito dell'atto di appello deve essere effettuato
entro 15 giorni dall'avvenuta ultima notifica, con esclusione del beneficio
dell'errore scusabile per il biennio intercorso per l'entrata in vigore della
normativa di riforma del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Adunanza
plenaria 31 maggio 2002, n.5).
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo
amministrativo. Integrato con la giurisprudenza. Seconda Edizione. 2003. CEDAM).
(Tiziana Autieri )

-
Consiglio
di Stato, Sez. VI, 5 agosto 2003, n. 4460
Pres. Giovannini
Rel. Garofoli
Ric. Antonini ed altri
Res. Min. beni culturali
 |
Edilizia
e urbanistica - Attività edilizia edificatoria - Sospensione - Provvedimento
impeditivo - Annullamento in sede giurisdizionale - Risarcimento del danno -
Quantificazione - Consulente tecnico d'ufficio- Nomina - Possibilità.
|
Qualora
un soggetto privato ottenga preventivamente l'annullamento in sede
giurisdizionale del provvedimento amministrativo illegittimo, con il quale
l'amministrazione abbia disposto la sospensione dell'attività edilizia
edificatoria, la quantificazione dei danni subiti può essere affidata dal
giudice amministrativo a un consulente tecnico di ufficio che deve valutare
l'incremento dei costi di costruzione per i manufatti edilizi ancora da
costruire e che deve calcolare il danno discendente dalla mancata disponibilità
delle unità abitative già realizzate. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile
2003, n. 1945)
(cfr.
Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la
giurisprudenza. CEDAM, seconda edizione, 2003)
(Silvia
Lanzaro)
-
Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 luglio 2003, n.
4244
Pres. Salvatore
Rel. Saltelli
Ric. Min. Difesa
Res. Blue Line srl
 |
Giudizio
amministrativo - Sentenza TAR in forma abbreviata - Sentenza adottata in udienza
cautelare irrituale - Contraddittorio tra le parti - Difetto - Annullamento con
rinvio al giudice di primo grado.
|
Il ricorrente può richiedere la sospensione del provvedimento impugnato con
apposita domanda formulata nel ricorso giurisdizionale ovvero con specifica
istanza ritualmente notificata alle parti in giudizio; pertanto, deve essere
annullata con rinvio al TAR, ex art. 35, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, la
sentenza di primo grado che abbia deciso nel merito un ricorso fissato
erroneamente dalla segreteria del giudice per l'udienza cautelare mai richiesta
dal ricorrente.
(Cfr.
Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la
giurisprudenza. II edizione, CEDAM, 2003).
(Tiziana
Autieri)
-
Consiglio
di Stato, Sez.V, 20 maggio 2003, n. 2750
Pres. Frascione
Rel. Branca
Ric. Mangiapane
Res. Comune di Perugia
 |
Giudizio
amministrativo - Poteri del giudice - Norme regolamentari - Disapplicabilità -
istanza di parte - Non necessita.
|
Il
giudice amministrativo ha il potere di disapplicare i regolamenti illegittimi
che sacrifichino posizioni come diritti soggettivi o interessi legittimi anche
in assenza di esplicita richiesta ad opera delle parti processuali.
Cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo cautelare amministrativo, Maggioli,
2002.
(Tiziana
Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2003, n. 2706
Pres.Schinaia
Rel. Cafini
Ric. Natale
Res. E.DI.S.U. Napoli 1
 |
Giudizio amministrativo - Appello - Sentenza TAR -
Difetti procedurali - Annullamento con rinvio - Fattispecie in tema di erronea
declinatoria di giurisdizione.
|
L'erronea declinatoria di giurisdizione da parte del TAR, rientrando tra i
difetti di procedura, determina, conseguentemente, l'annullamento con rinvio
della controversia, per la cognizione di merito, al giudice di primo grado
(TAR).
Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria 8 novembre 1996, n. 23.
Cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo
amministrativo, CEDAM, 2001.
(Tiziana Autieri)
-
Consiglio
di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1990
Pres. Schinaia
Rel. De Nictolis
Ric. Ravenna
Res. Comune di Gallipoli ed altri
 |
Giudizio
amministrativo - Risarcimento del danno - Prova dell'an e del quantum - E' a
carico del danneggiato - Fattispecie in tema di abusi edilizi.
|
La parte che deduce di aver subito un danno deve fornire al giudice la prova
dello stesso, sia in ordine all'an, sia in merito al quantum. Nella fattispecie,
al fine di fornire la prova del danno discendente dalla demolizione di un
manufatto edilizio abusivo, il ricorrente ha dovuto provare che il ripristino
dello stato dei luoghi, senza la preventiva demolizione, sarebbe stato meno
costoso della ricostruzione successiva alla demolizione.
(Tiziana Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945
Pres. Ruoppolo
Rel. Garofali
Ric. Comune di Montebelluna
Res. La Sabbia del Brenta srl
 |
Giudizio
amministrativo - Risarcimento del danno - Annullamento del provvedimento
illegittimo in sede giurisdizionale - Permanenza di potere discrezionale per la
P.A. - Risarcimento - Spetta - Condizioni.
|
Qualora, a seguito dell'annullamento del provvedimento illegittimo, la P.A.
conservi ampi spazi di potestà discrezionale, il risarcimento del danno può
venire riconosciuto, dopo che l'Amministrazione abbia esercitato il potere di
cui dispone, riconoscendo il bene della vita. Ricorrendo una siffatta ipotesi,
il danno si circoscrive al pregiudizio derivante dal ritardo nel conseguimento
del bene da parte del privato.
(Silvia Lanzaro)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 7 aprile 2003, n. 1839
Pres. Elefante
Rel. Cerreto
Ric. Società AXA ed altri
Res.Monticavestrade srl
 |
Giudizio amministrativo - Revocazione - Per errore
di fatto - Presupposti.
|
L'errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione (art. 395, c. 1, n.4 CPC),
si configura anche qualora riguardi l'esistenza o anche il contenuto di atti
processuali, determinando un'omissione di pronuncia da parte del giudice, e a
condizione che questa sia desumibile dalla lettura della motivazione della
sentenza.
(Rossella D'Aniello )

-
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1804
Pres. Trotta
Rel. Troiano
Ric. Regione Calabria
Res. Ienco
 |
Giudizio
amministrativo - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Termine di quaranta giorni -
Osservanza - Necessità - Dies a quo - Data di notifica.
|
Il principio per cui l'impugnazione deve ritenersi proposta tempestivamente nel
processo amministrativo, se la notificazione del ricorso avvenga entro il
termine di decadenza, mentre il deposito dell'atto notificato può effettuarsi
anche in un momento successivo, trova integrale applicazione anche nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, è ricevibile
l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia stata proposta con ricorso
notificato entro il termine di quaranta giorni (artt. 641 e 647 C. P. C.).
(Tiziana Autieri)

 |
Giudizio amministrativo - Risarcimento danni - In
sede di giurisdizione di legittimità ed esclusiva - Preventiva o contestuale
impugnazione dell'atto lesivo - Necessità
|
Sia nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, sia in
quelle di giurisdizione di legittimità, la pronuncia di annullamento è
pregiudiziale rispetto a quella di risarcimento, considerando che la L. 21
luglio 2000, n.205 ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione anche
sul risarcimento del danno senza fare alcuna distinzione tra la giurisdizione
esclusiva e la giurisdizione generale di legittimità.
(Tiziana Autieri)
 |
Giudizio amministrativo - Risarcimento danni -
Preventiva o contestuale impugnazione dell'atto lesivo - Necessità - Azione
risarcitoria autonoma dall'azione di annullamento - Inammissibilità.
|
Nel processo amministrativo l'azione di risarcimento
del danno per lesione di interessi legittimi è ammissibile qualora il
provvedimento illegittimo sia stato impugnato, preventivamente o
contestualmente, nei termini di legge, in quanto il giudice può disapplicare
soltanto gli atti regolamentari. Pertanto, è inammissibile l'azione
risarcitoria svincolata da quella di annullamento.
(Tiziana Autieri)

 |
Appalto
- Aggiudicazione - Approvazione - Diniego - Per mancanza di fondi - Legittimità
- Omesso rinvio della gara - Omissione - Responsabilità precontrattuale -
Configurabilità -Danno - Risarcibilità.
|
E' legittimo il diniego di approvazione della aggiudicazione di una gara di
appalto disposto dall'Amministrazione appaltante per mancanza dei fondi per la
realizzazione di un opera pubblica; mentre l'omesso rinvio della gara configura
una ipotesi di responsabilità precontrattuale a carico dell'amministrazione con
il conseguente obbligo di risarcire il danno a favore dell'impresa che abbia
partecipato alla gara, in quanto in tale condotta si ravvisa una palese
violazione del principio di correttezza nei rapporti con i terzi durante la fase
prenegoziale.
(Rossella
D'Aniello)

 |
Ricorso
giurisdizionale - Termine per ricorrere - Dies a quo - Piena conoscenza del
provvedimento - Autorità emanante, data e dispositivo - Conoscenza -
Sufficienza - Motivi aggiunti proponibilità - Condizioni.
|
Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento
amministrativo è necessario averne la piena conoscenza, i cui contenuti
essenziali consistono nel conoscere l'autorità emanante, la data di adozione e
il contenuto del dispositivo. In ogni caso, è possibile proporre i motivi
aggiunti ove dalla conoscenza integrale dell'atto impugnato emergano ulteriori
profili di illegittimità.
(Tiziana Autieri)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 1 marzo 2003, n. 1131
Pres. Elefante
Rel. Farina
Ric. Eurotour snc
Res. Comune di Cardito
 |
Giudizio
amministrativo - Sentenza e decisione - Decisione in forma semplificata -
Adozione nell'udienza fissata in sede cautelare - Informazione alle parti
costituite presenti - Obbligo del giudice - Sussiste - Consenso delle stesse
parti - Preventiva acquisizione - Obbligo - Non sussiste - Assenza del difensore
della parte costituita - Irrilevanza.
|
Qualora
il giudice (TAR o Consiglio di Stato) sia chiamato a pronunciarsi sulla istanza
cautelare proposta dal ricorrente, può decidere il ricorso nel merito adottando
una sentenza in forma semplificata, dopo aver verificato l'integrità del
contraddittorio e dopo averne dato la mera informazione alle parti costituite in
giudizio, senza doverne acquisire anche il preventivo consenso, a nulla
rilevando che sia assente il difensore di una parte regolarmente costituita.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo cautelare amministrativo, Maggioli,
2002).
(Tiziana
Autieri)
-
Consiglio
di Stato Adunanza Plenaria 27
febbraio 2003, n.3
Pres. De Roberto
Rel Farina
Ric. Min. Giustizia
Res. Pantaleoni
 |
Giudizio
amministrativo - Appello - In tema di concorso - Commissione giudicatrice -
Nuova valutazione sostitutiva del provvedimento annullato dal TAR -
Improcedibilità dell'appello - Condizioni - Fattispecie in tema di esame per
avvocato.
|
Qualora la Commissione giudicatrice (nella specie per gli esami di avvocato)
emetta una nuova valutazione in sostituzione di un provvedimento già annullato
con sentenza del TAR, l'appello deve ritenersi improcedibile qualora la nuova
determinazione della Commissione non risulti come una semplice esecuzione della
sentenza di primo grado.
(Silvia
Lanzaro)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1076
Pres. Elefante
Rel. Fera
Ric. Comune di Napoli
Res. Taglialatela ed altri
 |
Giudizio
amministrativo - In tema di elezioni - Accoglimento del ricorso - Ente locale -
E' parte soccombente - Spese di giudizio - Seguono la soccombenza - Azione
giudiziale per il risarcimento del danno - Proponibilità da parte del Comune.
|
L'ente locale (nella fattispecie il Comune) oltre ad essere parte necessaria nel
giudizio amministrativo proposto per l'annullamento dell'atto di proclamazione
degli eletti e per la correzione del risultato elettorale, nel caso di
accoglimento del ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte soccombente;
pertanto, a carico del predetto ente locale si devono porre le spese di giudizio
(art. 26, L. 6 dicembre 1971, n.1034 che rinvia espressamente alle norme del CPC).
Ciò non toglie che, in altra sede, l'ente locale, ove sussistano i presupposti
per un'azione di risarcimento del danno, possa far valere il pregiudizio subito
a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento
elettorale.
(Cfr. Maurizio De Paolis, Il nuovo processo amministrativo, CEDAM, 2001)
(Rossella D'Aniello)

-
Consiglio
di Stato Adunanza Plenaria 14 febbraio 2003, n.2
Pres. De Roberto
Rel. Barbagallo
Ric. Comune di Catania
Res. Dusry srl
 |
Giudizio
amministrativo - Appello - Risarcimento del danno - Somme dovute a titolo risarcitorio - Interessi
legali e rivalutazione monetaria - Collegamento con l'obbligo del risarcimento
danni - Sussiste - Appello limitato agli interessi e alla rivalutazione -
Inammissibilità. |
L'obbligo
di pagare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su somme dovute a
titolo di risarcimento danni è collegato funzionalmente alla dichiarazione del giudice dell'obbligo di
risarcire; pertanto, deve ritenersi inammissibile
l'appello avverso il capo di una sentenza TAR con la quale sia stato disposto il
pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, qualora non
sia stata impugnata constestualmente anche la dichiarazione dell'obbligo di
risarcire il soggetto danneggiato.
(Tiziana
Autieri)
 |
Giudizio
amministrativo - Appello - Risarcimento del danno - Determinazione - Maggior
durata del giudizio - Per lo svolgimento di adempimenti istruttori - Imputabilità
alla parte ricorrente - Esclusione - Fattispecie in tema di contratti di
appalto.
|
Per determinare il il danno derivante dalla lesione di interessi legittimi, la
maggior durata del giudizio dovuta alla necessità di svolgere adempimenti
istruttori, non costituisce un motivo imputabile alla parte ricorrente. (Nella
fattispecie, la causa trattava di un provvedimento che
illegittimamente disponeva l'esclusione di un'impresa da una gara di appalto).
(Tiziana
Autieri)

-
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n.569
Pres. Salvatore
Rel.Saltelli
Ric. SA.Ba & C. Sas
Res. Agenzia svolgimento XX giochi olimpici invernali Torino "2006
 |
Giudizio
amministrativo - Spese di giudizio - Liquidazione - Discrezionalità del giudice
- Sindacabilità - Condizioni.
|
La
decisione del giudice amministrativo circa le spese di giudizio è
manifestazione di un'ampia discrezionalità, che la rende sindacabile soltanto
se la condanna alle spese di giudizio sia stata posta a carico di una parte non
soccombente ovvero qualora risulti manifestamente irrazionale o in palese
contrasto con la normativa posta a disciplina delle tariffe professionali.
(Rossella
D'Aniello)
 |
Giudizio
amministrativo - Onorari di avvovato - Liquidazione - Discrezionalità del
giudice - Motivazione - Non occorre - Sindacabilità - Condizioni.
|
La
determinazione degli onorari di avvocato rappresenta la manifestazione di una
potestà ampiamente discrezionale del giudice amministrativo, non sindacabile
dalla parte in causa, se compresa tra il minimo ed il massimo della tariffa
professionale, non bisognevole di motivazione alcuna, con la conseguenza che ai
fini della eventuale contestazione è necessaria la puntuale specificazione
delle singole voci tariffarie che si ritengono violate.
(Rossella
D'Aniello)
Pres. Ruoppolo
Rel. Garofoli
Ric. Lama Marmi
Res. Midimarmi srl
 |
Giudizio
amministrativo - Sentenza - Sentenza in forma semplificata, ex art. 9, L.
n. 205/2000 - Adozione in occasione della camera di consiglio fissata per
decidere sulla domanda di sospensione - Notificazione del ricorso a tutte le
parti del giudizio - Necessità - Termine per la costituzione delle parti
resitenti - Scadenza - Non occorre.
|
In
sede di decisione della causa nell'udienza per la camera di consiglio
fissata per decidere sulla domanda di sospensione (art. 9, L.21 luglio 2000,
n.205), il contraddittorio si deve ritenere integro qualora il ricorso
giurisdizionale sia stato notificato a tutte le parti contro cui è diretto;
inoltre, non occorre attendere la scadenza del termine per la costituzione in
giudizio delle parti resistenti (art. 22, L. n. 1034/1971).
(Tiziana
Autieri)

 |
Giudizio
amministrativo - Risarcimento danni - Annullamento degli atti di una gara di
appalto - Conseguenze dell'annullamento sul contratto eventualmente stipulato
tra la P.A. appaltante e l'originaria impresa aggiudicatrice - Accertamento
preventivo - Necessità - Pregiudizialità dell'annullamento rispetto alla
domanda risarcitoria - Configurabilità.
|
La pregiudizialità dell'annullamento rispetto alla domanda di risarcimento del
danno (così detta pregiudizialità amministrativa) risulta necessaria ogni
volta che si devono stabilire le conseguenze dell'annullamento degli atti di
gara sul contratto di appalto stipulato tra la P.A. appaltante e l'impresa
aggiudicataria. In tale ipotesi, la preventiva proposizione del ricorso
giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, e la decisione su
quest'ultimo, risulta necessaria in quanto si tratta di precisare quali siano le
conseguenze dell'avvenuto annullamento degli atti a seguito del ricorso del
partecipante non aggiudicatario, sul contratto di appalto stipulato nelle more
tra la P.A. e l'aggiudicatario originario.
(Tiziana
Autieri)

 |
Ricorso
giurisdizionale - Atto impugnabile - Contratti della P.A. - Licitazione
privata - Bando di gara e lettera di invito - Impugnabilità -
Notificazione del ricorso all'impresa aggiudicataria - Non occorre -
Condizioni. |
A
seguito dell'esclusione dalla gara di appalto di opere, indetta mediante
licitazione privata, un'impresa impugnava il bando e la lettera d'invito,
notificando il ricorso giurisdizionale soltanto all'Amministrazione appaltante.
La procedura notificatoria si appalesa rituale, qualora, come nel caso di
specie, non sia individuabile alcuna posizione di contraddittore necessario, per
cui in tal caso non è necessaria la notificazione del ricorso anche all'impresa
aggiudicataria dell'appalto.
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1093).
(Rossella
D'Aniello)

- Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 162
Pres. Salvatore
Rel. Saltelli
Ric. Baldi
Res. Azienda USLL n. 17 Este Conselva Monselice
 |
Giudizio amministrativo -
Appello - Art. 330 CPC - Applicabilità - Notificazione al procuratore
costituito in primo grado - Omissione - Appellato - Costituzione in
giudizio - Assenza - Inammissibilità dell'appello. |
Ai sensi dell'art. 330 CPC,
applicabile anche al processo amministrativo, la notifica dell'atto di appello
deve essere fatta, in mancanza di diversa indicazione, alla parte presso il
procuratore costituito in primo grado; la violazione di tale disposizione
normativa, in difetto della costituzione dell'appellato, congiunta all'assenza
di qualsiasi nesso di collegamento fra il luogo in cui è concretamente avvenuta
la notificazione e/o il legale presso cui è stata effettuata, e la parte, rende
del tutto inesistente la notifica, con conseguente inammissibilità
dell'appello.
(Rossella D'Aniello)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2003, n. 156
Pres. Elefante
Rel. Cerreto
Ric. Venditti
Res. Pisani
 |
Edilizia
- Abusi edilizi - Art. 654 CPP - Sentenza penale di condanna o di
assoluzione - Rilevanza nel giudizio amministrativo - Condizioni -
Fattispecie in tema di manufatto abusivo edificato su area agricola. |
A
differenza dell'art. 656 CPP, relativo ai giudizi civili o amministrativi di
risarcimento del danno, l'art. 654 CPP esclude che possa avere efficacia di
giudicato, in un successivo giudizio civile o amministrativo, la sentenza penale
di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con
riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al relativo giudizio penale
(cfr. Cass. Civile, Sez. Lavoro 4 marzo 2000, n. 2464; Cons. Stato, Sez. V, 12
ottobre 1999, n. 1440). Pertanto, nell'ipotesi di abuso edilizio consistente
nell'edificazione di un manufatto edilizio costruito su un'area agricola in base
ad una concessione edilizia illegittima, è ininfluente la sentenza penale di
assoluzione del concessionario, del sindaco e del progettista della costruzione,
nei confronti del sindaco che non sia stato parte nel processo penale e che
invece sia parte nel giudizio amministrativo, ove venga riconosciuta
l'illegittimità della menzionata concessione di costruzione.
(Tiziana
Autieri)

Pres. Elefante
Rel. Deodato
Ric. Comune di Ostuni
Res. La Pineta s.r.l.
 |
Giudizio
amministrativo - Risarcimento danni - Lesione di interesse legittimo
pretensivo - Fattispecie in tema di ritardata concessione edilizia. |
E'
responsabile l'amministrazione comunale per lesione dell'interesse legittimo
pretensivo a conseguire le concessioni edilizie ripetutamente ed
illegittimamente rifiutate; pertanto, il comune inadempiente deve essere
condannato al risarcimento dei danni sofferti dall'illecita inibizione
dell'esercizio del diritto a costruire manufatti edilizi nel periodo compreso
tra la presentazione dell'istanza originaria ed il momento dell'effettivo
rilascio dei titoli edificatori.
(Gianluca
De Nuzzo)

 |
Giudizio amministrativo -
Risarcimento danni - Pregiudizio concreto - Assenza - Provvedimento
illegittimo - Annullamenmto preventivo - Non necessita. |
Non è rilevante per ottenere il
risarcimento del danno dal giudice amministrativo il preventivo annullamento del
provvedimento illegittimo, qualora nel caso concreto il soggetto privato non
abbia sopportato alcun pregiudizio.
(Silvia Lanzaro)

Pres: G. Giovannini
Est: G. Salemi
Ric: Penta Rinaldo
Res: Inpdap
 |
Giudizio
amministrativo – ricorso di
ottemperanza – sentenza del TAR come giudice dell’esecuzione
–pronuncia sulle modalità di esecuzione– appellabilità al Consiglio
di Stato. |
E
ammissibile l’appello avverso la sentenza pronunciata dal giudice competente
(TAR) in relazione a un ricorso di ottemperanza per una sentenza che sia passata
in giudicato qualora la pronuncia del giudice dell’esecuzione abbia statuito
sull’esatta interpretazione delle modalità per portare ad esecuzione la
sentenza stessa, ossia su questione che è tipicamente cognitoria.
(Sveva
Rossi)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 29 novembre 2002, n. 6596
Pres. Varrone
Rel. Lipari
Ric. Svarca
Res. Comune di Ancona
Giudizio
amministrativo - Controversie in tema di pubblico impiego - Sospensione feriale
- Art. 3, L. n. 742/1969 - Inapplicabilità.
L'art. 3, L. 7 ottobre 1969, n. 742, che prevede una deroga alla sospensione dei
termini processuali durante il periodo feriale per le controversie previdenziali
e di lavoro decise dal giudice civile, non trova applicazione nel processo
amministrativo.
(Gianluca
De Nuzzo)

-
Consiglio
di Stato, Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393
Pres. Elefante
Rel. De Ioanna
Ric. Comune di Margherita di Savoia
Res. Scavi Sud sas
 |
Giudizio
amministrativo - Risarcimento danni - Declaratoria di illegittimità del
provvedimento amministrativo - Insufficienza - Nesso causale tra atto e
danno - Dimostrazione - Necessità - Quantificazione del danno - Necessità
- Colpa della P.A. - Accertamento - Necessità. |
Nel
giudizio amministrativo, la declaratoria giurisdizionale della illegittimità di
un atto amministrativo non costituisce un elemento sul quale la parte
interessata può innestare una domanda di risarcimento danno, senza dare
puntuale e ragionevole dimostrazione del rapporto di causa ed effetto che si
instaura tra l'atto illegittimo e il danno,senza fornire una plausibile
giustificazione ( Cfr. Cons. Stato,Sez. V, 11 luglio 2001,n. 3863), e quindi,
senza cercare di ricostruire gli elementi che configurano un comportamento
colpevole di tale gravità,tenuto anche in considerazione il contesto in cui si
sviluppa l'azione amministrativa, da rendere risarcibile il danno proprio in
quanto sussiste la colpa della pubblica amministrazione,sul piano della
violazione delle regole di normale diligenza e perizia amministrativa.
(Tiziana
Autieri)
Pres: G. Paleologo
Est: P. Troiano
Ric: Ministero della Giusitizia – Commissione esami di avvocati Corte
d’Appello di Venezia
Res: Simone Pantaleoni
 |
Giudizio
ammnistrativo - Appello - Motivi - Principio dell'assorbimento - Art.
336,c. 2 CPC - Applicabilità - Remissione all'adunanza plenaria. |
L’appellato
ha sollevato questione di merito sull’improcedibilità dell’appello
proposto dal Ministero di Giustizia avverso la sentenza che ha disposto
l’ammissione alle prove di esame per l’iscrizione agli albi degli
avvocati, di un candidato che non
aveva superato la prova scritta del suddetto esame, sostenendo che è venuto
meno l’interesse del Ministero della Giustizia ad ottenere l’annullamento
della sentenza di primo grado, in quanto il provvedimento sfavorevole di non
ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato è oramai superato ed
assorbito a seguito delle favorevoli valutazioni del candidato espresse dalla
Commissione esaminatrice in sede di ricorrezione delle prove scritte -
effettuata in esecuzione di tale pronuncia - ed in sede di prova orale.
La
questione della determinazione dei presupposti e dei limiti all’applicazione
al giudizio amministrativo del principio di cui all’articolo 336, comma 2,
cod. proc. civ., per cui “la riforma o
la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti
dalla sentenza riformata o cassata”, si pone sotto due distinti profili.
In
primo luogo deve verificarsi se un’eventuale decisione di riforma in appello
comporterebbe la caducazione dell’atto di ricorrezione delle prove scritte e
di ammissione alla prova orale con cui la Commissione, in esecuzione della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale, ha direttamente sostituito il
provvedimento di non ammissione impugnato ed annullato dal Tribunale.
A
tale riguardo il Collegio rileva che gli atti adottati dall’Amministrazione
per sostituire il provvedimento annullato, e per dare provvisoria esecuzione
ad una decisione del Tribunale amministrativo regionale avverso la quale è
contestualmente proposto gravame, non esprimono acquiescenza alla decisione
del Tribunale. L’efficacia di tali atti dovrebbe, quindi, venire meno nel
caso di eventuale riforma della decisione di primo grado all’esito del
giudizio di appello.
L’altro
profilo della questione riguarda se l’effetto caducante dell’eventuale
decisione di riforma in appello si estenda a tutti gli ulteriori atti adottati
dall’Amministrazione a seguito della sostituzione del provvedimento
annullato in primo grado.
In
relazione a tale questione la giurisprudenza di questo Consiglio è
prevalentemente orientata nel senso di ritenere che il limite all’espansione
dell’effetto caducante su tali ulteriori atti, sia rappresentato
dall’operatività del c.d. principio di assorbimento, nel senso che
l’effetto caducante non si esplica sugli atti ulteriori che assorbano,
comunque, il provvedimento originariamente impugnato operando una nuova
verifica che si ponga come “circostanza
esterna e sopravvenuta”.
In
tal senso si è ritenuto che il superamento degli esami di maturità, che il
candidato abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del
giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso
dal Consiglio di classe, determinando l’improcedibilità del ricorso avverso
l’originario provvedimento di non ammissione (Sez. VI, 20 dicembre 1999, n.
2098; id., 20 marzo 1996, n. 474; id., 25 marzo 1998, n. 178; contra, Sez. VI, 11 luglio 1994, n. 1154).
Tale
orientamento si è, tuttavia, formato con riguardo alla specifica fattispecie
dell’esame di maturità, che è caratterizzata dal fatto che tale esame “pur
vertendo su un numero limitato di materie, comporta la valutazione globale del
candidato, che la Commissione compie attraverso l’esame del curriculum
scolastico, nel quale sono ricompresi i giudizi negativi espressi dal
Consiglio di classe in sede di ammissione” (Sez. VI, n. 474 del 1996,
cit.) Il giudizio di ammissione, pertanto, non può essere considerato
giudizio definitivo nemmeno per quanto riguarda le materie oggetto d’esame,
essendo sempre libera la Commissione di discostarsene attraverso una
valutazione difforme del curriculum scolastico. L’ipotesi in esame del
candidato che superi la prova orale dell’esame di avvocato a seguito di un
atto di ammissione adottato dall’Amministrazione in esecuzione di una
sentenza di primo grado appellata presenta, peraltro, caratteristiche in parte
diverse, in quanto l’ammissione alla prova orale costituisce senz’altro un
presupposto indispensabile per l’espletamento della stessa, mentre non lo è
il giudizio di ammissione all’esame di maturità che rappresenta un
presupposto solo normalmente indispensabile, non essendo richiesto per i
candidati privatisti (C.S. sez. VI n. 474/96).
Inoltre,
sia l’originaria valutazione di non ammissione alla prova orale sia la
valutazione positiva del candidato in sede di prova orale sono formulate dalla
medesima Commissione nell’ambito di un procedimento unitario.
Va,
infine, segnalato che le prove scritte e la prova orale dell’esame di
avvocato hanno un oggetto parzialmente differente in quanto la prova orale,
pur iniziando con una “succinta
illustrazione delle prove scritte” (articolo 17-bis, comma 3, lettera a)
del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 come modificato dall’articolo 4 della legge
2 0 aprile 1989, n. 142), si esplica in brevi questioni su cinque materie che
possono anche non corrispondere ad alcuna delle materie oggetto delle prove
scritte.
Risulta
pertanto opportuno che venga preliminarmente precisato
se, in presenza di tali presupposti, operi o meno il c.d. principio di
assorbimento, determinando eventualmente l’improcedibilità del gravame e
ponendo un limite all’operatività nel processo amministrativo del principio
di cui al’art. 336 comma 2 c.p.c.
Atteso
che la decisione di tale questione incide sulla definizione di numerose
controversie non solo in materia di esami di abilitazione di avvocato, ma
anche in relazione ad altri esami o a concorsi che, parimenti, prevedano una
prova scritta ed una prova orale e presentino caratteristiche similari, il
Collegio ha ritenuto, pertanto, opportuno rimettere la decisione di tale
questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi
dell’articolo 45, commi 2 e 3 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, in quanto
trattasi di questione di massima di particolare importanza, che può dare,
anche luogo a contrasti giurisprudenziali.
(Sveva
Rossi)

Pres: G. Trotta
Est: G. Carinci
Ric: Pitaro Eugenio
Res : Regione Campania
 |
Giudizio
amministrativo - Giudicato - Esecuzione - Fattispecie in tema di pubblico
impiego. |
Il
giudizio di ottemperanza consiste nel verificare se l’Amministrazione chiamata
in causa abbia dato attuazione a una determinata decisione giurisdizionale
passata in giudicato, conformandosi in modo esatto e completo alle statuizioni
contenute nella stessa. La verifica dev’essere condotta, secondo quanto
affermato da costante giurisprudenza, nell’ambito del quadro processuale che
ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede
l’ottemperanza, ponendo attenzione se all’interessato siano state attribuite
quelle utilità che la stessa ha riconosciuto come dovute (Cons. St., Sez. IV,
n. 49 del 9.1.2001; n. 264 del 11.3.1999). Invero, se è esatto che il giudicato
amministrativo non realizza solo un effetto meramente ripristinatorio, ma può
contenere, a seconda dei casi, anche un concreto comando che s’impone
all’Amministrazione quale regola da seguire nella successiva disciplina del
rapporto, o almeno di quella parte del rapporto che ha costituito il vero
oggetto dell’accertamento giudiziale, ciò non significa che sia consentito
dilatare il contenuto ordinatorio della sentenza fino a comprendervi nuovi
vincoli per la successiva azione amministrativa che non siano esplicitati nella
statuizione del giudice, o quanto meno non
ne costituiscano effetto diretto e immediato (Cons. St., Sez. IV, n. 49
del 9.1.2001). Qualora, poi, l’Amministrazione sia intervenuta con nuovo atto,
è regola pacifica che il giudizio di ottemperanza debba tendere a verificare se
l’atto posto in essere si appalesi meramente elusivo di quanto prescritto
nella decisione, ovvero contenga una decisione solo parziale (Cons. St., Sez. V,
n. 79 del 9.2.1985).
Nel
caso in esame, quindi, la Regione, provvedendo, a seguito della pronuncia
giurisdizionale, ad attribuire all’interessato l’indennità lavorativa
riconosciuta, ha dato completa esecuzione alle statuizioni del giudicato. La
sentenza di cui si chiede l’esecuzione infatti Nulla dice in ordine alla
possibilità di valutazione del servizio ai fini di una procedura concorsuale
per una qualifica dirigenziale, cui il ricorrente aveva a suo tempo partecipato.
Tale pretesa formulata in sede di giudizio di ottemperanza,
dal ricorrente costituirebbe, pertanto rispetto al decisum, un aspetto ulteriore ed eventuale che implicherebbe la
soluzione di questioni nuove e diverse, che avrebbero dovuto essere
tempestivamente proposte con distinto ricorso in sede di giurisdizione generale
di legittimità avverso la suddetta graduatoria concorsuale.
(Sveva
Rossi)

-
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6078
Pres. Trotta
Rel. De Lipsis
Ric. Strangolini
Res. Comune di Apricale
 |
Giudizio
amministrativo - Procedimento ablatorio annullato - Risarcimento del danno
- Domanda proposta per la prima volta con il ricorso di ottemperanza -
Inammissibilità. |
La
domanda di risarcimento dei danni relativa ad una procedura ablatoria annullata
dal giudice amministrativo, pur in presenza di un'area trasformata in maniera
irreversibile, si deve proporre in primo grado davanti al TAR competente per
territorio e non può proporsi per la prima volta in sede di esecuzione del
giudicato della sentenza annullatoria del procediemnto ablatorio attraverso il
ricorso di ottemperanza.
(Rossella
D'Aniello)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5860
Pres. Varrone
Rel. Buonvino
Ric. Salvaguardia Ambiente spa
Res. Comune di Carolei
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Giudizio
amministrativo - Risarcimento del danno - Per lesione di interessi
legittimi - Appalto di servizi - Liquidazione nella misura del 10% del
prezzo offerto - Presupposti - Dimostrazione a carico dell'impresa
concorrente di avere tenuto mezzi e mano d'opera a disposizione della
stazione appaltante - Necessità - Omessa dimostrazione - Effetti. |
In
sede di appalto di servizi la quantificazione del danno derivato dalla lesione
di interessi legittimi relativo al mancato affidamento dell'appalto stesso, può
essere riconosciuto dal giudice nella misura del 10% del prezzo offerto a
condizione che l'impresa concorrente possa provare di non aver potuto utilizzare
i mezzi e le maestranze, avendoli lasciati a disposizione dell'Amministrazione.
Qualora invece la predetta dimostrazione non sia stata possibile il risarcimento
può essere riconosciuto nella misura ridotta del 5% dell'offerta; infatti
si può ritenere che l'impresa abbia utilizzato mezzi e manodopera per svolgere
altri servizi.
(Simona
Cherubini)

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Consiglio
di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5789
Pres. Quaranta
Rel. Zaccardi
Ric. Pedus Service srl
Res. Amsa
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Giudizio
amministrativo - Risarcimento del danno - Per lesione di interesse
legittimo - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 3 e 111 Cost.
- Manifesta infondatezza. |
E'
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme
incardinate nella L. n. 205/2000 che prevedono la risarcibilità del danno
causato dalla lesione di interessi legittimi, poichè non è dato riscontrare la
violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto a tutti i
soggetti dell'ordinamento paritariamente vengono poste a carico le conseguenze
negative di comportamenti rilevanti sotto il profilo risarcitorio. Ne' tanto
meno vi è violazione del diritto alla difesa (art. 111 Cost.) che anzi è
garantito al massimo livello dalla esecutività accordata alle sentenze del TAR
(giudice di primo grado), assicurando la massima corrispondenza tra le
statuizioni del giudice amministrativo e il comportamento della P.A..
(Rossella
D'Aniello)

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Consiglio
di Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5364
Pres. Trotta
Rel. Saltelli
Ric. Soc. Molino
Res. Comune di Empoli
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Giudizio
amministrativo - Sospensione - Per pendenza di giudizio civile
pregiudiziale - Atto di riassunzione - Esclusione - Istanza di fissazione
di udienza - Sufficienza. |
Qualora
vi sia la sospensione del giudizio amministrativo in attesa della definizione di
un giudizio civile pregiudiziale,ai fini della prosecuzione della causa,una
volta cessata la sospensione,non occorre un atto di riassunzione,non previsto
dalla normativa vigente sul processo amministrativo,essendo sufficiente la
presentazione di un'istanza di fissazione di udienza,onde impedire la perenzione
del ricorso.
(Tiziana
Autieri)

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Consiglio
di stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5280
Pres. Elefante
Rel. Deodato
Ric. Nevoli
Ric. ASL TA/1
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Giudizio
amministartivo - Appello - Termine per appellare - Sentenza TAR -
Notificazione - Termine breve - Applicabilità - Decorrenza per la parte
notificataria e per la parte notificante - Pluralità di notificazioni -
Dies a quo per appellare - Dalla prima notificazione. |
La
notificazione della sentenza TAR, una volta ritualmente eseguita, implica la
decorrenza del termine breve per appellarla non soltanto per la parte
notificataria, ma anche per la parte notificante circa i capi decisi a suo
sfavore dal giudice di primo grado; nella ipotesi di due o più notificazioni,
il predetto termine breve comincia a decorrere dalla prima di esse.
(Tiziana
Autieri)

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Consiglio di Stato, Sez.
IV, 30 settembre 2002, n. 5026
Pres. Trotta
Rel. De Lipsis
Ric. Min. Difesa
Res. Bracco spa
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Giudizio amministartivo -
Consulenza tecnica - Consulenza tecnica d'ufficio - Art.16, L.n.205/2000 -
Conseguenze.
L'art.16,L.21 Luglio 2000,n.205, ha espressamente attribuito al giudice
amministartivo la potestà di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, ciò
ha determinato l'abrogazione della precedente disposizione che vietava la
C.T.U. ovvero dell'art.44, c.1, R.D. n. 1054/1924.
Tiziana Autieri |

Pres. Ruoppolo
Rel. Montedoro
Ric. Ministero Poste e
Telecomunicazioni
Res. Vizzone
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Giudizio
Amministrativo - Appello - Provvedimenti già caducati da sentenza TAR
appellata - Acquiescenza della P.A. - Annullamento ex officio -
Configurabilità - Improcedibilità dell'appello. |
Nel
caso in cui l'amministrazione disponga l'annullamento d'ufficio di provvedimenti
già caducati con sentenza di primo grado del giudice amministrativo
annoverabile nella categoria delle sentenze "autoesecutive", deve
annettersi a tale annullamento il significato di una chiara ed univoca
espressione della determinazione autonoma di volere, sua sponte, confermare la
cassazione degli atti emanati, rendendosi così manifesta l'acquiescenza della
P.A. alla sentenza appellata, con sopravvenienza di una causa di preclusione
all'esercizio della legittimazione ad agire che comporta l'improcedibilità
dell'appello. (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1989, n. 435)
(Silvia
Lanzaro)
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Non viene richiesta l'impugnazione preventiva dell'atto ritenuto illegittimo ai fini del risarcimento del danno subito in presenza di un'occupazione appropriativa di un'area da parte di una pubblica amministrazione espropriante; se, tuttavia, l'atto sia stato impugnato, ciò è sufficiente per interrompere la prescrizione dell'azione risarcitoria.
(Simona De Paolis)