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TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 4 luglio 2008, n. 6383
Pres. Corasaniti
Rel. Calveri
Ric. Ferri S. ed altri
Res. Ministero Istruzione
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Istruzione pubblica - Personale
docente - Graduatorie – Aggiornamento - Titoli - Requisiti sostanziali -
Valutazione - Necessità - Conseguenze. |
La valutazione
dei titoli degli insegnanti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie del
personale docente ed educativo della scuola si deve svolgere considerando i
requisiti sostanziali dei titoli e non la loro denominazione formale. Pertanto,
i titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di perfezionamento
specialistico indetti e organizzati da consorzi interuniversitari si devono
equiparare, ai fini dell’attribuzione dei punti nelle relative graduatorie, ai
master universitari, se presentano le stesse caratteristiche sostanziali.
(Simona De Paolis)

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TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 10 ottobre 2007, n. 9926
Pres. Sandulli
Rel. Realfonzo
Ric. Germani ed altri
Res. Ministero Istruzione e Comune di Roma
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Istruzione pubblica - Alunno- Portatore di handicap - Unico alunno
per classe - Necessità - Presenza di altro studente disabile -
Esclusione - Limite - D.M. n. 141 del 1999
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Ai sensi del D.M. 3 giugno 1999 n. 141 vi deve essere un solo alunno disabile
per classe, salvo i casi eccezionali in presenza di handicap lievi di tutti i
bambini e non di uno di essi; pertanto, illegittimamente l'Amministrazione non
osserva tale prescrizione adducendo esigenze di carattere organizzativo e
logistico della struttura scolastica.
(Simona De Paolis)

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2007, n. 530
Pres. Giovannini
Rel. Volpe
Ric. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Avvocatura
dello Stato)
Res. C.F. ed altri
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Atto amministrativo - Difetto di motivazione - Chiarimenti
istruttori - Inidoneità ad integrare la motivazione - Esito della
valutazione - Illegittimità - Fattispecie in tema di insegnante
universitario
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E' illegittima l'integrazione della motivazione di un provvedimento
amministrativo impugnato svolta dalla P.A. sulla base di un'ordinanza
interlocutoria emessa dal giudice amministrativo. Nella specie, si trattava
della procedura per la copertura di un posto vacante di professore universitario
di prima fascia.
(Simona De Paolis )

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4111
Pres. Giovannini
Rel. Polito
Ric. M.
Res. Università degli Studi di Napoli
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Istruzione pubblica - Scuola di specializzazione - Borsa di studio -
Decadenza - Per mancato superamento degli esami relativi ad un anno di
corso - Gravi condizioni di salute dello specializzando - Omessa
valutazione - Illegittimità
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E' illegittimo l'atto amministrativo con cui si dispone la decadenza dal
godimento della borsa di studio per la frequenza di una Scuola di
Specializzazione motivato per relationem ad una norma del regolamento dell'Ateneo
erogante la menzionata borsa, che prevede la perdita del diritto al beneficio
economico per il mancato superamento degli esami relativi ad un anno di corso,
contemplando quale causa giustificativa della mancata partecipazione alle
sessioni di esame, soltanto la prestazione del servizio militare di leva e la
condizione di maternità, senza nulla disporre per i casi afferenti a gravi
condizioni di salute.
(Simona De Paolis )

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556
Pres. Giovannini
Rel.Romeo
Ric. Lauti
res. Min. interno
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Istruzione pubblica - Aule scolastiche -
Crocefisso - Esposizione - Legittimità
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Ai sensi dell'art. 118, R.D. n. 965/ 1924,
il mantenimento del crocefisso nelle aule scolastiche, non viola il principio
della laicità dello Stato italiano desumibile dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20
Cost.. Infatti, l'esposizione del crocefisso non costituisce la semplice
esposizione di un simbolo religioso, ma rappresenta e richiama contestualmente i
valori civilmente rilevanti che ispirano la costituzione italiana.
(Simona De Paolis)
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Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2004, n. 12
Pres. De Roberto
Rel. Luce
Ric. Rippa
res. Università di Napoli
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Istruzione pubblica -
Insegnante universitario - Ricercatore - Concorso, ex art. 1, c. 1, L. n. 4 del
1999 - Personale assunto con diverso procedimento di inquadramento - Esclusione
- Legittimità
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L'art. 1, c. 1, L. 14 gennaio 1999, n. 4 riserva la partecipazione al concorso
per ricercatore universitario unicamente al personale assunto in ruolo a seguito
del superamento di una procedura selettiva rivolta all'esterno dell'Università
ed aperta a tutti coloro che fossero in possesso del previsto titolo di laurea.
Pertanto, legittimamente viene escluso dalla predetta procedura concorsuale il
personale dell'Università che sia stato assunto in ruolo sulla base di un
diverso procedimento di inquadramento.
(Simona De Paolis)
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Consiglio
di Stato, Sez. VI, 13 marzo 2003, n. 1347
Pres. Giovannini
Rel. Falcone
Ric. Barbarti e Comporti
Res. Università Studi di Siena
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Competenza e giurisdizione - Tar - Competenza
territoriale - Effetti immediati e diretti del provvedimento impugnato -
Riferimento - Necessità - Professore universitario ordinario - Concorso bandito
da università - Competenza del TAR locale - Possibile nomina presso altre
università - Irrilevanza.
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Ai fini dell'individuazione del giudice di primo grado competente, deve aversi
esclusivo riguardo agli effetti immediati e diretti del provvedimento impugnato,
poiché questi soli rilevano al fine di discriminare, ai sensi dell'art. 3, c.
2, L. 6 dicembre 1971, n.1034, tra la competenza del TAR locale e quella del TAR
Lazio con sede in Roma.
Nella specie, la circostanza che gli idonei alla
procedura concorsuale impugnata possano essere nominati anche presso altre
Università costituisce un mero effetto riflesso degli atti impugnati, inidoneo
a spostare la competenza territoriale, che resta radicata presso il TAR entro la
cui circoscrizione L'Università esercita l'attività (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 27 agosto 2001, n. 4520).
(Rossella D'Aniello)

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Consiglio
di Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 845
Pres. Giovannini
Rel. Cafini
Ric. Università Studi La Sapienza Roma
Res. Artico ed altri
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Istruzione pubblica - Ricercatori universitari
confermati - Servizi pregressi - Periodi di servizio prestati come funzionari
tecnici laureati - Riconoscimento - Diniego - Legittimità.
Legittimamente viene respinta l'istanza avanzata da taluni ricercatori
universitari per ottenere ex art. 103, DPR 11 luglio 1980, n. 382, il
riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio
prestato come funzionari tecnici laureati, poichè il predetto servizio non è
espressamente ricompreso tra quelli previsti nell'art. 7, L. 21 febbraio 1980,
n. 28 e nell'art. 103, DPR n. 382/1980.
(Silvia
Lanzaro)

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Consiglio
di Stato, Adunanza Plenaria, 25 ottobre 2002, n. 7
Pres. De Roberto
Rel. Salvatore
Ric. Univ. di Bologna
Res. Agnoli ed altri
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Impiego
pubblico - Insegnante universitario - Trattamento economico - Indennità
integrativa speciale - Maggiorazione del 40% - Non spetta. |
Anche
per gli insegnanti universitari non spetta la maggiorazione del 40% relativa
all'indennità integrativa speciale (£ 1.081.000) in quanto conforme alla
finalità perseguita dall'art.15, DPR 17 settembre 1987,n. 494 e dall'art. 1, DL
27 dicembre 1989,n. 413,convertito con la L. 28 febbraio 1990,n. 317,che
riguarda proprio i docenti universitari.
Tali finalità sono intrinsecamente legate al meccanismo di funzionamento della
indennità integrativa speciale,la quale a differenza della "scala
mobile" vigente nell'impiego privato,non è commisurata allo stipendio,ma
è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell'incremento del costo
della vita) che si aggiunge alla retribuzione.
(Tiziana
Autieri)
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