www.arsg.it - Costantemente aggiornata la Sezione NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: sono in linea,  oltre all'Adunanza Plenaria n.12/2007, recenti pronunce in tema di ATTO AMMINISTRATIVO,  COMPETENZA  E GIURISDIZIONE, COMUNE E PROVINCIA, EDILIZIA ED URBANISTICA, GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, INDUSTRIA E COMMERCIO, OPERE PUBBLICHE, PUBBLICO IMPIEGO, RIFIUTI. - SCRIVETECI!

 

 

 

  • T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 maggio 2008, n. 523
    Pres. Romano
    Rel. Lopilato
    Ric. Green Park S.r.l.
    Res. Comune di Gimigliano

     

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Silenzio della P.A. - Procedimenti  amministrativi ad iniziativa d’ufficio - Obbligo di provvedere - Dies a quo  



Nei procedimenti amministrativi ad iniziativa d’ufficio, l’obbligo di provvedere, con conseguente decorrenza del dies a quo del procedimento ai fini della formazione del silenzio inadempimento, sorge normalmente a seguito di un preliminare accertamento istruttorio finalizzato a verificare se effettivamente sussistano i presupposti fattuali contemplati a livello normativo perché si attualizzi il dovere di emanare un provvedimento di tipo restrittivo.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 settembre 2007, n. 8992
    Pres. Giulia
    Rel.Cogliani
    Ric. P. M.
    Res.  Comune di Ardea
     

 

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Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - Silenzio-rigetto, ex art. 20, c. 9, TU Edilizia - Provvedimento espresso - Necessità - Preavviso di rigetto - Insufficienza 

 


La norma di cui all'art. 20, c. 9, del T.U. Edilizia, benché preveda un caso di silenzio significativo, nella forma del silenzio-rigetto o rifiuto, deve essere coordinata con la legge n. 241 del1990, che ha introdotto il principio che impone alla P.A. di rispondere in modo espresso, e motivato, alle richieste formulate dai  soggetti privati, in ottemperanza al principio, di portata generale, che prevede gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra  P.A. e cittadini. Pertanto, sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale di adottare un provvedimento di rigetto, espresso e conclusivo, sull' istanza presentata dal privato per ottenere il permesso di costruire, non essendo al riguardo sufficiente la comunicazione del preavviso di diniego, ex art. 10 - bis, L. n. 241/1990, che si configura come un adempimento endoprocedimentale, proprio della fase istruttoria.
 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V,  Sezione Quinta, 19 marzo 2007, n. 1306
    Pres. Iannotta
    Rel. Millemaggi
    Ric. Provincia di Macerata
    Res. Comunità Montana Alte Valli del Potenza  e dell'Esivo ed altri.
     

 

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Silenzio della P.A. - Silenzio-rifiuto - In tema di finanziamento di opera pubblica - Obbligo di provvedere - Accertamento - Limiti.
 

 

 


La collocazione delle risorse finanziarie da parte di un Ente locale consegue a scelte ampiamente discrezionali, costituenti espressione dell'autonomia propria ed ordinamentale, che, secondo corrette regole di finanza pubblica richiedono previa programmazione e definizione delle priorità, debitamente deliberate dagli organi titolari delle relative potestà: Pertanto, finchè le linee programmatiche e le priorità non siano state fissate dall'Ente, non è ipotizzabile che sussistano posizioni differenziate suscettibili di tutela, neanche sotto il profilo della declaratoria dell'obbligo di provvedere, mediante lo strumento processuale dell'art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, il cui rito è stato recentemente corretto dal comma 5 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, come novellato dal comma 6 bis del D.L. n. 35 del 2005, nel testo  modificato dalla legge di conversione  n. 80 del 2005.

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Puglia , Lecce,  Sez. III, 22 febbraio 2007, n. 623
    Pres. Colombati
    Rel. Viola
    Ric. Lacarbonara
    res. Comune di Leporano
     

 

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Giudizio amministrativo - Risarcimento del danno - Danno da ritardo - Adozione tardiva di un provvedimento favorevole al richiedente o silenzio inadempimento della P.A. - Lesione di un interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le azioni risarcitorie relative ai casi in cui la lesione di una situazione giuridica soggettiva dell'interessato discenda da un comportamento inerte, si tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio inadempimento, poichè ciò che è rilevante è un comportamento che si risolve nella violazione di una norma regolatrice di un procedimento ordinato all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo non di un diritto soggettivo.

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003
    Pres. Iannotta
    Rel. Lipari
    Ric. L. Provenzano
    Res. Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 ed altro

     

 

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Giudizio amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Avverso silenzio-rifiuto - Art. 21bis, L. n. 1034/71- Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale - Inammissibilità  del ricorso - Novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005 - Irrilevanza - Fattispecie in tema di mansioni dirigenziali nelle strutture sanitarie.

 



Il rimedio del silenzio-rifiuto contemplato dall'art. 21bis, L. n. 1034/71 non è esperibile nei casi in cui il giudice amministrativo risulti privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, in quanto esso non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva bensì costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell'interessato nei confronti della P.A.. Tale conclusione non può cambiare a seguito delle novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005, giacchè è stato solo ampliato il potere di conoscere della fondatezza dell'istanza e di conseguenza sono stati accresciuti i poteri decisori del giudice,  senza permettere tuttavia di esorbitare dai limiti della giurisdizione spettantegli. Pertanto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto serbato dalla P.A. in merito ad una richiesta attinente l'attribuzione di mansioni dirigenziali all'interno di strutture sanitarie complesse, trattandosi di controversia devoluta, ex art. 68, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, alla giurisdizione ordinaria.
 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4609
    Pres. Varrone
    Rel. Chieppa
    Ric Spagnuolo Vigorita
    Res. Comune di Napoli

     

 

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Edilizia ed urbanistica-  Edilizia - Abusi edilizi - Condono - Istanza -Silenzio- rifiuto - Formazione per inattività dell'amministrazione comunale - Possibilità -  Fattispecie in tema di legittimazione a ricorrere relativa ad un proprietario di un terreno confinante con l'immobile abusivo
 

 

 


Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di concludere i rispettivi procedimenti in tempo utile per giungere ad una definizione dell'istanza di sanatoria entro il termine fissato dalla legge; quindi, scaduto tale termine, l'amministrazione risulta inadempiente. Pertanto, la mancata definizione da parte di un comune dell' istanza di condono relativa ad abusi edilizi, legittima il proprietario di un terreno confinante con l' immobile abusivo ad impugnare il silenzio -  rifiuto formatosi sull' istanza con la quale il medesimo soggetto ha invitato il comune competente a definire i procedimenti di condono edilizio relativi alle opere abusive confinanti.
 

 

(Simona De Paolis)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tar Puglia, LECCE, Sez.  I,  6 luglio 2006, n. 3866
    Pres. Ravalli
    Rel. Contessa
    Ric. Acquaro ed altro
    Res. Comune di Mottola
     

 

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Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento -  Giudizio ex, art. 21 - bis, L. n. 1034 del 1971 - Modifiche  alla L. n. 241 del 1990 di cui al D.L. n.. 35 del 2005 - Pronuncia in merito alla fondatezza dell'istanza  proposta dal soggetto privato - Attività di carattere non vincolato - Esclusione - Fattispecie in tema di pianificazione del territorio.
 

 



Anche a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241 introdotte dal  D.L. n.. 35 del 2005 (conv. in L n.. 80 del 2005), il giudice amministrativo non può pronunciarsi in merito alla fondatezza dell'istanza originariamente proposta dai privati a cui l'Amministrazione abbia opposto un silenzio inadempimento e  non ci si trovi innanzi ad una  attività di carattere vincolato, bensì si verta nell'ambito di scelte pubblicistiche (quali quelle di pianificazione territoriale) caratterizzate da ampi poteri discrezionali in capo alle singole amministrazioni competenti.
 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sez.Giurisd., 22 giugno 2006, n. 284
    Pres. Virgilio
    Rel. Trovato
    Ric. Costa G. ed altri
    Res. Comune di Palermo ed altri

     

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Silenzio della P.A. - Silenzio-rifiuto - Giudizio, ex art. 21-bis L. n. 1034/71- Condizioni e presupposti -  Interesse legittimo- Presenza - Necessità.

 



Il giudizio amministrativo instaurato  ex art. 21- bis, L. n. 1034 del 1971, introdotto da un soggetto privato avverso il silenzio-rifiuto  opposto dalla P.A. ad una sua istanza, benchè collegato funzionalmente, sul piano logico-sistematico, al dovere imposto dall'art. 2, L. n. 241 del 1990 a tutte le pubbliche amministrazioni di concludere i procedimenti  amministrativi mediante l'adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui essi conseguano obbligatoriamente ad una istanza ovvero debbano essere iniziati d'ufficio, postula  sempre l'esercizio di una potestà amministrativa (potere pubblico) e una corrispondente  posizione giuridica soggettiva del privato individuabile nella figura dell'interesse legittimo.
 

 

(Simona De Paolis )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Campania, Napoli, SEZ. I, 9 giugno 2006, n. 6849
    Pres.  Onorato
    Rel. Pannone
    Ric.De Luca Rosa ed altri
    Res. Comune Casoria 
     

 

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Edilizia e urbanistica -  Abusi - Condono - Silenzio assenso - Ricorso giurisdizionale per l'accertamento del silenzio assenso - Inammissibilità 
 

 


E' inammissibile il ricorso giurisdizionale  proposto per accertare la sussistenza del silenzio assenso su domande di condono edilizio, in quanto l'ordinamento non riconosce ai soggetti che abbiano presentato istanza di condono per sanare pregressi abusi edilizi la possibilità di ottenere un provvedimento giurisdizionale esplicito che accerti l'intervenuto condono.
 

 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T.A.R. Veneto, Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4304

Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento - Poteri del giudice - Valutazione della fondatezza dell'istanza - Atti vincolati - Possibilità - Atti discrezionali - Possibilità

Ai sensi dell'art. 3, c. 6 - bis, L. 14 maggio 2005, n. 80, nel giudizio sul silenzio inadempimento o silenzio rifiuto, il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza del privato non circoscrivendola ai soli atti vincolati ma potendola estendere anche agli atti discrezionali. 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 11 novembre 2005, n. 21857
    Pres. Criscuolo
    Rel. Marziale
    Ric. Pascali ed altri
    Res. Pres. Cons. Min.

 

Giudizio amministrativo - Istanza di prelievo - Fissazione dell'udienza pubblica ad oltre cinque anni di distanza - Irragionevole durata del processo - Configurabilità - Risarcimento del danno a carico della P.A. - Sussiste


Qualora nell'ambito del processo amministrativo, la fissazione dell'udienza pubblica avvenga ad oltre cinque anni dal deposito della prima istanza di prelievo si configura un'irragionevole durata del processo che comporta l'obbligo del risarcimento del danno a carico della P.A..
 

(Simona De Paolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2003, n. 1836

    Pres. Elefante
    Rel.
    Cerreto
    Ric. SAIF srl
    Res. Comune di Forlì

Ricorso giurisdizionale - Silenzio rifiuto - Art.21 bis, L. n. 1034 del 1971 - Oggetto - Illegittimità del comportamento silente della PA - Fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente - Esclusione.


Il giudizio che si apre con il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto della PA (8 Art. 21 bis, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, novellato dall'art.2. L. 21 Luglio 2000, n. 205), ha come oggetto l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione, che abbia omesso di adottare un atto su istanza del privato.
Pertanto, l'accertamento del giudice amministrativo non può spingersi ad accertare la fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente.

(Rossella D'Aniello)



 

 

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 808

    Pres. Elefante
    Rel. Deodato
    Ric. Terranova ed altri
    Res. Comune di Altamura

 

Silenzio della P.A. - Presupposti - Obbligo di provvedere da parte della P.A. - Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso - Inadempienza della amministrazione - Silenzio-rifiuto - Configurabilità.

 

La verifica da parte del giudice amministrativo della illegittimità del silenzio tenuto dalla P.A. verso una domanda di un soggetto privato, si fonda sul preventivo accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere, che è ravvisabile qualora l'amministrazione sia rimasta inadempiente all'obbligo di portare a conclusione un determinato procedimento attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso, nei casi in cui il procedimento è stato originato da un'istanza del privato o deve iniziare ex officio ( art. 2, c.1, L. 7 agosto 1990, n. 241).


(Silvia Lanzaro)

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256

                Pres.   TROTTA

                Rel.     POLI

                Ric.     TOLLA

                Res.     REGIONE BASILICATA

 

 

Silenzio della P.A. – Silenzio inadempimento – Procedimento di formazione – Art. 25, c. 1,  T.U. n. 3 del 1957 – Applicabilità.

 

 Ai fini della formazione del silenzio inadempimento si deve necessariamente attivare la procedura di cui all’art. 25, c. 1,  T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; pertanto l’interessato, scaduto il  termine di sessanta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento (che in tal caso tiene luogo dell’istanza del privato) ovvero di quello più lungo fissato dai regolamenti attuativi dell’art. 2, c. 2, L. n. 241 del 1990, deve notificare a mezzo ufficiale giudiziario apposito atto di diffida e messa i mora, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni affinché l’amministrazione provveda, per poi impugnare il silenzio, innanzi al giudice amministrativo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dallo scadere del termine prefissato con la diffida.

 (Maurizio De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256

                Pres.   TROTTA

                Rel.     POLI

                Ric.     TOLLA

                Res.     REGIONE BASILICATA

 

 

Silenzio della P.A. – Accertamento del giudice – Poteri – Individuazione.

 

Il giudizio disciplinato dall’art. 21 bis, L. n. 1034 del 1971, è diretto all’accertamento se il silenzio di una pubblica amministrazione sull’istanza del privato violi l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza medesima; pertanto, il giudice amministrativo, pur se il provvedimento abbia natura vincolata, non può sostituirsi all’amministrazione inadempiente in alcuna fase del giudizio, ma deve accertare esclusivamente se il silenzio sia illegittimo o legittimo, imponendo alla P.A, nel caso di accoglimento del ricorso, di provvedere sull’istanza entro il termine prefissato.

  (Maurizio De Paolis)

 

 

 

 

 

  • Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256

            Pres.   TROTTA

            Rel.     POLI

            Ric.     TOLLA

            Res.     REGIONE BASILICATA

 

 

Silenzio della P.A. – Condanna della P.A. – Art. 21 bis, L. n. 1034 del 1971 – Adozione di atti amministrativi – Effetti – Inammissibilità o improcedibilità del ricorso giurisdizionale.

 

Il presupposto per la condanna dell’amministrazione, ex art. 21 bis, L. n. 1034 del 1971, è che al momento della pronuncia del giudice amministtativo perduri l’inerzia della P.A.; pertanto, l’adozione da parte di quest’ultima di un qualsivoglia atto amministrativo esplicito in risposta all’istanza del soggetto interessato, rende il ricorso giurisdizionale: a) – inammissibile, se il provvedimento, ancorché non comunicato, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo; b) – improcedibile, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio.

  (Maurizio De Paolis)