www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea recenti pronunce in tema di APPALTI,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, OPERE PUBBLICHE, RICORSO GIURISDIZIONALE. - SCRIVETECI!

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato,Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4242
    Pres. Santoro
    Rel. Lamberti
    Ric. Autospurgo Molise di Manifesta Costantino & C. s.n.c. 
    Res. Comune di Campomarino 

 

 

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Appalto -  Servizi pubblici locali – Gara – Società in nome collettivo – Esclusione – Illegittimità - Fattispecie in tema di gestione dei rifiuti 

  

E’ illegittima l’esclusione da una gara per l’affidamento di un servizio pubblico locale  disposta nei confronti di una società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 113, comma quinto, D.Lgs. n. 267 del 2000, che prevede l’affidamento di tali servizi solo a società di capitali. Infatti, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, non si può impedire ad operatori economici di presentare offerte nelle gare pubbliche, solo perchè tali soggetti offerenti non abbiano la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella delle società di capitali. (Nella fattispecie, il servizio pubblico per il quale il Comune aveva indetto la gara di appalto riguardava la gestione dei rifiuti).  

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 giugno 2008, n. 1801
    Pres. De Zotti
    Rel. Gabricci
     

 

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Rifiuti - Gestione - Valutazioni di carattere urbanistico - Provincia - E' incompetente - Omessa convocazione della conferenza dei servizi - Irrilevanza- Fattispecie in tema di valutazioni di carattere urbanistico circa il progetto di un'opera pubblica per lo smaltimento dei rifiuti

 

Dalla disciplina relativa alla  presentazione dei progetti di un'opera pubblica per la gestione dei rifiuti e all’istruttoria per la loro approvazione (artt. 22 e 23, Legge Regione Veneto n. 3/00), si desume che la Provincia ha il compito di valutare l’adeguatezza del progetto presentato esclusivamente sotto un profilo tecnico-ambientale: non è invece quest'ultima, ma la conferenza dei servizi a sostituirsi alle altre autorità altrimenti competenti ad esprimersi circa altri profili, come ad es. la pianificazione urbanistica del territorio (come il Comune). 

Pertanto, se la conferenza di servizi,  non sia stata convocata, la Provincia non potrà ritenersi investita di funzioni che, per legge, non le appartengono, tra cui, appunto, quelle in materia di piano regolatore generale.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Sardegna, Sez. II, 8 ottobre 2007, n. 1809
    Pres. Tosti
    Rel. Panunzio
    Ric. E. spa
    Res. Regione Autonoma Sardegna
     

 

 

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Rifiuti - Siti contaminati - Bonifica - Interventi temporanei e di emergenza - Messa in sicurezza - Competenza della Regione - Siti contaminati di interesse nazionale - L. n. 179 del 2002 art.18 c.2 e artt. 242 e 252, Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 



L'art. 242, Decreto Legislativo n. 152/2006 disciplina nel dettaglio le procedure amministrative dirette alla bonifica dei siti contaminati, che è il momento finale e conclusivo , nonché gli interventi temporanei e di emergenza quali la messa in sicurezza del sito (c. 7). Tale norma disciplina altresì la competenza amministrativa in ordine alle misure necessarie volte ad eliminare l'inquinamento, attribuendola alla Regione, che opera attraverso una conferenza di servizi (c. 10). Quando l'area inquinata da sottoporre a bonifica e ripristino ambientale sia però inserita tra i siti di interesse nazionale, come tassativamente individuati dalla L. n. 179/2002, integrativa della L. n. 42/1998, l'art. 18, c. 2 della menzionata legge e l'art. 252, c. 4, Decreto Legislativo n. 152/2006 operano uno spostamento della competenza regionale a favore di un organo dello Stato identificato nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 

 

 

 

 

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2. Rifiuti - Siti contaminati - Bonifica - Interventi temporanei e di emergenza - Messa in sicurezza d'emergenza - Presupposto - Contaminazioni repentine dell'area - Contaminazioni pregresse - Imposizione della messa in sicurezza d'emergenza - Motivazione congrua - Assenza - Illegittimità

 

 

 

 


Ai sensi dell'art. 240, lett. m), Decreto Legislativo n. 152/06, la messa in sicurezza d'emergenza può essere disposta solo in caso di contaminazioni repentine, al fine di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. Pertanto, non è legittima l'imposizione della messa in sicurezza d'emergenza in presenza di contaminazioni pregresse, senza che il provvedimento amministrativo contenga una congrua motivazione sulla situazione di emergenza e sull'esigenza di scongiurare il rischio immediato fattori che possano legittimare l'intervento di bonifica in questione.


(Per le differenze tra procedimento di bonifica e messa in sicurezza d'emergenza si veda TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1254/2007).

 


(Simona De Paolis)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453
    Pres. Varrone
    Rel. Buonvino
    Ric.  Soc. A.Ge.Cos
    Res.  Patetta ed altri

   
 

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Rifiuti  - Gestione  - Regione Puglia - Progetti di nuovi impianti - Competenza - Provincia - E' competente - Regione - E' incompetente
 

 


Nell'ambito della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23  L.  Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 17, la competenza ad approvare i progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e ad autorizzare l'esercizio delle operazioni di smaltimento è della Provincia  e non della Regione, avendo questa delegato ogni competenza alla prima.


(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5283
    Pres. Varrone
    Rel. Caringella
    Ric. Esso Italiana S.R.L.
    Res. Comune di Trieste

 

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Rifiuti  - Siti inquinati - Disciplina prevista dal Decreto Legislativo  n. 22/97 - Applicabilità a qualunque sito che risulti attualmente inquinato - Momento in cui è avvenuto l'inquinamento - Irrilevanza

 




Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed il successivo regolamento di attuazione approvato con D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 trovano applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica produttiva dell'inquinamento.


(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 28 agosto, 2007, n. 3111
    Pres. Ravalli
    Rel. Dibello
    Ric. E. s.p.a.
    Res. Provincia di Taranto
     

 

 

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Rifiuti - Rifiuti speciali, pericolosi e non - Discarica - Atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio adottato dalla Provincia - Omessa previsione dell'ampliamento delle discariche già in funzione - Illegittimità  (Rifiuti)
 

 


E' illegittima la delibera del consiglio provinciale che, adottando un atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio in tema di rifiuti, non preveda anche l'approvazione e l'autorizzazione per l'ampliamento di impianti relativi a discariche di rifiuti speciali, pericolosi e non già esistenti, nelle more per l'adozione di futuri atti per la programmazione del settore. Infatti, pur costituendo un esercizio della potestà di indirizzo politico - amministrativo, si traduce in un ingiustificato arresto dei procedimenti avviati su istanza dei privati per l'ampliamento delle discariche già in funzione con una palese violazione dell'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241.

 


(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 12 marzo 2007, n. 1003


     

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Rifiuti - Gestione - Progetti di nuovi impianti - Approvazione - Delega alla Provincia - Variante urbanistica - Competenza della Regione - Permane 
 

 

 

 

Qualora siano state delegate alla Provincia le funzioni concernenti l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, tale delega non comporta la sostituzione della Provincia nel ruolo della Regione circa la valutazione urbanistica, con la conseguenza che il parere sulla variante urbanistica rimane di competenza della Regione, in quanto detta valutazione di compatibilità urbanistica è competenza funzionale propria della Regione, che può essere delegata soltanto con una specifica disposizione normativa.

 


(Simona De Paolis)



 

 

 

 

 

 

 

  • TAR Emilia Romagna, Parma, 6 dicembre 2006, n. 587
    Pres.Cicciò
    Rel. Caso
    Ric. New Trading S.r.l.
    Res. Comune di Piacenza

 

 

 

 

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Comune e provincia - Comune -  Ambiente - Inquinamento del territorio - Bonifica di siti inquinati - Ordinanza,  ex art. 14, Decreto Legislativo n. 22 del 1997 -  Motivazione insufficiente - Illegittimità - Fattispecie  di ordinanza ingiuntiva emessa nei confronti del proprietario di un terreno concesso in locazione  a terzi
 

 

 


In tema di ingiunzione a provvedere alla bonifica di un sito inquinato l'Amministrazione deve fornire una adeguata giustificazione della reale  colpa del soggetto che si assume corresponsabile dell'illecito. Pertanto, è illegittima l'ordinanza  di ingiunzione fornita di motivazione carente emessa nei confronti del proprietario di un terreno, per la colpevole omessa vigilanza in ordine a quanto avvenuto in  pendenza del contratto di locazione a favore di un terzo.
 

 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TAR Emilia Romagna, Parma, 6 dicembre 2006, n. 587
    Pres.Cicciò
    Rel. Caso
    Ric. New Trading S.r.l.
    Res. Comune di Piacenza 
     

 

 

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Comune e provincia - Comune -  Ambiente - Inquinamento del territorio - Bonifica di siti inquinati - Ordinanza,  ex art. 14, Decreto Legislativo n. 22 del 1997 -  Dirigente - E' competente - Sindaco - Non è competente
 

 

 
Sussiste la competenza del dirigente, e non invece del sindaco, ad emettere l'ordinanza con la quale l'amministrazione comunale ingiunge  ad un soggetto privato di provvedere a proprie spese alla bonifica di un sito inquinato, in applicazione dei poteri attribuiti dall'art. 14, Decreto Legislativo  n. 22 del 1997. Infatti, sebbene l'art. 14 del menzionato Decreto legislativo n. 22 del 1997 conferisca al sindaco la competenza a provvedere in materia, la norma si deve necessariamente coordinare con le successive disposizioni sul riparto di competenze funzionali  tra gli organi di indirizzo politico e gli organi burocratici. In particolare con l'art. 107, commi 2 e 5, decreto legislativo, n. 267 del 2000 che attribuisce ai dirigenti comunali, tra l'altro, l'adozione di tali provvedimenti.

 

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 27 novembre 2006, n. 689
    Pres. Virgilio
    Rel. De Lipsis
    Ric. Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
    Res. Soc Copp. Di produzione e lavoro
     

 

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Competenza e giurisdizione - Giurisdizione - Servizi pubblici - Rifiuti solidi urbani - Raccolta differenziata  Smaltimento di fanghi - Corrispettivo del servizio - Maggiorazioni - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario
 

 

 


A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, che trova applicazione retroattiva anche ai rapporti processuali pendenti, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici non comprende le controversie concernenti le indennità, i canoni ed altri corrispettivi; pertanto, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi come oggetto la richiesta di maggiori somme a titolo di revisione del corrispettivo del servizio pubblico relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e allo smaltimento dei fanghi sull'intero territorio comunale, che invece rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
 

 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 giugno 2006 n. 671
    Pres. Vito Carella
    Rel. G iuseppe Chinè
    Ric.Turist Calabria s.r.l.
    Res. Comune di Praia a Mare e  Responsabile U.T. del Comune di Praia a Mare 

     

 

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Giurisdizione e competenza - Giurisdizione - Edilizia e urbanistica - Società proprietaria di un villaggio turistico - Scarico dei reflui nella rete fognaria pubblica - Diritto - Accertamento - Ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo di primo grado (T.A.R.)  - Difetto di giurisdizione - Inammissibilità. 
 

 



E' inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo di primo grado il ricorso giurisdizionale con il quale il ricorrente, titolare di una sociètà proprietaria di un villaggio turistico  richieda al T.A.R. di pronunciare la declaratoria del suo diritto a scaricare i reflui del predetto villaggio turistico in determinati tratti della rete fognaria pubblica, poichè tale specifica pretesa non può essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 34, decreto legislativo 31 marzo 1998 n.80, nel testo risultante dopo la sentenza additiva  n. 204 del 2004 pronunciata dalla Corte Costituzionale.

 

 


(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2006, n. 695
    Pres. Iannotta
    Rel. Marchitiello
    Ric. G.D. srl
    Res. Comune di Putignano

Ricorso giurisdizionale - Legittimazione a ricorrere - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Centro di stoccaggio provvisorio - Autorizzazione della Provincia - Impugnazione davanti al giudice amministrativo - Comune - E' legittimato

Il comune è legittimato a impugnare innanzi al giudice  amministrativo il provvedimento con cui la provincia autorizza una società a gestire un centro per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in quanto  tale ente esponenziale è istituzionalmente  preposto alla tutela del governo del territorio. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Valle d'Aosta, 18 gennaio 2006, n. 4
    Pres. Giunta
    Rel. Filippi
    Ric. Regione Autonoma Valle d'Aosta
    Res. Comune di Morgè ed altro

Opere pubbliche - Progetto - Approvazione e localizzazione - Avviso di avvio del procedimento ai proprietari delle aree da espropriare - Omissione - Conoscenza aliunde del progetto - Provvedimento approvativo vincolato nel dispositivo - Legittimità - Fattispecie

E' legittimo il provvedimento che approva la localizzazione e il progetto di un'opera pubblica non preceduto da specifico avviso di avvio del procedimento qualora risulti provato in giudizio che i singoli proprietari delle aree da espropriare fossero a conoscenza del progetto, ovvero che la P.A. procedente abbia fornito adeguati elementi probatori dai quali risulti che il provvedimento in questione non avrebbe potuto avere un diverso dispositivo anche qualora i soggetti privati avessero potuto prendere parte alla fase istruttoria procedimentale. Nella fattispecie, l'opera pubblica riguardava la costruzione di un centro di smaltimento di rifiuti. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2005, n. 1074
    Pres. Farina
    Rel. Fera
    Ric. ASM spa
    Res.Pizzamiglio srl ed altri

Rifiuti - Rifiuti solidi urbani - Servizio comunale di raccolta e trasporto - Affidamento diretto a società di capitali partecipata dal Comune - Illegittimità


E' illegittimo l'affidamento diretto da parte del Comune ad una società di capitali partecipata dallo stesso Comune del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani. Infatti, ai sensi dell'art. 113, c. 5, T.U.E.L. si deve sempre ricorrere al modulo procedimentale dell'evidenza pubblica per conferire servizi pubblici comunali a società di capitali.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

  • TAR Campania, Napoli, Sez. I, 18 febbraio 2005, n. 1166
    Pres. Coraggio
    Rel. Carpentieri

Rifiuti - Strada comunale - Chiusura - Per evitare l'abusivo deposito di rifiuti - Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco - Legittimità

 
E' legittima l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco mediante la quale viene disposta l'immediata chiusura di una strada comunale di accesso ad un'area di proprietà di altra amministrazione, onde evitare il deposito abusivo di rifiuti sulla predetta area e per tutelare la salute pubblica e l'integrità ambientale.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez, V, 27 settembre 2004, n. 6326.
    Pres.
    Elefante
    Rel.
    Buonvino
    Ric.
    Pierano Giorgio
    Res.
    Comune di Cattolica

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Bilancio analitico comunale di anno pregresso – Per i costi del servizio smaltimento rifiuti, per le modalità di individuazione delle aliquote e/o basi impositive della T.A.R.S.A.U -  Diniego – Illegittimità

 

 

 

E’ illegittimo il diniego opposto dal Comune alla domanda di accesso da parte di un cittadino avente quale oggetto il bilancio analitico dell’ente comunale per un anno pregresso, limitatamente alla parte relativa ai costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, alle modalità di individuazione, ad opera dell’ amministrazione locale, delle aliquote e/o basi impositive della T.A.R.S.A.U e i relativi elementi giustificativi. Infatti, non trova applicazione nel caso di specie l’art. 24, c. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241 che vieta l’esercizio del diritto di accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti identificabili in atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, poiché gli atti richiesti attenevano al bilancio del Comune di  Cattolica per l’anno 2002 e non invece a documenti riguardanti un bilancio in via di  formazione.

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TAR  Piemonte, Sez. I, 21 aprile 2004, n. 643
    Pres. De Ayala
    Rel. Baglietto
    Ric. Immobiliare Petaso srl
    Res. Comune di Oleggio

 

Edilizia – Permesso di costruzione – Oneri di urbanizzazione -  Costi per lo smaltimento dei rifiuti – Incomputabilità

 

 

 

 

I costi relativi all’attività di smaltimento dei rifiuti non concorrono a formare gli oneri di urbanizzazione dovuti a far fronte per il rilascio del permesso di costruire. Infatti, nel calcolo degli oneri di urbanizzazione devono rientrare i soli costi relativi alle infrastrutture; ciò si desume sia dalla deliberazione del consiglio regionale del Piemonte 26 maggio 1977, n. 179 – 4170 la quale si riferisce espressamente alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti e non anche al loro esercizio, sia dalla considerazione che lo smaltimento delle acque reflue, come dei rifiuti solidi industriali, sconta una separata tariffa disciplinata di norme speciali.

(cfr. Maurizio De Paolis, Commentario al testo unico dell’edilizia, Rimini, 2004).

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

  • TAR  Puglia, Lecce, Sez. II, 2 marzo 2004, n. 1588
    Pres. Cavallai
    Rel. Capitanio
    Ric. Slia spa
    Res. Comune di Brindisi

 

 

Giurisdizione – Servizio comunale di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani – Sanzioni contrattuali – Irrogazione – Termini – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

 

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia riguardante il termine per adottare le sanzioni contrattuali nell’ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani ovvero di tutti i servizi complementari.

 

 

Comune e provincia – Servizi pubblici - Servizio comunale di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani – Sanzioni contrattuali – Irrogazione – Termine – Natura perentoria – E’ tale.

 

In riferimento al servizio comunale di raccolta e di smaltimento di rifiuti solidi urbani, deve ritenersi perentorio il termine contrattualmente previsto in base ad una clausola del capitolato speciale per irrogare una delle penalità a carico della società appaltatrice.

(Cfr. Maurizio DE PAOLIS, Il nuovo processo amministrativo. Integrato con al giurisprudenza, CEDAM,  2003).

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez, V, 19 febbraio 2004, n. 674  
    Pres.
    Elefante
    Rel.
    Allegretta
    Ric.
    S.a.s. Marconi di Garzitto e C.
    Res.
    Provincia di Udine e Comune di Villa Santina.

 

 

Materia prima secondaria – Nozione – Materia recuperata e destinata a un ciclo produttivo – Disciplina sui rifiuti – Inapplicabilità

 

 

I prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti da attività di recupero in quanto destinati oggettivamente all’utilizzazione nei cicli produttivi o di consumo, non sono suscettibili al regime dei rifiuti  (art. 3, c. 1, D.M. 5 febbraio 1998, adottato in attuazione dell’art. 31, Decreto legislativo n. 22/1997). Da ciò discende che il prodotto risultato delle attività di recupero che trasformano i rifiuti in materie prime secondarie, può considerarsi rifiuto soltanto in quanto non venga effettivamente utilizzato.

(Nella fattispecie, il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso con il quale l’Impresa Marconi di Granziotto e C., titolare di uno stabilimento per la costruzione di sedie in materiale plastico, ha richiesto l’annullamento delle ordinanze emesse dal sindaco del Comune di Villa Santina, nel cui territorio è ubicato lo stabilimento, con le quali veniva disposto l’allontanamento dei materiali, classificabili come rifiuti, presenti all’interno ed all’esterno della fabbrica. Il TAR ha ritenuto che il predetto materiale, sebbene destinato ad essere impiegato ne processo di produzione, doveva essere qualificato come rifiuto e quindi non poteva essere detenuto in stato di abbandono nell’area gestita dall’impresa. Viceversa, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della impresa annullando la sentenza di primo grado).

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez, V, 17 febbraio 2004, n. 611  
    Pres. Frascione
    Rel.
    Deodato
    Ric.
    Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani
    Res.
    Ecotras SpA ed altri

   

Contratti della P.A. – Appalto di servizi -  In tema di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri – Gara – Capitolato – Clausola che impone all’impresa lo smaltimento nello stesso giorno della raccolta dei rifiuti – Legittimità.

 

L’Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani bandiva una gara per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari; il bando di gara prevedeva la clausola con la si imponeva all’impresa aggiudicatrice dell’appalto lo smaltimento dei rifiuti nello stesso giorno della raccolta, ad esclusione dei giorni festivi.

La predetta clausola si appalesa legittima. Infatti, l’assenza di una disposizione normativa che imponga termini precisi entro cui procedere allo smaltimento dei rifiuti  non può impedire alla stazione appaltante  di fissare nel capitolato di appalto un termine entro cui  l’impresa aggiudicataria dell’appalto deve  procedere a tale operazione sulla base di una mera ragione precauzionale per meglio garantire l’integrità dell’ambiente e la salute della collettività. La predetta clausola è perfettamente conforme alle disposizioni normative che per i rifiuti sanitari pericolosi prevedono specifiche modalità per il loro trasporto e per il loro smaltimento, imponendo l’utilizzazione di impianti di smaltimento ubicati vicino ai luoghi di produzione.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez, V, 17 febbraio 2004, n. 609 
Pres. Frascione
Rel.
Farina
Ric.
Comune di Ostuni
Res.
Consorzio S. Caterina

 

 

Rifiuti – Raccolta differenziata – Area ecologica – Deposito temporaneo – Configurabilità – Centro di smaltimento e recupero – Inconfigurabilità – Preventiva Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) – Esclusione.

 

Il progetto per la realizzazione da parte del Comune di un’area ecologica, con strutture miste, destinata a svolgere in prevalenza la funzione di deposito temporaneo di rifiuti per la raccolta differenziata  non si può considerare come  un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti; pertanto, non è necessario svolgere preventivamente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) normativamente previsto soltanto per gli impianti di smaltimento e recupero.

 

Osservazioni:

Per quanto attiene al procedimento amministrativo posto alla base della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) bisogna evidenziare come, qualora le opere da realizzare assumano una rilevanza di carattere nazionale, la competenza appartenga al Ministro, e non al dirigente, in quanto la ponderazione da svolgere involge profili tecnici e profili di opportunità che agevolmente, e senza forzature, si possono ricondurre nell’alveo delle potestà di indirizzo politico – amministrativo, eccedenti le mere attività gestionali. Nella nuova impalcatura organizzativa della pubblica amministrazione è emersa una forte accentuazione nel distinguere i poteri di indirizzo per i quali sono competenti  gli organi politici della P.A. (Ministro) e degli enti locali (ad. es sindaco per i comuni), dai poteri di gestione che rientrano tra le competenze dei dirigenti (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316).

In sede di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), l’Amministrazione procedente esercita una potestà discrezionale di tipo tecnico (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1169). L’eventuale sindacato svolto dal giudice amministrativo su tale attività della P.A. si può concentrare esclusivamente sulla corretta applicazione delle regole tecniche ovvero nella ricerca di macroscopiche illegittimità dovute a vizi logici, ad errori di fatto, al travisamento dei presupposti o al difetto di istruttoria (Cfr. Cons. Stato, Sez., VI, 1 marzo 2002, n. 1259).        

L’art. 6, Decreto Legislativo, 5 febbraio 1997, n. 22, definisce come gestione dei rifiuti, il trattamento di essi nelle fasi sequenziali rappresentate dalla raccolta, dal trasporto, dal recupero e dallo smaltimento. Nella normativa vigente non è rinvenibile la formula “area ecologica” utilizzata dal Comune do Ostuni. Comunque, una espressione simile, “isola ecologica” viene utilizzata dal legislatore nazionale nell’art. 9, c. 3, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per indicare gli spazi dove viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti in presenza della quale possono essere concesse agevolazioni tariffarie.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • Corte Suprema di Cassazione Civile, Sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2424  
    Pres.
    Preden
    Rel.
    Segreto
    Ric.
    MAC 2 spa
    Res.
    Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

 

 

 

Attività della P.A. – Informazioni inesatte -  Responsabilità  a carico dell’amministrazione – Risarcimento del danno - Condizioni e presupposti – Fattispecie in tema di impresa operante nel settore del riciclo di cascami lignei.

 

 

Un’ impresa si rivolgeva al competente organo della regione Friuli Venezia Giulia richiedendo se al fine  di provvedere alle operazioni per il  riciclo dei cascami di legno provenienti dalle lavorazioni dei mobilifici fosse necessaria la preventiva autorizzazione regionale prevista dal D.P.R. n. 915/1982, ricevendo una formale risposta negativa. Successivamente, la regione mutava l’originaria opinione, imponendo all’impresa di richiedere l’autorizzazione che rilasciata veniva dopo qualche tempo revocata. Sulla base delle inesatte informazioni l’impresa aveva sostenuto ingenti investimenti per procedere all’ installazione degli impianti e all’avvio degli stessi.  Da ciò deriva la diretta responsabilità della amministrazione agente che così procedendo ha generato un affidamento nel soggetto privato violando le regole di correttezza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.. ovvero il contestuale obbligo a risarcire i danni cagionati. Si tratta di una responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale consistente nel aver leso la posizione di affidamento dell’impresa da cui è derivato un danno identificabile nelle spese affrontate sulla base di informazioni inesatte fornite dalla regione a seguito della presentazione di una diretta richiesta avanzata dall’imprenditore titolare dell’azienda.

(cfr. IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO, AMMINISTRATIVO – CONTABILE, PENALE e TRIBUTARIO di Maria Vittoria Lumetti, Maurizio De Paolis, Tiziana Autieri, Paola Ficco, Alessandro Strinna  e Silvia Terrados Molledo, Maggioli Editore, 2003: con ampi approfondimenti sul risarcimento del danno ambientale in sede civile e penale).   

(Simona De Paolis )

 

 

 

 

 

 

 

  • TAR  Abruzzo, Pescara, 15 gennaio 2004, n. 34.
    Pres. Catoni
    Rel. Di Giuseppe
    Ric. Rossikoll
    Res. Comune di San Giovanni Teatino ed altri

 

Rifiuti – Smaltimento – Ordinanza con tingibile ed urgente del sindaco – Soggetti destinatari.

 

L’ordinanza contingibile ed urgente per lo smaltimento dei rifiuti  emessa dal sindaco  per motivi igienici, sanitari ed ambientali ha come destinatario finale il soggetto produttore che li abbia abbandonati in aree pubbliche, anche non aperte al pubblico, o in acque pubbliche o private, e non invece al soggetto proprietario dell’area in quanto tale, o alla persona titolare della disponibilità dell’immobile, salvo che non sia configurabile una effettiva compartecipazione di questi ultimi soggetti, anche meramente colposa come per l’ipotesi della mancata vigilanza.

Osservazioni: 

Il giudice amministrativo di primo grado ha ritenuto che al soggetto privato, come proprietario dell’area, non possa attribuirsi il compito di sgombrarli e di smaltirli se non sia stato anche il responsabile o quanto meno il corresponsabile del loro abbandono, poiché, ex artt.3 e 13, D.P.R. 915/1982, applicabile all’epoca dei fatti, destinatari dei provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco possono essere soltanto i produttori di rifiuti e non invece i proprietari dei terreni sui quali sono stati abbandonati i rifiuti. Tale sentenza è in perfetta sintonia con  il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato: Sez. IV, 20 gennaio 2003, n. 168 ; Sez. V, 16 gennaio 2002, n. 3971; Sez. V, 1 dicembre 1997, n. 1464; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 27 febbraio, n. 872); comunque esiste anche un orientamento contrario (cfr. Consiglio di Stato: Sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678) che si fonda sull’assenza della natura sanzionatoria dell’ordinanza sindacale de quo .

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez, V, 12 novembre 2003, n. 7236
    Pres. Frascione
    Rel. Pullano
    Ric. COVIM srl
    Res. Comune di Castelvolturno

 

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione - Servizi pubblici - Raccolta di rifiuti - Appalto - Controversie - Giurisdizione amministrativa - Fattispecie.

 


Le controversie insorte tra la PA appaltante e il gestore di un servizio pubblico relativo alla raccolta di rifiuti rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo anche quando investano il problema economico - patrimoniale, a nulla rilevando il modello organizzativo posto in essere per gestire il servizio, ovvero che il soggetto gestore sia stato investito dell'attività sulla base di un provvedimento concessorio (Nella fattispecie, il servizio riguardava la raccolta di rifiuti solidi urbani appaltato da un Comune).

(Simona De Paolis)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1379

    Pres. Elefante
    Rel. Fera
    Ric. Cala degli Aragonesi
    Res. Comune di Casamicciola

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione - Tassa per il ritiro dei rifiuti solidi urbani - Atti regolamentari e provvedimenti determinativi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Avvisi di accertamento - Giurisdizione A.G.O. - Ricorso giurisdizionale avverso avviso di accertamento - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - Inammissibilità.


Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia originata da atti regolamentari e/o da provvedimenti determinativi della tariffa per il ritiro di rifiuti solidi urbani, mentre appartiene alla giurisdizione dell'A.G.O. la controversia relativa agli avvisi di accertamento concernenti la medesima tassa. Pertanto, è inammissibile il ricorso relativo all'avviso di accertamento della medesima tassa.


(Silvia Lanzaro)


 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 20 gennaio 2003, n. 168

    Pres. Quaranta
    Rel. Cerreto
    Ric. Canali Cavour
    Res. Comune di Santhià

 

 

Rifiuti - Sito inquinato - Bonifica dell'area - Bonifica di corso d'acqua inquinato - Ordinanza sindacale indirizzata al concessionario del corso d'acqua non responsabile dell'inquinamento - Illegittimità.

Deve ritenersi illegittima l'ordinanza con cui il Sindaco dispone la bonifica della superficie delle acque ponendola a carico del concessionario di canali per l'irrigazione dei campi, qualora il predetto soggetto non abbia contribuito ad inquinarli.

(Rossella D'Aniello)

 

 

Rifiuti - Sito inquinato - Bonifica dell'area - Ordinanza sindacale - Soggetti destinatari - Sono i responsabili dell'inquinamento.

L'ordinanza del Sindaco che dispone lo smaltimento dei rifiuti ha come destinatari i soggetti che abbiano inquinato il sito abbandonando i rifiuti in aree pubbliche o private (anche non aperte al pubblico) o in acque pubbliche o private (art. 9, DPR 10 settembre 1982, n.915); la predetta ordinanza può essere diretta anche al proprietario dell'area inquinata qualora egli abbia compartecipato alla contaminazione sia pure soltanto per colpa, ovvero nell'ipotesi in cui abbia omesso di vigilare.

(Rossella D'Aniello)

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7055
    Pres. Varrone
    Rel. Lipari
    Ric.Consorzio CO.GE.SA.
    Res. Comune di Olbia

 

Ricorso giurisdizionale - Legittimazione a ricorrere - Contratti della P.A. - Gara - Domanda di partecipazione - Presentazione - Omissione - Impresa inadempiente - Non è legittimata a ricorrere - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie in tema di servizi di igiene pubblica.

 

L'impresa che non abbia presentato la domanda di partecipazione a una gara di appalto, pur in presenza di clausole immediatamente lesive, non è legittimata a impugnare il predetto bando. (Fattispecie in tema di bando di gara d'appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Olbia).
(Contra TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23 giugno 1998,n. 1094 e Cons. Stato, Sez. II, parere 7 marzo 2001,n. 149: nel caso in cui il bando di gara per un appalto di opera pubblica sia immeditamente lesivo, in quanto contenente già di per se clausole in grado di inibire inevitabilmente la partecipazione alla procedura concursuale, esso deve essere impugnato dagli interessati nell'ordinario termine decadenziale decorrente dalla data della sua pubblicazione; vedi anche Cons. Stato: Sez. V, 25 settembre 2000,n. 5071; Sez. VI, 6 luglio 2000,n. 3768; sez: IV. 5 luglio 1999,n. 1158).
(Cfr. Maurizio De Paolis, " I contratti della Pubblica Amministrazione",CEDAM, 2000).

(Maurizio De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2002, n. 6809

        Pres. VARRONE

        Rel.   FERA

        Ric.   Prov. Caserta

        Res.  REGIONE CAMPANIA

 

Ricorso giurisdizionale – Legittimazione a ricorrere – Commissario di governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania – Provvedimento di conferimento rifiuti una tantum – Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica – E’ legittimata – Fattispecie.

 

La Provincia è legittimata a impugnare un provvedimento adottato dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, attraverso cui si dispone il conferimento una tantum di rifiuti in una discarica per fronteggiare l’emergenza ambientale, in quanto sussiste una palese lesione della potestà della Provincia nel programmare ed organizzare lo smaltimento dei rifiuti (art. 20, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). Nella fattispecie, la Provincia di Caserta impugnava il provvedimento con cui il vice-commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania disponeva che nella discarica del parco Svarino, sito nel comune di Santa Maria la Fossa, venissero conferiti una tantum rifiuti per complessive 1500 tonnellate provenienti dalla provincia di Napoli e da quella di Salerno.

( Cfr. DE PAOLIS MAURIZIO, Il nuovo processo cautelare amministrativo, Maggioli, 2002 ).

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657
    Pres. Ruoppolo
    Rel. Montedoro
    Ric. Comune di Follonica
    Res. Min. Industria ed altri

 

Ricorso giurisdizionale - Intervento ad adiuvandum - Associazioni e comitati operanti in ambito locale - Ammissibilità - Numero ristretto di partecipanti - Irrilevanza - Non residenza nel Comune interessato alla costruzione di una discarica - Irrilevanza.

 

Le associazioni e i comitati che si costituiscono ed operano in ambito territoriale locale con lo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, sono legittimate ad intervenire nel processo amministrativo ad adiuvandum, a nulla rilevando che il comitato sia costituito da un numero ristretto di partecipanti ( nella fattispecie tre) e che essi non siano residenti entro i confini del Comune interessato alla costruzione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti.

(Gianluca De Nuzzo)

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2002, n. 6546
    Pres. Varrone
    Rel. Lipari
    Ric. Prov. di Piacenza
    Res. Neva Iseco srl

 

Rifiuti - Smaltimento - Discarica - Localizzazione - Consiglio provinciale - E' competente - Fattispecie.

 

La competenza a ratificare gli atti relativi alla localizzazione di un'area su cui realizzare una discarica rientra nella competenza del Consiglio provinciale, in quanto si inserisce in un contesto di programmazione dell'uso del territorio che coinvolge una notevole  varietà di interessi connessi alla tutela dell'ambiente,del paesaggio,dell'urbanistica ecc.. (Nella fattispecie, la giunta provinciale di Piacenza approvava in via d'urgenza e con i poteri del Consiglio, il progetto per la realizzazione di una discarica di seconda categoria di tipo B, per i rifiuti speciali, ubicata nella località Rivasso nel territorio del Comune di Agazzano. Il consiglio provinciale non ratificava la deliberazione della giunta, che veniva impugnata davanti al giudice amministrativo dall'impresa intestataria dell'autorizzazione per la realizzazione della predetta discarica).

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 



 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V , 29 novembre 2002, n. 6546
    Pres. Varrone
    Rel. Lipari
    Ric. Prov. di Piacenza
    Res. Neva Iseco srl

 

Ricorso giurisdizionale - Controinteressato - Localizzazione di una discarica - Per lo smaltimento di rifiuti speciali - Progetto - Approvazione - Diniego regionale - Impugnazione - Comuni finitimi - Non sono controinteressati - Partecipazione alla conferenza dei servizi - Irrilevanza.

 

Qualora venga impugnato il diniego regionale relativo al progetto di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali, i Comuni finitimi a quello sul cui territorio l'impianto dovrà essere realizzato, non sono controinteressati, essendo irrilevante la loro partecipazione alla conferenza dei servizi in quanto tale partecipazione è prevista normativamente per assicurare una migliore tutela dell'interesse pubblico.

(Tiziana Autieri)

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 settembre 2001, n. 789

                    

Rifiuti - Rifiuti solidi urbani - Servizio - Aggiudicazione da parte di società intercomunale - Revoca - Per omessa iscrizione all'Albo gestori rifiuti - Illegittimità.

 

Qualora una società intercomunale risulti aggiudicataria del servizio per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, la mancata iscrizione nell'Albo gestori rifiuti non determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune che abbia indetto la gara.

OSSERVAZIONI: Per società intercomunali, l'art. 13, D.M. n. 406 del 1998 prevede un procedimento semplificato di iscrizione all'Albo gestori rifiuti; in particolare, le imprese in questione vengono iscritte all'Albo in base alla semplice comunicazione d'inizio di attività presentata alla competente sezione regionale o provinciale. è proprio la sezione regionale o provinciale che entro dieci giorni dalla ricezione della su menzionata comunicazione, da intendersi come denuncia d'inizio di attività, deve iscrivere la società interessata all'Albo, inviando tempestiva comunicazione al Comitato Nazionale, ovvero alla Provincia competente per territorio.

Inoltre, la comunicazione d'inizio dell'attività ex art. 19, legge n. 241/1990, è sufficiente per svolgere legittimamente l'attività stessa, a condizione che la P.A. si limiti a svolgere l'accertamento vincolato alla sussistenza o meno dei requisiti o dei presupposti per rilasciare un'autorizzazione o un atto che possa venire equiparato a quest'ultima.

(Cfr. Maurizio De Paolis, "I contratti della Pubblica Amministrazione. Raccolta coordinata di dottrina, giurisprudenza e legislazione", Padova, 2000)

(Maurizio De Paolis)