www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea recenti pronunce in tema di APPALTI,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, OPERE PUBBLICHE, RICORSO GIURISDIZIONALE. - SCRIVETECI!

 

 

 

  • TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 4 luglio 2008, n. 6383
    Pres. Corasaniti
    Rel. Calveri
    Ric. Ferri S. ed altri 
    Res. Ministero Istruzione
      

 

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Istruzione pubblica - Personale docente - Graduatorie – Aggiornamento - Titoli - Requisiti sostanziali - Valutazione - Necessità - Conseguenze.

  

La valutazione dei titoli degli insegnanti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo della scuola si deve svolgere considerando i requisiti sostanziali dei titoli e non la loro denominazione formale. Pertanto, i titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di perfezionamento specialistico indetti e organizzati da consorzi interuniversitari  si devono equiparare, ai fini dell’attribuzione dei punti nelle relative  graduatorie, ai master universitari, se presentano le stesse caratteristiche sostanziali.  

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 10 ottobre 2007, n. 9926
    Pres. Sandulli
    Rel. Realfonzo
    Ric. Germani ed altri
    Res. Ministero Istruzione e Comune di Roma  
      

 

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Istruzione pubblica  - Alunno- Portatore di handicap - Unico alunno per classe - Necessità - Presenza di altro studente disabile  - Esclusione - Limite - D.M. n. 141 del 1999
 

 



Ai sensi del D.M. 3 giugno 1999 n. 141 vi deve essere un solo alunno disabile per classe, salvo i casi eccezionali in presenza di handicap lievi di tutti  i bambini e non di uno di essi; pertanto, illegittimamente l'Amministrazione non osserva tale prescrizione adducendo esigenze di carattere organizzativo e logistico della struttura scolastica.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2007, n. 530
    Pres. Giovannini
    Rel. Volpe
    Ric. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)
    Res.  C.F. ed altri

     

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Atto amministrativo -  Difetto di motivazione -  Chiarimenti istruttori - Inidoneità ad integrare la motivazione - Esito della valutazione - Illegittimità - Fattispecie in tema di insegnante universitario
 

 

 


E' illegittima l'integrazione della motivazione di un provvedimento amministrativo impugnato svolta dalla P.A. sulla base di un'ordinanza interlocutoria emessa dal giudice amministrativo. Nella specie, si trattava della procedura per la copertura di un posto vacante di professore universitario di prima fascia.

(Simona De Paolis  )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4111
    Pres. Giovannini
    Rel. Polito
    Ric. M.
    Res. Università degli Studi di Napoli 
     

 

 

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Istruzione pubblica - Scuola di specializzazione - Borsa di studio -  Decadenza - Per mancato superamento degli esami relativi ad un anno di corso - Gravi condizioni di salute dello specializzando -  Omessa valutazione - Illegittimità
 

 



E' illegittimo l'atto amministrativo con cui si dispone la decadenza dal godimento della borsa di studio per la frequenza di una Scuola di Specializzazione motivato per relationem ad una  norma del regolamento dell'Ateneo erogante la menzionata borsa, che prevede la perdita del diritto al beneficio economico per il mancato superamento degli esami relativi ad un anno di corso, contemplando quale causa giustificativa della mancata partecipazione alle sessioni di esame, soltanto la prestazione del servizio militare di leva e la condizione di maternità, senza nulla disporre per i casi afferenti a gravi condizioni di salute.
 

 

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556
    Pres. Giovannini
    Rel.Romeo
    Ric. Lauti
    res. Min. interno

Istruzione pubblica - Aule scolastiche - Crocefisso - Esposizione - Legittimità

Ai sensi dell'art. 118, R.D. n. 965/ 1924, il mantenimento del crocefisso nelle aule scolastiche, non viola il principio della laicità dello Stato italiano desumibile dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.. Infatti, l'esposizione del crocefisso non costituisce la semplice esposizione di un simbolo religioso, ma rappresenta e richiama contestualmente i valori civilmente rilevanti che ispirano la costituzione italiana.


(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2004, n. 12
    Pres. De Roberto
    Rel. Luce
    Ric. Rippa
    res. Università di Napoli

Istruzione pubblica - Insegnante universitario - Ricercatore - Concorso, ex art. 1, c. 1, L. n. 4 del 1999 - Personale assunto con diverso procedimento di inquadramento - Esclusione - Legittimità


L'art. 1, c. 1, L. 14 gennaio 1999, n. 4 riserva la partecipazione al concorso per ricercatore universitario unicamente al personale assunto in ruolo a seguito del superamento di una procedura selettiva rivolta all'esterno dell'Università ed aperta a tutti coloro che fossero in possesso del previsto titolo di laurea. Pertanto, legittimamente viene escluso dalla predetta procedura concorsuale il personale dell'Università che sia stato assunto in ruolo sulla base di un diverso procedimento di inquadramento.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 marzo 2003, n. 1347

    Pres. Giovannini
    Rel. Falcone
    Ric. Barbarti e Comporti
    Res. Università Studi di Siena

Competenza e giurisdizione - Tar - Competenza territoriale - Effetti immediati e diretti del provvedimento impugnato - Riferimento - Necessità - Professore universitario ordinario - Concorso bandito da università - Competenza del TAR locale - Possibile nomina presso altre università - Irrilevanza.

 


Ai fini dell'individuazione del giudice di primo grado competente, deve aversi esclusivo riguardo agli effetti immediati e diretti del provvedimento impugnato, poiché questi soli rilevano al fine di discriminare, ai sensi dell'art. 3, c. 2, L. 6 dicembre 1971, n.1034, tra la competenza del TAR locale e quella del TAR Lazio con sede in Roma.

Nella specie, la circostanza che gli idonei alla procedura concorsuale impugnata possano essere nominati anche presso altre Università costituisce un mero effetto riflesso degli atti impugnati, inidoneo a spostare la competenza territoriale, che resta radicata presso il TAR entro la cui circoscrizione L'Università esercita l'attività (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2001, n. 4520).

 

(Rossella D'Aniello)


 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 845

    Pres. Giovannini
    Rel. Cafini
    Ric. Università Studi La Sapienza Roma
    Res. Artico ed altri

  • Istruzione pubblica - Ricercatori universitari confermati - Servizi pregressi - Periodi di servizio prestati come funzionari tecnici laureati - Riconoscimento - Diniego - Legittimità.



Legittimamente viene respinta l'istanza avanzata da taluni ricercatori universitari per ottenere ex art. 103, DPR 11 luglio 1980, n. 382, il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato come funzionari tecnici laureati, poichè il predetto servizio non è espressamente ricompreso tra quelli previsti nell'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 e nell'art. 103, DPR n. 382/1980.

 

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 ottobre 2002, n. 7
    Pres. De Roberto
    Rel. Salvatore
    Ric. Univ. di Bologna
    Res. Agnoli ed altri

 

Impiego pubblico - Insegnante universitario - Trattamento economico - Indennità integrativa speciale - Maggiorazione del 40% - Non spetta.

 

Anche per gli insegnanti universitari non spetta la maggiorazione del 40% relativa all'indennità integrativa speciale (£ 1.081.000) in quanto conforme alla finalità perseguita dall'art.15, DPR 17 settembre 1987,n. 494 e dall'art. 1, DL 27 dicembre 1989,n. 413,convertito con la L. 28 febbraio 1990,n. 317,che riguarda proprio i docenti universitari.
Tali finalità sono intrinsecamente legate al meccanismo di funzionamento della indennità integrativa speciale,la quale a differenza della "scala mobile" vigente nell'impiego privato,non è commisurata allo stipendio,ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell'incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione.

(Tiziana Autieri)