www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea recenti pronunce in tema di APPALTI,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, OPERE PUBBLICHE, RICORSO GIURISDIZIONALE. - SCRIVETECI!

 

 

 

 

 

  • Consiglio Giustizia Amministrativa Regione siciliana, 9 dicembre 2008, n. 960

Pres. Trovato

Rel. Ciani

Ric. Ferro ed altri

Res. Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Trapani 

 

 

 

 

punto elenco

Impiego pubblico - Lavoro straordinario - Pagamento - Presupposti - Preventiva autorizzazione della P.A. - Necessità 

 

 

 

 

La P.A. è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario soltanto quando sussista una preventiva e formale autorizzazione allo svolgimento del medesimo tipo di lavoro, necessaria per verificare le effettive ragioni di pubblico interesse che giustifichino il ricorso ad una prestazione lavorativa eccezionale nel rispetto del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.

 

(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  T.A.R. Lazio, Roma , Sez. II Bis, 3 dicembre 2008, n. 10976

Pres. Pugliese

Rel. Cogliani

Ric. L.O. e R.A.

Res. Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici

 

 

 

punto elenco

Competenza e giurisdizione – Procedure per la formazione delle graduatorie di stabilizzazione del personale precario – Controversie – Giurisdizione ordinaria

 

 

 

 

Il procedimento inerente alle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio poiché è del tutto assente qualsiasi giudizio comparativo tra gli aspiranti e qualsiasi forma di discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, sicché deve concludersi che la procedura in questione esuli dall'ambito del concorso e/o della procedura selettiva, essendo al contrario attinente alla fase della assunzione ovvero della conseguente instaurazione del rapporto di lavoro che, notoriamente, rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria .

 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I, 1 settembre 2008, n. 7982
    Pres. Amodio
    Rel. Di Nezza
    Ric.M. C. Pacetti 
    Res.  Ministero della Giustizia 
     

 

 

 

punto elenco

Pubblico impiego – Concorso interno –  Passaggio a un' area funzionale superiore – Giurisdizione del G.A. - Progressione di carriera nella stessa area funzionale - Giurisdizione del giudice ordinario  

 

 

 

In tema di pubblici concorsi, sussiste la giurisdizione amministrativa nelle controversie relative a concorsi riservati al personale già in servizio che comportino il passaggio da un’area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore. Infatti, il passaggio ad un'area o a una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro. Al contrario sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale.

(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 luglio 2008, n. 3677
    Pres. Vacirca
    Est. Vacirca
    Ric. Ministero della Giustizia 
    Res. Miscioscia e altro

 

 

punto elenco

Concorso - Quiz preselettivi - Quesiti a risposta multipla - Conoscenza estremamente approfondita della materia - Bando con clausola riferita nozioni fondamentali della materia - Illegittimità.

 

E' illegittima la condotta della commissione di un concorso pubblico, che in sede di predisposizione dei quiz previsti per una prova preselettiva, formuli numerosi quesiti a risposta multipla che richiedano una conoscenza estremamente approfondita  e minuziosa delle relative materie, qualora invece il bando di concorso abbia previsto che la prova preselettiva avesse ad oggetto le nozioni fondamentali delle  materie. In tal caso, l’attività discrezionale posta in essere dalla P.A. ai fini della predisposizione delle prove, risulta viziata per eccesso di potere sotto il profilo della incongruità, del travisamento dei fatti e dell’irragionevolezza.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tribunale di Lanusei, 27 maggio 2008
    Giudice Unico: S.Napolitano

 

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Pubblico Impiego - Pubblico dipendente privatizzato - Mansioni superiori - Svolgimento - Diritto del lavoratore alle differenze retributive - Sussiste (Pubblico impiego) 

  

In tema di pubblico impiego, il dipendente cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti dalla vigente normativa, mansioni superiori, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell' art. 36 Cost.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V,  14 aprile 2008, n. 1605
    Pres. Santoro
    Est. Poli
    Ric. Comune di Roma
    Res. G.B.
     

 

punto elenco

Competenza e giurisdizione - Pubblico impiego - Pubblico impiego contrattualizzato - Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Condizioni e presupposti

 

 

Rientra nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria la controversia in tema di rapporto di lavoro afferente al pubblico impiego contrattualizzato laddove la lesione sia stata determinata da atti emanati successivamente alla data del 30 giugno 1998 (secondo quanto dispone l’art. 45, co. 17 del d.lgs. n. 80 del 1998), anche quando tali atti risultassero inseriti in una complessa vicenda che traeva origine in data anteriore al 30 giugno 1998, laddove questi esibiscano una autonoma valenza giuridica in quanto espressione di scelte gestionali distinte rispetto al pregresso rapporto di lavoro, non afferendo al piano della così detta  macro organizzazione dell’ente.  

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 29 ottobre 2007, n. 10204
    Pres. Onorato
    Rel. Onorato
    Ric. Lonardo
    Res.  Regione Campania

     

punto elenco

Competenza e giurisdizione - Pubblico Impiego - Direttore generale di A.S.L. - Conferimento dell'incarico, ex art. 15 D.Lgs. 502/92 - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario

 

Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il Provvedimento di conferimento dell'incarico di Direttore generale delle A.S.L.,  ex art. 15, D.Lgs. n. 502/92 in quanto la disciplina per il conferimento del predetto incarico non ha natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa siano ammessi anche soggetti estranei al S.S.N.. Inoltre, l'incarico di Direttore Sanitario delle A.S.L. è conferito, ai sensi dell'art. 3, comma 1 quater, del D.Lgs. 502/92, in  base ad una scelta di carattere fiduciario tra i nominativi indicati dalla Commissione esaminatrice, la quale si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati e alla copertura dell'incarico, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei in quanto in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e delle capacità manageriali richieste in relazione all'incarico da conferire.

(Simona De Paolis)
 

 

 

 


 

 

 

  • T.A.R. Campania, Napli, Sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 9969
    Pres.  Giamportone
    Rel.   Giamportone
    Ric. Carignani
    Rel.  Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri
     

 

punto elenco

Ricorso giurisdizionale - Istanza di trasferimento e riammissione in una graduatoria - Diniego - Annullamento - Controinteressati - Individuazione ex art. 21, L. n. 1034/71 - Criteri - Omessa notifica - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso

 

 


Nell'ipotesi  di annullamento del diniego di trasferimento di un  militare della Guardia di Finanza e la conseguente riammissione dello stesso nella graduatoria relativa ai trasferimenti del personale della Guardia di Finanza, qualifica come controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 1034/71, tutti i soggetti che subirebbero una retrocessione nella graduatoria medesima, con la conseguenza che l'omissione della notifica del ricorso a tali soggetti determina l'inammissibilità del ricorso stesso.

 
(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 8 ottobre 2007, n. 934
    Pres. Virgilio
    Rel. de Francisco
    Ric. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando generale della guardia di finanza
    Res. A. Jovane

     

 

punto elenco

Pubblico impiego - Lavoro straordinario - Personale militare con qualifica dirigenziale - Retribuibilità - Autorizzazione preventiva - Necessità - Diritto al riposo compensativo - Sussiste

 


Il lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro e senza preventiva autorizzazione, anche se prestato da personale militare con qualifica dirigenziale ( ufficiali con il grado di colonnello e di generale), non deve essere retribuito, ma in relazione allo stesso gli interessati hanno diritto a fruire del riposo compensativo.
 


(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4252
    Pres. Salvatore
    Rel. Lodi
    Ric. A.s.s.t.r.a. ed altri
    Res.  Ministero difesa 
       

 

punto elenco

Pubblico impiego - Carabiniere -  D.M. 29 aprile 1997 - Legittimità- Conseguenze-  Agevolazioni -Trasporto gratuito sulle linee tranviarie e automobilistiche urbane 
 

 


E' legittimo il D.M. 29 aprile 1997 che, nel determinare le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, stabilisce   - ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 2 aprile 1925 n. 382  (tuttora vigente ) - che il documento è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie  e automobilistiche urbane, posto che tale previsione non ha lo scopo di fornire una facilitazione ai soggetti predetti, bensì si preoccupa di garantire la presenza dei militari al fine di garantire la sicurezza del trasporto.


(Simona De Paolis )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cassazione Civile, Sez. Unite, 14 maggio 2007, n. 10940
 
 
 
punto elenco Competenza e giurisdizione - Pubblico impiego privatizzato - Graduatoria di concorso interno - Scorrimento - Giurisdizione dell'A.G.O.- Passaggio a un'area diversa o superiore - Irrilevanza
 
 
 
Le controversie in tema di scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici posto in essere da una pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato  rientrano nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non assumendo alcun rilievo che la selezione attenga al passaggio a un' area diversa e superiore rispetto a quella originariamente posseduta dal dipendente, giacché  in tale situazione di contenzioso non emergono questioni attinenti alla regolarità della procedura concorsuale che invece rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
 
(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Adunanza Plenaria, 16 gennaio 2007,  n. 3
    Pres. de Roberto
    Rel. Millemaggi Cogliani
    Ric. I.N.P.D.A.P. ed altri
    Res. Bavicchi ed altri
     

 

punto elenco

Pubblico impiego - Dirigenti - Indennità di buonuscita - Base di calcolo - Natura retributiva dell'emolumento - Non rileva - C.C.N.L. 1994/1997 - Indennità di posizione - Incomputabilità

 

 


Per stabilire se un determinato emolumento sia computabile nella indennità di buonuscita dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,  non si deve fare riferimento  alla natura dello stesso ma alla concreta disciplina impressa dalla contrattazione collettiva; pertanto, ai fini della determinazione della base di computo della indennità di buonuscita dei dirigenti della P.A. cessati dal servizio durante la vigenza del contratto nazionale di lavoro relativo al periodo 1994-1997, ancorché in vigenza dell'accordo integrativo relativo al biennio 1996/1997, non può tenersi conto dello scaglione di indennità di posizione maturato al momento del collocamento a riposo e, a maggior ragione, degli scaglionamenti successivi.


(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2006, n. 6448
    Pres. Giovannini
    Rel. Caringella
    Ric. Casadei
    Res. Ministero dell'Interno

 

punto elenco

Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Sentenza penale di patteggiamento - Termini ex art. 9, L. n. 19 del 1990 - Osservanza - Esclusione
 

 


Nell'ipotesi di procedimento disciplinare conseguente a una sentenza penale di patteggiamento, la P.A. non è vincolata a rispettare i termini di cui all'art. 9. L. 7 febbraio 1990, n. 19: 180 giorni per iniziare il procedimento disciplinare decorrenti dalla data di conoscenza della sentenza penale; 90 giorni per concludere il procedimento disciplinare.

 

(Simona De Paolis )
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003
    Pres. Iannotta
    Rel. Lipari
    Ric. L. Provenzano
    Res. Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 ed altro

     

 

punto elenco

Giudizio amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Avverso silenzio-rifiuto - Art. 21bis, L. n. 1034/71- Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale - Inammissibilità  del ricorso - Novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005 - Irrilevanza - Fattispecie in tema di mansioni dirigenziali nelle strutture sanitarie.

 



Il rimedio del silenzio-rifiuto contemplato dall'art. 21bis, L. n. 1034/71 non è esperibile nei casi in cui il giudice amministrativo risulti privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, in quanto esso non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva bensì costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell'interessato nei confronti della P.A.. Tale conclusione non può cambiare a seguito delle novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005, giacchè è stato solo ampliato il potere di conoscere della fondatezza dell'istanza e di conseguenza sono stati accresciuti i poteri decisori del giudice,  senza permettere tuttavia di esorbitare dai limiti della giurisdizione spettantegli. Pertanto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto serbato dalla P.A. in merito ad una richiesta attinente l'attribuzione di mansioni dirigenziali all'interno di strutture sanitarie complesse, trattandosi di controversia devoluta, ex art. 68, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, alla giurisdizione ordinaria.
 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.VI, 28 settembre 2006, n. 5692
    Pres. Giovannini
    Rel. Luce
    Ric. Angelici ed altri
    Res. Ministero dell'Interno
     

 

punto elenco

Pubblico Impiego-Personale della Polizia di Stato - Indennità di servizio esterno ex art. 9  DPR 31 luglio 1995 n. 395 - Servizio di scorta -  Non spetta fino alla data del 1 giugno 1999.

 



Il servizio esterno,  per il quale l'art. 12,  DPR  n. 147/90 e l'art. 9, DPR n. 395/1995 prevedevano la corresponsione di una speciale indennità, era quello implicante una condizione di particolare disagio per il personale della Polizia di Stato derivante dall'esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi, circostanza non ricorrente per il servizio di scorta  in quanto, a ritenere diversamente, vi si dovrebbe ricomprendere qualsiasi attività svolta fisicamente all'esterno dei locali dell'ufficio di appartenenza con evidente snaturamento della finalità della rivendicata indennità. A quanto detto  va aggiunto che è stato l'art. 11, comma primo del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ad estendere il rivendicato compenso di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 395/1995, anche al servizio di scorta prescrivendo tuttavia, che l'operatività dell'estensione dovesse decorrere dal 1° giugno 1999.
 

 


(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. VENETO - Sez. I,  4 agosto 2006, n. 2312
    Pres.  Amoroso
    Rel Buricelli  
     

 

 

punto elenco

Atto amministrativo - Accesso agli atti amministrativi - Concorso - Concorrente non idoneo a prova d'esame - Legittimazione ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale - Sussiste  
 

 

 

 

Il candidato  classificato come non idoneo in una prova d'esame è titolare di una posizione differenziata e di un interesse personale e diretto che gli conferiscono la legittimazione ad accedere a tutti gli atti e  documenti della commissione esaminatrice e comunque a tutti quelli della procedura concorsuale come ad es. gli elaborati delle prove d'esame e i titoli relativi agli altri candidati, e ciò a prescindere dalla facoltà di impugnare gli atti lesivi nel caso di esito negativo del concorso.
 

 

(Simona De Paolis )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato. Sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4552
    Pres. Varrone
    Rel. Montedoro
    Ric. Ministero dell'Interno
    Res. Porpora Emma
     

 

punto elenco

Polizia di Stato -  Riammissione in servizio -  Diniego  Per carenza di condotta irreprensibile - Legittimità
 

 



Ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 335/1982, legittimamente viene respinta l' istanza di riammissione in servizio di un ex agente della Polizia di Stato facendo rinvio  al criterio, concepito in termini ampi, del non aver tenuto nel precedente servizio o dopo la cessazione dal servizio una condotta irreprensibile.
 

 

(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lombardia, Milano,Sezione I^, 7 giugno 2006, n. 1328
    Pres.  Elena Quadri
    Rel. Cecilia Altavista
    Ric. Annamaria Lauro
    Res. Comune di Milano

 

punto elenco

Pubblico Impiego – Dirigente - Concorso pubblico per esami – Bando – Requisiti – Anzianità quinquennale nel ruolo della P.A. – Prestazione lavorativa con contratti a termine – Reiterazione – Omessa valutazione – Illegittimità - Fattispecie

  

Il requisito dell’anzianità di servizio nel ruolo della pubblica amministrazione richiesta da un bando di concorso deve essere valutato alla luce delle norme del T.U. del pubblico impiego n. 165 del 31.3.2001.

Ai sensi del predetto T.U. non esiste più un solo tipo di rapporto di pubblico impiego, a tempo indeterminato, ma sono ravvisabili varie tipologie contrattuali (contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale, contratti di formazione). In mancanza di una specificazione espressa da parte del bando di concorso, che individui espressamente i requisiti da possedere, non si possono ritenere esclusi alcuni tipi di rapporti di lavoro, ma tutti devono concorrere alla formazione dell’anzianità di servizio.

Pertanto, nell’ambito di un concorso per accedere a qualifiche dirigenziali, risulta illegittima l’omessa valutazione da parte dell’Amministrazione di tutti i periodi di prestazione lavorativa effettuata nel ruolo della pubblica amministrazione, sebbene svolti in applicazione di varie tipologie contrattuali e in maniera non continuativa che, comunque, sommati tra loro determinano l’anzianità quinquennale nel ruolo.

(Maria Caterina Buonfardieci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lombardia, Milano,Sezione I^, 7 giugno 2006, n. 1327
    Pres.  Elena Quadri
    Rel. Cecilia Altavista
    Ric. Annamaria Lauro
    Res. Comune di Milano

 

 

punto elenco

Atto amministrativo – Accesso agli atti – Controinteressato – Criterio di individuazione – Fattispecie in tema di riassunzione in servizio di personale trasferito dal Comune di Milano a società per azioni per la ristorazione scolastica – Notifica ad un solo controinteressato - Sufficienza

 

In tema di accesso agli atti sono controinteressati tutti i soggetti individuati o formalmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Nel caso di specie, il ricorso giurisdizionale era stato ritualmente notificato ad un solo controinteressato, una società per azioni di ristorazione scolastica. Il giudice di primo grado ha ritenuto non ravvisabili ulteriori controinteressati posto che tutti i dipendenti coinvolti nella predetta procedura di riassunzione non erano da qualificare controinteressati in quanto titolari di un diritto alla tutela della riservatezza solo sfumato ed eventuale, poichè tutti gli atti e i documenti oggetto di accesso si caratterizzavano per un contenuto generale  non incidente direttamente sulle loro posizioni giuridiche.

(Maria Caterina Buonfardieci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 27 aprile 2006,  n. 3840
    Pres. A. Pagano
    Rel. A. Pagano
    Ric. Gigliola Fusco
    Res.  Provincia di Napoli

     

punto elenco

Pubblico impiego - Infermità dipendente da causa di servizio -  Equo indennizzo - Diniego della P.A. -  Successivo alla data del  30 giugno1998 - Controversia - Giurisdizione ordinaria



Sulla controversia relativa alla domanda avanzata da un pubblico dipendente per ottenere l'erogazione dell' equo indennizzo, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, in riferimento al provvedimento di diniego opposto alla predetta istanza dalla pubblica amministrazione e intervenuto  in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 marzo 2006, n. 3
    Pres. de Roberto
    Rel. Volpe
    Ric. Azienda Consortile Servizi Etnei
    Res. Cultraro Carmelo

     

punto elenco

Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Mansioni superiori - Mansioni corrispondenti a qualifica immediatamente superiore a quella rivestita - Differenze retributive - Spettano in via generale - Dies a quo - 22 novembre 1998.


Il diritto del pubblico dipendente, che abbia svolto mansioni superiori, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore si deve riconoscere con carattere generale solo con decorrenza a far data dall'entrata in vigore dal decreto legislativo n. 387 del 1998, ovvero dal 22 novembre 1998.

 (Cfr. IL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO, CEDAM, 2006, Terza Edizione con il coordinamento di Maurizio De Paolis)


(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Toscana, Sez. II, 4 novembre 2005, n. 5557
    Pres. Petruzzelli
    Rel. Toschei
    Ric. Bassetti
    Res. Comune di Firenze ed altri

 

Pubblico impiego - Costituzione del rapporto di lavoro - Concorso - Prove concorsuali - Valutazione da parte della commissione giudicatrice - Giudizio sintetico di "non idoneità" - Elementi esplicativi di supporto - Assenza - Illegittimità


E' illegittimo il giudizio sintetico di "non idoneità" di un candidato ad un pubblico concorso qualora manchino idonei elementi esplicativi di supporto per ricostruire la motivazione della valutazione negativa svolta dalla commissione giudicatrice. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6053
Pres. f.f. Patroni Griffi
Rel. Rulli
Ric. Terrin
Res. Min. Giustizia

 

Pubblico impiego - Prova - Mancato superamento da parte del dipendente - Risoluzione del rapporto di lavoro - Avviso di avvio procedimentale - Obbligo - Esclusione

In tema di pubblico impiego, il mancato superamento del periodo di prova comporta la risoluzione del rapporto di lavoro senza che a carico della P.A. debba porsi l'obbligo del preventivo avviso di avvio del procedimento. Infatti, la normativa vigente prevede che il periodo di prova del pubblico dipendente sia destinato a concludersi o con la conferma in ruolo o con la risoluzione del rapporto di lavoro; inoltre, il dipendente già è a conoscenza della data di conclusione del periodo di prova.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Ord.31 maggio 2005, n. 352
    Pres. Barbagallo
    Rel. Salvia
    Ric. Azienda consortile servizi etnei
    Res. Cutraro

Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Mansioni superiori di fatto - Svolgimento - Retribuibilità - Art. 15, Decreto Legislativo n. 387 del 1987 - Applicabilità anche per epoche anteriori alla sua entrata in vigore - Questione di massima rilevanza - Rimessione all'Adunanza Plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

 


Anche a voler riconoscere in linea di principio la rilevanza agli effetti retributivi delle mansioni superiori, nel caso specifico esse non potrebbero essere egualmente riconosciute, poiché il predetto art. 15 d.lgs. n. 387/1987 non esplicherebbe effetti per il passato, ma solo per il futuro. Quest’ultimo rilievo merita di essere attentamente vagliato, poiché proprio su questo punto (il valore da attribuire a quest’ultimo articolo), si è creata negli ultimi anni una difformità di orientamento tra la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte di Cassazione. Il punto di discrimine tra le due posizioni sembra consistere in ciò: il giudice amministrativo considera l?art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 come una comune disposizione legislativa (frutto in sostanza di una libera scelta politica) e come tale avente efficacia per il futuro (Ad.plen. n. 11/2000); la Corte di Cassazione invece - ripercorrendo la vicenda della giurisprudenza costituzionale in materia - sembra configurare la novella dell?art. 15 come una sorta di intervento ?correttivo? per adeguare il sistema ai principi costituzionali e attenuare le più stridenti differenze con il regime del lavoro privato. Le conseguenze sul piano pratico sono notevoli. Ed infatti, mentre per la giurisprudenza amministrativa l?art. 15 varrebbe solo per il futuro (rappresentando in sostanza una sorta di spartiacque tra un regime assolutamente preclusivo al riconoscimento delle mansioni superiori e uno moderatamente più aperto); viceversa per la Cassazione, la ratio adeguatrice ai principi costituzionali del predetto articolo giustificherebbe il carattere retroattivo del medesimo (Cass. sez. lav. 8 gennaio 2004, n. 91).
A giudizio del C.G.A. di Palermo, una volta parificato (sia pure con qualche deroga e con non poche forzature alla natura delle cose), il lavoro pubblico a quello privato, sembra difficile spiegare le ragioni di un diverso trattamento - basato unicamente sul fattore ?tempo? - da applicare ad una medesima categoria di impiegati pubblici. Pertanto, trattandosi di una questione di massima rilevanza, il giudizio viene rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.


Simona De Paolis

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 ottobre 2005, n. 8118
    Pres.de Lise
    Rel. Amodio
    Ric. Boccia ed altro
    Res. Pres. Cons. Min.

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione - Pubblico impiego - Concorsi interni - Passaggio del pubblico dipendente da una qualifica inferiore ad una superiore nella stessa area contrattuale - Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Attribuzione di diversi profili mansionistici - Irrilevanza

 E' configurabile una progressione di carriera di tipo orizzontale qualora il pubblico dipendente, superate le procedure selettive di un concorso interno, ottenga il passaggio da una qualifica inferiore ad una superiore nell'ambito della stessa area contrattuale; pertanto, la controversia relativa a tali procedure concorsuali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario a nulla rilevando l'eventuale attribuzione di un diverso profilo mansionistico che non produce una totale innovazione nel rapporto di lavoro con l'amministrazione.

Simona De Paolis

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 542
    Pres. Salvatore
    Rel.Saltelli
    Ric. Napolitano
    Res.Min. Economia

Pubblico impiego - Concorso interno - Passaggio da un'area della ex carriera direttiva a una dirigenziale - Giurisdizione del giudice amministrativo


La controversia in merito alla legittimità di una procedura concorsuale interna che comporti il passaggio dei dipendenti pubblici da un'area corrispondente ad una qualifica dell' ex carriera direttiva ad una qualifica dell'area dirigenziale rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
(cfr. Maurizio De Paolis, Il nuovo processo amministrativo.Integrato con la giurisprudenza, seconda edizione, 2003, Cedam).


(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 6510
    Pres. Giovannini
    Rel. Chieppa
    Ric. Giorgio
    Res. Min. Pubblica Istruzione ed altro

Pubblico impiego - Concorsi - Giurisdizione - Criteri di riparto - Passaggio ad area superiore dirigenziale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie in tema di corso concorso per dirigenti scolastici.

 


Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alle procedure concorsuali tendenti ad immettere nell'organizzazione della P.A. soggetti ad essa estranei al fine di costituire nuovi rapporti di lavoro (Cass. Civile, Sez. Unite: 10 dicembre 2001, n. 15602; 27 febbraio 2002, n. 2954; 12 marzo 2003, n. 3658).
Sussiste, parimenti, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti concorsi misti, ai quali possono partecipare estranei alla P.A. e dipendenti pubblici, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro rivestita dai candidati interni ammessi a partecipare alla procedura selettiva, poichè in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni.
Permane,ancora, la giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino il passaggio da un'area all'altra, spettando al giudice di merito la verifica dell'illegittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno.
Infine, resta la residuale giurisdizione del giudice del lavoro ordinario sulle controversie attinenti ai concorsi riservati agli interni alla pubblica amministrazione che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area contrattuale (Cass. Civile, Sez. Unite, 26 maggio 2004, n. 10183).
Pertanto, rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura selettiva riguardante il passaggio ad un'area superiore e diversa (quella dirigenziale) rispetto a quella richiesta dal bando per la partecipazione alla selezione stessa. (Nella fattispecie, l'accesso alla qualifica di dirigente scolastico mediante corso-concorso riguardava i presidi con un'anzianità di servizio di almeno due anni).


(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2004, n. 299
    Pres. Quaranta
    Rel. Deodato
    Ric. Colaianni
    Res. Comune di Spinazzola

Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Dipendenti comunali - Cure termali - Rimborso - Non spetta.


Il beneficio del rimborso delle spese sostenute per cure termali non può essere riconosciuto ai dipendenti degli enti locali (nella fattispecie dipendenti comunali) per effetto della lettura del combinato disposto degli artt. 11, DPR 1 giugno 1979, n. 191 e 68, DPR 10 gennaio 1957, n. 3; infatti, le predette norme non prevedono un'applicazione estensibile anche ad altre categorie di dipendenti diverse da quelle direttamente interessate dal beneficio in questione.

 


(Simona De Paolis)

 



 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 gennaio 2004, n.1
    Pres. De Roberto
    Rel. Farina
    Ric. Min. Difesa
    Res. De Salvatore

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Art. 9, c. 2, L. n.19/1990 - Termine di 270 giorni - Modalità di calcolo - Dies a quo - Notizia della condanna in sede penale.


La disposizione contenuta nell'art.9, c.2, L.7 febbraio 1990, n. 19, si deve interpretare nel senso che la P.A. procedente in sede di procedimento disciplinare deve concluderlo entro il termine perentorio di 270 giorni a decorrere da quando abbia avuto notizia della condanna pronunciata dall'AGO in sede penale. Il predetto termine risulta dalla sommatoria del termine di 180 giorni, previsto per l'avvio del procedimento disciplinare, e decorrente dalla data in cui si è avuta notizia della condanna penale, con quello di 90 giorni previsto dalla legislazione vigente per concludere il procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente.
 

(Simona De Paolis)

 


 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, n. 6921
    Pres. Riccio
    Rel. Saltelli
    Ric. Min. grazia e giustizia
    Res. Perri

Pubblico impiego - Nuovo trattamento economico - Presupposti fissati dalla legge - Somme corrisposte tardivamente dalla PA - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Spettano.

 


Al dipendente legato da un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme erogate tardivamente dall'amministrazione in applicazione di un nuovo trattamento economico, fissato dalla legge, sulla base di presupposti vincolati, compresa la decorrenza, senza alcun margine di discrezionalità.


(Simona De Paolis)


 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6045
    Pres. Frascione
    Rel. Mastrandrea
    Ric. Battistoni
    Res. Comune di Prato

Impiego pubblico - Inquadramento - Riesame della P.A. - Discrezionalità


La P.A. non ha l'obbligo di riesame e di revisione di un inquadramento già disposto nei confronti di un suo dipendente, in quanto è libera di verificare se l'inoppugnabilità dei propri atti meriti o no di essere superata da successive valutazioni che tengano conto del decorso del tempo, delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e delle disponibilità di bilancio.
(Cfr. Maurizio De Paolis, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con la giurisprudenza, Seconda Edizione, 2003, CEDAM). 

(Simona De Paolis)



 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6038
    Pres. Frascione
    Rel. Corrdino
    Ric. Comune di Napoli
    Res. Zuppardi

Impiego pubblico - Dipendenti comunali - Invalidità per causa di servizio - Rendita vitalizia - Non spetta.


Non è dovuta ai dipendenti comunali una rendita vitalizia a carico dell'Ente locale per invalidità contratta per causa di servizio, dovendosi escludere la possibilità dell'erogazione su menzionata anche sotto la vigenza del D.P.R. n. 1991/1979, in quanto ai dipendenti non assicurati INAIL doveva essere esteso il regime dell'equo indennizzo per il suo carattere risarcitorio e previdenziale.
(Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2000, n, 4310). 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 settembre 2003, n. 5566
    Pres. Riccio
    Rel. Saltelli
    Ric. Martella
    Res. Regione Puglia

Impiego pubblico - Comando- Trasferimento - Diversità - Fattispecie in tema di dipendenti regionali.

Caratteristica specifica che connota il comando è la temporaneità della nuova destinazione; pertanto differisce dal trasferimento che si fonda sulla definitiva assegnazione di un dipendente pubblico a un determinato ufficio presso una data sede di servizio. 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5401
    Pres. Riccio
    Rel. Saltelli
    Ric. Olivares
    Res. Min. Difesa

 

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Fatti già valutati dalla P.A. - Valutazione autonoma da parte del giudice amministrativo - Esclusione.

 


Al giudice amministrativo è precluso valutare autonomamente i fatti relativi a un pubblico dipendente già contestati in sede disciplinare, non potendosi sostituire alla P.A., cui esclusivamente compete la tutela dell'interesse pubblico, pena la violazione del limite esterno della giurisdizione amministrativa di legittimità e conseguente nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale.
 

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 2003, n. 3943
    Pres. Trotta
    Rel. Saltelli
    Ric. Min. Interno
    Res. Izzo

Competenza e giurisdizione - Competenza - TAR - Controversia di pubblico impiego - E' competente il TAR ove è la sede del dipendente.

 


Ai sensi dell'art.3, c. 2, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, la controversia concernente la legittimità di un provvedimento amministrativo relativo al rapporto di lavoro di un pubblico dipendente in servizio rientra nella competenza territoriale del TAR nella cui circoscrizione si trova la sede cui è addetto l'impiegato.

Cfr. Maurizio De Paolis, Il nuovo processo amministrativo, CEDAM, 2003.


(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2003, n. 2574
    Pres. Quaranta
    Rel. Fera
    Ric. USSL 2 di Gallarate
    Res. Cucinotta

Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - Dimissioni volontarie - Revocabilità - Condizioni.


L'estinzione del rapporto di pubblico impiego per dimissioni volontarie si verifica in virtù del provvedimento con cui la P.A. le accetta; pertanto, la facoltà di revoca di quest'ultime da parte del dipendente dimissionario non è più esercitabile quando tale atto sia stato già emanato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2000, n. 5283).

 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331
    Pres. Schinaia
    Rel. Garofoli
    Ric. Univ. di Reggio Calabria ed altri
    Res. Foti

Pubblico impiego - Concorso - Criteri rigidi - Preventiva determinazione da parte della commissione giudicatrice - Assenza - Mera valutazione numerica priva di motivazione specifica - Illegittimità.

Qualora non siano stati preventivamente determinati criteri rigidi per valutare le prove relative ad una procedura concorsuale, la commissione esaminatrice deve rendere intelligibile l'iter seguito per l'attribuzione del punteggio di ciascuna prova, se non mediante motivazioni diffuse, almeno attraverso elementi che chiariscano la valenza del punteggio attribuito al candidato, affiancandoli all'apprezzamento espresso con l'indicazione numerica. Pertanto, l'assenza dei predetti elementi chiarificatori rende illegittima la valutazione numerica.
(cfr. Maurizio DE PAOLIS, La motivazione del provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002).
 

(Tiziana Autieri)


 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1971
    Pres. Giovannini
    Rel. De Nictolis
    Ric. Ricciardi
    Res. Min. Lavoro

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Per irrogare la sanzione della sospensione cautelare dal servizio - Avvio del procedimento - Avviso - Omissione - Legittimità.


E' legittimo l'omesso avviso di avvio del procedimento di sospensione facoltativa relativo ad un pubblico dipendente motivato con l'assunto che si tratta della prosecuzione di un precedente procedimento conclusosi con la sospensione obbligatoria dal servizio. Infatti, si tratta di un autonomo procedimento amministrativo e inoltre, in base all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, l'avviso di avvio del procedimento può essere legittimamente omesso da parte dell'amministrazione in caso di esigenze di particolare urgenza, e per i provvedimenti cautelari l'urgenza è in re ipsa.
 

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 aprile 2003, n. 1839

    Pres.Giacchetti
    Rel. Cafini
    Ric. Min. Pubblica Istruzione
    Res. Pasarelli
     

Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - Interruzione - Annullamento giurisdizionale - Restitutio in integrum ai fini economici e giuridici - Spetta - Mancata nomina - Non spetta.

 


La restitutio in integrum, ai fini economici e giuridici, spetta al pubblico dipendente soltanto se in sede giurisdizionale sia stata riconosciuta illegittima l'interruzione del rapporto di lavoro, mentre non spetta se il giudice abbia riconosciuto legittimo il diniego dell'amministrazione alla costituzione del rapporto.

(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2000, n. 2967 e Adunanza Plenaria 12 dicembre 1991, n. 10). 


(Silvia Lanzaro)


 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1587

    Pres. Giovannini
    Rel. Millemaggi
    Ric. Farioli
    Res. Min. Pubblica Istruzione

Pubblico impiego - Trasferimento - Per incompatibilità ambientale - Presupposto - Situazione accertata - Condotta del dipendente - Nesso di correlazione - Necessità - Assenza - Conseguenze.

 

Il trasferimento d'ufficio di un pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, pur se non postula espressamente e necessariamente un rapporto di imputabilità al dipendente, richiede pur sempre un nesso di correlazione tra la situazione accertata e la condotta tenuta dal dipendente medesimo nella sede di servizio (Cfr. Cons. Stato Sez. VI: 19 novembre 1984, n. 634; 8 ottobre 1988, n. 1092), con la conseguenza che è da escludere che possa logicamente parlarsi di incompatibilità nel caso in cui il comportamento del dipendente sia stato legittimo e doveroso, anche se dal comportamento stesso siano derivate reazioni ambientali (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI: 28 luglio 1992, n. 393; 24 novembre 1996, n. 1247).

(Silvia Lanzaro)


 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1463

    Pres. Riccio
    Rel. Carinci
    Ric. Min. Finanze
    Res. Leo

Impiego pubblico - Corpo della Guardia di Finanza - Sottufficiale - Sanzione disciplinare - Irrogazione da parte del comandante generale - Parere negativo della Commissione di disciplina - Illegittimità.

Ai sensi dell'art. 46, L. 3 agosto 1961, n. 833, per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di Finanza, sulle deliberazioni della commissione di disciplina decide, a seconda dei casi, il ministro o il comandante generale, che possono discostarsi dal giudizio della predetta commissione soltanto per adottare un provvedimento più favorevole per il militare sottoposto a procedimento disciplinare. Pertanto, qualora il comandante generale adotti una sanzione disciplinare a carico di un finanziere per fatti riconosciuti come non rilevanti dalla commissione di disciplina, tale provvedimento sanzionatorio si appalesa illegittimo.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 1 marzo 2003, n. 1123

    Pres. Quaranta
    Rel. D'agostino
    Ric. Belsito ed altri
    Res. ASL 8 Vibo Valentia

Impiego pubblico - Infermità dipendente da causa di servizio -Parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie - Adesione della P.A. - Motivazione - Non occorre - Condizioni.


In sede di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, l'adesione dell'amministrazione al parere reso dal Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, di natura squisitamente tecnica, ove sia fondato su un'esauriente rappresentazione dei fatti, non richiede l'obbligo di puntuale motivazione, posto che quest'ultima sia sufficientemente individuata nelle ragioni addotte dall'organo preposto dal legislatore allo specifico accertamento.


(Cfr. Maurizio De Paolis, La motivazione del provvedimento amministrativo, CEDAM, 2002: in particolare Tiziana Autieri, La motivazione per relationem e Rosalia Elvira Marchese, Raccolta di giurisprudenza:con ampia casistica anche sul pubblico impiego).

(Silvia Lanzaro)

 

 

  • Consiglio di Stato , Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 811

    Pres. Elefante
    Rel. Cerreto
    Ric. Lurini
    Res. ASL CE/1

 

Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Emolumenti non dovuti - Per inquadramento illegittimo - Differenze retributive relative al periodo in cui il dipendente ha svolto mansioni superiori - Recupero da parte della P.A. - Esclusione.

 

 
La P.A. non può effettuare il recupero di somme, pur indebitamente erogate a un pubblico dipendente a seguito di un inquadramento risultato illegittimo, qualora nel periodo temporale considerato siano state svolte mansioni superiori corrispondenti alla qualifica superiore attribuita illegittimamente dall'amministrazione di appartenenza.


(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 805

    Pres. Elefante
    Rel. Buovino
    Ric. FIMCO Spa
    Res. Edil Putignano srl

 

Comune e provincia - Comune - Contratti - Appalto - Atti relativi alla gara - Verifica tecnica e di legittimità - Dirigenti comunali - Sono competenti.



Ai dirigenti dei Comuni compete l'esercizio del potere di approvazione della verifica tecnica e di legittimità degli atti relativi ad una gara di appalto (art. 6, c. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127, che ha  novellato l'art. 51, L. 8 giugno 1990, n.142)

 

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2003, n. 385

    Pres. Riccio
    Rel. Mollica
    Ric. Oliva
    Res. Min. Tesoro

 

Impiego pubblico - Corpo della Guradia di Finanza - Sottufficiale celibe - Trasferimento d'autorità - Servizio di quattro anni nella sede di provenienza - Assenza - Trattamento economico ex L. n. 100/1987 - Non spetta.

Al sottufficiale celibe del Corpo della Guardia di Finanza trasferito d'autorità ad altra sede di servizio prima del compimento del periodo di quattro anni nella sede di provenienza non spetta il trattamento economico previsto dalla L. 10 marzo 1987, n. 100, in quanto sussiste l'obbligo di alloggiamento in caserma previsto per i militari celibi dal regolamento di servizio del predetto Corpo.


(Silvia Lanzaro)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 231
    Pres. Riccio
    Rel. La Medica
    Ric. Monteleone
    Res. Min. Difesa

 

Impiego pubblico - Ufficiale Forze Armate - Avanzamento - Sindacabilità in sede giurisdizionale - Per incorenza della valutazione - Condizioni.

 

Al fine di sindacare il giudizio della commissione di avanzamento degli ufficili delle Forze Armate, l'incoerenza della sua valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera dello scrutinando e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza. (Cfr. Cons. Stato: Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; Sez. IV, 24 marzo 1998, n. 495).


(Rossella D'Aniello)

Impiego pubblico - Ufficiale Forze Armate - Avanzamento - Discrezionalità tecnica della commissione di avanzamento - Sussiste - Sindacabilità  in sede giurisdizionale - Limiti.

 

La discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione di avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, così da comprovare un vizio della funzione, per cui emerga che le valutazioni effettuate ed i punteggi attribuiti siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire.

(Rossella  D'Aniello)

 

 

 




 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 2
    Pres. Giovannini
    Rel. Romeo
    Ric. Min. Lavoro
    Res. Delfino

 

Impiego pubblico - Comando - Conferimento o cessazione - Discrezionalità della P.A. - Distacco - Conferimento o cessazione - Discrezionalità della P.A. - Fattispecie in tema di comportamenti di possibile rilevanza penale.

 

Il provvedimento che dispone o revoca il comando o il distacco di un pubblico dipendente ha natura ampiamente discrezionale. Pertanto, non si configura il vizio di eccesso    di potere nella revoca di un comando in presenza di fatti  con possibile rilevanza penale relativi a un dipendente della pubblica amministrazione.

(Gianluca De  Nuzzo)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 5
    Pres. Giovannini
    Rel. De Nictolis
    Res. Min. trasporti
    Res. Del giudice

 

Impiego pubblico - Trattamento di fine rapporto - Criteri liquidatori - Base di calcolo - Indennità di presenza - Computabilità.

 

Qualora i contratti nazionali di lavoro prevedano, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto di un dipendente pubblico la normale retribuzione, includendo in questa tutte te compettenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, nella base di calcolo vi si deve ricomprendere anche l'indennità di presenza che si caratterizza per la regolarità  della erogazione in costanza dello svolgimento delle prestazioni lavorative,e come tale  si deve considerare fissa e continuativa.

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6787

           Pres. GIOVANNINI

           Rel.   MARUOTTI

           Ric.   BELLINI

           Res. MINISTERO Pubblica Istruzione

 

Impiego pubblico – Trattamento economico – Percezione di somme in buona fede – Recupero dal parte della P.A. – Presupposti e condizioni.

La percezione in buona fede di indebiti emolumenti retributivi non impedisce all’Amministrazione il loro recupero ex art. 2033 C.C. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2318) anche se ciò comporta l’obbligo da parte dell’Amministrazione di valutare con attenzione la posizione del dipendente, ricorrendo ad una rateizzazione della somma da recuperare che comunque consenta la duratura percezione di una retribuzione tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa (cfr. Con. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2002, n. 2899).

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6787

        Pres. GIOVANNINI

        Rel.   MARUOTTI

        Ric.   BELLINI

        Res.  MINISTERO Pubblica Istruzione

 

Impiego pubblico – Trattamento economico – Percezione di somme in buona fede – Recupero dal parte della P.A. – Natura giuridica – Atto dovuto – E’ tale – Motivazione sull’interesse pubblico – Non occorre.

 

Il recupero di indebiti emolumenti retributivi percepiti in buona fede dal dipendente si configura come un obbligo a carico della P.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2002, n. 2144); mentre l’atto che dispone il recupero delle somme si configura  come un provvedimento dovuto che come tale non necessita di una specifica motivazione circa l’interesse pubblico da realizzare in quanto questo è in re ipsa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3091).

( Cfr. DE PAOLIS MAURIZIO, La motivazione del provvedimento amministrativo, Cedam, 2002).

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6706
    Pres. Elefante
    Rel. Cerreto
    Ric. Ledda
    Res. Regione Lazio

 

Impiego pubblico - Dipendenti regionali - Mansioni e funzioni - Mansioni superiori - Retribuibilità - Condizioni.

 

La retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico in generale e da quello regionale nel caso di specie ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, ma ormai può ritenersi consolidato l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso che per la retribuibilità occorono non solo un'espressa previsione normativa, ma anche altri tre presupposti: 1. un preventivo provvedimento di incarico (senza alcuna valenza per attestati successivi all'espetamento delle mansioni superiori); 2. la disponobilità del relativo posto in organico (cfr. Cons. Stato: Sez. V, 12 ottobre 1999,n. 1447; Sez. VI, 18 luglio 1977, n. 1119; Adunanza Plenaria 18 novembre 1999, n.22); 3. l'incarico deve riguardare mansioni della qualifica immediatamente superiore.

(Silvia Lanzaro)


 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 novembre 2002,n. 6530
    Pres. Paleologo
    Rel. Volpe
    Ric. Min. Finanze
    Res. Letizia

 

Impiego pubblico - Concorso -Bando - Clausole - Osservanza - Necessità - Derogabilità - Esclusione.

 

Le regole stabilite nel bando di concorso vincolano l'operato dell'amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità per la loro interpretazione (quando il significato delle clausole sia chiaro ed insuscettibile di diverse opzioni ermeneutiche) e nella loro attuazione. Cio' avviene in forza, sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti,che sarebbe violata ove si consentisse la modifica delle regole concorsuali cristallizzate nella lex specialis, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si sia originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2002,n. 2717).

 

Impiego pubblico - Concorso - Bando - Requisiti di ammissione - Titolo di studio - Assenza - Esclusione dal concorso - Natura giuridica - Motivazione - Fattispecie.

 

Laddove si verifichi che una normativa sopravvenuta alla pubblicazione di un bando di concorso, di poco successiva alla pubblicazione di quest'ultimo, consideri valido, ai fini dell'ammissione dei candidati anche un diverso titolo di studio non preso in considerazione dal bando di concorso tra quelli che consentivano la partecipazione alla selezione, l'amministrazione deve motivare l'esclusione del candidato dovendosi considerare l'esclusione come una atto discrezionale e non come un atto dovuto e come tale vincolato. (Nella fattispecie, una candidata pur priva del titolo di studio richiesto dal bando di concorso, veniva ammessa, senza riserve, a sostenere le prove scritte che superava regolarmente. Nelle more concorsuali sopravveniva una legge che riconosceva valido un titolo di studio posseduto dalla candidata ma non previsto dal bando di concorso).

 

(Rossella D'Aniello) 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6629
    Pres. Varrone
    Rel Cerreto
    Ric. Cerrato
    Ric. Ospedale neurologico Besta di Milano

 

Impiego pubblico - Dipendenti sanità - Plus orario - Finalità - Preventiva autorizzazione - Presenza - Natura di diritto soggettivo - Termine di prescrizione - Osservanza - Necessità - Assenza dell'autorizzazione - Natura di interesse legittimo - Termine decadenziale - Osservanza - Necessità.

 

L'istituto del plus orario è una forma di premio alla produttività che è dovuto agli operatori sanitari che concorrono personalmente e direttamente all'erogazione delle prestazioni per l'attività svolta oltre l'orario ordinario e/o straordinario, da retribuire nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati dall'amministrazione, secondo le quote di riparto del relativo fondo ( Cfr. Cons Stato, Adunanza Plenaria 13 ottobre 1998, n. 7).
La posizione giuridica del dipendente sanitario davanti al pagamento del plus orario effettivamente prestato assume natura di diritto soggettivo, da far valere nel termine di prescrizione, solo quando il servizio sia stato svolto in conformità a delibere autorizzative, valide ed efficaci, mentre in difetto di tali condizioni ha consistenza di interesse legittimo da far valere nel termine di decadenza (Cfr. Cons. Stato 10 marzo 1999,n. 232).

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6455
    Pres. Trotta
    Rel. Leoni
    Ric. Fiandaca
    Res. Regione Puglia

 

Impiego pubblico - Comando - Presupposti - Magistrato - Inapplicabilità.

 

La nozione di comando (art. 56, T.U. n. 3/1957 come sostituito dall'art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077) descrive la situazione per cui il dipendente pubblico, titolare di un posto di ruolo presso una P.A., viene assegnato a prestare servizio presso un'altra amministrazione o ente pubblico e comporta, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio o un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, lo dispensa dagli obblighi di servizio presso l'amministrazione di origine (Cfr. Cons. Stato, Sez. Vi, 19 ottobre 1976,n. 374). L'istituto appare per le peculiarità della funzione giurisdizionale non in armonia con lo status di magistrato e pertanto non può trovare applicazione nei confronti del magistrato che invece per incarichi speciali deve essere collocato fuori ruolo.

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato sez. V sent 18 novembre 2002 n. 6380

                Pres: A. Quaranta

                Est.: P.De Ioanna

                Ric. : Comune di Brindisi

                Res:  Camassa Luigi più altri

 

Impiego pubblico - Dipendenti enti pubblici non economici - Intermediazione di mano d'opera - Divieto ex L. n. 1369/60 - Applicabilità .

 

Non vi è alcuna ragione sistemica e puntuale per restringere nei confronti di enti pubblici non economici il divieto stabilito dalla legge n. 1369 del 1960 al solo caso in cui le prestazioni lavorative siano erogate in relazione ad un'attività di natura imprenditoriale.

(Sveva Rossi)

 

Impiego pubblico - rapporto di lavoro - rapporto di fatto - Riconoscimento - Esclusione - Fattispecie in tema di cooperativa alle dipendenze di un Comune.

 

Nel caso di una cooperativa di lavoratori che presti lavoro di pulizia e manutenzione a un’amministrazione comunale non è rilevante l’applicazione del divieto di intermediazione in quanto non è dato rinvenire alcun elemento o fattore organizzativo, sia pure marginale, riconducibile all'intermediazione della cooperativa.

Le attività lavorative svolte dai lavoratori della cooperativa sono tutte perfettamente riconducibili ad ambiti operativi e profili professionali puntualmente riconoscibili e ricostruibili, nella organizzazione del lavoro all'interno dell'ente locale  giacchè la cooperativa ha svolto i propri compiti utilizzando sempre mezzi e capitali forniti dall'Amministrazione, con subordinazione puntuale e costante alle direttive della stessa, senza alcuna autonoma possibilità di organizzare, anche in via del tutto marginale, i fattori produttivi da essa stessa messi in campo e cioè il lavoro.

(Sveva Rossi) 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 novembre 2002, n. 6239
    Pres. La Medica
    Rel. Saltelli
    Ric. Izzo
    Res. Regione Campania

 

Impiego pubblico - Dipendenti regionali - L. Regione Campania 22 luglio 1992,n. 7 - Natura giuridica - Legge speciale - Effetti - Voce stipendiale "riequlibrio delle anzianità pregresse" -  Adeguamento - Esclusione.

 

La L. regione Campania 22 luglio 1912,n.7 ha natura di legge particolare e speciale;pertanto, in assenza di una specifica disposizione normativa che autorizzi la ricostruzione della carriera a favore del personale regionale beneficiario di un nuovo trattamento economico e giuridico,ovvero in presenza di una esplicita disposizione che nega al predetto nuovo trattamento economico ogni effetto retroattivo,si deve escludere che l'applicazione della stessa legge implichi l'adeguamento della voce stipendiale "riequilibrio delle anzianità pregresse".
(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 ottobre 2002, n. 7
    Pres. De Roberto
    Rel. Salvatore
    Ric. Univ. di Bologna
    Res. Agnoli ed altri

 

Impiego pubblico - Insegnante universitario - Trattamento economico - Indennità integrativa speciale - Maggiorazione del 40% - Non spetta.

 

Anche per gli insegnanti universitari non spetta la maggiorazione del 40% relativa all'indennità integrativa speciale (£ 1.081.000) in quanto conforme alla finalità perseguita dall'art.15, DPR 17 settembre 1987,n. 494 e dall'art. 1, DL 27 dicembre 1989,n. 413,convertito con la L. 28 febbraio 1990,n. 317,che riguarda proprio i docenti universitari.
Tali finalità sono intrinsecamente legate al meccanismo di funzionamento della indennità integrativa speciale,la quale a differenza della "scala mobile" vigente nell'impiego privato,non è commisurata allo stipendio,ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell'incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5959
    Pres. Trotta
    Rel. De Lipsis
    Ric. Piredda
    Res. Min . Difesa

 

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare -Termine di novanta giorni - Art. 9, c. 2, L. n.90/1990 - Natura perentoria - Inosservanza - Provvedimento disciplinare - Adozione - Illegittimità - Fattispecie in tema di sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri.

 

Il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 9,c.2, L. 7 febbraio 1990,n.90 è perentorio (Cons. Stato,Adunanza Plenaria 25 gennaio 2000,n.4; Sez. IV, 26 giugno 2000,n.3605); pertanto, è illegittimo il provvedimento disciplinare con cui si dispone la perdita del grado di un brigadiere dei carabinieri adottato tardivamente dopo il superamento del termine predetto ed in presenza di un procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna.
Il termine breve di tre mesi è sufficiente, in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per concludere il procedimento disciplinare consistente nel riesaminare le risultanze processuali e i fatti come accertati con sentenza. L'amministrazione non deve compiere autonomi accertamenti istruttori pur dovendo comunque rispettare il contraddittorio con il dipendente e quindi può portare a compimento il procedimento senza incontrare inconvenienti particolari.

(Rossella D'aniello)

 

 

 

 

 

  

 

 

  • Consiglio di Stato , Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5606
    Pres. Quaranta
    Rel. D'Ottavi
    Ric. Gallotta
    Res. Azienda USL Latina

 

Impiego pubblico - Infermità dipendente da causa di servizio - Equo indennizzo - Rivalutazione monetaria - Non spetta - Interessi legali - Spettano - Dies a quo di maturazione.

 

L'equo indennizzo non ha natura retributiva in quanto si configura come un'indennità compensatoria della diminuzione dell'integrità psico-fisica ascrivibile a causa di servizio; pertanto,non spetta la rivalutazione monetaria per somme corrisposte dall'Amministrazione a titolo di equo indennizzo, mentre sono applicabili ad esse gli interessi legali che decorrono dalla data di effettiva concessione dell'equo indennizzo, coincidente con il momento in cui si è perfezionato il diritto del dipendente pubblico a percepire le predette somme monetarie.

(Tiziana Autieri)

 

 




 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.V, 2 ottobre 2002, n. 5159
    Pres. Quaranta
    Rel.Allegretta
    Ric.Celani
    Res. Comune di Fiuggi

 

Impiego pubblico - Dirigenti - Dirigenti comunali - Competenze ex art.107, c.3, lett. g), Decreto Legislativo n.267/2000 - Abusi edilizi - Ingiunzione di demolizione emessa da un funzionario anteriormente all'entrata in vigore del Decreto legislativo n.267/2000 - Illegittimità.

 

Ai sensi dell'art.2,c.12,L.16 giugno 1998, n191 (disposizione ora trasfusa nell'art.107,c.3, lett. g), Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267)è stata attribuita ai dirigenti comunali la competenza riguardo a tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale. Pertanto, è illegittima l'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive emessa da un funzionario comunale e non dal sindaco in data anteriore all'entrata in vigore della predetta norma incardinata nel nuovo testo unico degli enti locali.

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 



Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 2 ottobre 2002, n. 5177

        Presidente           Agostino Elefante

        Consigliere est.   Goffredo Zaccardi

        Ricorrente             Unità Sanitari Locale Lecce/1

        Resistente             Dott.ssa Marisa Cucurachi

           

Impiego pubblico – Costituzione del rapporto – Rapporto nullo – Accertamento giudiziale – Art. 2126 cod. civ. – Applicabilità – Effetti.

 

L’accertamento giudiziale della sussistenza di rapporti di pubblico impiego nulli, poiché instaurati senza il rispetto delle prescritte procedure concorsuali, determina l’applicabilità dell’art. 2126 del codice civile, in forza del quale la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ed il conseguente riconoscimento del diritto al trattamento economico spettante per il periodo di servizio prestato senza titolo.

                                                                  (Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez.V, 2 Ottobre 2002, n. 5183

 

Impiego pubblico - Dirigenti - Direttore generale di U.S.L. o di azienda ospedaliera - Requisiti per la nomina - Art. 1,D.L. n.590/1194 - Precisazioni e integrazioni - Delibera regionale - Legittimità.

 

L'art.1,D.L. 17 ottobre 1994, n. 590 ha definito i requisiti per la nomina a Direttore generale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere,richiedendo il possesso del diploma di laurea e di specifici documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private,con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Pertanto, è legittima la delibera di giunta regionale che integri e precisi i predetti requisiti fissati dal legislatore nazionale.

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

 


 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5132
    Pres. Varrone
    Rel. Branca
    Ric. Leifert
    Res. Comune di Sestri Levante

 

Impiego pubblico - Concorso - Elaborati scritti - Invalidità - Condizioni.

 

Nelle procedure concursuali per l'assunzione di pubblici dipendenti,per affermare la sussistenza della riconoscibilità e quindi l'invalidità delle prove scritte di uno o più candidati è necessario che sussistano elementi oggettivi idonei a provare in maniera certa l'intenzione del candidato a rendere conoscibile il proprio elaborato.
                                            

(Silvia Lanzaro)

 



 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 settembre 2002, n. 4957
    Pres.Schinaia
    Rel.Maruotti
    Ric.De Leonardis
    Res.Min. Trasporti

 

Impiego pubblico - Sanzione disciplinare - Sindacabilità da parte del giudice amministartivo - Condizioni e limiti.

La determinazione della tipologia e dell'entità della sanzione disciplinare è espresione di una tipica valutazione discrezionale della P.A.,insindacabile dal giudice amministrativo,tranne i casi in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito.(Cfr.Cons Stato,Sez.VI,5 dicembre 1992). 

(Silvia Lanzaro)

  • Consiglio di Stato, Sez.V, 26 settembre 2002, n. 4938
    Pres. Elefante
    Rel. Buovino
    Ric.Gambardella
    Res.Caporaso

 

Impiego pubblico - Contratti della P.A. - Dirigenti degli enti locali - Competenze.

L'art.6,c.2,L.15 maggio 1997,n.127ha novellato l'art.51,L.8 giugno 1990,n.142,nel senso di attribuire ai dirigenti degli enti locali la responsabilità delle procedure di appalto,oltre alla presidenza delle commissioni valutatrici e la stipula dei contratti. Pertanto,se è rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure,ne segue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica  e di legittimità degli atti di gara,a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può ricollegarsi la piena responsabilità del funzionario. (Cfr. Cons. Stato, Sez. V,6 maggio 2002,2408; Sez.V,12 aprile 2001,n2293; Sez: V,26 gennaio 1999,n.64). 

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4822

        Pres. Schinaia

        Rel.   Minicone

        Ric. Martucci

        Res. Ministero Ambiente

 

Impiego pubblico - Corsi di riqualificazione professionale - Controversie - Giurisdizione A.G.O.

 

La procedura selettiva rivolta attraverso lo svolgimento di corsi di riqualificazione professionale a provocare una progressione di carriera dei dipendenti pubblici "privatizzati" e, quindi, una modificazione del rapporto di lavoro già intrattenuto con la P.A., rientra nella giurisdizione dell'A.G.O.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2002, n. 4727

        Pres. Quaranta

        Rel.   Lipari

        Ric. ASL 2/Potenza

        Res. De Cunto

 

Impiego pubblico - Sanitario - Contributi previdenziali - Rivalsa della P.A. - Art. 17, L. n. 1035/1939 - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Dies a quo - Individuazione.

 

La rivalsa dei contributi previdenziali dovuti alla cassa pensione dei sanitari (in alternativa alla compensazione con altre somme spettanti al dipendente) di cui all'art. 17, Legge 6 luglio 1939, n. 1035, può essere esercitata dall'amministrazione entro il termine ordinario decennale, decorrente dalla data dalla quale l'azione può essere proposta e cioè dal giorno in cui le somme siano state corrisposte all'ente di previdenza.

(Cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1484; sez. VI, 25 settembre 2000, n. 5027)

(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

  • TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 10 settembre 2002, n. 7775

            Pres. Scognamiglio

            Rel. Amicuzzi

            Ric. Pupo

            Res. Ministero del Lavoro

 

Competenza e Giurisdizione - Impiego pubblico - Personale "contrattualizzato" - Corsi di riqualificazione professionale - Bando - Controversie - Giurisdizione A.G.O.

 

Le controversie relative a un bando di ammissione ai corsi di riqualificazione professionale, riservati al personale "contrattualizzato" in servizio nella P.A., previsti dai contratti nazionali di lavoro, rientrano nella giurisdizione dell'A.G.O., in quanto attinenti al rapporto individuale di lavoro.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 7 agosto 2002, n. 4124

        Pres. GIOVANNINI

        Rel.  CARINGELLA

        Ric.  Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica

        Res.  Angioi Giovanni Battista

 

Impiego pubblico – Inquadramento – Dipendenti contabili dell’università – Dimensioni dell’ufficio – Criteri di valutazione.

 

L’adibizione alla cura delle pratiche contabili di un Istituto universitario di modeste dimensioni non integra gli estremi, necessari ai fini di un inquadramento in un livello superiore, della responsabilità di un settore operativo, il quale può risultare o dall’accorpamento di più unità operative o da singole unità complesse risultanti dalla suddivisione delle segreterie studenti, degli affari generali, o dell’ufficio del personale o della spedalità, del provveditorato o dei servizi del diritto allo studio (circolare Ministero Pubblica Istruzione 12.12.1982, n.57; DPCM 24 settembre 1981).

 (Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 19 agosto 2002, n. 4206

        Pres. RUOPPOLO

        Rel.  MONTEDORO

        Ric. MARINO GIACOMO, etc.

        Res. I.N.P.D.A.P

 

Impiego pubblico – Indennità di buona uscita – Base contributiva – Criteri di calcolo.

 

L’ art. 1 della legge n. 87/1994 va letto in connessione sistematica con la norma generale di cui all’art. 38 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032 che fissa la base contributiva dell’indennità di buonuscita, stabilendo che tutto ciò che rientra nella predetta base (stipendio, paga e retribuzione annui lordi) va calcolato all’80% quindi anche il 60% dell’indennità integrativa speciale, la quale, secondo l’espressa previsione dell’art.1 citato, “viene computata nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita”, va calcolato sulla percentuale dell’80%. Il secondo comma dell’art. 38 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032, infatti, non vuol affermare che il calcolo dell’indennità di buonuscita prescinde dalla determinazione della base contributiva all’80% per quegli assegni previsti ulteriormente dalla legge come utili ai fini previdenziali, ma solo che la legge può introdurre nella base di calcolo di cui al comma 1, altri assegni ed indennità oltre quelli in esso elencati, ferma restando l’aliquota all’80%.

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 8 marzo 2002 n. 1377

            Presidente: Varrone

            Estensore: Mastandrea

            Ricorrente: Greco

            Resistente: Comune di Modena, Consorzio attività produttive aree e servizi di Modena. 

 

 

Impiego pubblico – Aspettativa per motivi di salute – Collocamento da parte del giudice – Impossibilità - Ratio.

 

Non spetta al Tribunale di prima istanza, in sede esecutiva, procedere in via presuntiva ad accertamenti e valutazioni spettanti in maniera autonoma all’Amministrazione interessata. ( Nel caso di specie era stata affermata dal TAR la preclusione al reclamante di ogni beneficio di ordine rispristinatorio a causa del precario stato di salute, che aveva cagionato, relativamente al rapporto principale, il collocamento in aspettativa, gravando invece sul Consorzio, nell’ambito del quale il ricorrente svolgeva le funzioni di Segretario generale, l’obbligo di rivalutare la posizione dell’interessato e le sue condizioni di salute, con i benefici di ordine economico che possono seguire, riconducibili o a provvedimenti ora per allora relativi alla riassunzione in servizio,  o alla concessione dell’indennità di aspettativa.    

 (Rossella D’Aniello)